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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NN DR
DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: “risarcimento dei danni” promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
14.1.1973 ed ivi residente in [...] C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MANGIONE
ATTRICE
CONTRO
p. iva con sede legale in Montevago Controparte_1 P.IVA_1
(AG) alla località Acque Calde, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulia
GIUFFRIDA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 21.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, Controparte_2
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti e
[...] quantificati in €18.644,44, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via residuale ex art. 2043
c.c.
Ha riferito che il giorno 30.08.2015 l'attrice si trovava presso la struttura termale
, località Acque Calde di Montevago (AG) ed alle 20.00 Controparte_1 circa, mentre si trovava presso le cascate di acqua calda, scivolava dagli scalini che portavano alle cascate rovinando a terra e veniva soccorsa dai familiari e dagli amici
1 che erano presenti e veniva medicata con del ghiaccio presso il punto di primo soccorso delle d'erme convenute.
Il giorno successivo, per il forte dolore, eseguiva test radiologici alla caviglia dx e per il riscontro di frattura si recava in pronto soccorso presso l'Ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento dove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo peroneale dx per cui si era reso necessario il ricovero presso il predetto nosocomio dove rimaneva dal 31.08.2015 al 10.09.2015 poiché veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti avvenuto in data 07.09.2015.
I danni patiti dall' attrice, in base a quanto risulta da valutazione medico-legale del
Dott. , ammontano ad euro 18.644,91, così determinati: Persona_1
AN Biologico Permanente (8% soggetto di 42 anni) = euro 11.490,48 Invalidità temporanea totale 39 gg. = euro 1.852,11 Invalidità temporanea parziale 19 gg. al
75% = euro 676,73 Invalidità temporanea parziale 19 gg. al 50% = euro 451,16
AN OR = euro 3.618,00 Spese mediche documentate = euro 647,18
L'attrice in data 22.09.2015 con raccomandata con avviso di ricevimento n.l43525642459 spedita il 23.09.2015 e ricevuta il 26.09.2015 diffidava la
[...]
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa Controparte_1 in seguito all'incidente, poiché la suddetta struttura mancava delle basilari precauzioni cautelari (mancata segnaletica della pericolosità dei luoghi nonché la mancanza di protezioni antiscivolo o di corrimano per potersi appoggiare o di altri accorgimenti idonei ad evitare il pericolo di scivolamento) dato che si trattava di luogo molto viscido dovuto all'acqua calda che favorisce l'insorgere di microalghe melmose non visibili ad occhio nudo.
Successivamente, con raccomandata con avviso di ricevimento n. 149338096618 spedita il 29.06.2016 e ricevuta il 06.07.2016 nonché inviata tramite Pec il
28.06.2016, l'attrice proponeva alla convenuta la stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 102/2014 a cui rispondevano di accettare l'invito con Pec del 12.07.2016 a firma dell'Avv. Giulia Giuffrida ma che, comunque, non ha avuto seguito. Di conseguenza, l'attrice è stata costretta ad incardinare l'odierno giudizio.
Si è costituita la società contestando quanto eccepito e dedotto e Controparte_2 negando qualsiasi responsabilità.
2 Ha evidenziato che è onere dell'attrice fornire la prova di quanto asserito la quale si limita a riferire di una caduta presso le «cascate di acqua calda» ove scivolava dagli scalini che portano alle cascate e che la fattispecie va correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. impone alla parte attrice di provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante.
In subordine, si osserva che, anche a voler inquadrare la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., incombe sulla parte attrice l'onere di provare la pericolosità della res in custodia, il danno ed il nesso di causalità tra i primi due elementi.
Soltanto ove parte attrice adempia al proprio preliminare onere probatorio scatterà in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito, al fine di andare esente da responsabilità.
L'attrice espone un fatto storico incompatibile con lo stabilimento termale, in cui non sono presenti scalini che portano alle cascate, determinando un insanabile dubbio sul luogo dell'incidente, non assolvendo l'onere di originaria allegazione dei fatti addotti a sostegno delle proprie pretese e ledendo il diritto di difesa della convenuta.
In dettaglio, dovendosi estendere il riferimento alla struttura nella sua interezza in ragione della genericità della ricostruzione di controparte, si evidenzia che tutte le pavimentazioni di sono sottoposte a manutenzione costante e Controparte_1 per questo sono prive di irregolarità che possano ridondare in pregiudizio dell'utenza, oltre che indirettamente della struttura medesima.
In ogni caso, anche ove si tentasse invano di introdurre prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda andrebbe rigettata per l'evidente configurarsi di una classica ipotesi di caso fortuito per fatto dello stesso soggetto danneggiato.
Invero, il sinistro si sarebbe verificato in una zona che secondo la stessa prospettazione dell'attrice è caratterizzata da un'immancabile presenza di acqua, provocata dal transito dei bagnanti in entrata e in uscita da una vasca.
Essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, l'evento avrebbe potuto essere evitato con la diligenza richiesta ad ogni utente della struttura termale, per cui nell'ipotesi non temuta di accoglimento della domanda attorea, si chiede che venga, quanto
3 meno, riconosciuto un concorso di colpa in capo alla parte attrice, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e proporzionale riduzione dell'eventuale risarcimento.
Ha anche contestato la quantificazione del danno fondata su una consulenza tecnica di parte priva di qualsivoglia supporto probatorio, redatta in assenza di contraddittorio tra le parti.
La causa è stata istruita con l'escussione del teste , indi disposta la Tes_1 nomina di CTU medica, assegnata all'odierno decidente, è stata posta in CP_3 decisione all'udienza del 21 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La domanda risarcitoria di parte attrice è fondata nei limiti appresso indicati.
Secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno e la cosa che lo ha determinato, ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043
c.c.
Allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. civ. 21/06/2016 n. 12744;
Cass. civ. 13/01/2015 n. 295 e Cass. civ. 13/07/2011 n. 15389).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile nè tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ. 18/09/2015 n. 18317 e Cass. civ. 18/02/2014 n. 3793).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente
4 configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Tanto premesso, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa dalla deposizione testimoniale resa dal teste, , da ritenersi attendibile in Tes_1 quanto ha assistito all'evento dannoso e non legato da rapporti di parentela o dipendenza con l'attrice, questi ha ottemperato al suddetto onere probatorio.
Il teste ha dichiarato che in data 30 agosto 2015 intorno alle ore 20,00 aveva assistito alla caduta dagli scalini che portavano alle cascate che erano scivolosi per la presenza di microalghe melmose non visibili ad occhio nudo e che nei pressi della cascata non vi erano segnali di pericolosità dei luoghi nonché non vi erano protezioni antiscivolo o corrimano per appoggiarsi o altri accorgimenti idonei ad evitare il pericolo di scivolamento.
Ciò detto, va osservato che nelle recenti ordinanze della Suprema Corte del 2018 nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, i giudici di legittimità hanno affermato, tra l'altro, che "il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.".
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
5 L'accertamento sul nesso causale non può che procedere, contestualmente, anche con la verifica del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la eventuale situazione di potenziale pericolo, da essa rappresentata) può degradare, in applicazione delle regole predette, a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato (circa la possibilità logica di un concorso di cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., si vedano, ad esempio, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17377 del 08/08/2007, Cass. 20.7.2002 n. 10641 e nuovamente
Cass. 15.1.2003 n. 488, la quale, pur asserendo l'applicabilità di tale norma al caso posto al suo esame, ha chiarito che vi fosse l'ovvia salvezza, per il giudice del merito, “di ogni valutazione in ordine all'eventuale determinazione del concorso causale colposo dello stesso” danneggiato, “per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
1, c.c.”; circa la possibile ricorrenza di una colpa esclusiva della parte danneggiata, valevole ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Nel caso specifico, tenuto conto dello stato dei luoghi, trattandosi di terme di acqua calda appare insito nello stesso stato dei luoghi muoversi con una certa accortezza, si ritiene pertanto che l'attrice avrebbe potuto, con un minimo di accortezza e avvedutezza, percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta.
Pertanto, va individuato un concorso di responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50% e, conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, parte convenuta va condannata a risarcire i danni limitatamente alla misura del 50% della loro entità.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (Esiti di frattura post traumatica del malleolo peroneale dx trattata con intervento chirurgico di osteosintesi e cicatrice chirurgica con lievissimo danno estetico) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta di 39 giorni, una inabilità temporanea relativa al 75% delle attitudini del soggetto di giorni 7, al 50% di giorni 7, ed al 25% di 16 giorni ed, infine, un danno biologico permanente pari al
4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni
6 da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione del
C.T.U.).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre
2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla tabelle milanesi;
alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente
(Cass. Civ., S.U.,n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base
7 del valore-punto adeguato all'età (42 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, compete la somma, riconosciuta all'attualità, di € 6.577,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del
Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di € 115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto della modesta entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno l'importo complessivo di €
5.591,25 (di cui € 4.485,00 per I.T.T., € 603,75 per I.T.P. al 75%, € 402,50 per I.T.P. al 50% ed € 460,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Risultano congrue e documentate le spese mediche pari ad € 647,18.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad €
11.709,18 (liquidata all'attualità), ridotta al 50% ai sensi dell'art.1227, comma 1,
c.p.c., per l'ammontare complessivo di € 5.854,59 sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (30.08.2015), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ultimo, tenuto conto che in tema di regolamento delle spese processuali il parziale accoglimento della domanda e la condanna alla corresponsione di una somma a quella richiesta possono considerarsi come giusti motivi per una parziale compensazione, appare equo condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di due terzi delle spese di lite e compensare tra le parti il restante terzo.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
37/2018, facendo riferimento ai valori medi per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00
8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 405/2021 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- In accoglimento delle domande spiegate da Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
5.854,59, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.384,00, oltre rimborso
[...] forfettario, CpA e IVA se dovuta;
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto
Così deciso a Sciacca, 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NN DR DI
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NN DR
DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: “risarcimento dei danni” promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
14.1.1973 ed ivi residente in [...] C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MANGIONE
ATTRICE
CONTRO
p. iva con sede legale in Montevago Controparte_1 P.IVA_1
(AG) alla località Acque Calde, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giulia
GIUFFRIDA
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 21.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, Controparte_2
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa subiti e
[...] quantificati in €18.644,44, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via residuale ex art. 2043
c.c.
Ha riferito che il giorno 30.08.2015 l'attrice si trovava presso la struttura termale
, località Acque Calde di Montevago (AG) ed alle 20.00 Controparte_1 circa, mentre si trovava presso le cascate di acqua calda, scivolava dagli scalini che portavano alle cascate rovinando a terra e veniva soccorsa dai familiari e dagli amici
1 che erano presenti e veniva medicata con del ghiaccio presso il punto di primo soccorso delle d'erme convenute.
Il giorno successivo, per il forte dolore, eseguiva test radiologici alla caviglia dx e per il riscontro di frattura si recava in pronto soccorso presso l'Ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento dove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo peroneale dx per cui si era reso necessario il ricovero presso il predetto nosocomio dove rimaneva dal 31.08.2015 al 10.09.2015 poiché veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti avvenuto in data 07.09.2015.
I danni patiti dall' attrice, in base a quanto risulta da valutazione medico-legale del
Dott. , ammontano ad euro 18.644,91, così determinati: Persona_1
AN Biologico Permanente (8% soggetto di 42 anni) = euro 11.490,48 Invalidità temporanea totale 39 gg. = euro 1.852,11 Invalidità temporanea parziale 19 gg. al
75% = euro 676,73 Invalidità temporanea parziale 19 gg. al 50% = euro 451,16
AN OR = euro 3.618,00 Spese mediche documentate = euro 647,18
L'attrice in data 22.09.2015 con raccomandata con avviso di ricevimento n.l43525642459 spedita il 23.09.2015 e ricevuta il 26.09.2015 diffidava la
[...]
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa Controparte_1 in seguito all'incidente, poiché la suddetta struttura mancava delle basilari precauzioni cautelari (mancata segnaletica della pericolosità dei luoghi nonché la mancanza di protezioni antiscivolo o di corrimano per potersi appoggiare o di altri accorgimenti idonei ad evitare il pericolo di scivolamento) dato che si trattava di luogo molto viscido dovuto all'acqua calda che favorisce l'insorgere di microalghe melmose non visibili ad occhio nudo.
Successivamente, con raccomandata con avviso di ricevimento n. 149338096618 spedita il 29.06.2016 e ricevuta il 06.07.2016 nonché inviata tramite Pec il
28.06.2016, l'attrice proponeva alla convenuta la stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 102/2014 a cui rispondevano di accettare l'invito con Pec del 12.07.2016 a firma dell'Avv. Giulia Giuffrida ma che, comunque, non ha avuto seguito. Di conseguenza, l'attrice è stata costretta ad incardinare l'odierno giudizio.
Si è costituita la società contestando quanto eccepito e dedotto e Controparte_2 negando qualsiasi responsabilità.
2 Ha evidenziato che è onere dell'attrice fornire la prova di quanto asserito la quale si limita a riferire di una caduta presso le «cascate di acqua calda» ove scivolava dagli scalini che portano alle cascate e che la fattispecie va correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. impone alla parte attrice di provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante.
In subordine, si osserva che, anche a voler inquadrare la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., incombe sulla parte attrice l'onere di provare la pericolosità della res in custodia, il danno ed il nesso di causalità tra i primi due elementi.
Soltanto ove parte attrice adempia al proprio preliminare onere probatorio scatterà in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito, al fine di andare esente da responsabilità.
L'attrice espone un fatto storico incompatibile con lo stabilimento termale, in cui non sono presenti scalini che portano alle cascate, determinando un insanabile dubbio sul luogo dell'incidente, non assolvendo l'onere di originaria allegazione dei fatti addotti a sostegno delle proprie pretese e ledendo il diritto di difesa della convenuta.
In dettaglio, dovendosi estendere il riferimento alla struttura nella sua interezza in ragione della genericità della ricostruzione di controparte, si evidenzia che tutte le pavimentazioni di sono sottoposte a manutenzione costante e Controparte_1 per questo sono prive di irregolarità che possano ridondare in pregiudizio dell'utenza, oltre che indirettamente della struttura medesima.
In ogni caso, anche ove si tentasse invano di introdurre prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, la domanda andrebbe rigettata per l'evidente configurarsi di una classica ipotesi di caso fortuito per fatto dello stesso soggetto danneggiato.
Invero, il sinistro si sarebbe verificato in una zona che secondo la stessa prospettazione dell'attrice è caratterizzata da un'immancabile presenza di acqua, provocata dal transito dei bagnanti in entrata e in uscita da una vasca.
Essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, l'evento avrebbe potuto essere evitato con la diligenza richiesta ad ogni utente della struttura termale, per cui nell'ipotesi non temuta di accoglimento della domanda attorea, si chiede che venga, quanto
3 meno, riconosciuto un concorso di colpa in capo alla parte attrice, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e proporzionale riduzione dell'eventuale risarcimento.
Ha anche contestato la quantificazione del danno fondata su una consulenza tecnica di parte priva di qualsivoglia supporto probatorio, redatta in assenza di contraddittorio tra le parti.
La causa è stata istruita con l'escussione del teste , indi disposta la Tes_1 nomina di CTU medica, assegnata all'odierno decidente, è stata posta in CP_3 decisione all'udienza del 21 marzo 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La domanda risarcitoria di parte attrice è fondata nei limiti appresso indicati.
Secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c., è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno e la cosa che lo ha determinato, ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043
c.c.
Allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. civ. 21/06/2016 n. 12744;
Cass. civ. 13/01/2015 n. 295 e Cass. civ. 13/07/2011 n. 15389).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile nè tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima
(qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ. 18/09/2015 n. 18317 e Cass. civ. 18/02/2014 n. 3793).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente
4 configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. 21/06/2016
n. 12744).
Tanto premesso, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa dalla deposizione testimoniale resa dal teste, , da ritenersi attendibile in Tes_1 quanto ha assistito all'evento dannoso e non legato da rapporti di parentela o dipendenza con l'attrice, questi ha ottemperato al suddetto onere probatorio.
Il teste ha dichiarato che in data 30 agosto 2015 intorno alle ore 20,00 aveva assistito alla caduta dagli scalini che portavano alle cascate che erano scivolosi per la presenza di microalghe melmose non visibili ad occhio nudo e che nei pressi della cascata non vi erano segnali di pericolosità dei luoghi nonché non vi erano protezioni antiscivolo o corrimano per appoggiarsi o altri accorgimenti idonei ad evitare il pericolo di scivolamento.
Ciò detto, va osservato che nelle recenti ordinanze della Suprema Corte del 2018 nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, i giudici di legittimità hanno affermato, tra l'altro, che "il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.".
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
5 L'accertamento sul nesso causale non può che procedere, contestualmente, anche con la verifica del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la eventuale situazione di potenziale pericolo, da essa rappresentata) può degradare, in applicazione delle regole predette, a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato (circa la possibilità logica di un concorso di cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., si vedano, ad esempio, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17377 del 08/08/2007, Cass. 20.7.2002 n. 10641 e nuovamente
Cass. 15.1.2003 n. 488, la quale, pur asserendo l'applicabilità di tale norma al caso posto al suo esame, ha chiarito che vi fosse l'ovvia salvezza, per il giudice del merito, “di ogni valutazione in ordine all'eventuale determinazione del concorso causale colposo dello stesso” danneggiato, “per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
1, c.c.”; circa la possibile ricorrenza di una colpa esclusiva della parte danneggiata, valevole ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Nel caso specifico, tenuto conto dello stato dei luoghi, trattandosi di terme di acqua calda appare insito nello stesso stato dei luoghi muoversi con una certa accortezza, si ritiene pertanto che l'attrice avrebbe potuto, con un minimo di accortezza e avvedutezza, percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta.
Pertanto, va individuato un concorso di responsabilità dell'attore in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50% e, conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, parte convenuta va condannata a risarcire i danni limitatamente alla misura del 50% della loro entità.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (Esiti di frattura post traumatica del malleolo peroneale dx trattata con intervento chirurgico di osteosintesi e cicatrice chirurgica con lievissimo danno estetico) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta di 39 giorni, una inabilità temporanea relativa al 75% delle attitudini del soggetto di giorni 7, al 50% di giorni 7, ed al 25% di 16 giorni ed, infine, un danno biologico permanente pari al
4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni
6 da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione del
C.T.U.).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre
2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla tabelle milanesi;
alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente
(Cass. Civ., S.U.,n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base
7 del valore-punto adeguato all'età (42 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro -, compete la somma, riconosciuta all'attualità, di € 6.577,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del
Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di € 115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto della modesta entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno l'importo complessivo di €
5.591,25 (di cui € 4.485,00 per I.T.T., € 603,75 per I.T.P. al 75%, € 402,50 per I.T.P. al 50% ed € 460,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Risultano congrue e documentate le spese mediche pari ad € 647,18.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad €
11.709,18 (liquidata all'attualità), ridotta al 50% ai sensi dell'art.1227, comma 1,
c.p.c., per l'ammontare complessivo di € 5.854,59 sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (30.08.2015), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ultimo, tenuto conto che in tema di regolamento delle spese processuali il parziale accoglimento della domanda e la condanna alla corresponsione di una somma a quella richiesta possono considerarsi come giusti motivi per una parziale compensazione, appare equo condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di due terzi delle spese di lite e compensare tra le parti il restante terzo.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
37/2018, facendo riferimento ai valori medi per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 405/2021 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- In accoglimento delle domande spiegate da Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
5.854,59, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.384,00, oltre rimborso
[...] forfettario, CpA e IVA se dovuta;
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto
Così deciso a Sciacca, 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NN DR DI
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