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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 526/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU PA Presidente
NU IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 14.02.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCA NERI, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SIMONA MERENDA, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dai coniugi all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.12.2025 di seguito riportate per esteso.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previi gli incombenti di rito, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Sullo status
Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
2. Sulla convivenza
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Sulla casa coniugale
Le parti rinunziano ad ogni reciproca domanda dedotta nei rispettivi atti relativamente all'assegnazione della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA) alla Via Agostino De Pretis 24, che rimane nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del signor con tutto quanto l'arreda; lo stesso si impegna a rilasciarla e a Parte_1
non abitarla personalmente e ad accedervi con preavviso alla moglie, impregiudicato il di lui diritto di metterla a reddito. Il Sig. concede alla Sig.ra ad esclusivo titolo personale della stessa, l'uso non esclusivo Pt_1 CP_1 del giardino ed esclusivo di una porzione del box - beni entrambi di proprietà esclusiva del Sig. -, come Pt_1
da separata scrittura privata - da intendersi qui integralmente richiamata - siglata inter partes contestualmente alla firma delle seguenti note congiunte a cui è funzionale.
Il Signor rilascerà il suddetto appartamento di cui è proprietario esclusivo, sito in Busto Arsizio Parte_1
Via Agostino De Pretis n. 24, dal mese antecedente il rientro della signora nell'immobile Controparte_1
soprastante già ristrutturato di cui la medesima è proprietaria piena ed esclusiva, ove la Sig.ra stessa si CP_1
obbliga a trasferirsi unitamente alla figlia minore e a stabilire ivi la residenza anche anagrafica Persona_1
della minore entro e non oltre il mese di agosto 2026. Persona_1
Il signor al fine della più ampia frequentazione della figlia si impegna a reperire un immobile Pt_1 Per_1
per sé nel Comune di Busto Arsizio ovvero comuni limitrofi.
4. Sull'affidamento della minore e sul diritto di visita
La minore sarà affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre in Busto Arsizio nella titolarità della stessa sito in Via Agostino De Pretis n. 24. La stessa dovrà ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, con previsione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il Padre eserciterà il diritto di visita e frequentazione della figlia minore come segue:
Weekend alternati: una settimana sì ed una no, dal venerdì al lunedì compreso, con pernottamento presso il padre. Il padre prenderà a scuola all'uscita il giorno di venerdì e la riporterà il martedì mattina a Per_1
scuola. Nel corso della settimana in cui il Sig. non terrà nel weekend, la terrà con sé il giovedì Pt_1 Per_1
dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola la mattina successiva dopo il pernottamento presso di sé.
Feste: nel periodo delle ferie scolastiche natalizie il padre terrà con sé almeno 8 gg consecutivi (ovvero 8 Per_1
giorni che comprendano il Natale o il Capodanno), alternandolo di anno in anno con la madre.
Estate: 15 giorni consecutivi di vacanza. Laddove la madre decidesse di tornare in Basilicata durante il periodo di vacanze estive scolastiche, la stessa si obbliga sin d'ora a garantire che i giorni di visita del padre siano raggruppati per evitare spostamenti frequenti tra Calabria e Basilicata a e al padre stesso. Per_1
Fino all'effettivo rientro di sul territorio bustocco (il calendario di visite è già stato concordato tra i Per_1
genitori fino al 10 Gennaio 2026) il Sig. eserciterà il proprio diritto di frequentazione della figlia Pt_1
Pag. 2 di 4 minore fruendo di un weekend lungo dal venerdì al lunedì ogni due settimane, all'evidente fine di ridurre gli estenuanti lunghi viaggi sinora sopportati dal padre.
Il tutto, salvo diverso e miglior accordo in considerazione delle contingenze e degli impegni lavorativi dei genitori, da comunicarsi con un anticipo di almeno 7 giorni, e garanzia di consentire il recupero in caso di malattia o impossibilità lavorativa del padre che gli impedisca di fruire dei giorni concordati.
I Signori e si impegnano a intraprendere quanto prima un percorso CO.GE Parte_1 Controparte_1
indicato dalla CTU già nominata nell'intestata procedura.
5. Sul mantenimento della minore
Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento della figlia minore l'importo Pt_1 Per_1
mensile di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio
2027 oltre al 80% delle spese straordinarie necessarie per le minori, le quali dovranno essere previamente concordate tra i genitori come da protocollo della CDA di Milano.
La Sig.ra fruirà dell'intero Assegno Unico. CP_1
6. Sul mantenimento della Sig.ra Controparte_1
Il signor si rende disponibile a corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Pt_1 Controparte_1
attualmente vigente pari a euro 400,00 fino al 28/02/2027 fatto salvo l'antecedente reperimento da parte della stessa di un'idonea attività lavorativa e, in ogni caso, il pieno rispetto da parte della stessa degli accordi di cui alle presenti note congiunte.
7. Spese di lite e rinunzia all'appello
Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti dichiarano aver concordato le presenti conclusioni e, pertanto, rinunciano all'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05.12.2015 nel Comune di Rionero in Vulture optando per il regime della separazione dei beni e sono genitori di (nata il Per_1
04.07.2020).
La convivenza dei coniugi nella casa sita in Busto Arsizio, Via De Pretis n. 24, è definitivamente cessata in data 03.02.2025 allorquando la resistente si è allontanata con la figlia minorenne per trasferirsi provvisoriamente presso la casa dei genitori sita nella frazione di Monticchio Bagni,
Via delle libellule 7, Comune di Rionero in Vulture (PZ).
All'esito della c.t.u. espletata dalla dott.ssa le parti hanno congiuntamente Persona_2
precisato le conclusioni innanzi richiamate e hanno chiesto omologare la loro separazione personale alle condizioni ivi concordate.
Pag. 3 di 4 Tali domande meritano trovare accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (invero, di fatto, cessata ante causam) e le condizioni concordate rispetto alla prole, ove puntualmente e scrupolosamente rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata Per_1
e, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU IN IA EU PA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 526/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA EU PA Presidente
NU IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 14.02.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. FRANCESCA NERI, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SIMONA MERENDA, Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dai coniugi all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 10.12.2025 di seguito riportate per esteso.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previi gli incombenti di rito, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Sullo status
Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
2. Sulla convivenza
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Sulla casa coniugale
Le parti rinunziano ad ogni reciproca domanda dedotta nei rispettivi atti relativamente all'assegnazione della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA) alla Via Agostino De Pretis 24, che rimane nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del signor con tutto quanto l'arreda; lo stesso si impegna a rilasciarla e a Parte_1
non abitarla personalmente e ad accedervi con preavviso alla moglie, impregiudicato il di lui diritto di metterla a reddito. Il Sig. concede alla Sig.ra ad esclusivo titolo personale della stessa, l'uso non esclusivo Pt_1 CP_1 del giardino ed esclusivo di una porzione del box - beni entrambi di proprietà esclusiva del Sig. -, come Pt_1
da separata scrittura privata - da intendersi qui integralmente richiamata - siglata inter partes contestualmente alla firma delle seguenti note congiunte a cui è funzionale.
Il Signor rilascerà il suddetto appartamento di cui è proprietario esclusivo, sito in Busto Arsizio Parte_1
Via Agostino De Pretis n. 24, dal mese antecedente il rientro della signora nell'immobile Controparte_1
soprastante già ristrutturato di cui la medesima è proprietaria piena ed esclusiva, ove la Sig.ra stessa si CP_1
obbliga a trasferirsi unitamente alla figlia minore e a stabilire ivi la residenza anche anagrafica Persona_1
della minore entro e non oltre il mese di agosto 2026. Persona_1
Il signor al fine della più ampia frequentazione della figlia si impegna a reperire un immobile Pt_1 Per_1
per sé nel Comune di Busto Arsizio ovvero comuni limitrofi.
4. Sull'affidamento della minore e sul diritto di visita
La minore sarà affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre in Busto Arsizio nella titolarità della stessa sito in Via Agostino De Pretis n. 24. La stessa dovrà ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, con previsione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il Padre eserciterà il diritto di visita e frequentazione della figlia minore come segue:
Weekend alternati: una settimana sì ed una no, dal venerdì al lunedì compreso, con pernottamento presso il padre. Il padre prenderà a scuola all'uscita il giorno di venerdì e la riporterà il martedì mattina a Per_1
scuola. Nel corso della settimana in cui il Sig. non terrà nel weekend, la terrà con sé il giovedì Pt_1 Per_1
dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola la mattina successiva dopo il pernottamento presso di sé.
Feste: nel periodo delle ferie scolastiche natalizie il padre terrà con sé almeno 8 gg consecutivi (ovvero 8 Per_1
giorni che comprendano il Natale o il Capodanno), alternandolo di anno in anno con la madre.
Estate: 15 giorni consecutivi di vacanza. Laddove la madre decidesse di tornare in Basilicata durante il periodo di vacanze estive scolastiche, la stessa si obbliga sin d'ora a garantire che i giorni di visita del padre siano raggruppati per evitare spostamenti frequenti tra Calabria e Basilicata a e al padre stesso. Per_1
Fino all'effettivo rientro di sul territorio bustocco (il calendario di visite è già stato concordato tra i Per_1
genitori fino al 10 Gennaio 2026) il Sig. eserciterà il proprio diritto di frequentazione della figlia Pt_1
Pag. 2 di 4 minore fruendo di un weekend lungo dal venerdì al lunedì ogni due settimane, all'evidente fine di ridurre gli estenuanti lunghi viaggi sinora sopportati dal padre.
Il tutto, salvo diverso e miglior accordo in considerazione delle contingenze e degli impegni lavorativi dei genitori, da comunicarsi con un anticipo di almeno 7 giorni, e garanzia di consentire il recupero in caso di malattia o impossibilità lavorativa del padre che gli impedisca di fruire dei giorni concordati.
I Signori e si impegnano a intraprendere quanto prima un percorso CO.GE Parte_1 Controparte_1
indicato dalla CTU già nominata nell'intestata procedura.
5. Sul mantenimento della minore
Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo al mantenimento della figlia minore l'importo Pt_1 Per_1
mensile di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio
2027 oltre al 80% delle spese straordinarie necessarie per le minori, le quali dovranno essere previamente concordate tra i genitori come da protocollo della CDA di Milano.
La Sig.ra fruirà dell'intero Assegno Unico. CP_1
6. Sul mantenimento della Sig.ra Controparte_1
Il signor si rende disponibile a corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Pt_1 Controparte_1
attualmente vigente pari a euro 400,00 fino al 28/02/2027 fatto salvo l'antecedente reperimento da parte della stessa di un'idonea attività lavorativa e, in ogni caso, il pieno rispetto da parte della stessa degli accordi di cui alle presenti note congiunte.
7. Spese di lite e rinunzia all'appello
Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Le parti dichiarano aver concordato le presenti conclusioni e, pertanto, rinunciano all'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05.12.2015 nel Comune di Rionero in Vulture optando per il regime della separazione dei beni e sono genitori di (nata il Per_1
04.07.2020).
La convivenza dei coniugi nella casa sita in Busto Arsizio, Via De Pretis n. 24, è definitivamente cessata in data 03.02.2025 allorquando la resistente si è allontanata con la figlia minorenne per trasferirsi provvisoriamente presso la casa dei genitori sita nella frazione di Monticchio Bagni,
Via delle libellule 7, Comune di Rionero in Vulture (PZ).
All'esito della c.t.u. espletata dalla dott.ssa le parti hanno congiuntamente Persona_2
precisato le conclusioni innanzi richiamate e hanno chiesto omologare la loro separazione personale alle condizioni ivi concordate.
Pag. 3 di 4 Tali domande meritano trovare accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (invero, di fatto, cessata ante causam) e le condizioni concordate rispetto alla prole, ove puntualmente e scrupolosamente rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata Per_1
e, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU IN IA EU PA
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