Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Rustico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ninella Azzarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
II, Serie A, dell'anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 16.11.2016); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati presso le rispettive residenze con l'obbligo del reciproco rispetto e, essendo entrambi economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Pertanto, la IGnora dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di Parte_1
mantenimento.
2. Il figlio minore, , è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre;
resta fermo ed a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio secondo le sue inclinazioni. Le decisioni che riguarderanno il figlio minorenne relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute dovranno essere condivise da essi genitori, i quali si impegnano a mantenere, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente del figlio, compatibilmente con le loro eIGenze di lavoro;
entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del figlio, eviteranno ogni reciproca offesa, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, consentendo al minore, giusta l'art.155 c.c., di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Il padre intratterrà con il figlio rapporti regolari e potrà tenerlo con sé tutti i martedì, i giovedì e i sabati dalle ore 18.30 alle ore 20.00, nel rispetto delle attività extrascolastiche del minore (sport, catechismo, ecc..), nonché degli impegni lavorativi del padre. Per quanto riguarda le festività del Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, si adotterà il criterio dell'alternanza fra i genitori, mentre per i pernottamenti, il padre potrà avere con sé il figlio, un sabato sera ogni 15 giorni, prelevandolo dalla madre alle ore 17.00 del sabato per riportarlo dalla stessa alle ore
17.00 della domenica. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno, compatibilmente con il perdo di ferie dal lavoro che verrà concesso al IG. . Resta ferma la possibilità tra essi genitori di pattuire liberamente una più Pt_2
ampia e libera regolamentazione del diritto di visita per favorire e consentire una maggiore e libera frequenza tra padre e figlio e che essi genitori saranno liberi di concordare, in armonia e previe intese fra di loro;
4. La casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata alla IG.ra
[...]
, che ne sosterrà in maniera esclusiva le spese (locazione, condominio, utenze, Parte_1
manutenzione, ecc);
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio , importo che sarà adeguato annualmente secondo Persona_1
indice ISTAT;
6. Le spese straordinarie per il figlio, preventivamente concordate e documentate, sulla base delle linee guida approvate dal CNF, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% proquota;
7. Il IG. presta il consenso affinché la IG.ra Parte_2 Parte_1 percepisca in maniera esclusiva l'assegno Unico dell'importo mensile di circa € 200,00, erogato dall'Inps per il figlio;
Persona_1
8. Il IG. si impegna a pagare in maniera esclusiva le rate dei finanziamenti contratti Pt_2 in costanza di matrimonio e nell'interesse del nucleo familiare, meglio descritti in premessa;
9. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse del figlio e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario a Pozzallo in data Parte_2
12.09.2015, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 36, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Salvatore Rustico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Pozzallo in via Salvatore Curcio n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ninella
Azzarelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onco rdatario a Pozzallo il 12.09.2015, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 36, parte II, Serie A, dell'anno
2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 16.11.2016); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
10. I coniugi vivranno separati presso le rispettive residenze con l'obbligo del reciproco rispetto e, essendo entrambi economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Pertanto, la IGnora Parte_1 dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento.
11. Il figlio minore, , è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre;
resta fermo ed a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio secondo le sue inclinazioni. Le decisioni che riguarderanno il figlio minorenne relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute dovranno essere condivise da essi genitori, i quali si impegnano a mantenere, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente del figlio, compatibilmente con le loro eIGenze di lavoro;
entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del figlio, eviteranno ogni reciproca offesa, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, consentendo al minore, giusta l'art.155 c.c., di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12. Il padre intratterrà con il figlio rapporti regolari e potrà tenerlo con sé tutti i martedì, i giovedì e i sabati dalle ore 18.30 alle ore 20.00, nel rispetto delle attività extrascolastiche del minore (sport, catechismo, ecc..), nonché degli impegni lavorativi del padre. Per quanto riguarda le festività del
Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, si adotterà il criterio dell'alternanza fra i genitori, mentre per i pernottamenti, il padre potrà avere con sé il figlio, un sabato sera ogni 15 giorni, prelevandolo dalla madre alle ore 17.00 del sabato per riportarlo dalla stessa alle ore 17.00 della domenica. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno, compatibilmente con il perdo di ferie dal lavoro che verrà concesso al IG. . Resta ferma la Pt_2 possibilità tra essi genitori di pattuire liberamente una più ampia e libera regolamentazione del diritto di visita per favorire e consentire una maggiore e libera frequenza tra padre e figlio e che essi genitori saranno liberi di concordare, in armonia e previe intese fra di loro;
13. La casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata alla IG.ra , che ne Parte_1 sosterrà in maniera esclusiva le spese (locazione, condominio, utenze, manutenzione, ecc); 14. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio
, importo che sarà adeguato annualmente secondo indice ISTAT;
Persona_1
15. Le spese straordinarie per il figlio, preventivamente concordate e documentate, sulla base delle linee guida approvate dal CNF, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% proquota;
16. Il IG. presta il consenso affinché la IG.ra percepisca in Parte_2 Parte_1 maniera esclusiva l'assegno Unico dell'importo mensile di circa € 200,00, erogato dall'Inps per il figlio;
Persona_1
17. Il IG. si impegna a pagare in maniera esclusiva le rate dei finanziamenti contratti in costanza Pt_2 di matrimonio e nell'interesse del nucleo familiare, meglio descritti in premessa;
18. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse del figlio e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncor datario a P ozzallo in data 12.09.2015, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 36, parte II, Serie A, dell'anno
2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti