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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo ERRICO PRESIDENTE est.
Dott. Giovanni SURDO CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra FERRARO CONSIGLIERE
Dott. Andrea RATTA COMP.PRIV.
Dott. ssa Miriam RIZZO COMP. PRIV.
ha pronunciato, nel procedimento n. 321/2024 R.G.V.G., il seguente:
DECRETO
Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 avente ad oggetto il procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Tanzariello ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in Lecce (LE), alla via Vito Mario Stampacchia, 5.
Reclamante
CONTRO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce
Reclamato
AVVERSO il decreto emesso nel proc. n. 631/2024, in data 25.07.2024, con cui il Tribunale per i Minorenni ha rigettato l'istanza di autorizzazione al prosieguo del percorso di inclusione del reclamante, ai sensi dell'art. 13. l. 47/2017;
Premesso che in data 3.06.2024 veniva accolto presso il centro SAI per MSNA “Carmiano Solidale” Parte_1 ubicato a Carmiano (LE) e gestito dalla il giovane, Controparte_1
psicologicamente tutelato poiché provato dalle vicende personali che lo avevano condotto in Italia, diveniva maggiorenne in data 06.07.2024;
1/4 -in data 06.06.2024 veniva trasmessa istanza di apertura della tutela al Tribunale per i Minorenni di
Lecce;
-in data 02.07.2024, la dott.ssa , in qualità di Assistente Sociale S.S.P. di Ambito, Persona_1
insieme alla dott.ssa , in qualità di Segretario Comunale f.f. del Responsabile III Controparte_2
Settore “Servizi alla Persona” dei S.S. del Comune di Carmiano, presentavano al Tribunale per i
Minorenni di Lecce istanza di prosieguo amministrativo oltre il compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 13.2 l. 47/2017;
- a sostegno della stessa le istanti evidenziavano l'impegno del reclamante, in particolare l'assidua partecipazione di quest'ultimo al progetto educativo finalizzato alla sua autonomia. Dichiaravano, inoltre, che il ragazzo avesse frequentato, sin dalla prima settimana di ingresso, lezioni di alfabetizzazione previste dal progetto, dimostrando di possedere buone capacità comunicative ed espressive. Pertanto, ritenevano fondamentali la prosecuzione del percorso di apprendimento e potenziamento della lingua italiana, nonché la frequenza di corsi di formazione professionalizzanti nei settori di interesse del ragazzo;
-in data 05.07.2024 la struttura SAI per MSNA inviava a mezzo PEC istanza per la nomina di un interprete di lingua inglese o mandinga in vista dell'udienza di ascolto in merito all'istanza di prosieguo amministrativo, fissata per il giorno 12.07.2024;
-in data 18.07.2024 il Tribunale per i Minorenni di Lecce nominava quale tutrice del reclamante l'Avv. Rosafio Irene Maria;
-con decreto del 25.07.2024, il Tribunale per i Minorenni di Lecce rigettava l'istanza ex art. 13 l.
47/2017, evidenziando l'insussistenza dei presupposti di legge e, nel dettaglio, esponeva che al momento della presentazione del ricorso non vi fosse alcun affidamento del reclamante ai S.S., atteso che il ricorso ex art. 19 D.lgs. n. 142/2015 in suo favore risultava proposto in epoca successiva, in data 16.07.2024, quando il soggetto era già divenuto maggiorenne. Dunque il Tribunale dichiarava, oltre all'infondatezza della domanda, la sua inammissibilità, in ragione del fatto che difettasse, al momento della proposizione del ricorso, la prodromica condizione del suo già intervenuto affidamento ai S.S.;
-con provvedimento del 26.07.2024 il Tribunale per i Minorenni di Lecce, rilevando il conseguimento della maggiore età da parte del reclamante in data 06.07.2024, disponeva la chiusura della tutela in suo favore e, per l'effetto, revocava la nomina del tutore, disponendo dunque l'archiviazione degli atti, con chiusura della tutela. presentava, il 5.08.2024, reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto di rigetto del Parte_1
Tribunale;
2/4 -evidenziava, invero, che la decisione del giudice di prime cure fosse errata nel ritenere tardiva la presentazione del ricorso di apertura della tutela ex art. 19 d.lgs. 142/2005, in quanto la stessa in realtà era stata presentata in termini, cioè in data 06.06.2024 (prima che il reclamante divenisse maggiorenne) e non in data 16.07.2024, come statuito dal Tribunale;
- nel merito il reclamante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, di essere autorizzato al prosieguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno di età. A fondamento del reclamo lo stesso evidenziava come, già al momento della proposizione dell'istanza di prosieguo amministrativo, avesse intrapreso il proprio percorso di integrazione sul territorio italiano, raggiungendo alcuni importanti obiettivi e delineando un percorso formativo da realizzare;
tuttavia il reclamante evidenziava come, nonostante i progressi a livello linguistico, non si fosse sentito sufficientemente sicuro nell'affrontare il colloquio con il giudice del Tribunale dei Minorenni;
- il Procuratore Generale, con parere emesso in data 29.08.2024, concludeva per la conferma del provvedimento reclamato;
- nel corso dell'udienza del 10.09.2024 il Collegio, in accoglimento della richiesta di parte, rinviava la causa all'udienza del 14.01.2025 e, all'esito della stessa, si riservava per la decisione.
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Ritenuto che l'art. 13.2 l. 47/2017 dispone che “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei Servizi Sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai
Servizi Sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”;
i minori stranieri non accompagnati, dunque, hanno diritto a continuare il percorso di inclusione sociale anche dopo aver compiuto la maggiore età, qualora il progetto di integrazione non si sia ancora concluso. La questione è intrinsecamente legata al principio di inclusione sociale e alla protezione dei diritti fondamentali del minore, che non devono cessare al compimento della maggiore età, soprattutto nel caso di minori stranieri non accompagnati che hanno intrapreso un percorso di integrazione;
non è contestata la circostanza che il ragazzo, sin dall'inserimento nella struttura di accoglienza, abbia mantenuto un comportamento rispettoso delle regole ed abbia intrapreso, sin dal momento del suo ingresso in Italia, un percorso di scolarizzazione e di alfabetizzazione linguistica, aderendo inoltre con entusiasmo ai diversi progetti formativi proposti;
3/4 emerge l'impegno e la forza di volontà del giovane nel continuare il proprio ciclo di studi, finalizzato quindi al suo futuro inserimento nel contesto economico-lavorativo; sebbene il giudice di prime cure abbia statuito circa la tardività del ricorso ex art. 19.5 d.lgs. 142/2015, la richiesta di tutela, come risulta dagli atti, è stata presentata prima del compimento della maggiore età (avvenuto in data 6.07.2024), e cioè in data 6.06.2024. Pertanto, al momento di apertura della Parte tutela, chiusa con decreto del Tribunale dei minorenni in data 26.07.2024, il era ancora minorenne. Pertanto, si comprende che nelle more dell'apertura di tutela è stata richiesta l'estensione della stessa, ai sensi dell'art. 13.2 l. 47/2017.
Ritenuto, quindi, che al fine di una compiuta applicazione dell'art. 13 della legge n. 47/2017 deve considerarsi la continuità del percorso intrapreso anche con riguardo alla salvaguardia delle relazioni personali e sociali avviate dal ragazzo nel territorio ove il detto percorso è stato avviato, salva diversa richiesta da parte dello stesso;
dunque, sussistono i presupposti per l'affidamento del predetto ai
Servizi Sociali, come previsto e garantito dall'art. 13.2 l. 47/2017, anche oltre la maggiore età, e ciò per evitare la neutralizzazione dei risultati di integrazione sociale fino a questo momento raggiunti.
Ne consegue la riforma del provvedimento impugnato, attesa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13.2 l. 47/2017 per accordare al reclamante l'autorizzazione al prosieguo del percorso di integrazione, con obbligo di segnalazione immediata nel caso di interruzione del percorso di alfabetizzazione e di invio di relazioni al Tribunale per i Minorenni di Lecce ogni sei mesi.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
1) Accoglie il reclamo e per l'effetto dispone il prosieguo dell'affidamento di ai Servizi Parte_1
Sociali di Carmiano fino al compimento del ventunesimo anno di età;
2) Dispone nei confronti dei Servizi Sociali di Carmiano l'obbligo di segnalazione immediata nel caso di interruzione del percorso di alfabetizzazione e di invio di relazioni al Tribunale dei Minorenni di Lecce ogni sei mesi;
2) Spese compensate.
Così deciso in Lecce il giorno 14/1/2025.
Il Presidente est. (Dott. Carlo Errico)
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