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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4794 /2022 alla quale è stata riunita la causa successivamente iscritta al n. RG 4355/2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/11/2022 ed iscritto al n 4794 - 2022 RG , nonché nel giudizio riunito iscritto al n. RG 4355/2023, vertente tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (in forza di procura speciale autenticata per Notaio – Roma, Repertorio nr 177893 Raccolta nr. 11776 Persona_1 del 28 Aprile 2022), con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - P.IVA: , ente pubblico economico che, in forza del P.IVA_1 disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 01 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui svolgenti le funzioni CP_2 Controparte_3 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2003 del 2005, rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco (C.F.:
) e con questi elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
1 studio sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53, così costituito nella causa n. RG 4794/2022;
- , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (in forza di procura speciale autenticata per Notaio
[...]
– Roma, Repertorio nr. 180134 Raccolta nr. 12348 del 22 Per_1 giugno 2023) con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - P.IVA: , ente pubblico economico che, in forza del P.IVA_1 disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 01 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui svolgenti le CP_2 Controparte_3 funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2003 del 2005, rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco (C.F.: ) - giusta procura in calce al presente atto e C.F._3 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53 - con indirizzo e-mail: (PEC), così costituito nella causa Email_1
n. RG 4355-2023;
- (C.F. Controparte_4 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria Via D. Romeo n. 15 , presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Parte_2 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), LA Fazio C.F._4
( , LA LA ), Dario C.F._5 C.F._6
TO ), nonché dall'avv. successivamente C.F._7 costituito avv. ), così costituito CP_5 C.F._8 nella causa n. RG 4794/2022;
- (C.F. Controparte_4
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_6 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2
2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta- , agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli Avvocati Dario TO, Angelo Labrini, LA Fazio,Valeria Grandizio ( ) e , dai quali è rappresentato e difeso, C.F._9 CP_5 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – Parte_2 raccolta 7131). Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n°35/2005 conv. in legge n°80/2005, chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata t, così Email_2 costituito nella causa n. RG 4355/2023;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con il ricorso depositato il 2.11.2022 ed iscritto al n. RG 4794-2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000, notificato a mezzo pec in data 13.10.2022, limitando l'opposizione nella parte relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito, a suo dire mai notificati:
- 39420130002892391000,
- 39420170000503536000,
- 39420170002955092000, il tutto per la somma complessiva di € 5.687,70 relativa al mancato pagamento di contributi IVS – gestione commercianti per i periodi specificati nell'atto impugnato. Eccepiva presunti vizi formali del preavviso di fermo per omessa o irregolare notifica atto presupposto, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Nel merito eccepiva la maturata prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Si costituiva eccependo Controparte_7 preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' quale ente impositore e la carenza di legittimazione passiva per la CP_4 posizione di ente riscossore in merito alla presunta mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3 § 2.1. Con ordinanza all'esito della prima udienza - rilevato che il ricorrente chiedeva anche, in accertamento negativo, l'estinzione del credito relativo a contributi previdenziali per prescrizione e ritenuto che la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria non potesse essere utilmente data in mancanza dell'ente impositore, che ne resta l'unico titolare (cfr. Cass. 12450/2016) – veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
Si costituiva l resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_4
§ 2.2. Alla causa n. RG 4794/2022 veniva ritualmente riunita, all'esito del contraddittorio sul punto, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva la causa iscritta al n. RG 4355/2023. Precisamente con il ricorso iscritto al n. 4355-2023 RG, depositato in data 18.09.2023, parte ricorrente impugnava parzialmente il provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000, notificato il 28.08.2023 dall , limitatamente ai sottesi avvisi di addebito Controparte_7 nn°: 39420170000503536000, 39420170002955092000, 39420220003015251000, 3942023000341177000. Eccepiva presunti vizi formali del preavviso di fermo per omessa o irregolare notifica atto presupposto, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Nel merito eccepiva la maturata prescrizione estintiva quinquennale. Dei predetti avvisi di addebito, i nn° 394 2017 0000503536000 e 39420170002955092000 costituiscono già oggetto della causa n. 4794/2022, per cui si è proceduto alla riunione delle cause.
§ 3. Ai fini della decisione deve darsi atto che, nelle more del giudizio e come ritualmente acquisiti agli atti con relativa attestazione di passaggio in giudicato, è sopravvenuta sia la sentenza n 898/2023 nel procedimento RG 1921/2020 (ruolo dr.ssa Bianco) pubblicata il 4.5.2023 che ha statuito in rito l'improponibilità in ordine agli avvisi di addebito (oggetto pure della presente causa) n. 39420170000503536000 e il n.39420170002955092000 sia la sentenza n. 1306/2024 nel procedimento RG N. 2144/2023 che ha annullato l'avviso di addebito n. 3942023000341177000. La sentenza n. 567/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a definizione della causa n RG 4799/2022 avente ad oggetto anche gli avvisi di addebito nn° 39420170000503536000, 39420170002955092000 ha deciso in rito statuendo l'improponibilità del ricorso per difetto di legittimazione del convenuto.
§ 4. I ricorsi qui riuniti sono solo parzialmente fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. Quanto alla causa n 4794-2022 si osserva:
4 - L'avviso di addebito n. 39420130002892391000 risulta notificato il 15.01.2014, si è poi prescritto in mancanza di atti interruttivi infraquinquennali (infatti il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n 09420199012625748 notificata solo il 29.02.2020);
- L'avviso di addebito n. 39420170000503536000 è attuale in quanto risulta notificato il 23.6.2017, il termine di prescrizione quinquennale è stato poi interrotto con la notifica il 29.02.2020 dell'intimazione di pagamento n 09420199012625748 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 1921/2020) e con la notifica il 13.10.2022 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 per cui è la presente causa n RG 4794/2022, nonchè con la notifica il 18.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229006969572 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 4799/2022), infine con la notifica il 28.8.2023 del provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 (impugnato con il ricorso qui riunito n. RG 4355/2023);
- L'avviso di addebito n. 39420170002955092000 è attuale in quanto risulta notificato il 25.10.2017 , il termine di prescrizione quinquennale è stato poi interrotto con la notifica il 29.02.2020 dell'intimazione di pagamento n 09420199012625748 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 1921/2020) e con la notifica il 13.10.2022 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 per cui è la presente causa n RG 4794/2022, nonchè con la notifica il 18.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229006969572 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 4799/2022), infine con la notifica il 28.8.2023 del provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 (impugnato con il ricorso qui riunito n. RG 4355/2023).
§ 5. Quanto alla causa riunita iscritta al n. RG 4355/2023 si osserva che:
- per gli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000 valgono le considerazioni sopra riportate in ordine all'attualità degli stessi;
- l'avviso di addebito n. 3942023000341177000 è stato annullato con la sentenza n. 1306/2024 nel procedimento RG N. 2144/2023, per cui non resta che prendere atto del giudicato;
- l'avviso di addebito n. 394 2022 0003015251 000 risulta notificato in data 18.12.2022 ed è ancora attuale.
§ 6. Restano assorbite le altre eccezioni e deduzioni, rilevandosi come gli atti impugnati nelle cause qui riunite non presentano il generico difetto di motivazione eccepito da parte ricorrente, essendo sufficiente il richiamo
5 degli atti presupposti ovvero l'indicazione nel dettaglio degli avvisi di addebito sottesi.
§ 7. Le spese legali vengono compensate in ragione della parziale soccombenza in entrambe le cause riunite.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso iscritto al n. RG 4794/2022 e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420130002892391000 e dichiara parzialmente inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 limitatamente al predetto sotteso avviso di addebito n. 39420130002892391000; B) rigetta nel resto il ricorso iscritto al n. RG 4794/2022 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000; C) in ragione della soccombenza parziale compensa le spese legali della causa iscritta al n. di RG 4794/2022; D) dichiara che l'avviso di addebito n. 3942023000341177000 è stato già annullato con sentenza, passata in giudicato, n. 1306/2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, accoglie parzialmente il ricorso iscritto al n. RG 4355/2023 e dichiara parzialmente inefficace il provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 limitatamente alla sola parte afferente il predetto avviso di addebito n. 3942023000341177000; E) rigetta nel resto il ricorso iscritto al n. RG 4355/2023 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito 39420220003015251000 ed al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000; F) in ragione della soccombenza parziale compensa le spese legali della causa iscritta al n. di RG 4355/2023.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 31/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4794 /2022 alla quale è stata riunita la causa successivamente iscritta al n. RG 4355/2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/11/2022 ed iscritto al n 4794 - 2022 RG , nonché nel giudizio riunito iscritto al n. RG 4355/2023, vertente tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giovanni Scudo n°58 Pellaro presso lo studio dell'Avv. Antonino Quattrone ( C.F ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (in forza di procura speciale autenticata per Notaio – Roma, Repertorio nr 177893 Raccolta nr. 11776 Persona_1 del 28 Aprile 2022), con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - P.IVA: , ente pubblico economico che, in forza del P.IVA_1 disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 01 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui svolgenti le funzioni CP_2 Controparte_3 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2003 del 2005, rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco (C.F.:
) e con questi elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
1 studio sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53, così costituito nella causa n. RG 4794/2022;
- , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (in forza di procura speciale autenticata per Notaio
[...]
– Roma, Repertorio nr. 180134 Raccolta nr. 12348 del 22 Per_1 giugno 2023) con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - P.IVA: , ente pubblico economico che, in forza del P.IVA_1 disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 01 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui svolgenti le CP_2 Controparte_3 funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 2003 del 2005, rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco (C.F.: ) - giusta procura in calce al presente atto e C.F._3 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53 - con indirizzo e-mail: (PEC), così costituito nella causa Email_1
n. RG 4355-2023;
- (C.F. Controparte_4 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_3 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria Via D. Romeo n. 15 , presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Parte_2 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), LA Fazio C.F._4
( , LA LA ), Dario C.F._5 C.F._6
TO ), nonché dall'avv. successivamente C.F._7 costituito avv. ), così costituito CP_5 C.F._8 nella causa n. RG 4794/2022;
- (C.F. Controparte_4
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_6 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2
2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta- , agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli Avvocati Dario TO, Angelo Labrini, LA Fazio,Valeria Grandizio ( ) e , dai quali è rappresentato e difeso, C.F._9 CP_5 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – Parte_2 raccolta 7131). Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n°35/2005 conv. in legge n°80/2005, chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata t, così Email_2 costituito nella causa n. RG 4355/2023;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con il ricorso depositato il 2.11.2022 ed iscritto al n. RG 4794-2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000, notificato a mezzo pec in data 13.10.2022, limitando l'opposizione nella parte relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito, a suo dire mai notificati:
- 39420130002892391000,
- 39420170000503536000,
- 39420170002955092000, il tutto per la somma complessiva di € 5.687,70 relativa al mancato pagamento di contributi IVS – gestione commercianti per i periodi specificati nell'atto impugnato. Eccepiva presunti vizi formali del preavviso di fermo per omessa o irregolare notifica atto presupposto, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Nel merito eccepiva la maturata prescrizione estintiva quinquennale.
§ 2. Si costituiva eccependo Controparte_7 preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' quale ente impositore e la carenza di legittimazione passiva per la CP_4 posizione di ente riscossore in merito alla presunta mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3 § 2.1. Con ordinanza all'esito della prima udienza - rilevato che il ricorrente chiedeva anche, in accertamento negativo, l'estinzione del credito relativo a contributi previdenziali per prescrizione e ritenuto che la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria non potesse essere utilmente data in mancanza dell'ente impositore, che ne resta l'unico titolare (cfr. Cass. 12450/2016) – veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
Si costituiva l resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_4
§ 2.2. Alla causa n. RG 4794/2022 veniva ritualmente riunita, all'esito del contraddittorio sul punto, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva la causa iscritta al n. RG 4355/2023. Precisamente con il ricorso iscritto al n. 4355-2023 RG, depositato in data 18.09.2023, parte ricorrente impugnava parzialmente il provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000, notificato il 28.08.2023 dall , limitatamente ai sottesi avvisi di addebito Controparte_7 nn°: 39420170000503536000, 39420170002955092000, 39420220003015251000, 3942023000341177000. Eccepiva presunti vizi formali del preavviso di fermo per omessa o irregolare notifica atto presupposto, difetto di motivazione anche sotto il profilo della mancata indicazione della base di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Nel merito eccepiva la maturata prescrizione estintiva quinquennale. Dei predetti avvisi di addebito, i nn° 394 2017 0000503536000 e 39420170002955092000 costituiscono già oggetto della causa n. 4794/2022, per cui si è proceduto alla riunione delle cause.
§ 3. Ai fini della decisione deve darsi atto che, nelle more del giudizio e come ritualmente acquisiti agli atti con relativa attestazione di passaggio in giudicato, è sopravvenuta sia la sentenza n 898/2023 nel procedimento RG 1921/2020 (ruolo dr.ssa Bianco) pubblicata il 4.5.2023 che ha statuito in rito l'improponibilità in ordine agli avvisi di addebito (oggetto pure della presente causa) n. 39420170000503536000 e il n.39420170002955092000 sia la sentenza n. 1306/2024 nel procedimento RG N. 2144/2023 che ha annullato l'avviso di addebito n. 3942023000341177000. La sentenza n. 567/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a definizione della causa n RG 4799/2022 avente ad oggetto anche gli avvisi di addebito nn° 39420170000503536000, 39420170002955092000 ha deciso in rito statuendo l'improponibilità del ricorso per difetto di legittimazione del convenuto.
§ 4. I ricorsi qui riuniti sono solo parzialmente fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. Quanto alla causa n 4794-2022 si osserva:
4 - L'avviso di addebito n. 39420130002892391000 risulta notificato il 15.01.2014, si è poi prescritto in mancanza di atti interruttivi infraquinquennali (infatti il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n 09420199012625748 notificata solo il 29.02.2020);
- L'avviso di addebito n. 39420170000503536000 è attuale in quanto risulta notificato il 23.6.2017, il termine di prescrizione quinquennale è stato poi interrotto con la notifica il 29.02.2020 dell'intimazione di pagamento n 09420199012625748 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 1921/2020) e con la notifica il 13.10.2022 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 per cui è la presente causa n RG 4794/2022, nonchè con la notifica il 18.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229006969572 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 4799/2022), infine con la notifica il 28.8.2023 del provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 (impugnato con il ricorso qui riunito n. RG 4355/2023);
- L'avviso di addebito n. 39420170002955092000 è attuale in quanto risulta notificato il 25.10.2017 , il termine di prescrizione quinquennale è stato poi interrotto con la notifica il 29.02.2020 dell'intimazione di pagamento n 09420199012625748 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 1921/2020) e con la notifica il 13.10.2022 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 per cui è la presente causa n RG 4794/2022, nonchè con la notifica il 18.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09420229006969572 (avverso la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso iscritto al n RG 4799/2022), infine con la notifica il 28.8.2023 del provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 (impugnato con il ricorso qui riunito n. RG 4355/2023).
§ 5. Quanto alla causa riunita iscritta al n. RG 4355/2023 si osserva che:
- per gli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000 valgono le considerazioni sopra riportate in ordine all'attualità degli stessi;
- l'avviso di addebito n. 3942023000341177000 è stato annullato con la sentenza n. 1306/2024 nel procedimento RG N. 2144/2023, per cui non resta che prendere atto del giudicato;
- l'avviso di addebito n. 394 2022 0003015251 000 risulta notificato in data 18.12.2022 ed è ancora attuale.
§ 6. Restano assorbite le altre eccezioni e deduzioni, rilevandosi come gli atti impugnati nelle cause qui riunite non presentano il generico difetto di motivazione eccepito da parte ricorrente, essendo sufficiente il richiamo
5 degli atti presupposti ovvero l'indicazione nel dettaglio degli avvisi di addebito sottesi.
§ 7. Le spese legali vengono compensate in ragione della parziale soccombenza in entrambe le cause riunite.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso iscritto al n. RG 4794/2022 e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 39420130002892391000 e dichiara parzialmente inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 094802022000054411000 limitatamente al predetto sotteso avviso di addebito n. 39420130002892391000; B) rigetta nel resto il ricorso iscritto al n. RG 4794/2022 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000; C) in ragione della soccombenza parziale compensa le spese legali della causa iscritta al n. di RG 4794/2022; D) dichiara che l'avviso di addebito n. 3942023000341177000 è stato già annullato con sentenza, passata in giudicato, n. 1306/2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, accoglie parzialmente il ricorso iscritto al n. RG 4355/2023 e dichiara parzialmente inefficace il provvedimento di iscrizione ipotecaria n 09476202300000873000 limitatamente alla sola parte afferente il predetto avviso di addebito n. 3942023000341177000; E) rigetta nel resto il ricorso iscritto al n. RG 4355/2023 e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito 39420220003015251000 ed al pagamento degli avvisi di addebito n. 39420170000503536000 e n. 39420170002955092000; F) in ragione della soccombenza parziale compensa le spese legali della causa iscritta al n. di RG 4355/2023.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 31/10/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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