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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3361/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3365/2022 R.G.L.
T R A
Avv. SEBASTIANO, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Claudia Palumbo
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Venturiello opposti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2022, – premesso di essere stato Parte_2 destinatario in data 02.03.2022 dell'intimazione di pagamento n. 043 2022 9001295039000 per
€.350.504,76 – ha adito l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento parziale della intimazione per estinzione del credito per intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle portate nell'atto impugnato poiché – tra la data di notifica dei singoli atti come di seguito specificati e quella pagina 1 di 8 di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata – è decorso un intervallo temporale superiore a quello entro il quale gli Enti opposti avrebbero potuto far valere le rispettive pretese.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare prescritti i crediti contenuti nelle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 04320140000079220000, notificata il 15.05.2014, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
2. Cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014, Ente creditore: Direzione
Ufficio Territoriale di Foggia;
Controparte_5
3. Cartella n. 04320160007902607000, notificata il 24.08.2016 Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
4. Cartella n. 04320170008513251000 notificata il 22.08.2017, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
5. Cartella n. 04320170013704772000, notificata il 19.01.2018, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
6. Cartella n. 04320190000970715000, notificata il 24.01.2019, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
7. Avviso di addebito n. 34320140002978177000, notificata il 08.01.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
8. Avviso di addebito n. 34320140003976719000, notificata il 13.02.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
9. Avviso di addebito n. 34320150000660036000, notificata il 31.07.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
10. Avviso di addebito n. 34320150002384980000, notificata il 26.10.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
11. Avviso di addebito n. 34320150002718063000, notificata il 12.01.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
12. Avviso di addebito n. 34320150002836236000, notificata il 12.01.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
13. Avviso di addebito n. 34320150003016875000, notificata il 27.01.2016 Ente creditore: CP_1
– Sede di Foggia;
14. Avviso di addebito n. 34320160001522689000, notificata il 06.07.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
15. Avviso di addebito n. 34320160001553324000 notificata il 06.07.2016, Ente creditore: CP_1
– Sede di Foggia;
pagina 2 di 8 16. Avviso di addebito n. 34320160003749639000, notificata il 28.12.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia. CP_1
CP_ L' e l' , ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Con distinto ricorso depositato in pari data, il medesimo opponente ha adito l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento parziale della intimazione per estinzione del credito per intervenuta prescrizione di altre cartelle portate nell'atto impugnato poiché – tra la data di notifica dei singoli atti come di seguito specificati e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata – è decorso un intervallo temporale superiore a quello entro il quale la avrebbe potuto far valere le CP_3 sue pretese. Ha, pertanto, l'annullamento delle seguenti cartelle, con riguardo ai soli crediti riferiti alla
CP_3
1. cartella 0432011001459667200, notificata il 23.12.2011;
2. cartella 04320130000217020000, notificata il 6.02.2013;
3. cartella n. 04320140015260759000, notificata il 02.02.2015;
4. cartella 04320140015260759000, notificata il 26.02.2016;
5. cartella 04320170013704671000, notificata il 19.01.2018.
La ritualmente costituitasi, ha eccepito: Controparte_6
“l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione promossa con il deposito e la notifica dell'avverso atto di ricorso avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento senza aver proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali afferenti i crediti di sottese al CP_3 provvedimento stesso”; ha contestato l'eccezione di prescrizione e ha chiesto la chiamata in causa dell' formulando nei confronti di quest'ultima domanda Controparte_7 riconvenzionale chiedendo, tuttavia, in via principale il rigetto dell'opposizione.
A sua volta, l' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per evidenti ragioni di connessione soggettiva le due cause sono state riunite.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, con riferimento alla cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014, avente ad oggetto IRPEF e IVA, e con riferimento alla cartella n. n. 04320170008513251000, notificata il 22.08.2017, limitatamente ai crediti a titolo di tassa automobilistica, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
pagina 3 di 8 Si evidenzia come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario ZI, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
* * *
Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_8
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
* * *
Nel merito, occorre chiarire quali siano i regimi di prescrizione applicabili.
Con riguardo alle pretese contributive dell' e dell' , si osserva che il termine applicabile è CP_1 CP_2 quello quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, dovendosi escludere, come da insegnamento di Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397, che la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione determini l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione qui applicabile in quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., effetto che può prodursi solo a seguito di passaggio in giudicato di un titolo giudiziale, al quale non sono assimilabili le cartelle o le intimazioni di pagamento.
È utile poi una ricostruzione dell'istituto della prescrizione con riferimento alla specifica materia dei contributi previdenziali forensi.
L'art. 19 della legge n. 576/80 prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_3
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
pagina 4 di 8 L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla CP_3 sostenendo che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_3
Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare CP_3 dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012 e n. 3830/2012).
L'art. 66 della legge 247 del 31 dicembre 2012 ha poi reintrodotto il termine decennale di prescrizione
(facendo rivivere il termine decennale già previsto dall'art.19 della legge 576 del 1980) e ha stabilito che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_3
”.
[...]
Detta disposizione, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.
Deve poi aggiungersi quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 22.11.2021 n. 35873, ribadendo un suo costante orientamento (si vedano le sentenze Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass.
17.4.2007 n.9113; Cass, 14.3.2008 n.7000), “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti
a sanzioni dovuti in favore della ZI , individua un distinto regime CP_3 CP_3 della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
Procedendo schematicamente e richiamata la ricostruzione della successione di norme in materia di prescrizioni dei contributi dovuti alla si osserva: CP_3
- la cartella 043 2011 0014596672000, notificata il 23.12.2011, è riferita ai contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità anni 2009 e per l'anno 2010 a titolo di sanzione per omesso invio della dichiarazione reddituale;
per l'anno 2009, il dies a quo della decorrenza della prescrizione è il pagina 5 di 8 21.07.2011, data di presentazione dell'autodichiarazione, come documenta, in assenza di contestazione
(doc. 16 di;
perciò, il debito risale ad epoca antecedente alla entrata in vigore della L. CP_3
247/2012, ma, non essendosi prescritto all'entrata in vigore della medesima, il termine prescrizionale deve intendersi decennale. Con riferimento all'anno 2010, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, considerato che non risulta essere mai stata presentata l'autodichiarazione, il termine prescrizionale deve intendersi decennale.
- la cartella 043 2013 0000217020000, notificata il 6.02.2013, è riferita ai contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, oltre sanzioni ed interessi per il mancato pagamento, i contributi minimi soggettivo, integrativo, modulare obbligatorio e di maternità dovuti per l'anno 2010, oltre interessi, nonché le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (modelli
5/2007, 5/2008, 5/2009 e 5/2010); il dies a quo della decorrenza della prescrizione per gli anni dal
2006 al 2009 è il 21.07.2011, data di presentazione dell'autodichiarazione come documenta, in assenza di contestazione, (doc. 16 ); perciò, il debito risale ad epoca antecedente alla entrata in CP_3 vigore della L. 247/2012, ma, non essendosi prescritto all'entrata in vigore della medesima, il termine prescrizionale deve intendersi decennale. Quanto all'anno 2011 non risulta presentata alcuna autodichiarazione e, applicando dell'insegnamento di Cass. 35873/2021 cit., la prescrizione era decennale.
- la cartella n. 043 20140 015260759000, notificata il 02.02.2015, è riferita ai contributi minimi soggettivo, integrativo e modulare obbligatorio nonché il contributo di maternità, dovuti per gli anni
2011, 2012 e 2013, oltre interessi;
per alcuno dei predetti anni risulta presentata autodichiarazione, pertanto, per le ragioni già argomentate, la prescrizione era decennale.
- la cartella n. 043 2015 0014880250000, notificata il 26.02.2016, è riferita alle sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2010 e 2011 (modelli
5/2011 e 5/2012); il termine di prescrizione applicato è quello decennale, poiché non spirato alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012.
- la cartella n. 043 2017 0013704671000, notificata il 19.01.2018, è riferita alle sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2012, 2013 e 2014
(modelli 5/2013, 5/2014 e 5/2015); il termine di prescrizione è decennale.
* * *
È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
pagina 6 di 8 Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha eccepito – in entrambi i ricorsi - unicamente l'estinzione dei crediti per prescrizione.
È in atti un valido atto interruttivo, ossia l'intimazione di pagamento n. 043 2017 90048647 16/000
(doc. 13 fasc. ), notificata in data 9.12.2017, relativa, tra le tante, anche a quasi Controparte_4 tutte le cartelle e/o avvisi di addebito oggetto delle due opposizioni: precisamente tutte tranne l'avviso di addebito n. 34320160003749639000, per il quale, tuttavia, vi è l'intimazione di pagamento n.
04320199008944546/000, notificata in data 26.11.2019 (doc. 14 fasc. ). CP_4 CP_4
Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra illustrate, per nessuno dei crediti contenuti nelle cartelle e/o avvisi di addebito può dirsi decorso il termine di prescrizione estintiva e, dunque, le opposizioni devono essere rigettate.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rimarcato che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione infra €.
1.100 nei confronti dell' , infra €. 26.000 nei confronti dell' e infra €.52.000 nei confronti della CP_2 CP_1 CP_3
– seguono la soccombenza dell'opponente e sono compensate nei confronti dell' Controparte_4
, non essendovi prova che sia stata evocata in giudizio dall'opponente.
[...]
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con la cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014,
e con la cartella n. n. 04320170008513251000, notificata il 22.08.2017, limitatamente ai crediti a titolo di tassa automobilistica;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_8
- rigetta le opposizioni;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, nei confronti dell' , liquidate in CP_2
€.314,00, oltre accessori se dovuti;
nei confronti dell' , liquidate in €.2.697,00, oltre accessori se CP_1 dovuti;
nei confronti della liquidate in €.4.638,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso CP_3 forfettario per spese generali;
- compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_8
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3361/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 3365/2022 R.G.L.
T R A
Avv. SEBASTIANO, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Claudia Palumbo
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Venturiello opposti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2022, – premesso di essere stato Parte_2 destinatario in data 02.03.2022 dell'intimazione di pagamento n. 043 2022 9001295039000 per
€.350.504,76 – ha adito l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento parziale della intimazione per estinzione del credito per intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle portate nell'atto impugnato poiché – tra la data di notifica dei singoli atti come di seguito specificati e quella pagina 1 di 8 di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata – è decorso un intervallo temporale superiore a quello entro il quale gli Enti opposti avrebbero potuto far valere le rispettive pretese.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare prescritti i crediti contenuti nelle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 04320140000079220000, notificata il 15.05.2014, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
2. Cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014, Ente creditore: Direzione
Ufficio Territoriale di Foggia;
Controparte_5
3. Cartella n. 04320160007902607000, notificata il 24.08.2016 Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
4. Cartella n. 04320170008513251000 notificata il 22.08.2017, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
5. Cartella n. 04320170013704772000, notificata il 19.01.2018, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
6. Cartella n. 04320190000970715000, notificata il 24.01.2019, Ente creditore: – Sede CP_2 di Foggia;
7. Avviso di addebito n. 34320140002978177000, notificata il 08.01.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
8. Avviso di addebito n. 34320140003976719000, notificata il 13.02.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
9. Avviso di addebito n. 34320150000660036000, notificata il 31.07.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
10. Avviso di addebito n. 34320150002384980000, notificata il 26.10.2015, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
11. Avviso di addebito n. 34320150002718063000, notificata il 12.01.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
12. Avviso di addebito n. 34320150002836236000, notificata il 12.01.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
13. Avviso di addebito n. 34320150003016875000, notificata il 27.01.2016 Ente creditore: CP_1
– Sede di Foggia;
14. Avviso di addebito n. 34320160001522689000, notificata il 06.07.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia;
CP_1
15. Avviso di addebito n. 34320160001553324000 notificata il 06.07.2016, Ente creditore: CP_1
– Sede di Foggia;
pagina 2 di 8 16. Avviso di addebito n. 34320160003749639000, notificata il 28.12.2016, Ente creditore:
– Sede di Foggia. CP_1
CP_ L' e l' , ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Con distinto ricorso depositato in pari data, il medesimo opponente ha adito l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento parziale della intimazione per estinzione del credito per intervenuta prescrizione di altre cartelle portate nell'atto impugnato poiché – tra la data di notifica dei singoli atti come di seguito specificati e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata – è decorso un intervallo temporale superiore a quello entro il quale la avrebbe potuto far valere le CP_3 sue pretese. Ha, pertanto, l'annullamento delle seguenti cartelle, con riguardo ai soli crediti riferiti alla
CP_3
1. cartella 0432011001459667200, notificata il 23.12.2011;
2. cartella 04320130000217020000, notificata il 6.02.2013;
3. cartella n. 04320140015260759000, notificata il 02.02.2015;
4. cartella 04320140015260759000, notificata il 26.02.2016;
5. cartella 04320170013704671000, notificata il 19.01.2018.
La ritualmente costituitasi, ha eccepito: Controparte_6
“l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione promossa con il deposito e la notifica dell'avverso atto di ricorso avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento senza aver proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali afferenti i crediti di sottese al CP_3 provvedimento stesso”; ha contestato l'eccezione di prescrizione e ha chiesto la chiamata in causa dell' formulando nei confronti di quest'ultima domanda Controparte_7 riconvenzionale chiedendo, tuttavia, in via principale il rigetto dell'opposizione.
A sua volta, l' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha eccepito Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto stante l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per evidenti ragioni di connessione soggettiva le due cause sono state riunite.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
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Preliminarmente, con riferimento alla cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014, avente ad oggetto IRPEF e IVA, e con riferimento alla cartella n. n. 04320170008513251000, notificata il 22.08.2017, limitatamente ai crediti a titolo di tassa automobilistica, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
pagina 3 di 8 Si evidenzia come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario ZI, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
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Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_8
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
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Nel merito, occorre chiarire quali siano i regimi di prescrizione applicabili.
Con riguardo alle pretese contributive dell' e dell' , si osserva che il termine applicabile è CP_1 CP_2 quello quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, dovendosi escludere, come da insegnamento di Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397, che la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione determini l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione qui applicabile in quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., effetto che può prodursi solo a seguito di passaggio in giudicato di un titolo giudiziale, al quale non sono assimilabili le cartelle o le intimazioni di pagamento.
È utile poi una ricostruzione dell'istituto della prescrizione con riferimento alla specifica materia dei contributi previdenziali forensi.
L'art. 19 della legge n. 576/80 prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_3
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
pagina 4 di 8 L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla CP_3 sostenendo che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_3
Al riguardo, si precisa che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5622/2006, ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare CP_3 dei redditi” (in senso conforme, Cass., n. 3586/2012, n. 4107/2012 e n. 3830/2012).
L'art. 66 della legge 247 del 31 dicembre 2012 ha poi reintrodotto il termine decennale di prescrizione
(facendo rivivere il termine decennale già previsto dall'art.19 della legge 576 del 1980) e ha stabilito che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_3
”.
[...]
Detta disposizione, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.
Deve poi aggiungersi quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 22.11.2021 n. 35873, ribadendo un suo costante orientamento (si vedano le sentenze Cass. 26.10.2018 n.27218; Cass.
17.4.2007 n.9113; Cass, 14.3.2008 n.7000), “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti
a sanzioni dovuti in favore della ZI , individua un distinto regime CP_3 CP_3 della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
Procedendo schematicamente e richiamata la ricostruzione della successione di norme in materia di prescrizioni dei contributi dovuti alla si osserva: CP_3
- la cartella 043 2011 0014596672000, notificata il 23.12.2011, è riferita ai contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità anni 2009 e per l'anno 2010 a titolo di sanzione per omesso invio della dichiarazione reddituale;
per l'anno 2009, il dies a quo della decorrenza della prescrizione è il pagina 5 di 8 21.07.2011, data di presentazione dell'autodichiarazione, come documenta, in assenza di contestazione
(doc. 16 di;
perciò, il debito risale ad epoca antecedente alla entrata in vigore della L. CP_3
247/2012, ma, non essendosi prescritto all'entrata in vigore della medesima, il termine prescrizionale deve intendersi decennale. Con riferimento all'anno 2010, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, considerato che non risulta essere mai stata presentata l'autodichiarazione, il termine prescrizionale deve intendersi decennale.
- la cartella 043 2013 0000217020000, notificata il 6.02.2013, è riferita ai contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, oltre sanzioni ed interessi per il mancato pagamento, i contributi minimi soggettivo, integrativo, modulare obbligatorio e di maternità dovuti per l'anno 2010, oltre interessi, nonché le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (modelli
5/2007, 5/2008, 5/2009 e 5/2010); il dies a quo della decorrenza della prescrizione per gli anni dal
2006 al 2009 è il 21.07.2011, data di presentazione dell'autodichiarazione come documenta, in assenza di contestazione, (doc. 16 ); perciò, il debito risale ad epoca antecedente alla entrata in CP_3 vigore della L. 247/2012, ma, non essendosi prescritto all'entrata in vigore della medesima, il termine prescrizionale deve intendersi decennale. Quanto all'anno 2011 non risulta presentata alcuna autodichiarazione e, applicando dell'insegnamento di Cass. 35873/2021 cit., la prescrizione era decennale.
- la cartella n. 043 20140 015260759000, notificata il 02.02.2015, è riferita ai contributi minimi soggettivo, integrativo e modulare obbligatorio nonché il contributo di maternità, dovuti per gli anni
2011, 2012 e 2013, oltre interessi;
per alcuno dei predetti anni risulta presentata autodichiarazione, pertanto, per le ragioni già argomentate, la prescrizione era decennale.
- la cartella n. 043 2015 0014880250000, notificata il 26.02.2016, è riferita alle sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2010 e 2011 (modelli
5/2011 e 5/2012); il termine di prescrizione applicato è quello decennale, poiché non spirato alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012.
- la cartella n. 043 2017 0013704671000, notificata il 19.01.2018, è riferita alle sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2012, 2013 e 2014
(modelli 5/2013, 5/2014 e 5/2015); il termine di prescrizione è decennale.
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È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
pagina 6 di 8 Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha eccepito – in entrambi i ricorsi - unicamente l'estinzione dei crediti per prescrizione.
È in atti un valido atto interruttivo, ossia l'intimazione di pagamento n. 043 2017 90048647 16/000
(doc. 13 fasc. ), notificata in data 9.12.2017, relativa, tra le tante, anche a quasi Controparte_4 tutte le cartelle e/o avvisi di addebito oggetto delle due opposizioni: precisamente tutte tranne l'avviso di addebito n. 34320160003749639000, per il quale, tuttavia, vi è l'intimazione di pagamento n.
04320199008944546/000, notificata in data 26.11.2019 (doc. 14 fasc. ). CP_4 CP_4
Conclusivamente, per tutte le ragioni sopra illustrate, per nessuno dei crediti contenuti nelle cartelle e/o avvisi di addebito può dirsi decorso il termine di prescrizione estintiva e, dunque, le opposizioni devono essere rigettate.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rimarcato che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione infra €.
1.100 nei confronti dell' , infra €. 26.000 nei confronti dell' e infra €.52.000 nei confronti della CP_2 CP_1 CP_3
– seguono la soccombenza dell'opponente e sono compensate nei confronti dell' Controparte_4
, non essendovi prova che sia stata evocata in giudizio dall'opponente.
[...]
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con la cartella n. 04320140012901900000, notificata il 26.11.2014,
e con la cartella n. n. 04320170008513251000, notificata il 22.08.2017, limitatamente ai crediti a titolo di tassa automobilistica;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_8
- rigetta le opposizioni;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, nei confronti dell' , liquidate in CP_2
€.314,00, oltre accessori se dovuti;
nei confronti dell' , liquidate in €.2.697,00, oltre accessori se CP_1 dovuti;
nei confronti della liquidate in €.4.638,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso CP_3 forfettario per spese generali;
- compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_8
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
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