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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 102/2017 r.g. promossa da:
(C.F. 00 ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Michele Carnovale, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in via Gen. Gennaro Niglio 2 presso lo studio del Parte_1 difensore;
-OPPONENTE-
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Umberto Papa giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Lacaria in Lamezia Terme (CZ), via Scotellaro, 9;
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 542/2016, emesso in data 18.11.2016, con cui il Tribunale di Vibo Valentia gli pagina 1 di 11 ingiungeva il pagamento della somma di € 266.610,79, oltre interessi nonché le spese del procedimento monitorio. A sostegno della sua opposizione ha preliminarmente dedotto l'inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito tra e , stante la mancanza della prova CP_2 Parte_2 dell'accettazione da parte del , posto che con la Delibera Parte_1
n. 119 del 2015 la Giunta Comunale si opponeva formalmente alla cessione del credito in oggetto.
Come secondo motivo ha dedotto l'inesistenza del credito ingiunto, poiché ha sostenuto di non aver mai stipulato un contratto di fornitura con CP_2
Ha inoltre dedotto che il Segretario Comunale non ha mai certificato il credito poi ceduto da in virtù della non certezza dello stesso a causa delle anomalie di CP_2 fatturazione sulle utenze de qua per cui le somme indicate nelle bollette emesse dal fornitore erano del tutto incongruenti con i consumi registrati sulle utenze. In particolare, ha dedotto che vi sono fenomeni di doppia fatturazione e di illeggibilità dei gruppi di misura, oltre all'impossibilità nei documenti contabili emessi da CP_2 di comprendere i criteri di quantificazione dei consumi.
Per tutti questi motivi ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto ed in via subordinata di rideterminare le somme oggetto di ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita che ha eccepito in via del tutto Parte_2 pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della palese tardività della sua proposizione. Sul punto ha rilevato che la notificazione del decreto ingiuntivo risulta essersi ritualmente perfezionata in data 1 dicembre 2016 e che pertanto il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione ha avuto regolare scadenza il giorno 10 gennaio 2017. Tuttavia, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato,
a mezzo pec solo in data 16 gennaio 2016, come si evince dalla relata di notifica e dalle ricevute accettazione e di avvenuta consegna dello stesso, e che pertanto è avvenuta oltre il termine di 40 giorni previsto ex lege. Ha inoltre dedotto che a nulla rileva l'estremo tentativo di controparte la quale, probabilmente resasi conto della pagina 2 di 11 prossimità della scadenza del termine per proporre opposizione, ha avanzato anche l'istanza di mediazione avanti l'organismo di conciliazione.
In via del tutto subordinata ha in ogni caso contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal opponente, sostenendo all'uopo che la Pt_1 normativa di riferimento in tema di cessione dei crediti da corrispettivo di appalto e fornitura, applicabile alle forniture per cui è causa, sia esclusivamente il D.Lgs. n.
163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), e che nel contratto stipulato con la società fornitrice, il ha espressamente dichiarato in conformità a quanto Pt_1 previsto al comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006, di riconoscere a quest'ultima la facoltà di cedere in tutto od in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di fornitura e, dall'altro lato che gli atti di cessione dei crediti azionati sono stati predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio)
e ritualmente notificati al debitore ceduto (cfr. art. 117, comma 2, D.Lgs. Pt_1
n. 163/2006). Ha inoltre rilevato che la copia del verbale della deliberazione della giunta n.119 del 25 novembre 2015 con cui il sostiene di aver formalmente Pt_1 rifiutato la cessione è priva di valenza probatoria poiché non reca gli estremi dell'atto di cessione che sarebbe stato rifiutato dal comune.
Sull'asserita carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, ha dedotto di aver già allegato in monitorio i prospetti analitici delle fatture azionate in linea capitale ed a titolo di interessi di mora. Sul punto ha specificato che, relativamente alla porzione di credito in linea capitale azionata per complessivi
€ 249.712,06, nel prospetto allegato delle fatture azionate sono riscontrabili la denominazione sociale del fornitore - cedente e gli estremi delle fatture per capitale sottostanti le forniture effettuate (numero, data di emissione ed importo); analogamente, anche relativamente alla porzione di credito di € 16.898,73, azionata a titolo di interessi di mora, gli estremi delle relative fatture sono riscontrabili nel prospetto analitico delle fatture azionate riportante il quantum dovuto.
Per tutti questi motivi ha chiesto di rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nonchè in via subordinata di condannare il Pt_1 opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta, alla convenuta opposta,
pagina 3 di 11 fosse anche in virtù di indebito arricchimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, dopo diversi rinvii di ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
30.10.24, sulle conclusioni per come rassegnate, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato divenuto titolare del fascicolo solo in data 22.01.24.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c., che si rivela assorbente e dirimente rispetto a tutte le altre questioni sollevate.
Ebbene, dalla documentazione del monitorio prodotta agli atti, si evince che il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo veniva notificato al
Comune opponente in data 25.11.2016 a mezzo di servizio postale e che la notifica si perfezionava in data 1.12.2016, con consegna del plico presso il portiere addetto del con contestuale attestazione di spedizione della Parte_1 comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) in pari data. Orbene, l'atto di citazione in opposizione risulta notificato via pec solo in data 16.1.2017, ben oltre i 40 giorni previsti dall'art 641 c.p.c., atteso che il termine ultimo di notifica dell'opposizione doveva essere il 10.1.2017.
Non possono essere sul punto accolte le doglianze del opponente che solo Pt_1 in comparsa conclusionale sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo non può ritenersi perfezionata in data 1.12.2016 sul presupposto che l'atto non sia stato consegnato al Sindaco (rappresentante legale p.t. del , ma all'addetto alla Pt_1 portineria, e che pertanto sia necessaria la prova della ricezione della c.d. C.A.n, che non è stata fornita da controparte.
Orbene, giova in diritto chiarire che l'invio della raccomandata cd. c.a.n., è stato introdotto dall'art. 36 co. 2 quater e 2 quinquies d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, che è andato ad emendare l'art. 7 legge 890/1982, aggiungendo il co. 6
("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.”).
pagina 4 di 11 La c.a.n., dunque, è una raccomandata che viene inoltrata dall'agente postale, allorquando recapiti un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario. In tali casi, l'agente deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Va poi rilevato che l'art. 7 L. n. 890 del 1982 prevede l'emissione della CAN tutte le volte in cui il piego non viene recapitato personalmente al destinatario senza fare alcuna distinzione tra il caso in cui il piego è indirizzato a persona fisica oppure a persona giuridica, la cui ratio è quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto.
Pertanto, nel caso di specie, occorre necessariamente coordinare il testo dell'art 7 L
890/1982 con l'art 145 cpc che prevede la notificazione alle persone giuridiche.
Sul punto va osservato, in relazione a tale ultima disposizione, che essa distingue due categorie di soggetti, quelli che hanno potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e quelli che invece ne sono privi. Ed infatti la norma da ultimo richiamata prevede che la notifica vada effettuata presso la sede nelle mani del rappresentante o dell'incaricato alla ricezione e, solo in mancanza di tali soggetti
(dotati di potere rappresentativo in ordine alla ricezione degli atti), a persona addetta alla sede o al portiere dello stabile.
È evidente che solo in relazione ai primi due soggetti (rappresentante ed incaricato alla ricezione) può parlarsi di rappresentanza dell'ente in ordine alla ricezione degli atti, con la conseguenza che la notifica si dovrà intendere perfezionata direttamente nei confronti della persona giuridica, e con l'ulteriore riflesso che non sarà Parte necessario l'invio della . Non così quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti
(addetto alla sede o portiere dello stabile). Nel caso di specie, essendo stato consegnato l'atto da notificare al portiere e non al rappresentante legale né all'addetto alla ricezione, era necessario l'invio della CAN.
pagina 5 di 11 Ciò chiarito in merito all'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge 890/1982 giova individuare il momento in cui la notifica a persona diversa dal destinatario – a persona fisica oppure a persona giuridica – si intende perfezionata.
Orbene, la notifica di un atto a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie il portiere della casa comunale) si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata c.d. “informativa” prevista dall'art. 139, co. 3 e 4, c.p.c. (nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario) e dall'art. 7, co. 3 e 6 della legge n. 890/1982
(nel caso di notifica a mezzo del servizio postale), e non al momento della ricezione della stessa da parte del destinatario (cfr. Cass., ord. 7.6.2018, n. 14722). I medesimi principi valgono in caso di notifica ex art. 145 c.p.c.
L'avviso di ricevimento prodotto dall'opposta prova che lo stesso giorno, ovvero il
1.12.2016, l'agente postale ha spedito la raccomandata c.d. “informativa” prevista dal co. 4 dell'art. 139 c.p.c e dal co. 6 dell'art. 7 della legge n. 890/1982, come attestato da questi nel relativo riquadro. Avverso tale attestazione dell'ufficiale postale non risulta proposta querela di falso, e quindi quanto dichiarato fa prova fino a querela di falso.
Nella notifica eseguita a mani del portiere, sia nel caso di notifica a mezzo dell'Ufficiale giudiziario sia nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto venga data con
“raccomandata con avviso di ricevimento”, mentre tale adempimento è richiesto espressamente dalla legge nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex artt. 140
c.p.c. e 8, co. 2, della legge n. 890/1982.
La ratio legis va rinvenuta nel criterio seguito dal legislatore, nel senso che nel caso di notifica a mani del portiere vi è la materiale consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139, co. 3, c.p.c. e art. 7, co. 3, della legge n. 890/1982), mentre nel caso di notifica a “persone irreperibili” (art. 140 c.p.c e art. 8, co. 2, della legge n.
890/1982), non vi è la materiale consegna dell'atto notificato.
Pertanto, nel caso di notifica a mani del portiere, elemento necessario ai fini del perfezionamento, volto a realizzare la conoscenza legale, è la spedizione della raccomandata c.d. “informativa” e solo in assenza della prova dell'avvenuta pagina 6 di 11 spedizione la notifica è viziata da nullità (cfr., per quanto riguarda la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, Cass. civ., Sez. 2, 30.6.2008, n. 17915; Cass. civ., Sez.
II, 30.3.2009, n. 7667; Cass. civ., Sez. V, ord. 25.1.2010, n. 1366; Cass. civ., S.U., ord. interlocutoria 31.7.2017, n. 18992; per quanto riguarda la notifica a mezzo del servizio postale, Cass. civ., Sez. Lav., 21.8.2013, n. 19366; Cass. civ., Sez. II,
3.10.2016, n. 19730).
Parimenti non può essere accolta l'eccezione così come sollevata da parte opponente per cui l'istanza di mediazione facoltativa depositata dal Comune in data 5 gennaio
2017 - cui è seguita la comunicazione mediante raccomandata AR del 11 gennaio
2017 dell'Organismo di Mediazione di convocazione all'incontro del 6 febbraio 2017 - avrebbe interrotto i termini per proporre opposizione al decreto monitorio secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 d.l.vo 28/2010,.
Sul punto l'opponente ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 17781/2013, per cui l'art. 5 comma 6 d. l.vo 28/2010 impedisce la decadenza anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa, osservando che la norma trova applicazione sia nelle ipotesi di termini di decadenza sostanziali, sia in quelle di termini di decadenza processuali.
Orbene, la risposta alla questione in esame, deve essere ricercata nella disciplina complessiva del procedimento monitorio e di quello di mediazione, alla luce delle loro finalità, anche tenuto conto delle conclusioni cui è giunta la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 19596 del 18.9.2020
Il termine previsto per la proponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un termine perentorio, non prorogabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c., (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 13/05/2008, n. 11867 e Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15763), il cui decorso determina la stabilizzazione del provvedimento giudiziario.
È necessario allora trovare il corretto punto di equilibrio tra il favore per l'istituto della mediazione che caratterizza il d.lgs. 28/2010, e le esigenze di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo.
Questo bilanciamento, in realtà si trova già all'interno della disciplina della mediazione, laddove, nella regolamentazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria pagina 7 di 11 e procedimento monitorio, si è stabilito che la mediazione, se obbligatoria (o anche demandata dal giudice), vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 5, lett. a), D.
Lgs. 28/2010).
La ragione di ciò è ben chiarita dalla Suprema Corte, e consiste nell'assicurare che
“l'esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. Quindi, in questa fase, prevale l'esigenza di concedere un agile strumento a tutela del credito rispetto all'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia, che non viene soppressa ma si sposta, come meglio si dirà in seguito, alla fase successiva” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.14/01/2020) 28/04/2020, n. 8240).
Questo, d'altra parte è del tutto coerente con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 13/01/2022, n. 927, che cita sul punto quanto già affermato nella sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
La pendenza della lite, infatti, è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 643, comma terzo, c.p.c.) e il giudizio di opposizione integra una fase eventuale di un'azione già iniziata dal creditore, attore in senso sostanziale nel relativo giudizio.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche le Sezioni Unite hanno chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.l.vo n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con il corollario che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte di legittimità ha richiamato pagina 8 di 11 proprio il dettato dell'art. 5 comma 6 del citato decreto legislativo, a tenore del quale
“dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, evidenziando come tale disposizione si colleghi con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo, ed ha sottolineato come sarebbe illogico sostenere che un effetto favorevole all'attore, come l'interruzione della prescrizione, possa determinarsi grazie ad una iniziativa del debitore, che è
l'opponente nella fase dell'opposizione al decreto monitorio.
Alla stregua di tale interpretazione, non è accoglibile la prospettazione difensiva dell'opponente non potendo riconoscersi alla domanda di mediazione facoltativa formulata dall'opponente alcun effetto sul termine di decadenza ex art. 641 c.p.c.
E infatti non potrebbe sostenersi che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi siano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, coesistano un onere di promuovere la mediazione, successivamente alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, posto a carico della parte creditrice- opposta e sanzionato con l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ed una mera facoltà di esperire la mediazione prima di instaurare il giudizio di opposizione, rimessa all'iniziativa dell'opponente.
Invero, nei giudizi in discorso, una volta individuata la parte “che intende esercitare in giudizio un'azione” (art. 5 comma 1 bis d.l.vo cit.) obbligata ad esperire il procedimento di mediazione nel creditore-opposto, e cioè nell'attore in senso sostanziale, non può ritenersi che residui, per il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, la possibilità di esperire a sua volta una mediazione facoltativa, finalizzata ad evitare il giudizio di opposizione, peraltro beneficiando, come vuole parte opponente, della disposizione dell'art. 5 comma 6, che attribuisce alla proposizione della domanda di mediazione l'effetto di impedire la decadenza per una sola volta. Invero, l'effetto di interruzione della prescrizione e quello impeditivo, per una sola volta, della decadenza, sono effetti favorevoli alla parte attrice, e cioè al creditore-opposto, che non possono derivare dall'iniziativa di intraprendere la mediazione assunta dalla controparte. Dunque, la tesi difensiva non appare pagina 9 di 11 condivisibile perché non è coerente con l'interpretazione sistematica dell'art. 5 comma 1 bis d. l.vo 28 del 2010, offerta dalle sezioni unite.
Infatti, anche rispetto alla mediazione facoltativa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione. L'idea che, quando già pende una controversia, l'iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all'impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all'utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame.
In definitiva, per tutte le ragioni suesposte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte opponente perché tardiva, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le incertezze interpretative in materia, risolte con il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 542/2016 che deve essere munito di efficacia esecutiva;
2) spese compensate
3) Vibo Valentia, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 102/2017 r.g. promossa da:
(C.F. 00 ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Michele Carnovale, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in via Gen. Gennaro Niglio 2 presso lo studio del Parte_1 difensore;
-OPPONENTE-
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Umberto Papa giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Lacaria in Lamezia Terme (CZ), via Scotellaro, 9;
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 542/2016, emesso in data 18.11.2016, con cui il Tribunale di Vibo Valentia gli pagina 1 di 11 ingiungeva il pagamento della somma di € 266.610,79, oltre interessi nonché le spese del procedimento monitorio. A sostegno della sua opposizione ha preliminarmente dedotto l'inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito tra e , stante la mancanza della prova CP_2 Parte_2 dell'accettazione da parte del , posto che con la Delibera Parte_1
n. 119 del 2015 la Giunta Comunale si opponeva formalmente alla cessione del credito in oggetto.
Come secondo motivo ha dedotto l'inesistenza del credito ingiunto, poiché ha sostenuto di non aver mai stipulato un contratto di fornitura con CP_2
Ha inoltre dedotto che il Segretario Comunale non ha mai certificato il credito poi ceduto da in virtù della non certezza dello stesso a causa delle anomalie di CP_2 fatturazione sulle utenze de qua per cui le somme indicate nelle bollette emesse dal fornitore erano del tutto incongruenti con i consumi registrati sulle utenze. In particolare, ha dedotto che vi sono fenomeni di doppia fatturazione e di illeggibilità dei gruppi di misura, oltre all'impossibilità nei documenti contabili emessi da CP_2 di comprendere i criteri di quantificazione dei consumi.
Per tutti questi motivi ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto ed in via subordinata di rideterminare le somme oggetto di ingiunzione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita che ha eccepito in via del tutto Parte_2 pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della palese tardività della sua proposizione. Sul punto ha rilevato che la notificazione del decreto ingiuntivo risulta essersi ritualmente perfezionata in data 1 dicembre 2016 e che pertanto il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione ha avuto regolare scadenza il giorno 10 gennaio 2017. Tuttavia, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato,
a mezzo pec solo in data 16 gennaio 2016, come si evince dalla relata di notifica e dalle ricevute accettazione e di avvenuta consegna dello stesso, e che pertanto è avvenuta oltre il termine di 40 giorni previsto ex lege. Ha inoltre dedotto che a nulla rileva l'estremo tentativo di controparte la quale, probabilmente resasi conto della pagina 2 di 11 prossimità della scadenza del termine per proporre opposizione, ha avanzato anche l'istanza di mediazione avanti l'organismo di conciliazione.
In via del tutto subordinata ha in ogni caso contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal opponente, sostenendo all'uopo che la Pt_1 normativa di riferimento in tema di cessione dei crediti da corrispettivo di appalto e fornitura, applicabile alle forniture per cui è causa, sia esclusivamente il D.Lgs. n.
163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), e che nel contratto stipulato con la società fornitrice, il ha espressamente dichiarato in conformità a quanto Pt_1 previsto al comma 4 dell'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006, di riconoscere a quest'ultima la facoltà di cedere in tutto od in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di fornitura e, dall'altro lato che gli atti di cessione dei crediti azionati sono stati predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio)
e ritualmente notificati al debitore ceduto (cfr. art. 117, comma 2, D.Lgs. Pt_1
n. 163/2006). Ha inoltre rilevato che la copia del verbale della deliberazione della giunta n.119 del 25 novembre 2015 con cui il sostiene di aver formalmente Pt_1 rifiutato la cessione è priva di valenza probatoria poiché non reca gli estremi dell'atto di cessione che sarebbe stato rifiutato dal comune.
Sull'asserita carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, ha dedotto di aver già allegato in monitorio i prospetti analitici delle fatture azionate in linea capitale ed a titolo di interessi di mora. Sul punto ha specificato che, relativamente alla porzione di credito in linea capitale azionata per complessivi
€ 249.712,06, nel prospetto allegato delle fatture azionate sono riscontrabili la denominazione sociale del fornitore - cedente e gli estremi delle fatture per capitale sottostanti le forniture effettuate (numero, data di emissione ed importo); analogamente, anche relativamente alla porzione di credito di € 16.898,73, azionata a titolo di interessi di mora, gli estremi delle relative fatture sono riscontrabili nel prospetto analitico delle fatture azionate riportante il quantum dovuto.
Per tutti questi motivi ha chiesto di rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nonchè in via subordinata di condannare il Pt_1 opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta, alla convenuta opposta,
pagina 3 di 11 fosse anche in virtù di indebito arricchimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, dopo diversi rinvii di ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
30.10.24, sulle conclusioni per come rassegnate, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato divenuto titolare del fascicolo solo in data 22.01.24.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre i termini previsti dall'art. 641 c.p.c., che si rivela assorbente e dirimente rispetto a tutte le altre questioni sollevate.
Ebbene, dalla documentazione del monitorio prodotta agli atti, si evince che il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo veniva notificato al
Comune opponente in data 25.11.2016 a mezzo di servizio postale e che la notifica si perfezionava in data 1.12.2016, con consegna del plico presso il portiere addetto del con contestuale attestazione di spedizione della Parte_1 comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) in pari data. Orbene, l'atto di citazione in opposizione risulta notificato via pec solo in data 16.1.2017, ben oltre i 40 giorni previsti dall'art 641 c.p.c., atteso che il termine ultimo di notifica dell'opposizione doveva essere il 10.1.2017.
Non possono essere sul punto accolte le doglianze del opponente che solo Pt_1 in comparsa conclusionale sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo non può ritenersi perfezionata in data 1.12.2016 sul presupposto che l'atto non sia stato consegnato al Sindaco (rappresentante legale p.t. del , ma all'addetto alla Pt_1 portineria, e che pertanto sia necessaria la prova della ricezione della c.d. C.A.n, che non è stata fornita da controparte.
Orbene, giova in diritto chiarire che l'invio della raccomandata cd. c.a.n., è stato introdotto dall'art. 36 co. 2 quater e 2 quinquies d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, che è andato ad emendare l'art. 7 legge 890/1982, aggiungendo il co. 6
("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.”).
pagina 4 di 11 La c.a.n., dunque, è una raccomandata che viene inoltrata dall'agente postale, allorquando recapiti un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario. In tali casi, l'agente deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Va poi rilevato che l'art. 7 L. n. 890 del 1982 prevede l'emissione della CAN tutte le volte in cui il piego non viene recapitato personalmente al destinatario senza fare alcuna distinzione tra il caso in cui il piego è indirizzato a persona fisica oppure a persona giuridica, la cui ratio è quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto.
Pertanto, nel caso di specie, occorre necessariamente coordinare il testo dell'art 7 L
890/1982 con l'art 145 cpc che prevede la notificazione alle persone giuridiche.
Sul punto va osservato, in relazione a tale ultima disposizione, che essa distingue due categorie di soggetti, quelli che hanno potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e quelli che invece ne sono privi. Ed infatti la norma da ultimo richiamata prevede che la notifica vada effettuata presso la sede nelle mani del rappresentante o dell'incaricato alla ricezione e, solo in mancanza di tali soggetti
(dotati di potere rappresentativo in ordine alla ricezione degli atti), a persona addetta alla sede o al portiere dello stabile.
È evidente che solo in relazione ai primi due soggetti (rappresentante ed incaricato alla ricezione) può parlarsi di rappresentanza dell'ente in ordine alla ricezione degli atti, con la conseguenza che la notifica si dovrà intendere perfezionata direttamente nei confronti della persona giuridica, e con l'ulteriore riflesso che non sarà Parte necessario l'invio della . Non così quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti
(addetto alla sede o portiere dello stabile). Nel caso di specie, essendo stato consegnato l'atto da notificare al portiere e non al rappresentante legale né all'addetto alla ricezione, era necessario l'invio della CAN.
pagina 5 di 11 Ciò chiarito in merito all'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge 890/1982 giova individuare il momento in cui la notifica a persona diversa dal destinatario – a persona fisica oppure a persona giuridica – si intende perfezionata.
Orbene, la notifica di un atto a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie il portiere della casa comunale) si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata c.d. “informativa” prevista dall'art. 139, co. 3 e 4, c.p.c. (nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario) e dall'art. 7, co. 3 e 6 della legge n. 890/1982
(nel caso di notifica a mezzo del servizio postale), e non al momento della ricezione della stessa da parte del destinatario (cfr. Cass., ord. 7.6.2018, n. 14722). I medesimi principi valgono in caso di notifica ex art. 145 c.p.c.
L'avviso di ricevimento prodotto dall'opposta prova che lo stesso giorno, ovvero il
1.12.2016, l'agente postale ha spedito la raccomandata c.d. “informativa” prevista dal co. 4 dell'art. 139 c.p.c e dal co. 6 dell'art. 7 della legge n. 890/1982, come attestato da questi nel relativo riquadro. Avverso tale attestazione dell'ufficiale postale non risulta proposta querela di falso, e quindi quanto dichiarato fa prova fino a querela di falso.
Nella notifica eseguita a mani del portiere, sia nel caso di notifica a mezzo dell'Ufficiale giudiziario sia nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto venga data con
“raccomandata con avviso di ricevimento”, mentre tale adempimento è richiesto espressamente dalla legge nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex artt. 140
c.p.c. e 8, co. 2, della legge n. 890/1982.
La ratio legis va rinvenuta nel criterio seguito dal legislatore, nel senso che nel caso di notifica a mani del portiere vi è la materiale consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139, co. 3, c.p.c. e art. 7, co. 3, della legge n. 890/1982), mentre nel caso di notifica a “persone irreperibili” (art. 140 c.p.c e art. 8, co. 2, della legge n.
890/1982), non vi è la materiale consegna dell'atto notificato.
Pertanto, nel caso di notifica a mani del portiere, elemento necessario ai fini del perfezionamento, volto a realizzare la conoscenza legale, è la spedizione della raccomandata c.d. “informativa” e solo in assenza della prova dell'avvenuta pagina 6 di 11 spedizione la notifica è viziata da nullità (cfr., per quanto riguarda la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, Cass. civ., Sez. 2, 30.6.2008, n. 17915; Cass. civ., Sez.
II, 30.3.2009, n. 7667; Cass. civ., Sez. V, ord. 25.1.2010, n. 1366; Cass. civ., S.U., ord. interlocutoria 31.7.2017, n. 18992; per quanto riguarda la notifica a mezzo del servizio postale, Cass. civ., Sez. Lav., 21.8.2013, n. 19366; Cass. civ., Sez. II,
3.10.2016, n. 19730).
Parimenti non può essere accolta l'eccezione così come sollevata da parte opponente per cui l'istanza di mediazione facoltativa depositata dal Comune in data 5 gennaio
2017 - cui è seguita la comunicazione mediante raccomandata AR del 11 gennaio
2017 dell'Organismo di Mediazione di convocazione all'incontro del 6 febbraio 2017 - avrebbe interrotto i termini per proporre opposizione al decreto monitorio secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 d.l.vo 28/2010,.
Sul punto l'opponente ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 17781/2013, per cui l'art. 5 comma 6 d. l.vo 28/2010 impedisce la decadenza anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa, osservando che la norma trova applicazione sia nelle ipotesi di termini di decadenza sostanziali, sia in quelle di termini di decadenza processuali.
Orbene, la risposta alla questione in esame, deve essere ricercata nella disciplina complessiva del procedimento monitorio e di quello di mediazione, alla luce delle loro finalità, anche tenuto conto delle conclusioni cui è giunta la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 19596 del 18.9.2020
Il termine previsto per la proponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un termine perentorio, non prorogabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c., (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 13/05/2008, n. 11867 e Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15763), il cui decorso determina la stabilizzazione del provvedimento giudiziario.
È necessario allora trovare il corretto punto di equilibrio tra il favore per l'istituto della mediazione che caratterizza il d.lgs. 28/2010, e le esigenze di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo.
Questo bilanciamento, in realtà si trova già all'interno della disciplina della mediazione, laddove, nella regolamentazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria pagina 7 di 11 e procedimento monitorio, si è stabilito che la mediazione, se obbligatoria (o anche demandata dal giudice), vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 5, lett. a), D.
Lgs. 28/2010).
La ragione di ciò è ben chiarita dalla Suprema Corte, e consiste nell'assicurare che
“l'esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. Quindi, in questa fase, prevale l'esigenza di concedere un agile strumento a tutela del credito rispetto all'esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia, che non viene soppressa ma si sposta, come meglio si dirà in seguito, alla fase successiva” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.14/01/2020) 28/04/2020, n. 8240).
Questo, d'altra parte è del tutto coerente con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 13/01/2022, n. 927, che cita sul punto quanto già affermato nella sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
La pendenza della lite, infatti, è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 643, comma terzo, c.p.c.) e il giudizio di opposizione integra una fase eventuale di un'azione già iniziata dal creditore, attore in senso sostanziale nel relativo giudizio.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche le Sezioni Unite hanno chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.l.vo n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con il corollario che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte di legittimità ha richiamato pagina 8 di 11 proprio il dettato dell'art. 5 comma 6 del citato decreto legislativo, a tenore del quale
“dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”, evidenziando come tale disposizione si colleghi con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo, ed ha sottolineato come sarebbe illogico sostenere che un effetto favorevole all'attore, come l'interruzione della prescrizione, possa determinarsi grazie ad una iniziativa del debitore, che è
l'opponente nella fase dell'opposizione al decreto monitorio.
Alla stregua di tale interpretazione, non è accoglibile la prospettazione difensiva dell'opponente non potendo riconoscersi alla domanda di mediazione facoltativa formulata dall'opponente alcun effetto sul termine di decadenza ex art. 641 c.p.c.
E infatti non potrebbe sostenersi che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi siano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, coesistano un onere di promuovere la mediazione, successivamente alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, posto a carico della parte creditrice- opposta e sanzionato con l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ed una mera facoltà di esperire la mediazione prima di instaurare il giudizio di opposizione, rimessa all'iniziativa dell'opponente.
Invero, nei giudizi in discorso, una volta individuata la parte “che intende esercitare in giudizio un'azione” (art. 5 comma 1 bis d.l.vo cit.) obbligata ad esperire il procedimento di mediazione nel creditore-opposto, e cioè nell'attore in senso sostanziale, non può ritenersi che residui, per il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, la possibilità di esperire a sua volta una mediazione facoltativa, finalizzata ad evitare il giudizio di opposizione, peraltro beneficiando, come vuole parte opponente, della disposizione dell'art. 5 comma 6, che attribuisce alla proposizione della domanda di mediazione l'effetto di impedire la decadenza per una sola volta. Invero, l'effetto di interruzione della prescrizione e quello impeditivo, per una sola volta, della decadenza, sono effetti favorevoli alla parte attrice, e cioè al creditore-opposto, che non possono derivare dall'iniziativa di intraprendere la mediazione assunta dalla controparte. Dunque, la tesi difensiva non appare pagina 9 di 11 condivisibile perché non è coerente con l'interpretazione sistematica dell'art. 5 comma 1 bis d. l.vo 28 del 2010, offerta dalle sezioni unite.
Infatti, anche rispetto alla mediazione facoltativa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione. L'idea che, quando già pende una controversia, l'iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all'impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all'utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame.
In definitiva, per tutte le ragioni suesposte ed in applicazione dei principi giurisprudenziali summenzionati, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte opponente perché tardiva, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le incertezze interpretative in materia, risolte con il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 542/2016 che deve essere munito di efficacia esecutiva;
2) spese compensate
3) Vibo Valentia, 12 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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