Articolo 20 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 settembre 1967
Art. 20. Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purche' l'iscritto abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 5 luglio 1939, numero 1272 .
La pensione complementare non puo' essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all' articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , ivi inclusa quella di cui all' articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .
La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.
Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma e' limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.
La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente