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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gaetano Scialfa;
- Resistente -
CONTRO
, con l'avv. Ignazio Emmolo;
Controparte_1
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2023, parte attrice ha chiesto accogliersi le seguenti domande: “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare CP_1
Avv. ) nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], al pagamento in favore della Parte_1
della somma di Euro.27.253,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in premessa”.
A sostegno della propria pretesa, la ha affermato di essere Parte_1
creditrice della somma de quo, dovuta “per l'omesso versamento dei contributi soggettivi, integrativi minimi obbligatori e del contributo di maternità per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alle somme dovute a titolo di sanzioni, oneri ed interessi, come da attestazione a firma del Dirigente del Servizio Prestazioni
Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti della istante”, inoltre ha precisato che
“un'ulteriore esposizione debitoria per omesso pagamento di contributi per altre annualità contributive e per diverse poste di debito, per il cui recupero la
[...] ha in atto una serie di azioni di recupero anche a mezzo delle cartelle”. Pt_1
Si è costituto , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Come osservato in premessa, la si è limitata a chiedere la Parte_1
condanna alla contribuzione dal parte del convenuto allegando l'attestazione del
Dirigente del Servizio Prestazioni Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti, riepilogativa del presunto credito maturato (cfr. all. 1).
E' noto, tuttavia che gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi enti previdenziali posseggono idoneità di prova, ai sensi dell'art. 635 co. 2 c.p.c., ai soli fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo. Infatti, nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato, gli stessi documenti non hanno efficacia probatoria piena, ma rientrano tra gli elementi di valutazione indiziaria del credito (cfr. ex multis Cass.
03.07.2004, n.12227; Cass. 27.10.2020, n.23616).
Nella specie, non siamo innanzi a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma a un giudizio di cognizione ordinario di cognizione nel quale, a fronte della contestazione del credito, in assenza di qualsia altra prova a sostegno, non può ritenersi sufficiente l'attestazione unilaterale in parola. Peraltro, parte ricorrete nulla dice né allega in merito al regolamento e lo statuto applicati ai fini della quantificazione del crediti e alla loro debenza, sicché rimane precluso anche un intervento ufficioso di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943, ove è affermato che il deficit allegativo che afferisce ai fatti costitutivi della pretesa azionata non può essere
2 sanato in modo postumo dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421
c.p.c., non potendo travalicarsi i limiti dell'accertamento dei fatti allegati).
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Gela, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gaetano Scialfa;
- Resistente -
CONTRO
, con l'avv. Ignazio Emmolo;
Controparte_1
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 10 gennaio 2023, parte attrice ha chiesto accogliersi le seguenti domande: “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare CP_1
Avv. ) nato a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], al pagamento in favore della Parte_1
della somma di Euro.27.253,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in premessa”.
A sostegno della propria pretesa, la ha affermato di essere Parte_1
creditrice della somma de quo, dovuta “per l'omesso versamento dei contributi soggettivi, integrativi minimi obbligatori e del contributo di maternità per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alle somme dovute a titolo di sanzioni, oneri ed interessi, come da attestazione a firma del Dirigente del Servizio Prestazioni
Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti della istante”, inoltre ha precisato che
“un'ulteriore esposizione debitoria per omesso pagamento di contributi per altre annualità contributive e per diverse poste di debito, per il cui recupero la
[...] ha in atto una serie di azioni di recupero anche a mezzo delle cartelle”. Pt_1
Si è costituto , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Come osservato in premessa, la si è limitata a chiedere la Parte_1
condanna alla contribuzione dal parte del convenuto allegando l'attestazione del
Dirigente del Servizio Prestazioni Previdenziali Ricongiunzioni e Riscatti, riepilogativa del presunto credito maturato (cfr. all. 1).
E' noto, tuttavia che gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi enti previdenziali posseggono idoneità di prova, ai sensi dell'art. 635 co. 2 c.p.c., ai soli fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo. Infatti, nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato, gli stessi documenti non hanno efficacia probatoria piena, ma rientrano tra gli elementi di valutazione indiziaria del credito (cfr. ex multis Cass.
03.07.2004, n.12227; Cass. 27.10.2020, n.23616).
Nella specie, non siamo innanzi a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma a un giudizio di cognizione ordinario di cognizione nel quale, a fronte della contestazione del credito, in assenza di qualsia altra prova a sostegno, non può ritenersi sufficiente l'attestazione unilaterale in parola. Peraltro, parte ricorrete nulla dice né allega in merito al regolamento e lo statuto applicati ai fini della quantificazione del crediti e alla loro debenza, sicché rimane precluso anche un intervento ufficioso di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943, ove è affermato che il deficit allegativo che afferisce ai fatti costitutivi della pretesa azionata non può essere
2 sanato in modo postumo dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421
c.p.c., non potendo travalicarsi i limiti dell'accertamento dei fatti allegati).
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.291,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Gela, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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