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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2271/21 R.G. e vertente TRA
, nato a [...], il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
UR D'IS e RO IT;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1
Ferrante;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 16.04.21, adiva l'intestato Tribunale chiedendo “accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere e al riconoscimento della malattia professionale;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell per CP_1
i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede”, con condanna dell' al CP_1 pagamento della conseguente prestazione e con vittoria di spese. A sostegno della propria pretesa deduceva di aver lavorato dal 09.08.2014 fino al 13.02.2019, alle dipendenze della società , con mansioni di operaio addetto CP_2 ai servizi fiduciari (portierato), licenziato per superamento del periodo di comporto. Deduceva, ancora che la mattina del 28.05.2018, si trovava in servizio presso l'Istituto Pascale di Napoli, addetto alla vigilanza delle aree aperte del presidio ospedaliero ed, a seguito della prolungata esposizione al sole, accusava un malore, che persisteva anche dopo l'assunzione di acqua e sali minerali;
di aver mandato certificazione di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro, cui seguiva l'invio di ulteriore certificazione comprovante l'impossibilità di ripresa causata da sindrome depressiva. Esponeva, infine, di aver avanzato all' domanda di malattia professionale, che veniva rigettata con la seguente CP_1 motivazione “Non spetta alcuna indennità, in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, in assenza di CP_1 prova in ordine al nesso causale, trattandosi di malattia non tabellata. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 16.04.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 25.05.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata due volte in prosieguo prima udienza. Il procedimento veniva poi rinviato per impossibilità dell'uso del PCT sempre dalla precedente assegnataria e veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE Preliminarmente va chiarito che i concetti di infortunio sul lavoro e malattia professionale sono distinti e non sovrapponibili. Entrambe le fattispecie sono oggetto della tutela obbligatoria prevista in favore del prestatore di lavoro dal Testo Unico approvato con DPR 1124/65, ma si distinguono per plurimi aspetti. La legge citata definisce come infortuni sul lavoro (art. 2) quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” e come malattie professionali quelle “contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni” (con la nota distinzione tra malattie cd. tabellate e non tabellate, in relazione alle quali il lavoratore è onerato di fornire prova del nesso eziologico tra la lavorazione e la patologia). Pur nell'estrema sintesi del distinguo appena operato, emerge ictu oculi che l'infortunio si contraddistingue per la “causa violenta” e l'“occasione di lavoro”, mentre la malattia professionale si caratterizza per la causa lenta e progressiva, ma non violenta. CASO OGGETTO DI CAUSA Operata tale premessa, va rimarcato che, nel caso di specie, il ricorrente pare invocare una tutela per infortunio sul lavoro, per malattia professionale e anche per infortunio in itinere. Rileva il Tribunale come, al di là dell'estrema confusione operata in ricorso, le domande siano infondate. Con riguardo al paventato infortunio in itinere la domanda è estremamente generica e non si comprende con precisione in cosa sia consistito l'infortunio in itinere. Laddove per tale dovesse ritenersi il malore accusato sul tragitto di ritorno a casa, è evidente che non ricorre alcun infortunio in itinere, posto che l'episodio si era già verificato sul posto di lavoro e non può essere oggetto di duplice tutela. Quanto, poi, all'episodio di malessere accusato presso l'Ospedale Pascale di Napoli, il Tribunale rileva che trattasi di malore di lieve entità, come evincibile dalle certificazioni in atti. In particolare, l'unico certificato relativo all'episodio del 28.05.2018 cristallizza un
“malessere generale a seguito di esposizione al sole”, con sintomi di nausea e vomito ed eritema. Trattasi, evidentemente, di episodio non indennizzabile per la lievissima entità dei postumi (nausea, vomito, eritema), tali da comportare una diagnosi finale di “colpo di calore” con prognosi di soli 2 giorni (cfr. certificato del PS del 28.05 in atti). A conforto della lievità dei sintomi si rileva anche che il ricorrente si recava al PS solo alle ore 18 passate e che vi accedeva autonomamente, ivi arrivato con mezzi propri (come evincibile dall'esame del certificato). Non vi sono, in atti, ulteriori certificazioni mediche riferibili alla persistenza dei sintomi accusati in seguito all'esposizione al sole del 28.05.18, sicchè l'evento certamente non è indennizzabile, trattandosi di mero malore occorso sul posto di lavoro e risoltosi nel giro dei 2 giorni di prognosi certificati, privo di postumi permanenti. Quanto, infine, alla dedotta malattia professionale anch'essa invocata, va osservato che le certificazioni mediche allegate al ricorso non consentono di stabilire alcun nesso causale rispetto agli avvenimenti relativi al 28.05.18 descritti nel libello introduttivo. Finanche la consulenza medica di parte (redatta dal medesimo specialista che ha prescritto numerose terapie) si conclude con una diagnosi di sindrome depressiva e disturbo post traumatico da stess, ma collega causalmente tali patologie con un preteso mobbing in contesto lavorativo, mai accertato e mai dedotto in questa sede. Non emergono elementi di sorta, in altre parole, per collegare eziologicamente la sindrome depressiva all'evento del 18.05.18, ma, al contrario, emergono elementi (allegati dallo stesso ricorrente) per stabilire una differente origine della patologia (mobbing sul posto di lavoro, mai accertato). È evidente che, all'esito di tali considerazioni e dell'analisi del compendio istruttorio (certificati medici in atti), non sussistono i presupposti per espletare la richiesta perizia medico legale, che sarebbe del tutto esplorativa e volta ad accertare un nesso causale che non è adombrato né nel ricorso introduttivo, né nella perizia di parte. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite sono compensate per 1/2 attesa la natura e la qualità delle parti, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...], il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
UR D'IS e RO IT;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1
Ferrante;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 16.04.21, adiva l'intestato Tribunale chiedendo “accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere e al riconoscimento della malattia professionale;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell per CP_1
i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede”, con condanna dell' al CP_1 pagamento della conseguente prestazione e con vittoria di spese. A sostegno della propria pretesa deduceva di aver lavorato dal 09.08.2014 fino al 13.02.2019, alle dipendenze della società , con mansioni di operaio addetto CP_2 ai servizi fiduciari (portierato), licenziato per superamento del periodo di comporto. Deduceva, ancora che la mattina del 28.05.2018, si trovava in servizio presso l'Istituto Pascale di Napoli, addetto alla vigilanza delle aree aperte del presidio ospedaliero ed, a seguito della prolungata esposizione al sole, accusava un malore, che persisteva anche dopo l'assunzione di acqua e sali minerali;
di aver mandato certificazione di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro, cui seguiva l'invio di ulteriore certificazione comprovante l'impossibilità di ripresa causata da sindrome depressiva. Esponeva, infine, di aver avanzato all' domanda di malattia professionale, che veniva rigettata con la seguente CP_1 motivazione “Non spetta alcuna indennità, in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, in assenza di CP_1 prova in ordine al nesso causale, trattandosi di malattia non tabellata. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 16.04.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 25.05.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata due volte in prosieguo prima udienza. Il procedimento veniva poi rinviato per impossibilità dell'uso del PCT sempre dalla precedente assegnataria e veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La domanda è infondata. INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE Preliminarmente va chiarito che i concetti di infortunio sul lavoro e malattia professionale sono distinti e non sovrapponibili. Entrambe le fattispecie sono oggetto della tutela obbligatoria prevista in favore del prestatore di lavoro dal Testo Unico approvato con DPR 1124/65, ma si distinguono per plurimi aspetti. La legge citata definisce come infortuni sul lavoro (art. 2) quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” e come malattie professionali quelle “contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni” (con la nota distinzione tra malattie cd. tabellate e non tabellate, in relazione alle quali il lavoratore è onerato di fornire prova del nesso eziologico tra la lavorazione e la patologia). Pur nell'estrema sintesi del distinguo appena operato, emerge ictu oculi che l'infortunio si contraddistingue per la “causa violenta” e l'“occasione di lavoro”, mentre la malattia professionale si caratterizza per la causa lenta e progressiva, ma non violenta. CASO OGGETTO DI CAUSA Operata tale premessa, va rimarcato che, nel caso di specie, il ricorrente pare invocare una tutela per infortunio sul lavoro, per malattia professionale e anche per infortunio in itinere. Rileva il Tribunale come, al di là dell'estrema confusione operata in ricorso, le domande siano infondate. Con riguardo al paventato infortunio in itinere la domanda è estremamente generica e non si comprende con precisione in cosa sia consistito l'infortunio in itinere. Laddove per tale dovesse ritenersi il malore accusato sul tragitto di ritorno a casa, è evidente che non ricorre alcun infortunio in itinere, posto che l'episodio si era già verificato sul posto di lavoro e non può essere oggetto di duplice tutela. Quanto, poi, all'episodio di malessere accusato presso l'Ospedale Pascale di Napoli, il Tribunale rileva che trattasi di malore di lieve entità, come evincibile dalle certificazioni in atti. In particolare, l'unico certificato relativo all'episodio del 28.05.2018 cristallizza un
“malessere generale a seguito di esposizione al sole”, con sintomi di nausea e vomito ed eritema. Trattasi, evidentemente, di episodio non indennizzabile per la lievissima entità dei postumi (nausea, vomito, eritema), tali da comportare una diagnosi finale di “colpo di calore” con prognosi di soli 2 giorni (cfr. certificato del PS del 28.05 in atti). A conforto della lievità dei sintomi si rileva anche che il ricorrente si recava al PS solo alle ore 18 passate e che vi accedeva autonomamente, ivi arrivato con mezzi propri (come evincibile dall'esame del certificato). Non vi sono, in atti, ulteriori certificazioni mediche riferibili alla persistenza dei sintomi accusati in seguito all'esposizione al sole del 28.05.18, sicchè l'evento certamente non è indennizzabile, trattandosi di mero malore occorso sul posto di lavoro e risoltosi nel giro dei 2 giorni di prognosi certificati, privo di postumi permanenti. Quanto, infine, alla dedotta malattia professionale anch'essa invocata, va osservato che le certificazioni mediche allegate al ricorso non consentono di stabilire alcun nesso causale rispetto agli avvenimenti relativi al 28.05.18 descritti nel libello introduttivo. Finanche la consulenza medica di parte (redatta dal medesimo specialista che ha prescritto numerose terapie) si conclude con una diagnosi di sindrome depressiva e disturbo post traumatico da stess, ma collega causalmente tali patologie con un preteso mobbing in contesto lavorativo, mai accertato e mai dedotto in questa sede. Non emergono elementi di sorta, in altre parole, per collegare eziologicamente la sindrome depressiva all'evento del 18.05.18, ma, al contrario, emergono elementi (allegati dallo stesso ricorrente) per stabilire una differente origine della patologia (mobbing sul posto di lavoro, mai accertato). È evidente che, all'esito di tali considerazioni e dell'analisi del compendio istruttorio (certificati medici in atti), non sussistono i presupposti per espletare la richiesta perizia medico legale, che sarebbe del tutto esplorativa e volta ad accertare un nesso causale che non è adombrato né nel ricorso introduttivo, né nella perizia di parte. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite sono compensate per 1/2 attesa la natura e la qualità delle parti, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli