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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 3132/2024 R.G.
TRA
9rappresentata e difesa dagli avv.ti Capo Lilia e Tafuro Maria Parte_1
Ricorrente
E
CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dagli avv.ti Gambino Armando e Oliva
Anna
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' CP_2 convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 29.05.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
e con note depositate per l'odierna udienza i procuratori della parte ricorrente si riportavano integralmente all'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui di seguito si illustra.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (...).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi già all'integrazione della consulenza medico-legale onerando all'uopo il Dott. Persona_1 nominato nella precedente fase di Atp.
Orbene, il Dott. Persona_1 nel corso dell'accesso peritale del 05.12.2023 ha riscontrato una significativa variazione del quadro clinico della ricorrente determinata, soprattutto, dalla sopravvenuta compromissione delle abilità neurocognitive risultando allo stato, affetta da: “1) deficit motorio-posturale in soggetto affetto da malattia artrosica polidistrettuale ed encefalopatia degenerativa;
2) vasculopatia cerebrale cronica con disturbo depressivo e severo decadimento mnesico-cognitivo, con conseguente compromissione della vita di relazione;
3) elastofibroma dorsi bilaterale" (cfr. pg. 10 della CTU).
In particolare, il CTU, sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ha appurato che: "pur ancora in presenza di preservata autonomia nel mantenimento della stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali, in occasione del nuovo accesso peritale, pur se tuttora vigile, la ricorrente è apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio ed ha manifestato marcate difficoltà cognitive globali con conseguente incapacità a fornire direttamente i propri dati anamnestici e ad instaurare con lo scrivente CTU una seppur minima relazione interpersonale, evidenziando un eloquio incongruo nei contenuti. Pertanto, in considerazione della conseguente severa compromissione della sua vita di relazione e del suo rapporto con la realtà esterna, allo stato la ricorrente NON risulta più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi, per cui necessita di assistenza continua" (cfr. pg. 8 della CTU in atti).
Quanto alla decorrenza del beneficio, il CTU ha condivisibilmente ritenuto di retrodatare il riconoscimento della prestazione in oggetto al mese di aprile 2024, epoca in cui è stato rilevato in capo alla ricorrente, a seguito di visita geriatrica specialistica, la sussistenza del deficit neurocognitivo responsabile del marcato aggravamento delle condizioni di salute della stessa.
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di aprile 2024.
Quanto al regime delle spese di lite di entrambi i giudizi le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
CP Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno 01.04.2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i giudizi;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 3132/2024 R.G.
TRA
9rappresentata e difesa dagli avv.ti Capo Lilia e Tafuro Maria Parte_1
Ricorrente
E
CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dagli avv.ti Gambino Armando e Oliva
Anna
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' CP_2 convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 29.05.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
e con note depositate per l'odierna udienza i procuratori della parte ricorrente si riportavano integralmente all'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda. Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui di seguito si illustra.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (...).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi già all'integrazione della consulenza medico-legale onerando all'uopo il Dott. Persona_1 nominato nella precedente fase di Atp.
Orbene, il Dott. Persona_1 nel corso dell'accesso peritale del 05.12.2023 ha riscontrato una significativa variazione del quadro clinico della ricorrente determinata, soprattutto, dalla sopravvenuta compromissione delle abilità neurocognitive risultando allo stato, affetta da: “1) deficit motorio-posturale in soggetto affetto da malattia artrosica polidistrettuale ed encefalopatia degenerativa;
2) vasculopatia cerebrale cronica con disturbo depressivo e severo decadimento mnesico-cognitivo, con conseguente compromissione della vita di relazione;
3) elastofibroma dorsi bilaterale" (cfr. pg. 10 della CTU).
In particolare, il CTU, sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ha appurato che: "pur ancora in presenza di preservata autonomia nel mantenimento della stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali, in occasione del nuovo accesso peritale, pur se tuttora vigile, la ricorrente è apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio ed ha manifestato marcate difficoltà cognitive globali con conseguente incapacità a fornire direttamente i propri dati anamnestici e ad instaurare con lo scrivente CTU una seppur minima relazione interpersonale, evidenziando un eloquio incongruo nei contenuti. Pertanto, in considerazione della conseguente severa compromissione della sua vita di relazione e del suo rapporto con la realtà esterna, allo stato la ricorrente NON risulta più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi, per cui necessita di assistenza continua" (cfr. pg. 8 della CTU in atti).
Quanto alla decorrenza del beneficio, il CTU ha condivisibilmente ritenuto di retrodatare il riconoscimento della prestazione in oggetto al mese di aprile 2024, epoca in cui è stato rilevato in capo alla ricorrente, a seguito di visita geriatrica specialistica, la sussistenza del deficit neurocognitivo responsabile del marcato aggravamento delle condizioni di salute della stessa.
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di aprile 2024.
Quanto al regime delle spese di lite di entrambi i giudizi le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
CP Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giorno 01.04.2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i giudizi;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola