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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9964/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9964/2022
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Giovanni Di Mitri in sostituzione dell'avv. Ugo Pecoraro;
per la terza chiamata l'avv. Anna Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Spagnolo;
CP_1
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e concludono come dai rispettivi atti di causa e note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
Il GOT
Dopo la camera di consiglio, provvede alla decisione come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 9964 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
nata a [...] il [...] (CF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], n.q. di amministratore di sostegno, come da provvedimento del Tribunale di Palermo del 7.6.2012, della Sig.ra , Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Ugo Pecoraro (C.F.: ) per procura in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, P.zza San Francesco di Paola n. 47 del medesimo procuratore il quali, ai sensi dell'art.133, 3° comma e 176, 2° comma c.p.c., pagina 1 di 14 dichiara di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
- attrice –
Contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Piazza Pretoria 1,elett.te dom.to in Piazza Marina nr 39, Palazzo Rostagno, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta procura generale alle liti (rep. CodiceFiscale_3
N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it Email_2 CP_2
-Convenuto –
E nei confronti di
P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, Dott. , con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax 095 382264 CodiceFiscale_4
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il Email_3 suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura (doc. 1) in calce al presente atto;
- terza chiamata in causa dal - CP_2
Oggetto : Responsabilità ex 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede:
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice della somma di Controparte_2 euro 12.969,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi € 3380,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali ex art.15%.
CONDANNA il al pagamento delle spese della CTU medico-legale Controparte_2
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 CP_1
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 14 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora , ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del Controparte_2
quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 26.4.2018, alle ore 11:00 circa, in Palermo, mentre percorreva la Via Narbone, giunta all'altezza dei civici 83/85, a causa di una buca presente sul marciapiede non visibile e non segnalata, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni fisiche. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai Controparte_2
sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in qualità di soggetto responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta che contestava la Controparte_2
custodia del luogo del sinistro sul presupposto che alla data dell'evento dedotto in causa non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di Palermo, né, tanto meno, era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo incombente interamente in capo alla in forza del CP_1 Controparte_3
contratto di servizio stipulato in data 6 agosto 2014 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta CP_1 indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di responsabilità e conseguente condanna;
nel merito contestava la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato.
Autorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_1 domanda di manleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_2 contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata ed in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali , prova testimoniali e l'espletamento di una ctu medica sulla persona dell'attrice , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
pagina 3 di 14 Ciò premesso, Nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto del marciapiede di Via Narbone di Palermo.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_2
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti Controparte_2
dell' dei danni da costei subiti. Pt_1
pagina 4 di 14 Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Il teste ha, infatti, riferito di essere presente sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare di avere visto che l'attrice , mentre camminava lungo il marciapiedi della locale Via Narbone “… ha inciampato con il suo piede destro su una buca
pagina 5 di 14 presente sul marciapiede e cadeva a terra lateralmente sbattendo la spalla ed il braccio destro” ( cfr verbale udienza del 29.5.2024 , dichiarazioni rese del teste “…. quel giorno mi trovavo davanti alla mia attività commerciale al civ.77 , un ingrosso di prodotti per parrucchieri ed estetisti, mia zia stava passando a salutarmi, come fa spesso quando passa da quelle parti, mentre camminava verso di me ha inciampato con il suo piede destro su una buca presente sul marciapiede e cadeva a terra lateralmente sbattendo la spalla ed il braccio destro;
…riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi della caduta, mia zia è caduta nella buca che si intravede nella foto nr 2 poco prima del portone… quel giorno non pioveva e c'era il sole ed il marciapiede non era affollato, nel senso che non vi erano molte persone , ma qualcuno c'era).
Il teste ha , poi, riconosciuto nelle foto esibite i luoghi del sinistro(cfr. compendio fotografico produzione attorea).
Orbene, dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione del marciapiede, caratterizzato parti sgretolate, che non rendono agevole la percorribilità dello stesso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, l' aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza Pt_1
che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua traiettoria :, tenuto conto che il fatto è successo in pieno giorno ( alle ore 11,00 di una giornata soleggiata), i luoghi non erano affollati , ed il dissesto era di ampie dimensioni tanto da poter essere avvistato e tale da indurre l'attrice di percorrerlo con la dovuta prudenza, senza dire poi che i luoghi erano conosciuti dall'attrice perché li aveva percorsi altre volte , come riferito dal teste.
pagina 6 di 14 Sul punto, peraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” . Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n.
576 del 2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo,, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la pagina 7 di 14 regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità della in ordine Pt_1
alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 40%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_2
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice – ha accertato l'esistenza di ““postumi di frattura pluriframmentaria e scomposta del 1/3 prossimale dell'ulna destra con frattura/lussazione del capitello radiale destro,operata e con persistenza dei mezzi di sintesi;
frattura delle ossa proprie del naso “ ((vedi pag. 5 della relazione di consulenza del dott. Per_1
).
[...]
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la durata dell'invalidità temporanea totale in giorni
30 e parziale in giorni 40 al 50% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
8% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) prendendo in esame la “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e
9 punti di invalidità”, Decreto 3/07/2003, nonché la “Guida alla valutazione medico-legale dell'Invalidità Permanente” di , Per_2 Persona_3 Per_4
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del pagina 8 di 14 risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di pagina 9 di 14 Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 70,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 8 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (66 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 15.283,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2830,00 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (8%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 66).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
pagina 10 di 14 Va inoltre liquidtata la somma di euro 582,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 21.615,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (40%), ascende complessivamente ad euro 12.969,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 26.44.2018), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confroti CP_2
della terza chiamata CP_1
Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato pagina 11 di 14 contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Controparte_5
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_1 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_1 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_1
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Controparte_5 medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_2
comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_1
pagina 12 di 14 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_2
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della Città.
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_2
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_1 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
In altri termini il non ha provato che la era tenuta ad eseguire, sull'area CP_2 CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_2 nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_1
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_1
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_1 su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di Palermo o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
pagina 13 di 14 Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_2
richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_1
per cui è causa.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_2
in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”.Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_2
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 29 ottobre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9964/2022
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Giovanni Di Mitri in sostituzione dell'avv. Ugo Pecoraro;
per la terza chiamata l'avv. Anna Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Spagnolo;
CP_1
Entrambi i procuratori discutono oralmente la causa e concludono come dai rispettivi atti di causa e note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
Il GOT
Dopo la camera di consiglio, provvede alla decisione come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 9964 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
nata a [...] il [...] (CF: ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], n.q. di amministratore di sostegno, come da provvedimento del Tribunale di Palermo del 7.6.2012, della Sig.ra , Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Ugo Pecoraro (C.F.: ) per procura in calce al presente atto, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, P.zza San Francesco di Paola n. 47 del medesimo procuratore il quali, ai sensi dell'art.133, 3° comma e 176, 2° comma c.p.c., pagina 1 di 14 dichiara di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1
- attrice –
Contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Piazza Pretoria 1,elett.te dom.to in Piazza Marina nr 39, Palazzo Rostagno, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta procura generale alle liti (rep. CodiceFiscale_3
N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it Email_2 CP_2
-Convenuto –
E nei confronti di
P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, Dott. , con sede legale in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. – Fax 095 382264 CodiceFiscale_4
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il Email_3 suo studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura (doc. 1) in calce al presente atto;
- terza chiamata in causa dal - CP_2
Oggetto : Responsabilità ex 2051 c.c.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede:
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attrice della somma di Controparte_2 euro 12.969,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva;
oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi € 3380,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali ex art.15%.
CONDANNA il al pagamento delle spese della CTU medico-legale Controparte_2
RIGETTA la domanda spiegata dal nei riguardi di Controparte_2 CP_1
COMPENSA per intero le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 14 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora , ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del Controparte_2
quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, allorquando in data 26.4.2018, alle ore 11:00 circa, in Palermo, mentre percorreva la Via Narbone, giunta all'altezza dei civici 83/85, a causa di una buca presente sul marciapiede non visibile e non segnalata, perdeva l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni fisiche. In ragione di quanto esposto in fatto, chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità del convenuto ai Controparte_2
sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c. , in qualità di soggetto responsabile della manutenzione del marciapiede , teatro dell'evento.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta che contestava la Controparte_2
custodia del luogo del sinistro sul presupposto che alla data dell'evento dedotto in causa non aveva l'effettiva detenzione e/o custodia delle strade urbane di Palermo, né, tanto meno, era il soggetto a cui era demandata la loro sorveglianza e manutenzione, essendo tale obbligo incombente interamente in capo alla in forza del CP_1 Controparte_3
contratto di servizio stipulato in data 6 agosto 2014 e, per questo chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società dalla quale chiedeva di essere tenuta CP_1 indenne in caso di un 'eventuale declaratoria di responsabilità e conseguente condanna;
nel merito contestava la domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del qauntum ritenendo il sinistro non provato ed invocando, in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 cpc ovvero il concorso colposo del danneggiato.
Autorizzata la chiamata si costituiva ritualmente la società , la quale resisteva alla CP_1 domanda di manleva formulata dal chiedendone il rigetto;
nel merito Controparte_2 contestava la domanda di parte attrice ritenendola infondata e non provata ed in subordine invocava il concorso di colpa della danneggiata.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali , prova testimoniali e l'espletamento di una ctu medica sulla persona dell'attrice , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
pagina 3 di 14 Ciò premesso, Nel merito, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del bene, nella specie il dissesto del marciapiede di Via Narbone di Palermo.
E' ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligenteattività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016,
5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze, il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla CP_2
manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti Controparte_2
dell' dei danni da costei subiti. Pt_1
pagina 4 di 14 Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Il teste ha, infatti, riferito di essere presente sui luoghi al momento del sinistro e di avere assistito alla caduta , ed in particolare di avere visto che l'attrice , mentre camminava lungo il marciapiedi della locale Via Narbone “… ha inciampato con il suo piede destro su una buca
pagina 5 di 14 presente sul marciapiede e cadeva a terra lateralmente sbattendo la spalla ed il braccio destro” ( cfr verbale udienza del 29.5.2024 , dichiarazioni rese del teste “…. quel giorno mi trovavo davanti alla mia attività commerciale al civ.77 , un ingrosso di prodotti per parrucchieri ed estetisti, mia zia stava passando a salutarmi, come fa spesso quando passa da quelle parti, mentre camminava verso di me ha inciampato con il suo piede destro su una buca presente sul marciapiede e cadeva a terra lateralmente sbattendo la spalla ed il braccio destro;
…riconosco nelle foto che mi vengono esibite i luoghi della caduta, mia zia è caduta nella buca che si intravede nella foto nr 2 poco prima del portone… quel giorno non pioveva e c'era il sole ed il marciapiede non era affollato, nel senso che non vi erano molte persone , ma qualcuno c'era).
Il teste ha , poi, riconosciuto nelle foto esibite i luoghi del sinistro(cfr. compendio fotografico produzione attorea).
Orbene, dall'esame delle riproduzioni fotografiche emerge la disomogeneità della pavimentazione del marciapiede, caratterizzato parti sgretolate, che non rendono agevole la percorribilità dello stesso.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E, tuttavia, l' aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza Pt_1
che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte
Cost. n. 156/1999) – di percepire in anticipo la presenza dell'insidia e di deviare la sua traiettoria :, tenuto conto che il fatto è successo in pieno giorno ( alle ore 11,00 di una giornata soleggiata), i luoghi non erano affollati , ed il dissesto era di ampie dimensioni tanto da poter essere avvistato e tale da indurre l'attrice di percorrerlo con la dovuta prudenza, senza dire poi che i luoghi erano conosciuti dall'attrice perché li aveva percorsi altre volte , come riferito dal teste.
pagina 6 di 14 Sul punto, peraltro , anche la Suprema Corte si è più volte espressa sull'art 1227 cc “ un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” . Anche la Cassazione a Sez Unite ha aderito a quanto sopra riportato, tenuto conto che esso si appalesa più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (art. 1175 c.c.) (Cass. S.U. n.
576 del 2008).
Già solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo,, deve ritenersi che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.
Sennonché vi è anche una più specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 40 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
La colpa del danneggiato sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Ciò comporta che, ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno. Nè va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalità esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la pagina 7 di 14 regola di cui all'art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Ne consegue che deve essere individuato un concorso di responsabilità della in ordine Pt_1
alla causazione dell'evento, che appare equo quantificare nella misura del 40%.
In parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_2
(quale ente proprietario del bene demaniale) va quindi condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice – ha accertato l'esistenza di ““postumi di frattura pluriframmentaria e scomposta del 1/3 prossimale dell'ulna destra con frattura/lussazione del capitello radiale destro,operata e con persistenza dei mezzi di sintesi;
frattura delle ossa proprie del naso “ ((vedi pag. 5 della relazione di consulenza del dott. Per_1
).
[...]
Inoltre il c.t.u. ha ritenuto equo valutare la durata dell'invalidità temporanea totale in giorni
30 e parziale in giorni 40 al 50% .
Quanto ai postumi invalidanti permanenti, diretta e sicura conseguenza delle lesioni traumatiche di cui sopra, il c.t.u. li ha valutati complessivamente nella misura massima del
8% , intesa come riduzione della integrità psico-fisica del soggetto in esame (danno biologico) prendendo in esame la “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e
9 punti di invalidità”, Decreto 3/07/2003, nonché la “Guida alla valutazione medico-legale dell'Invalidità Permanente” di , Per_2 Persona_3 Per_4
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del pagina 8 di 14 risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di pagina 9 di 14 Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 70,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 8 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (66 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 15.283,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 2830,00 (comprensivo dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva), da moltiplicare per il grado di invalidità (8%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 66).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
pagina 10 di 14 Va inoltre liquidtata la somma di euro 582,00 per spese mediche sostenute ritenute congrue dal CTU.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 21.615,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (40%), ascende complessivamente ad euro 12.969,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 26.44.2018), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Passando all'esame della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confroti CP_2
della terza chiamata CP_1
Cont Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la , non pongono Contr affatto, in capo a - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato pagina 11 di 14 contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la intera rete stradale della ) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, Controparte_5
che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 specifica che la società è obbligata a svolgere, su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e 4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :
“...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una CP_1 funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società è responsabile in via esclusiva del CP_1 risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di solo in ordine agli infortuni degli CP_1
utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività. Cont Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la Controparte_5 medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_2
comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a CP_1
pagina 12 di 14 manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da “ CP_2
insidie ” imputabili, ad inadempimento delle propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della Città.
Il non ha in alcun modo provato che l'infortunio oggetto di causa è Controparte_2
connesso ad uno specifico inadempimento contrattuale di RAP afferente l'espletamento della suddetta attività programmata annuale di manutenzione stradale. Non risulta l' inadempimento del servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete viaria e pedonale della città che la è tenuta ad espletare per le finalità ed entro i limiti meglio specificati CP_1 nelle prescrizioni dell'art. 11 ( periodo che così recita : “...Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.).
In altri termini il non ha provato che la era tenuta ad eseguire, sull'area CP_2 CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_2 nei confronti della avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento CP_1
contrattuale di RAP di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno :
- provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di
; CP_1
- dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad Contr inadempimento di in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
L'art. 11 del contratto di servizio inoltre prevedeva che : : “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
In base a tale pattuizione è evidente che veva l'obbligo contrattuale di intervenire solo CP_1 su richiesta e cioè solo a seguito di ricezione di specifica richiesta di intervento della Polizia
Municipale di Palermo o di altra diversa segnalazione terza, con intervento da effettuare, peraltro, entro le 24,00 ore dalla ricezione dell'input..
pagina 13 di 14 Nella specie il non ha in alcun modo provato che era stata effettuata una Controparte_2
richiesta di intervento urgente della per ovviare al pericolo con riferimento al dissesto CP_1
per cui è causa.
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l' accoglimento della domanda dell'attrice - ritiene il Tribunale che le spese vanno poste a carico del e liquidate come Controparte_2
in dispositivo, tenuto conto del valore del “decisum”.Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_2
Contr Nel rapporto tra e vanno, invece, compensate. CP_2
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 29 ottobre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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