Articolo 50 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 49Articolo 51
Versione
18 agosto 1967
Art. 50.
Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attivita' di preminente interesse generale nonche' per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1967