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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 144 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PEDINI MONICA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. DRADI STEFANO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti del loro figlio nato a [...], il [...] e per le relative questioni Persona_1 economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo quanto stabilito Persona_1 dalla legge sull'affido condiviso, restando collocato prevalentemente presso l'abitazione sita in Saludecio Via
Marchetta n. 214/d, di futura proprietà esclusiva del sig. , nella quale il minore continuerà Parte_2
a mantenere la residenza. Anche la sig.ra fino al 30/10/2025 manterrà la residenza Parte_1 presso l'abitazione familiare suddetta, garantendo comunque una volta uscita di casa, ed abbandonata fisicamente la residenza, di non poterla volerla più pretendere presso tale indirizzo.
2) Frequentazione di con i genitori entrambi attualmente residenti, anche se solo tecnicamente, in Per_1
Saludecio (RN).
Il tempo di permanenza del figlio che frequenta la II media a San Giovanni in Marignano, presso la Per_1 madre, sarà stabilito liberamente tra le parti al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità con entrambi i genitori, il tutto nel rispetto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici di sia degli impegni di lavoro Per_1 della sig.ra , la cui attività prevede dei turni. Pt_1
Durante il periodo scolastico, il figlio restando collocato prevalentemente presso l'abitazione del Per_1 padre, sarà settimanalmente gestito dai genitori, secondo quanto di seguito indicato:
Lunedì Quando trascorre la domenica con pernotto dalla madre, sarà quest'ultima ad accompagnare Per_1 il figlio a scuola alle ore 8,00 del lunedì mattina, mentre quando trascorre la domenica con pernotto Per_1 con il padre, sarà quest'ultimo ad accompagnarlo a scuola alle ore 8.00. In entrambe le ipotesi, il lunedì all'uscita di scuola, sarà ripreso alle ore 15,15 dalla madre, che lo porterà presso la sua nuova abitazione dove il minore passerà l'intera giornata, cenando e pernottando, e sarà cura della madre portare a scuola il Per_1 martedì mattina.
Il martedì, il mercoledì e il venerdì, la sig.ra andrà a prendere a scuola alle ore 13,15; pranzerà Pt_1 Per_1 con il figlio che resterà con la madre sino alle ore 18,00 circa, quando sarà ripreso dal padre che lo riporterà presso la collocazione principale.
Il giovedì viene preso da scuola dalla madre alle ore 13,15, pranzerà con la stessa e trascorrerà la Per_1 giornata con la madre, compreso la cena e il pernotto e sarà cura della sig.ra portare venerdì Pt_1 Per_1 mattina a scuola.
pagina 2 di 5 I giorni di pernotto di dalla madre, potranno essere anche di più di quanto stabilito, ma dovranno Per_1 necessariamente essere compatibili con gli orari di lavoro della stessa.
Gestione di nei fine settimana Per_1
Considerato che la sig.ra lavora come cameriera presso alcuni ristoranti con contratto a Parte_1 chiamata ed essendo previsti dei turni lavorativi anche nei week end le parti, per quanto riguarda la gestione di nei fine settimana, stabiliscono quanto segue. Per_1
Quando la madre lavora il sabato, passerà la domenica alternativamente con l'uno o l'altro genitore, Per_1 pernottando presso il medesimo genitore con cui ha trascorso la giornata domenicale. Se la madre dovesse avere il turno lavorativo anche la domenica, necessariamente dovrà trascorrere con il figlio il suo Per_1 giorno libero, anche se infrasettimanale, compreso il pernotto.
Se durante il periodo invernale la sig.ra dovesse lavorare il we lungo, ossia dal giovedì alla domenica, Pt_1 non potendo adottare la regola del fine settimana alternato, la stessa terrà con sè il figlio lunedì e martedì consecutivamente, quindi con pernotto, in considerazione del fatto che, per esempio, la stessa potrebbe avere il giorno libero in mezzo alla settimana e, invece, lavorare la domenica.
Durante le Festività di Natale e Capodanno e Pasquali, il figlio starà con l'uno o l'altro genitore alternativamente, secondo il seguente schema: se starà con il padre a Natale e Santo Stefano, trascorrerà con lo stesso il periodo che va dal primo Per_1 giorno di sospensione delle lezioni sino al giorno 27/12; successivamente, trascorrerà con la madre Per_1 il periodo che va dal 28/12 sino al 2/1 compreso, quindi il Capodanno e viceversa.
Anche per le vacanze Pasquali, se trascorrerà Pasqua con il padre il giorno successivo lo trascorrerà Per_1 con la madre e viceversa.
Durante le vacanze scolastiche (ossia i tre mesi estivi in cui non c'è scuola), quando i genitori ancora lavoreranno, sarà seguito lo schema del periodo scolastico, ossia la mattina e fino alle ore 18.00 circa starà con la madre ed il pomeriggio con il padre;
se la madre dovesse fare anche il turno del pranzo, le parti stabiliscono che sarà gestito da una baby sitter il cui costo sarà suddiviso secondo quanto stabilito Per_1 dalle parti per le spese straordinarie.
Durante le ferie estive dei genitori passerà almeno 7 gg consecutivi con entrambi i genitori, con la Per_1 possibilità di portalo anche fuori regione sempre previo avviso dato all'altro genitore.
I giorni festivi infrasettimanali, civili e religiosi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, etc.), i ponti scolastici verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore pagina 3 di 5 3) Frequentazione di con la madre in caso di trasferimento della stessa in Modugno. Per_1
Nel caso in cui la sig.ra non riuscisse a trovare un lavoro che le consenta di stipulare Parte_1 un regolare contratto di affitto, necessario per poter cambiare la sua residenza ed ottemperare, quindi, a quanto richiesto dal sig. nel presente ricorso – cambio residenza entro il 30/10/2025 -, la stessa Pt_2 potrebbe trovarsi nella condizione di doversi trasferire presso la sua città di origine, Modugno (BA), nella casa materna dove non avrebbe costi di locazione e avrebbe anche l'aiuto della madre e della sorella che vive non distante da Modugno.
Pertanto, se dovesse verificarsi il suddetto trasferimento, per i motivi di cui sopra, sin da ora si stabiliscono le modalità di frequentazione di con la madre. Per_1
Durante il periodo scolastico la sig.ra potrà vedere il figlio liberamente tutte le volte che ne Pt_1 Per_1 avrà la possibilità. In ogni caso si stabilisce che la sig.ra potrà trascorrere con il figlio almeno Pt_1 Per_1 due we lunghi alternati al mese, quindi dal venerdì alla domenica.
Per agevolare la frequentazione di con la madre, il sig. i è reso disponibile ad ospitare, presso Per_1 Pt_2 la sua casa sita in Saludecio, Via Marchetta n. 214/d la sig.ra affinchè la stessa possa Pt_1 Parte_1 stare con il figlio.
Al fine di garantire il diritto di alla bigenitorialità, durante la settimana, il sig. dovrà garantire Per_1 Pt_2 almeno due contatti giornalieri tra e la madre con videochiamate: indicativamente, una al rientro da Per_1 scuola e una la sera prima di andare a dormire. Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra Parte_2
il nome e il numero di cellulare della persona che si occuperà di in assenza del padre e la Pt_1 Per_1 madre dovrà sempre essere messa al corrente delle persone che frequenta e viceversa. Per_1
• Il sig. dovrà comunicare alla sig.ra tutti i maggiori fatti, riguardanti la vita quotidiana, Pt_2 Pt_1 scolastica e sociale, del figlio (ad es. problemi, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie,) Per_1 di cui lo stesso sia venuto a conoscenza, nonché le condizioni di salute del minore. Dovrà comunicare in anticipo variazioni anche temporanee del recapito telefonico del minore nonché i luoghi abituali di permanenza durante il giorno, sia durante il periodo scolastico e sia durante le vacanze e viceversa.
• Le principali scelte e decisioni riguardanti, la residenza del minore, la sua educazione, la scelta della scuola superiore, visite e cure mediche, vacanze, sport dovranno essere assunte concordemente da entrambi i genitori.
• Il genitore attualmente convivente con (il padre) sin d'ora dichiara di non opporsi all'eventuale Per_1 decisione di di cambiare residenza e andare a vivere con il genitore non convivente (attualmente la Per_1 madre) e viceversa. pagina 4 di 5 Durante le vacanze scolastiche, trascorrerà almeno 20 giorni consecutivi con la madre. Per_1
I giorni festivi infrasettimanali, civili e religiosi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, etc.), i ponti scolastici verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore
Le parti si impegnano a rispettare le condizioni di gestione del minore affinchè abbia una regolare Per_1 frequentazione con entrambi i genitori e loro familiari.
4) Mantenimento del figlio Per_1
Le parti stabiliscono che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il minore, mentre per le spese straordinarie, attività ludiche - ricreative, istruzione, sportive, mediche, personali, nonché abbigliamento cambio stagione, le parti stabiliscono che sono a carico al 100% del sig. . Parte_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 31.10.2012, si attengano Persona_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PEDINI MONICA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. DRADI STEFANO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] nei confronti del loro figlio nato a [...], il [...] e per le relative questioni Persona_1 economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori secondo quanto stabilito Persona_1 dalla legge sull'affido condiviso, restando collocato prevalentemente presso l'abitazione sita in Saludecio Via
Marchetta n. 214/d, di futura proprietà esclusiva del sig. , nella quale il minore continuerà Parte_2
a mantenere la residenza. Anche la sig.ra fino al 30/10/2025 manterrà la residenza Parte_1 presso l'abitazione familiare suddetta, garantendo comunque una volta uscita di casa, ed abbandonata fisicamente la residenza, di non poterla volerla più pretendere presso tale indirizzo.
2) Frequentazione di con i genitori entrambi attualmente residenti, anche se solo tecnicamente, in Per_1
Saludecio (RN).
Il tempo di permanenza del figlio che frequenta la II media a San Giovanni in Marignano, presso la Per_1 madre, sarà stabilito liberamente tra le parti al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità con entrambi i genitori, il tutto nel rispetto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici di sia degli impegni di lavoro Per_1 della sig.ra , la cui attività prevede dei turni. Pt_1
Durante il periodo scolastico, il figlio restando collocato prevalentemente presso l'abitazione del Per_1 padre, sarà settimanalmente gestito dai genitori, secondo quanto di seguito indicato:
Lunedì Quando trascorre la domenica con pernotto dalla madre, sarà quest'ultima ad accompagnare Per_1 il figlio a scuola alle ore 8,00 del lunedì mattina, mentre quando trascorre la domenica con pernotto Per_1 con il padre, sarà quest'ultimo ad accompagnarlo a scuola alle ore 8.00. In entrambe le ipotesi, il lunedì all'uscita di scuola, sarà ripreso alle ore 15,15 dalla madre, che lo porterà presso la sua nuova abitazione dove il minore passerà l'intera giornata, cenando e pernottando, e sarà cura della madre portare a scuola il Per_1 martedì mattina.
Il martedì, il mercoledì e il venerdì, la sig.ra andrà a prendere a scuola alle ore 13,15; pranzerà Pt_1 Per_1 con il figlio che resterà con la madre sino alle ore 18,00 circa, quando sarà ripreso dal padre che lo riporterà presso la collocazione principale.
Il giovedì viene preso da scuola dalla madre alle ore 13,15, pranzerà con la stessa e trascorrerà la Per_1 giornata con la madre, compreso la cena e il pernotto e sarà cura della sig.ra portare venerdì Pt_1 Per_1 mattina a scuola.
pagina 2 di 5 I giorni di pernotto di dalla madre, potranno essere anche di più di quanto stabilito, ma dovranno Per_1 necessariamente essere compatibili con gli orari di lavoro della stessa.
Gestione di nei fine settimana Per_1
Considerato che la sig.ra lavora come cameriera presso alcuni ristoranti con contratto a Parte_1 chiamata ed essendo previsti dei turni lavorativi anche nei week end le parti, per quanto riguarda la gestione di nei fine settimana, stabiliscono quanto segue. Per_1
Quando la madre lavora il sabato, passerà la domenica alternativamente con l'uno o l'altro genitore, Per_1 pernottando presso il medesimo genitore con cui ha trascorso la giornata domenicale. Se la madre dovesse avere il turno lavorativo anche la domenica, necessariamente dovrà trascorrere con il figlio il suo Per_1 giorno libero, anche se infrasettimanale, compreso il pernotto.
Se durante il periodo invernale la sig.ra dovesse lavorare il we lungo, ossia dal giovedì alla domenica, Pt_1 non potendo adottare la regola del fine settimana alternato, la stessa terrà con sè il figlio lunedì e martedì consecutivamente, quindi con pernotto, in considerazione del fatto che, per esempio, la stessa potrebbe avere il giorno libero in mezzo alla settimana e, invece, lavorare la domenica.
Durante le Festività di Natale e Capodanno e Pasquali, il figlio starà con l'uno o l'altro genitore alternativamente, secondo il seguente schema: se starà con il padre a Natale e Santo Stefano, trascorrerà con lo stesso il periodo che va dal primo Per_1 giorno di sospensione delle lezioni sino al giorno 27/12; successivamente, trascorrerà con la madre Per_1 il periodo che va dal 28/12 sino al 2/1 compreso, quindi il Capodanno e viceversa.
Anche per le vacanze Pasquali, se trascorrerà Pasqua con il padre il giorno successivo lo trascorrerà Per_1 con la madre e viceversa.
Durante le vacanze scolastiche (ossia i tre mesi estivi in cui non c'è scuola), quando i genitori ancora lavoreranno, sarà seguito lo schema del periodo scolastico, ossia la mattina e fino alle ore 18.00 circa starà con la madre ed il pomeriggio con il padre;
se la madre dovesse fare anche il turno del pranzo, le parti stabiliscono che sarà gestito da una baby sitter il cui costo sarà suddiviso secondo quanto stabilito Per_1 dalle parti per le spese straordinarie.
Durante le ferie estive dei genitori passerà almeno 7 gg consecutivi con entrambi i genitori, con la Per_1 possibilità di portalo anche fuori regione sempre previo avviso dato all'altro genitore.
I giorni festivi infrasettimanali, civili e religiosi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, etc.), i ponti scolastici verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore pagina 3 di 5 3) Frequentazione di con la madre in caso di trasferimento della stessa in Modugno. Per_1
Nel caso in cui la sig.ra non riuscisse a trovare un lavoro che le consenta di stipulare Parte_1 un regolare contratto di affitto, necessario per poter cambiare la sua residenza ed ottemperare, quindi, a quanto richiesto dal sig. nel presente ricorso – cambio residenza entro il 30/10/2025 -, la stessa Pt_2 potrebbe trovarsi nella condizione di doversi trasferire presso la sua città di origine, Modugno (BA), nella casa materna dove non avrebbe costi di locazione e avrebbe anche l'aiuto della madre e della sorella che vive non distante da Modugno.
Pertanto, se dovesse verificarsi il suddetto trasferimento, per i motivi di cui sopra, sin da ora si stabiliscono le modalità di frequentazione di con la madre. Per_1
Durante il periodo scolastico la sig.ra potrà vedere il figlio liberamente tutte le volte che ne Pt_1 Per_1 avrà la possibilità. In ogni caso si stabilisce che la sig.ra potrà trascorrere con il figlio almeno Pt_1 Per_1 due we lunghi alternati al mese, quindi dal venerdì alla domenica.
Per agevolare la frequentazione di con la madre, il sig. i è reso disponibile ad ospitare, presso Per_1 Pt_2 la sua casa sita in Saludecio, Via Marchetta n. 214/d la sig.ra affinchè la stessa possa Pt_1 Parte_1 stare con il figlio.
Al fine di garantire il diritto di alla bigenitorialità, durante la settimana, il sig. dovrà garantire Per_1 Pt_2 almeno due contatti giornalieri tra e la madre con videochiamate: indicativamente, una al rientro da Per_1 scuola e una la sera prima di andare a dormire. Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra Parte_2
il nome e il numero di cellulare della persona che si occuperà di in assenza del padre e la Pt_1 Per_1 madre dovrà sempre essere messa al corrente delle persone che frequenta e viceversa. Per_1
• Il sig. dovrà comunicare alla sig.ra tutti i maggiori fatti, riguardanti la vita quotidiana, Pt_2 Pt_1 scolastica e sociale, del figlio (ad es. problemi, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie,) Per_1 di cui lo stesso sia venuto a conoscenza, nonché le condizioni di salute del minore. Dovrà comunicare in anticipo variazioni anche temporanee del recapito telefonico del minore nonché i luoghi abituali di permanenza durante il giorno, sia durante il periodo scolastico e sia durante le vacanze e viceversa.
• Le principali scelte e decisioni riguardanti, la residenza del minore, la sua educazione, la scelta della scuola superiore, visite e cure mediche, vacanze, sport dovranno essere assunte concordemente da entrambi i genitori.
• Il genitore attualmente convivente con (il padre) sin d'ora dichiara di non opporsi all'eventuale Per_1 decisione di di cambiare residenza e andare a vivere con il genitore non convivente (attualmente la Per_1 madre) e viceversa. pagina 4 di 5 Durante le vacanze scolastiche, trascorrerà almeno 20 giorni consecutivi con la madre. Per_1
I giorni festivi infrasettimanali, civili e religiosi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, etc.), i ponti scolastici verranno trascorsi dal minore, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore
Le parti si impegnano a rispettare le condizioni di gestione del minore affinchè abbia una regolare Per_1 frequentazione con entrambi i genitori e loro familiari.
4) Mantenimento del figlio Per_1
Le parti stabiliscono che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il minore, mentre per le spese straordinarie, attività ludiche - ricreative, istruzione, sportive, mediche, personali, nonché abbigliamento cambio stagione, le parti stabiliscono che sono a carico al 100% del sig. . Parte_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 31.10.2012, si attengano Persona_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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