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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 150/2024 R.G. promossa da:
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, via Alfieri n.19, presso lo studio dell'avv. Marco Buffa che lo rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
e , residenti in [...]ed in Torino CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in via Montevecchio n.5 presso lo studio dell'avv.
ER M. AV CI che li rappresenta e difende con l'avv. Andrea Serafino per procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATA
e
residente in [...] CP_3
e
pagina 1 di 19 , residente in [...] Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione di regresso tra fideiussori
Udienza di rimessione della causa in decisione dell'11.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
In via principale, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere tutte le domande proposte dai sig.ri e, comunque, assolvere il sig. da CP_1 Pt_1
ogni richiesta
PER PARTE APPELLATA COSTITUITA: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato il 1° febbraio 2024, il sig.
[...]
propone impugnazione contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5/2024 Pt_1
resa dal Tribunale di Torino il 2 gennaio 2024, che lo ha condannato a versare, a titolo di regresso, in favore di e la somma di € CP_1 Controparte_2
24.333,33, maggiorata degli interessi legali oltre all'importo di € 14.627,20 per compensi professionali, oltre oneri di legge. Chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado da controparte e, in subordine,
l'improponibilità dell'azione fino a esaurimento delle ragioni di credito della ovvero la sospensione del giudizio. CP_5
PROCESSO IN PRIMO GRADO
pagina 2 di 19 In data 9 aprile 2014 veniva notificato ai sig.ri , , CP_1 Controparte_2
e il decreto ingiuntivo n. CP_3 Controparte_4 Parte_1
2987/2014, emesso dal Tribunale di Torino in favore della banca Controparte_6
per l'importo complessivo di euro 730.000,00 (oltre interessi di mora e accessori).
Il decreto aveva causa nella fideiussione che gli ingiunti, in qualità di soci di avevano stipulato in data 11 marzo 2009 allo scopo di garantire, in Parte_2
via solidale e sino all'importo massimo di euro 730.000,00, le obbligazioni assunte dalla predetta società verso . CP_6
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 26 ottobre 2021, i sig.ri CP_1
agivano in via di regresso contro i sig.ri e CP_3 CP_4 Pt_1
affermando di aver transatto la propria posizione debitoria con versamento di euro 365.000,00 a favore di Per l'effetto, chiedevano al Tribunale di CP_6
Torino:
in via principale, di condannare i tre convenuti a pagare ciascuno la somma di euro 73.000,00, oltre interessi (365.000 : 5, cioè l'importo versato a titolo di transazione dai diviso il numero dei coobbligati in solido) CP_1
In via subordinata, di condannare i convenuti a pagare la somma complessiva di euro 73.000,00, oltre interessi. (365.000 - 292.000, cioè la differenza tra quanto versato a titolo di transazione e quanto dovuto dai due coobbligati paganti in base alle proprie quote sul debito totale di 730.000 e, cioè, 146.000,00 euro pro quota moltiplicati per 2 quote)
In ogni caso, nell'ipotesi di insolvenza di uno dei confideiussori, condannare gli altri condebitori a corrispondere pro quota quanto dovuto dal medesimo ex art. 1299 co. 2 c.c.
A fondamento della domanda attorea, i ricorrenti producevano documentazione attestante il pagamento di 365.000,00 euro in favore della Banca creditrice.
pagina 3 di 19 Si costituivano separatamente i convenuti e CP_3 CP_4 Pt_1
eccependo la mancanza di prova del credito, l'infondatezza della pretesa e comunque la perdurante pendenza delle iniziative della banca, ritenuta ostativa all'azione di regresso.
Nello specifico, i convenuti invocavano l'operatività della clausola di cui all'art. 8, terzo comma del contratto di fideiussione 11 marzo 2009, ai sensi della quale: “I fideiussori non possono esercitare il diritto di regresso o di surroga che spetta loro nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta.”
A detta dei convenuti, poiché alla data del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. risultavano ancora in corso le iniziative esecutive della volte al recupero CP_5
del (residuo) credito, in forza della clausola citata non sarebbe stato (ancora) possibile, per i solventi, proporre l'azione di regresso;
si sarebbe dovuto invece attendere l'esaurimento delle procedure esecutive e l'integrale soddisfazione dell'istituto di credito.
Con ordinanza n. 5/2024 del 2/1/2024, il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda attorea, così pronunciava:
Condannava i sig.ri e a pagare a titolo di regresso in CP_3 CP_4 Pt_1
favore di e ciascuno la somma di euro CP_1 Controparte_2
24.333,33 ( i 73.000 euro di cui alla domanda subordinata divisi per 3), oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., dall'8/11/2018 sino al 15/9/2021 e nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 15/9/2021 fino al soddisfo;
dichiarava inammissibile per genericità la domanda formulata ai sensi dell'art. 1299, secondo comma, c.c.; secondo soccombenza, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento pagina 4 di 19 delle spese processuali, liquidate nell'importo di euro 14.627, 20 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
A fondamento della decisione venivano poste le seguenti motivazioni.
In primo luogo, alla luce delle produzioni documentali delle parti, il giudice riteneva raggiunta la prova in ordine all'esistenza del credito. Il pagamento di
365.000,00 euro effettuato dagli attori in favore di in particolare, era CP_6
attestato sia dal consenso prestato da quest'ultima alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni dei ricorrenti, sia dall'esplicita dichiarazione della stessa CP_5
di aver ricevuto dai ricorrenti tale somma.
In merito alla difesa dei convenuti fondata sull'asserita operatività della clausola di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione, preliminarmente osservava il giudice come, per costante giurisprudenza, l'azione di regresso sia esperibile anche dal condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma versata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.
Procedeva poi ad un'indagine sulla clausola in questione al fine di accertarne la ratio e di verificare se essa fosse stata stipulata o meno nell'interesse esclusivo del creditore atteso che, in tale ultima evenienza, solo questi avrebbe potuto opporla e non anche i confideiussori chiamati in regresso. All'esito di detta verifica, il giudice rilevava che la ratio della clausola era quella di garantire alla banca creditrice la massima possibilità di essere soddisfatta, evitando che le sue pretese dovessero concorrere con le pretese dei fideiussori agenti in regresso, con conseguente riduzione delle possibilità di trovare soddisfazione per l'intero.
Essa, dunque, appariva stipulata ad esclusivo interesse del creditore.
La clausola non risultava invece coerente con l'interesse del confideiussore pagante il quale, dall'applicazione di essa, avrebbe potuto vedere paralizzata la propria azione di regresso per un tempo potenzialmente indefinito, cioè fino alla soddisfazione integrale della banca;
soddisfazione che avrebbe potuto, per pagina 5 di 19 ipotesi, non realizzarsi anche per inerzia della banca stessa nel recuperare il residuo del proprio credito.
A sostegno di tale conclusione il giudice osservava che il contratto di fideiussione era stato concluso su moduli predisposti dalla banca e che le clausole apparivano tutte dirette a regolare esclusivamente i rapporti tra fideiussori e banca, non i rapporti interni tra fideiussori.
Riteneva dunque che la clausola di cui all'art. 8, comma III, del contratto di fideiussione non potesse essere opposta dai confideiussori nei loro rapporti interni. Per l'effetto, accertava l'esistenza di un diritto di regresso in capo ai ricorrenti, limitato a quanto da essi versato, in sede di transazione, in eccesso rispetto alla propria quota di 146.000 euro pro capite, cioè la somma complessiva di 73.000,00, da dividere tra i tre coobbligati resistenti.
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
Con atto di citazione in appello, notificato il 1° febbraio 2024 il sig. Pt_1
propone impugnazione contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5/2024 resa dal
Tribunale di Torino il 2 gennaio 2024 che lo ha condannato a versare, a titolo di regresso, in favore di e la somma di € CP_1 Controparte_2
24.333,33, maggiorata degli interessi. Chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado da controparte e, in subordine,
l'improponibilità dell'azione fino a esaurimento delle ragioni di credito della ovvero la sospensione del giudizio. CP_5
A sostegno della richiesta di riforma, l'appellante deduce i seguenti motivi.
I) Errata e/o ingiusta decisione del Tribunale di avere ritenuto che l'art. 8,
III comma, delle condizioni contrattuali della fideiussione 11 marzo 2009 sia stata stipulata nell'esclusivo interesse della banca creditrice e non possa essere opposta dai confideiussori nei rapporti interni.
pagina 6 di 19
Preliminarmente, richiamato il contenuto della clausola nella parte in cui questa appare impedire le azioni di regresso tra confideiussori fino al soddisfacimento integrale del credito della Banca, l'appellante rileva che il pagamento di €
365.000,00, pari al 50% del credito di eseguito dai sig.ri CP_6 CP_1
all'esito dell'accordo transattivo, non ha determinato nei confronti suoi e dei sig.ri e l'estinzione del rapporto obbligatorio in quanto i CP_3 CP_4
ricorrenti hanno transatto soltanto con riferimento alle quote di debito di propria spettanza. Poiché permane integro il rapporto obbligatorio tra e i CP_6
confideiussori e , osserva che non si può affermare Pt_1 CP_3 CP_4
che le ragioni di credito della siano interamente estinte. CP_5
A conferma di ciò, l'appellante rende noto di essere stato sottoposto da CP_6
alla procedura esecutiva R.G.E. 1072/2016 presso il Tribunale di Torino e che una nuova azione di pignoramento immobiliare è stata iniziata presso il
Tribunale di Vercelli;
segnali inequivocabili, questi, di un rapporto obbligatorio con la certamente ancora in essere. CP_5
Date tali premesse, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, asserendo che la clausola contrattuale sarebbe stata stipulata nell'esclusivo interesse della banca e che non avrebbe potuto essere opposta dai confideiussori nei rapporti interni, ha violato gli artt. 1362 e ss. c.c. L'interpretazione fornita dal Tribunale, in particolare, non sarebbe suffragata da alcun concreto elemento. L'appellante, sul punto, osserva come le clausole contrattuali dotate di chiarezza non possano essere interpretate diversamente: il principio in claris non fit interpretatio renderebbe superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale ove la comune intenzione delle parti sia chiara. E chiaro sarebbe, nel caso di specie, il significato da attribuire alla clausola di cui all'art.8, comma III, del contratto di fideiussione, non essendovi elementi letterali o espressioni pagina 7 di 19 utilizzate da cui sia possibile ricavare l'inopponibilità di essa nei rapporti interni tra confideiussori.
Sempre in tema di interpretazione, osserva che la clausola altro non farebbe se non ribadire tra i confideiussori il testo letterale dell'art. 1299, I comma, c.c.
(“Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere..”), escludendo così, expressis verbis, che possa trovare spazio nel rapporto contrattuale de quo quell'impostazione giurisprudenziale che ritiene il regresso esperibile anche in caso di pagamento parziale. La clausola, dunque, avrebbe anche la funzione di ripristinare tra le parti quanto previsto da una precisa norma di legge.
In via ulteriore, l'appellante contesta l'affermazione del giudice di primo grado per cui la clausola sarebbe stata stipulata nell'esclusivo interesse della parte creditrice: essa sarebbe anche diretta a tutelare l'interesse dei confideiussori alla regolamentazione dei loro rapporti senza l'interferenza della banca; in particolare, l'interesse a che le azioni attinenti al rapporto interno possano iniziare solo una volta che siano stati definiti i rapporti con la banca;
unico momento, questo, a partire dal quale sarebbero definitivamente consolidate anche le eventuali debenze reciproche tra confideiussori. Afferma dunque l'appellante che sino a quando non avrà concluso tutte le azioni CP_6
esecutive nei suoi riguardi non si potrà nemmeno stabilire se esista effettivamente o meno un diritto dei sig.ri a ripetere da lui un CP_1
qualsivoglia importo.
A conclusione del primo motivo, osserva che la prima sentenza della Suprema
Corte (Cass. 21197/2018) richiamata dal giudice di prime cure a sostegno della motivazione sarebbe non pertinente;
la seconda (Cass 7279/2021), trattando di un caso esattamente identico a quello in esame, avrebbe deciso in maniera diametralmente opposta, ritenendo la clausola controversa stipulata anche nell'interesse dei fideiussori.
pagina 8 di 19 II) Errata e/o ingiusta decisione del Tribunale di ritenere il sig. Pt_1
integralmente soccombente e di porre in capo allo stesso l'intero ammontare delle spese del giudizio.
L'appellante deduce l'erroneità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto integrale la soccombenza delle parti convenute, con relative conseguenze in punto spese. Nello specifico, rileva che i ricorrenti
, in primo grado, avevano chiesto in via principale la condanna dei CP_1
convenuti al pagamento dei 73.000,00 euro ciascuno, e cioè il totale di quanto versato alla banca (euro 350.000) diviso per cinque quote, quando al massimo avrebbero potuto chiedere il rimborso solo dell'eccedenza rispetto alle due quote di loro spettanza (ammontanti a complessivi 292.000 euro), e quindi in definitiva
73.000,00 euro in tutto. Il sig. ritiene quindi pacifico che in merito Pt_1
alla domanda principale i sig.ri sono risultati del tutto CP_1
soccombenti, così come pure assumerebbe rilievo il fatto che il Tribunale abbia respinto la domanda proposta dagli attori, ex art. 1299, II, comma c.c.
L'appellante afferma quindi la sussistenza di una soccombenza reciproca; auspica, per l'effetto, la compensazione ex art. 92, II comma, c.p.c delle spese del giudizio. Contesta anche la liquidazione delle stesse ad opera del giudice di prime cure perchè contrariamente a quanto indicato non sarebbe stata svolta in alcun modo la fase istruttoria e di trattazione tenuto conto che, dopo la prima udienza, è stata fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sarebbe dunque errato il riconoscimento a favore dei sig.ri del CP_1
rimborso della fase istruttoria.
Chiede conseguentemente che i sig.ri siano condannati in solido tra loro CP_1
al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri.
pagina 9 di 19 COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Con comparsa depositata in data 22/7/2024 si costituiscono nel grado i sig.ri
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig. e la CP_1 Pt_1
condanna di questi alla rifusione delle spese di lite. A tal fine, propongono le argomentazioni che seguono.
1.Rispetto al primo motivo d'appello avversario, ritengono cristallina la decisione del giudice di primo grado di reputare la clausola di cui all'art. 8, comma III, del contratto non opponibile dai confideiussori nei loro rapporti interni per paralizzare l'azione di regresso.
In particolare, evidenziano le conseguenze “aberranti” cui la tesi di controparte condurrebbe: osservano che, se si ritenesse la clausola operativa ed opponibile anche nei rapporti interni, l'effetto ultimo sarebbe quello di bloccare per un tempo indefinito le legittime richieste di rimborso nei confronti degli altri confideiussori da parte di chi abbia pagato una somma maggiore rispetto alla propria quota;
esporrebbe, inoltre, tali fideiussori - divenuti creditori - a tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata attività di recupero integrale del proprio credito da parte della stessa. Denunciano che, ad assecondare CP_5
l'impostazione di controparte, si arriverebbe dunque al paradosso per cui il fideiussore più diligente dovrebbe vedere ingiustificatamente frustrati i suoi diritti a vantaggio dei fideiussori inadempienti.
Sarebbe proprio questo effetto distorsivo ad imporre, secondo i sig.ri , CP_1
di considerare la clausola come posta ad esclusivo interesse del creditore. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che nessun'altra delle condizioni di cui al contratto di fideiussione è finalizzata a regolare i rapporti tra fideiussori, ma solo il rapporto tra questi e la Banca;
in via ulteriore, dal fatto che il contratto è stato predisposto su moduli della banca, secondo il modello del negozio per adesione.
2. Rispetto al secondo motivo d'appello, concernente la condanna del sig. alle spese, contestano la censura di controparte per la quale il giudice di Pt_1
pagina 10 di 19 prime cure avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di una soccombenza reciproca.
Affermano infatti che, nel corso del giudizio di primo grado, emersa in sede di istruttoria la circostanza per la quale, almeno in parte, il signor aveva in Pt_1
sede di esecuzione forzata corrisposto ulteriori somme a la difesa CP_6
aveva finito per insistere esclusivamente sulla domanda proposta in CP_1
via subordinata. Considerato, dunque, che in primo grado gli appellati avevano finito per chiedere al Tribunale di pronunciarsi solo sulla subordinata - e controparte a questa si era opposta – ritengono che solo su di essa vada misurata la soccombenza, atteso che i limiti e l'estensione della decisione hanno coinciso con i limiti della domanda.
In ogni caso, ritengono infondata la domanda di compensazione delle spese, in quanto non sussisterebbe alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c.
In via ulteriore, giudicano errata l'allegazione di controparte secondo cui non si sarebbe dovuto riconoscere il rimborso per la fase istruttoria, atteso che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, di talché il compenso in esame spetterebbe al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO
In via pregiudiziale dev'essere disattesa la richiesta di parte appellante Pt_1
di sospensione del presente procedimento in presenza di procedimenti esecutivi nei suoi confronti (quale fideiussore) promossi dal creditore in Controparte_6
relazione al complessivo credito garantito.
Va premesso che non si delinea alcun pericolo di contrasto di giudicati e che neppure è ipotizzabile un rapporto di pregiudizialità tecnica nella relazione intercorrente tra le cause di esecuzione azionate dall' (diverso soggetto CP_6
pagina 11 di 19 giuridico) contro e fondate sul decreto ingiuntivo che accerta il credito Pt_1
complessivo della banca (passato in giudicato) rispetto alla domanda di surroga- regresso dei confideiussori verso per somme pagate all'istituto CP_1 Pt_1
di credito eccedenti la loro quota e non eccedenti la quota dell'appellante, comunque dal medesimo dovuta alla Nel caso (del tutto eventuale) poi, CP_5
che il sig. per pura ipotesi, dovesse, all'esito definitivo delle procedure Pt_1
esecutive, pagare alla banca (relativamente al credito residuo) una somma eccedente la sua quota, avrà a sua volta diritto alle relative (e diverse) azioni di regresso-surrogazione che potrà esperire (innanzi tutto) verso i due confideiussori che non hanno pagato la loro quota.
In ogni caso, sia detto per completezza, come spiega la Suprema Corte a Sezioni
Unite, anche nel caso che tra due procedimenti giurisdizionali esista un rapporto di pregiudizialità tecnica, la sospensione del giudizio pregiudicato non puo' ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art.295 c.p.c. salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica (Cass. Sez. Un.2021 n.21763): situazione estranea al presente giudizio.
La fideiussione oggetto del presente giudizio è una chiara confideiussione simultanea, contestuale e solidale anche se ogni confideiussore garantisce il creditore (pag.1 contratto) nei limiti della propria quota di euro CP_6
146.000,00 sul debito complessivo di euro 730.000,00. In sostanza è una confideiussione con beneficio della divisione.
L'obbligo solidale dei sig.ri anche oltre la propria quota (in forza del CP_1
quale i medesimi hanno, infatti, pagato alla banca la somma complessiva di euro
365.000,00) è stabilito pero', espressamente dall'accordo negoziale (pag.1) ove si statuisce che in caso di mancato pagamento da parte di un confideiussore entro il termine intimato, la sua quota è ripartita tra gli altri in proporzione alle loro quote e comunque fino a concorrenza dell'intero credito.
pagina 12 di 19 Il sig. (appunto) non ha (pacificamente) pagato la propria quota alla Pt_1
banca creditrice entro il termine che gli era stato intimato (da qui i procedimenti di esecuzione in corso), con la conseguenza che risultando lui insolvente al pagamento intimato gli altri confideiussori (i sig.ri ) hanno dovuto (cosa, CP_1
del resto, prevista dall'art.1947, 2°c., c.c.) rispondere anche per la sua quota
(come è esattamente avvenuto con il pagamento della cifra di euro 365.000,00 a favore della banca).
Spetta, quindi, ai sig.ri l'azione di regresso ex art.1954 c.c. nei CP_1
confronti degli altri tre confideiussori (tra i quali, appunto, vi è il sig. per Pt_1
la loro rispettiva porzione (come statuito dal giudice di primo grado).
Il confideiussore-fideiussore solidale, del resto, se, ex art.1954, c.c., “ha pagato”
(e la norma non dice “l'intero debito”), nonostante la lettera dell'art.1299, 1°c.,
c.c. (che invece si riferisce “all'intero debito”) ben puo' esperire l'azione di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, ma semplicemente una somma maggiore rispetto alla sua parte del debito solidale (Cass.2018 n.21197;
Cass.2021 n.7279).
Né pare accoglibile il motivo d'appello opposto da ai sig.ri Parte_1
per paralizzare l'azione di surroga-regresso facendola dichiarare CP_1
inammissibile (in realtà, sarebbe improcedibile) e fondato sull'art.8, 3°c., delle condizioni generali di fideiussione che prevede che i fideiussori non possono esercitare il diritto di regresso o surroga anche nei confronti dei confideiussori
“sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta”.
E' vero che una sentenza della Suprema Corte (Cass.2021 n.7279), in un caso similare a quello oggetto del presente giudizio, ha ritenuto che, di fronte ad una clausola negoziale che stabilisce che ciascun fideiussore risponde verso la banca per l'intero ammontare del credito anche se l'obbligazione di uno dei garanti viene a cessare per transazione e che preclude al fideiussore che ha pagina 13 di 19 pagato il regresso o la surroga verso i confideiussori sino a che “non sia interamente estinta ogni ragione della banca”, il pagamento solo parziale del confideiussore alla banca creditrice per una somma eccedente la sua quota non gli consente il regresso. Questo a meno che il giudice non dia motivatamente conto (pag.5 sentenza) del perché non è stata fatta applicazione della norma dell'art.1299, 1°c., c.c., che consente il regresso (solo) nella sua ipotesi
“normale” di pagamento dell'intero debito, e invece è stato “applicato apoditticamente” il suo significato “derogatorio o eccezionale” che consente il regresso anche nel caso che il confideiussore abbia pagato solo parzialmente il debito, seppur per una quota superiore a quella pertoccantegli. Significato
“derogatorio ed eccezionale” che potrebbe essere applicato solo nel caso che la suddetta clausola risultasse stipulata solo nell'interesse della banca creditrice e non (come in quel caso analizzato dalla Suprema Corte) anche nell'interesse di tutte le parti contrattuali.
La questione, riferita al caso oggetto del presente giudizio pero', non puo' trovare identica soluzione e, certamente, nel nostro caso vi sono i presupposti per ritenere azionabile il diritto di surroga-regresso.
In primo luogo si deve sottolineare, preliminarmente e per dovere di completezza, che (anche) nella confideiussione il diritto di regresso, ex art.1954
c.c., è affiancato al diritto di surrogazione legale (con relativi effetti che si producono automaticamente e qualificabile d'ufficio anche in appello) del confideiussore nei diritti del creditore, ex art.1203 n.3, 1204 e 1949 c.c.
Come spiega la Suprema Corte, infatti, in tema di confideiussione ex art.1946
c.c. al confideiussore che ha pagato il debito spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga ex art.1203
n.3 e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art.1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità in quanto pagina 14 di 19 chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico (Cass. 2019 n.31062; Cass.2017 n.18782).
Facendo valere (anche) la surroga il confideiussore che ha pagato, tra l'altro, puo' agire anche contro uno solo degli altri fideiussori per ottenere l'intera somma pagata, detratta solo la propria quota di spettanza, e non soltanto pro quota come sarebbe se agisse (solamente) in regresso (Cass.2004 n.8605).
Questo perché si surroga in un credito verso il quale i debitori rispondono in solido.
In secondo luogo, diversamente dalla norma generale dell'art.1299, 1°c., c.c., che individua il diritto di regresso a favore del “debitore in solido che ha pagato l'intero debito”, tanto l'art. 1949 c.c. (surrogazione del fideiussore) quanto
l'art.1954 c.c., dettato specificamente (norma speciale) per la fattispecie del regresso tra fideiussori, incardinano tale diritto in capo semplicemente al
“fideiussore che ha pagato”, non esigendo affatto che abbia “pagato l'intero debito”.
In terzo luogo, trovando fonte la fideiussione nel caso oggetto del presente giudizio in un contratto, la confideiussione, ex art.1946 c.c., non rappresenta, ex art.1420 c.c., un contratto plurilaterale (con tante parti avente comune scopo quanti sono il creditore e i confideiussori), ma un contratto bilaterale (da una parte il creditore e dall'altra i confideiussori) con una parte (i fideiussori) soggettivamente complessa e destinataria di un'obbligazione solidale verso il creditore. Come spiega la Suprema Corte, la confideiussione non puo' essere considerata un contratto plurilaterale perché il gruppo dei confideiussori da un lato, e il creditore dall'altro, costituiscono parti contrapposte ciascuna titolare di interessi che, nel momento in cui la garanzia diventa effettivamente operante,
pagina 15 di 19 si pongono in posizione reciprocamente antagonistica, dovendo i primi eseguire una prestazione a vantaggio del secondo (Cass.1979 n.1843).
Ne consegue che la suddetta clausola n.8 delle condizioni generali di contratto della fideiussione oggetto del presente giudizio è opponibile da una parte (la banca creditrice) nei riguardi dell'altra (i confideiussori) e non certo da un confideiussore nei riguardi dell'altro, non trattandosi di due parti distinte, ma della stessa parte e non riguardando i rapporti interni tra confideiussori.
In quarto luogo tale clausola delle condizioni generali di contratto è stata predisposta dalla banca creditrice proprio per essere opposta ai confideiussori che, infatti, l'hanno sottoscritta specificamente quale clausola vessatoria ex art.1341, 2°c., c.c., ed ha il preciso scopo di garantire l'interesse della banca a veder soddisfatto, sempre, l'intero proprio credito finchè il medesimo non venga estinto, senza consentire esercizi del diritto di regresso al confideiussore che ha pagato, il che potrebbe mettere in pericolo le ragioni della banca verso gli altri confideiussori. Non vi è il minimo interesse comune dei confideiussori
(tantomeno con la banca), di conseguenza, ad impedire a colui che ha pagato di esercitare il proprio diritto di regresso, anzi. Ostacolare il diritto di regresso del confideiussore che ha pagato somme eccedenti la propria quota potrebbe comportare la definitiva preclusione delle sue ragioni oltre che nel caso di successiva inerzia della banca nel far valere le proprie ragioni, nel caso che, pur di fronte ad una sentenza passata in giudicato che riconoscesse le ragioni della banca stessa, il confideiussore adempiente non fosse in grado di soddisfare da solo l'intero credito residuo e gli altri confideiussori si rifiutassero di adempiere la loro quota e venissero inutilmente escussi.
Non sembra corrispondere a verità, comunque (come invece sostiene la suddetta
Cass.2021 n.7279, pag.4 e 5 della sentenza) che l'interesse (comune) dei confideiussori verso l'art.8 c.g.c. sia quello di regolare i loro rapporti senza pagina 16 di 19 interferenze della banca, perché, da un lato, sono proprio le “interferenze” della banca (che ha predisposto la clausola n.8) che vuole sfruttare per Pt_1
non subire il regresso-surrogazione proprio di un confideiussore e, dall'altro, evitare le interferenze della banca, invece, è il risultato che si consegue, al contrario, proprio non applicando ai rapporti interni tra confideiussori l'art.8
c.g.c. perché, appunto, si prescinde dalla soddisfazione del credito della banca per consentire al confideiussore che ha pagato di evitare l'indebito arricchimento a suo danno del condebitore.
Come spiega la Suprema Corte, in definitiva, la ratio del diritto di regresso esige il riequilibrio interno della prestazione, impedendo che taluno dei coobbligati solidali si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'altro condebitore che ha adempiuto all'obbligazione (seppur parzialmente) per una parte superiore alla sua quota. Per questo nei rapporti interni tra condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta solo a garanzia dell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà dell'obbligazione (Cass.2023 n.27323), il che esclude qualsivoglia interesse comune dei confideiussori (tantomeno con la banca) ad impedire il regresso prima dell'integrale soddisfazione della banca creditrice. E', infatti, il principio (vincolo) della solidarietà a caratterizzare l'interesse sotteso al suddetto art. 8 c.g.c. (appunto, in favore della banca) e non certo il principio della parziarietà dell'obbligazione (riguardante i rapporti interni tra confideiussori) del tutto estraneo alle limitazioni previste dall'art.8 c.g.c.
In quinto luogo con l'intervenuta transazione con l'istituto di credito i sig.ri non risultano piu' fideiussori e non si vede perché precludergli il diritto CP_1
di regresso-surroga nei rapporti interni.
Infondato è anche il motivo di appello per quanto attiene alle spese di lite di primo grado.
pagina 17 di 19 è risultato, all'esito del giudizio di primo grado, soccombente nel Parte_1
merito perché la domanda principale dei sig.ri (di condanna in regresso CP_1
di euro 73.000,00 per ogni confideiussore) non è stata affatto respinta (come sostiene l'appellante), ma è stata espressamente rinunciata all'udienza del
2.10.2023 (essendo venuti a sapere i ricorrenti del pagamento parziale di euro
40.000,00 da parte di alla banca, che prima non potevano conoscere), Pt_1
cosicchè il tribunale non ha affatto pronunciato sulla stessa, ma ha accolto, invece, la domanda subordinata (cui si era opposto) di condanna, Parte_1
limitandosi a dichiarare inammissibile per genericità la ulteriore domanda (ben ammissibile nel caso in questione) ex art.1299, 2°c., c.c. Il tutto senza considerare che la domanda surrogatoria (come suvvisto) consente la richiesta di pagamento oltre la quota del confideiussore.
Si deve rilevare, inoltre, per completezza, che nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, puo' configurarsi una soccombenza parziale (con parziale compensazione delle spese legali) nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass.2020 n.26043), cosa esclusa nel caso oggetto del presente giudizio ove tanto la domanda principale che quella subordinata erano fondate sui medesimi presupposti di fatto
(intervenuto pagamento ultra quota) e sulle stesse ragioni di diritto (diritto di regresso ex art.1954 c.c. dei confideiussori).
Risulta correttamente effettuata anche la liquidazione delle spese della fase di trattazione-istruttoria (appunto, liquidata dal tribunale nei minimi edittali), perché nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. la fase di trattazione puo' ritenersi compresa nella prima udienza, dove si tratta la causa, con procedimento deformalizzato, come prevede l'art.702 ter, 5°c., c.p.c., “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, in vista della decisione. Nel caso di specie, poi, le udienze di trattazione sono state due (seguite dall'udienza di discussione). pagina 18 di 19 L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art.702 ter Parte_1
c.p.c. n.5/2024 pubblicata in data 2.1.2024 del tribunale di Torino che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 5.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/9/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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