Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 21/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 9/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37602 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX (C.F. XX), nato l’ XX a XX e ivi residente alla via XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Frascella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Altamura (BA) alla Via Sele n. 13;
contro
I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Regionale dell’ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Udito, all’udienza in data 20 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa LA ST, l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S., nessuno comparso per il ricorrente e per il Ministero della Difesa;
Considerato in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, XX, come sopra generalizzato, già Maresciallo presso l’Aeronautica Militare, ha chiesto, previo espletamento di CTU, la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata con conseguente riconoscimento della Pensione privilegiata a far tempo dalla data della cessazione dal servizio.
Si è costituto l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto della pretesa.
Con ordinanza a verbale dell’udienza del 12 novembre 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.
Eseguito l’incombente, si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza a verbale del 27 marzo 2025, è stato conferito all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute l’incarico di redigere una relazione medico legale in merito all’eventuale sussistenza del nesso eziologico tra l’infermità denunciata e il servizio.
Con ordinanza n.3/25 resa fuori udienza, a seguito della richiesta di proroga dei termini, l’incarico assegnato all’U.M.L. è stato revocato e contestualmente è stato conferito nuovo incarico al dott. Vicenzo Castaldo, dirigente medico dell’I.N.A.I.L..
Il nuovo consulente ha depositato nei termini assegnati l’elaborato peritale.
All’udienza del 2 dicembre 2025, stante la mancata comparizione delle parti, è stato disposto rinvio ai sensi dell’art. 181 c.p.c..
Alla successiva udienza del 20 gennaio 2026, nessuno comparso per il ricorrente, il difensore dell’I.N.P.S. ha comunicato l’insussistenza di interesse alla decisione del giudizio.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.
Come detto, all’udienza fissata ex art. 181 c.p.c., a seguito della mancata comparizione delle parti, il ricorrente non si è presentato, mentre il legale dell’I.N.P.S. non ha chiesto che si proceda in assenza della parte interessata.
Questo Giudice ritiene dunque sussistano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. costituenti espressione di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. (v. Corte dei conti, II^ Sez. Giur. App., 31 dicembre 2019, n. 517 e Corte dei 5 conti, Sez. Giur. Puglia, n. 138(2023 e n.149/2024).
Gli onorari e spese della C.T.U., da liquidarsi con separato decreto, sono posti a carico del ricorrente, che ha formulato la richiesta istruttoria di espletamento di consulenza medico-legale.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37602, dichiara l’estinzione del giudizio.
Onorari e spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto, a carico del ricorrente.
Così deciso, in Bari, all’udienza in data 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE
Depositata il 21.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA ST
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
Depositata il 21.01.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA ST
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
LA ST
F.to digitalmente