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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10649/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032811501000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19105/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l., esercente attività di ristorazione, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Napoli, notificata in data 12 marzo 2025, relativa al recupero del credito d'imposta per canoni di locazione per l'anno 2020, previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal decreto
Rilancio 2020.
La pretesa tributaria ammonta complessivamente ad euro 23.902,19, comprensivi di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge.
In particolare, l'istante evidenzia che, durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dovuto adempiere all'obbligo di chiusura dell'attività, maturando così un credito d'imposta nella misura ridotta del 60%, in applicazione della normativa di riferimento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aver provveduto alla rideterminazione del credito d'imposta.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha dichiarato di aderire alla rideterminazione del credito così come proposta dall'Amministrazione finanziaria.
Nelle more del giudizio è stata emessa ordinanza interlocutoria, con dispositivo di non luogo a provvedere sull'istanza cautelare di sospensione.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
L'Ufficio, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2025, ha disposto lo sgravio parziale della pretesa tributaria, riducendo l'importo richiesto ad euro 4.880,00, oltre accessori. L'Amministrazione finanziaria ha, pertanto, riconosciuto la fondatezza, sia pure parziale, dell'opposizione proposta dal contribuente, opposizione che era stata preceduta da istanza di autotutela presentata il 2 maggio 2025.
La Corte ritiene che, a seguito del provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza di discussione.
Il parziale riconoscimento delle ragioni del contribuente, unitamente al silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di autotutela presentata dal medesimo, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Per le ragioni che precedono, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, RE
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10649/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan N. 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250032811501000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19105/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l., esercente attività di ristorazione, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Napoli, notificata in data 12 marzo 2025, relativa al recupero del credito d'imposta per canoni di locazione per l'anno 2020, previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal decreto
Rilancio 2020.
La pretesa tributaria ammonta complessivamente ad euro 23.902,19, comprensivi di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge.
In particolare, l'istante evidenzia che, durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dovuto adempiere all'obbligo di chiusura dell'attività, maturando così un credito d'imposta nella misura ridotta del 60%, in applicazione della normativa di riferimento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aver provveduto alla rideterminazione del credito d'imposta.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha dichiarato di aderire alla rideterminazione del credito così come proposta dall'Amministrazione finanziaria.
Nelle more del giudizio è stata emessa ordinanza interlocutoria, con dispositivo di non luogo a provvedere sull'istanza cautelare di sospensione.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
L'Ufficio, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2025, ha disposto lo sgravio parziale della pretesa tributaria, riducendo l'importo richiesto ad euro 4.880,00, oltre accessori. L'Amministrazione finanziaria ha, pertanto, riconosciuto la fondatezza, sia pure parziale, dell'opposizione proposta dal contribuente, opposizione che era stata preceduta da istanza di autotutela presentata il 2 maggio 2025.
La Corte ritiene che, a seguito del provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza di discussione.
Il parziale riconoscimento delle ragioni del contribuente, unitamente al silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di autotutela presentata dal medesimo, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Per le ragioni che precedono, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.