Articolo 27 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 ottobre 1960
Art. 27.
I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1 gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessita' e nella misura, strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente