Decreto cautelare 7 novembre 2016
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2016
Decreto decisorio 30 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 30/03/2022, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2022
N. 01550/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2016, proposto da
LV PP, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Dossena, Ernesto Sticchi Damiani, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario La Pesa, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di cessazione immediata dell'attività Prot. N. 29140 del 17 ottobre 2016, emessa dal Responsabile del procedimento Responsabile Area AA.GG. e dal Responsabile SUAP della Città di Ginosa, e notificata in data 21 ottobre 2016, con cui si ordina al Signor LV l'immediata cessazione dell'attività di esercizio e raccolta scommesse esercitata nei locati di Ginosa in Via Lucania 39.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 novembre 2016;
considerato che in data 8 novembre 2021, è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese iripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 29 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO