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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3214/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 22/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore della parte opponente è
presente l'avv. Sebastiana Murgia) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13
N. R.G. 3214/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3214/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione al precetto, promossa da:
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefanino Casti, elettivamente domiciliata nel viale Bonaria n. 96 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Loredana Boi, elettivamente domiciliata nella via Marini n.
4 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. pagina 2 di 13 CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Loredana Boi, elettivamente domiciliata nella via Marini n. 4 -
Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
INTERVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
con il patrocinio degli avv.ti Renato Sardi e Simonetta Solinas Ruscazio, elettivamente domiciliata nella via De Gioannis n. 25 - Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo difensore.
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2017 la ha convenuto Parte_1
al giudizio di questo Tribunale la al fine di dichiarare la nullità degli atti Controparte_2
di precetto e pignoramento relativi alla procedura esecutiva immobiliare (RES n. 139/2014) intrapresa dalla società convenuta nei confronti della per crediti non dovuti. CP_1
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti di seguito:
- con ricorso ex art. 615 c. II c.p.c. depositato in cancelleria il 28 marzo 2015, la Controparte_5
aveva formulato opposizione a precetto in relazione all'esecuzione immobiliare promossa dalla in nome e per conto di per i crediti vantati nei confronti Controparte_2 Controparte_6
della medesima esecutata in dipendenza del contratto di finanziamento a medio/lungo termine con le agevolazioni della Legge Regionale 7 giugno 1984 n. 28, articoli 9 e 20 bis e successive modifiche ed integrazioni, stipulato in data 03.03.2000;
pagina 3 di 13 - la società opponente, a sostegno dell'opposizione, aveva allegato la parziale inesistenza del credito azionato, la ricorrenza della fattispecie usuraria e aveva invocato per l'effetto l'applicazione della sanzione di nullità ex art. 1815 c II c.c.;
- la aveva concluso affinché il Giudice, previa sospensione del processo esecutivo, Controparte_5
accertasse l'insussistenza del diritto della pignorante a procedere in via esecutiva, nonché dichiarasse nullo e/o inefficace l'atto di precetto e il successivo atto di pignoramento;
- la si era costituita nella fase cautelare giudizio di opposizione, Controparte_2
contestando l'avverso atto di opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, domandando l'integrale rigetto delle avverse domande;
- con provvedimento in data 03.01.2017, il Tribunale di Cagliari, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine del 30.03.2017 per l'eventuale introduzione del presente giudizio di merito;
- la nell'incardinare il presente giudizio contro la ha Controparte_7 Controparte_2
riproposto le medesime censure formulate nella fase cautelare, insistendo per la nullità della clausola che prevedeva gli interessi usurari.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dichiarare che nessun diritto o titolo ha l'opposta ed il Controparte_2 [...]
di procedere in via esecutiva nei confronti della Controparte_3 Controparte_8
per ottenere il pagamento delle somme richieste nell'atto di precetto 26.11.2013, per le motivazioni di
cui alla presente opposizione e conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto
26.11.2013 notificato in data 19.12.2013 ed il successivo atto di pignoramento immobiliare
08.03.2014;
pagina 4 di 13 - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto di
finanziamento 03.03.2000 Rogito Notaio Rep. n. 10472 Racc. n. 2021, e relativi allegati ed Per_1
integrazioni contrattuali, sulla determinazione degli interessi ultralegali eventualmente stipulate in
violazione del tasso soglia di legge, con conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 co. II,
codice civile;
- condannare, per l'effetto, la convenuta opposta, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore,
alla restituzione in favore dell'opponente attrice delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni di
cui sopra e precipuamente tutte le somme corrisposte dall'attore per interessi, spese ed accessori non
dovuti dalla data di stipula del contratto, oltre accessori di legge;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti dall'opponente e derivanti dai fatti indicati nell'espositiva dell'atto di citazione e
dall'illegittimo comportamento della convenuta, liquidandoli in favore dell'attrice nella somma che
risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente determinata in via equitativa;
- con vittoria delle spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2017 si sono costituite in giudizio la e il contestando le avverse pretese Controparte_2 Controparte_3
per i motivi che seguono:
- in data 15.12.2015, nelle more della procedura esecutiva RES n. 139/2014, il Controparte_3
con contratto di cessione di crediti pecuniari aveva acquistato, tra più portafogli di crediti, anche i
[...]
crediti oggetto della suddetta procedura esecutiva, divenendo, pertanto legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione;
pagina 5 di 13 - la domanda dell'attrice è generica, in quanto le censure mosse in tema di usura soggettiva non sono determinate, non sono riferite al caso concreto e non sono stati indicati gli elementi integrativi della fattispecie usuraria;
- le disposizioni legislative in tema di limiti di tasso di interesse non erano applicabili ai mutui agevolati, come nel caso di specie, in quanto caratterizzati dalla peculiarità del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, in quanto il tasso di interesse risulta determinato dalla legge;
- in ogni caso, i tassi di interesse relativi ai contratti oggetto di causa erano stati pattuiti in misura inferiore alla soglia usuraria;
- inoltre, la parte attrice ha erroneamente qualificato come contratto di mutuo ciò che in realtà è
un contratto di finanziamento ad altre imprese a medio lungo termine, in merito al quale era previsto un tasso soglia di interesse al 9,66 %;
- la disciplina antiusura non è applicabile, per giurisprudenza costante, agli interessi moratori né
alla commissione di anticipata estinzione, come sostenuto da parte attrice;
- si eccepisce l'intervenuta la prescrizione quinquennale in quanto relativa al rapporto di mutuo risalente ad oltre cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c.;
- intervenuta prescrizione decennale, decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo della fase cautelare dell'opposizione ex art. 2946 c.c.
Tanto premesso, la e il hanno rassegnato le Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria:
pagina 6 di 13 - in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e
qualsivoglia preteso diritto e/o azione di ripetizione e/o restituzione e/o rettifica di qualsivoglia
pagamento indebito, a titolo di interessi, o a qualsiasi ulteriore titolo, che controparte assume essere
indebito e/o illegittimo, con riguardo ai rapporti di mutuo dedotti nel presente giudizio, risalente ad
oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase
cautelare dell'opposizione che ci occupa, giudizio, indi rispettivamente anteriori al 16.07.2010, in
subordine al 16.07.2005; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario
sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le
ragioni di cui alla superiore espositiva;
- in ogni caso, con il favore dei compensi di avvocato e delle spese della lite, oltre spese generali
in ragione del 15%, accessori di legge, oneri contributivi e fiscali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2024 è intervenuta in giudizio la esponendo quanto segue: Controparte_4
- nelle more del presente giudizio, la società in forza di contratto di cessione di Controparte_9
crediti stipulato in data 21.09.2023, ha acquistato pro soluto ai sensi dell'art. 58 TUB da
[...]
con effetti economici alla data dello 01.01.2023, un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili “in blocco”;
- tra i crediti oggetto della già menzionata cessione era compreso quello vantato nei confronti della società ; CP_1
pagina 7 di 13 - la cessionaria, per effetto della cessione di cui sopra, era subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali connesse al credito ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
- in virtù di procura speciale, aveva conferito a l'attività di Controparte_9 Controparte_4
amministrazione, gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito e chiede il fermo rigetto della domanda attorea con
accoglimento delle conclusioni già formulate:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e
qualsivoglia preteso diritto e/o azione di ripetizione e/o restituzione e/o rettifica di qualsivoglia
pagamento indebito, a titolo di interessi, o a qualsiasi ulteriore titolo, che controparte assume essere
indebito e/o illegittimo, con riguardo ai rapporti di mutuo dedotti nel presente giudizio, risalente ad
oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase
cautelare dell'opposizione che ci occupa, giudizio, indi rispettivamente anteriori al 16.07.2010, in
subordine al 16.07.2005; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario
sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le
ragioni di cui alla superiore espositiva;
- con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
pagina 8 di 13 La causa, istruita con prove documentali ed espletamento di CTU, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la lettura del dispositivo, previa autorizzazione alle parti al deposito delle memorie conclusive entro i termini di legge.
******
E' necessario preliminarmente individuare la qualificazione giuridica da attribuire al contratto con il quale il aveva concesso alla società attrice un finanziamento di euro Controparte_3
785.330,94, assistito delle agevolazioni della l.r. n. 28 del 07.06.1984, ripartito come segue:
- euro 523.687,30 per investimenti fissi, quali la realizzazione di un centro nautico, con albergo e ristorante, sul lago Flumendosa;
- euro 261.843,65 quale anticipazione corrispondente all'importo presunto dell'IVA relativa agli investimenti fissi di cui sopra ed agli interessi che potrebbero maturare a causa di tardivi rimborsi dei crediti IVA da parte dell'ufficio competente.
Le parti, nell'art 3 del contratto, avevano stabilito che il finanziamento concordato sarebbe stato erogato in più quote, la prima, pari al 50%, in via anticipata, la seconda, pari al 30%, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, e la terza del residuo 20%, dopo il completamento del medesimo programma (prod.
attrice doc. 3).
In proposito, devono essere applicate le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso
Effettivo Globale Medio vigente in quel periodo, le quali al punto B), relativo alla classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo, indicano le operazioni creditizie oggetto della rilevazione
(doc. all. memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. del . Controparte_3
Tra le operazioni incluse, vengono indicate le seguenti:
pagina 9 di 13 - Cat.
7. Mutui: rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che a) siano
assistiti anche parzialmente da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o
del prestito personale;
c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il
pagamento di rate comprensive di capitale e interesse.
- Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medie lungo termine: tale categoria ha carattere
residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle categorie precedenti.
Le medesime istruzioni prevedono nel punto B2. Operazioni escluse, che sono escluse dalla rilevazione le operazioni a tasso agevolato indicate al punto 5): “per operazioni a tasso agevolato si
intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti
legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di
provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della
rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione
di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario”.
Tanto premesso, questo Tribunale, in ragione delle caratteristiche del contratto di finanziamento oggetto di causa, che prevedeva l'erogazione a stati di avanzamento, con pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza, ritiene che lo stesso rientri nella categoria residuale di “altri
finanziamenti a medio/lungo termine” e che si tratti di un'operazione a tasso agevolato, così come da
Istruzioni della Banca d'Italia.
******
Tanto premesso, seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale,
si deve ora esaminare la questione concernente l'applicabilità o meno della normativa antiusura ai contratti di finanziamento rientranti nella categoria residuale di cui sopra in caso di tasso agevolato.
pagina 10 di 13 A tal proposito, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunta la CTU
dott.ssa professionista esperta del settore, all'esito di un iter argomentativo logico e Persona_2
coerente, in contraddittorio con i consulenti di parte sulle cui osservazioni ha preso puntuale posizione.
In particolare, la CTU ha sottolineato che le disposizioni in materia di limiti del tasso di interesse non sono applicabili ai contratti di finanziamento con tasso agevolato, in quanto caratterizzato dal contributo pubblico al pagamento degli interessi.
In tal caso, infatti, il tasso di interesse applicabile risulta in conformità alle disposizioni di legge e, per espressa previsione delle Istruzioni della Banca d'Italia sopra citate, la normativa antiusura non trova applicazione, come risulta dal punto B2 delle relative istruzioni sopra riportato.
Tale interpretazione è stata condivisa dalla Corte d'Appello di Cagliari, la quale ha sostenuto che
“la normativa antiusura non può essere applicata ai finanziamenti agevolati – come quello oggetto di
causa (ex L.R. n. 28/84) che stabilisce le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e le modalità
tecnico operative per l'erogazione delle somme – in quanto gli stessi sono caratterizzati dal concorso
pubblico nel pagamento degli interessi, e dal tasso di interesse applicabile che viene determinato
direttamente dalla legge. (…) Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del tasso
effettivo globale medio stabiliscono come non siano oggetto di rilevazione le “operazioni a tasso
agevolato”, ossia “i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di
provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di
fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione” con la
conseguenza che non possono essere considerati raffrontabili i dati riferiti a tipologie contrattuali
differenti, e quindi i parametri valevoli per i mutui e/o finanziamenti non agevolati. Al contrario
manca, nel caso in questione, un parametro di raffronto dal quale derivare le soglie di riferimento per
i finanziamenti agevolati, che, quindi, si sottraggono alla disciplina antiusura. (…). Già nella sentenza
pagina 11 di 13 n. 329 del 20.01.2012 questa Corte ha affermato che “trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso
degli interessi è normativamente previsto e per esso non si pone pertanto una questione di
superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, come peraltro statuito espressamente
dal DL 394/2000 che esclude i finanziamenti agevolati dall'applicazione di detta normativa” (C.d.A.
Cagliari, sent. n. 946/2016; conforme C.d.A. Cagliari, sentenza n. 329 del 20.01.2012).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che trattandosi nel caso di specie di finanziamento a tasso agevolato, allo stesso non sia applicabile la normativa antiusura invocata da parte opponente.
Ciò sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Tuttavia, ai fini della completezza dell'esposizione, la fondatezza della domanda deve in ogni caso essere esclusa in ragione del mancato computo degli interessi di mora ai fini del superamento del tasso soglia.
Ciò è rimasto confermato anche all'esito della CTU la quale, dopo aver premesso che, nel caso di specie, il parametro di riferimento è il TEG e non il TAEG, in quanto si tratta di un rapporto finanziario in essere con un'impresa, ha concluso che gli interessi di mora devono esclusi dal calcolo del TEG, in considerazione della natura intrinseca degli stessi, avendo funzione risarcitoria del mancato pagamento del debito.
Anche in merito alla questione se l'indennizzo per l'anticipata estinzione (pari all'1% del capitale in caso di rimborso anticipato) sia dovuto nel caso di specie e se questo determini conseguenze sul superamento del tasso usurario, la CTU ha messo in evidenza che nel caso in esame l'anticipata estinzione non risultava effettuata, pertanto anche tale voce deve essere esclusa dal calcolo del TEG.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte opponente non sia fondata e debba essere rigettata.
pagina 12 di 13 Il rigetto nel merito della domanda assorbe le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese di lite, liquidate al minimo in dispositivo secondo il valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) in proporzione all'attività espletata, seguono la regola della soccombenza.
Per le medesime ragioni, anche le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
C
1. rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 CP_10
; Controparte_2
2. condanna a rifondere a Controparte_11 [...]
e al in solido tra loro l'importo di euro Controparte_2 Controparte_3
4.560,00, oltre spese generali, IVA e CPA e accessori come per legge;
3. condanna la a rifondere a CP_1 Controparte_11 [...]
l'importo di euro 2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA e accessori come per legge;
CP_4
4. pone definitivamente a carico di le Controparte_11
spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 22/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore della parte opponente è
presente l'avv. Sebastiana Murgia) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13
N. R.G. 3214/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3214/2017 avente il seguente OGGETTO:
opposizione al precetto, promossa da:
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefanino Casti, elettivamente domiciliata nel viale Bonaria n. 96 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
ATTRICE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Loredana Boi, elettivamente domiciliata nella via Marini n.
4 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. pagina 2 di 13 CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Loredana Boi, elettivamente domiciliata nella via Marini n. 4 -
Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
INTERVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_4
con il patrocinio degli avv.ti Renato Sardi e Simonetta Solinas Ruscazio, elettivamente domiciliata nella via De Gioannis n. 25 - Cagliari, presso lo studio di quest'ultimo difensore.
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2017 la ha convenuto Parte_1
al giudizio di questo Tribunale la al fine di dichiarare la nullità degli atti Controparte_2
di precetto e pignoramento relativi alla procedura esecutiva immobiliare (RES n. 139/2014) intrapresa dalla società convenuta nei confronti della per crediti non dovuti. CP_1
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti di seguito:
- con ricorso ex art. 615 c. II c.p.c. depositato in cancelleria il 28 marzo 2015, la Controparte_5
aveva formulato opposizione a precetto in relazione all'esecuzione immobiliare promossa dalla in nome e per conto di per i crediti vantati nei confronti Controparte_2 Controparte_6
della medesima esecutata in dipendenza del contratto di finanziamento a medio/lungo termine con le agevolazioni della Legge Regionale 7 giugno 1984 n. 28, articoli 9 e 20 bis e successive modifiche ed integrazioni, stipulato in data 03.03.2000;
pagina 3 di 13 - la società opponente, a sostegno dell'opposizione, aveva allegato la parziale inesistenza del credito azionato, la ricorrenza della fattispecie usuraria e aveva invocato per l'effetto l'applicazione della sanzione di nullità ex art. 1815 c II c.c.;
- la aveva concluso affinché il Giudice, previa sospensione del processo esecutivo, Controparte_5
accertasse l'insussistenza del diritto della pignorante a procedere in via esecutiva, nonché dichiarasse nullo e/o inefficace l'atto di precetto e il successivo atto di pignoramento;
- la si era costituita nella fase cautelare giudizio di opposizione, Controparte_2
contestando l'avverso atto di opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, domandando l'integrale rigetto delle avverse domande;
- con provvedimento in data 03.01.2017, il Tribunale di Cagliari, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine del 30.03.2017 per l'eventuale introduzione del presente giudizio di merito;
- la nell'incardinare il presente giudizio contro la ha Controparte_7 Controparte_2
riproposto le medesime censure formulate nella fase cautelare, insistendo per la nullità della clausola che prevedeva gli interessi usurari.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dichiarare che nessun diritto o titolo ha l'opposta ed il Controparte_2 [...]
di procedere in via esecutiva nei confronti della Controparte_3 Controparte_8
per ottenere il pagamento delle somme richieste nell'atto di precetto 26.11.2013, per le motivazioni di
cui alla presente opposizione e conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto
26.11.2013 notificato in data 19.12.2013 ed il successivo atto di pignoramento immobiliare
08.03.2014;
pagina 4 di 13 - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto di
finanziamento 03.03.2000 Rogito Notaio Rep. n. 10472 Racc. n. 2021, e relativi allegati ed Per_1
integrazioni contrattuali, sulla determinazione degli interessi ultralegali eventualmente stipulate in
violazione del tasso soglia di legge, con conseguente gratuità del finanziamento ex art. 1815 co. II,
codice civile;
- condannare, per l'effetto, la convenuta opposta, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore,
alla restituzione in favore dell'opponente attrice delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni di
cui sopra e precipuamente tutte le somme corrisposte dall'attore per interessi, spese ed accessori non
dovuti dalla data di stipula del contratto, oltre accessori di legge;
- condannare la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti dall'opponente e derivanti dai fatti indicati nell'espositiva dell'atto di citazione e
dall'illegittimo comportamento della convenuta, liquidandoli in favore dell'attrice nella somma che
risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente determinata in via equitativa;
- con vittoria delle spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2017 si sono costituite in giudizio la e il contestando le avverse pretese Controparte_2 Controparte_3
per i motivi che seguono:
- in data 15.12.2015, nelle more della procedura esecutiva RES n. 139/2014, il Controparte_3
con contratto di cessione di crediti pecuniari aveva acquistato, tra più portafogli di crediti, anche i
[...]
crediti oggetto della suddetta procedura esecutiva, divenendo, pertanto legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione;
pagina 5 di 13 - la domanda dell'attrice è generica, in quanto le censure mosse in tema di usura soggettiva non sono determinate, non sono riferite al caso concreto e non sono stati indicati gli elementi integrativi della fattispecie usuraria;
- le disposizioni legislative in tema di limiti di tasso di interesse non erano applicabili ai mutui agevolati, come nel caso di specie, in quanto caratterizzati dalla peculiarità del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, in quanto il tasso di interesse risulta determinato dalla legge;
- in ogni caso, i tassi di interesse relativi ai contratti oggetto di causa erano stati pattuiti in misura inferiore alla soglia usuraria;
- inoltre, la parte attrice ha erroneamente qualificato come contratto di mutuo ciò che in realtà è
un contratto di finanziamento ad altre imprese a medio lungo termine, in merito al quale era previsto un tasso soglia di interesse al 9,66 %;
- la disciplina antiusura non è applicabile, per giurisprudenza costante, agli interessi moratori né
alla commissione di anticipata estinzione, come sostenuto da parte attrice;
- si eccepisce l'intervenuta la prescrizione quinquennale in quanto relativa al rapporto di mutuo risalente ad oltre cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c.;
- intervenuta prescrizione decennale, decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo della fase cautelare dell'opposizione ex art. 2946 c.c.
Tanto premesso, la e il hanno rassegnato le Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria:
pagina 6 di 13 - in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e
qualsivoglia preteso diritto e/o azione di ripetizione e/o restituzione e/o rettifica di qualsivoglia
pagamento indebito, a titolo di interessi, o a qualsiasi ulteriore titolo, che controparte assume essere
indebito e/o illegittimo, con riguardo ai rapporti di mutuo dedotti nel presente giudizio, risalente ad
oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase
cautelare dell'opposizione che ci occupa, giudizio, indi rispettivamente anteriori al 16.07.2010, in
subordine al 16.07.2005; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario
sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le
ragioni di cui alla superiore espositiva;
- in ogni caso, con il favore dei compensi di avvocato e delle spese della lite, oltre spese generali
in ragione del 15%, accessori di legge, oneri contributivi e fiscali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2024 è intervenuta in giudizio la esponendo quanto segue: Controparte_4
- nelle more del presente giudizio, la società in forza di contratto di cessione di Controparte_9
crediti stipulato in data 21.09.2023, ha acquistato pro soluto ai sensi dell'art. 58 TUB da
[...]
con effetti economici alla data dello 01.01.2023, un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili “in blocco”;
- tra i crediti oggetto della già menzionata cessione era compreso quello vantato nei confronti della società ; CP_1
pagina 7 di 13 - la cessionaria, per effetto della cessione di cui sopra, era subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali connesse al credito ceduto, già vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
- in virtù di procura speciale, aveva conferito a l'attività di Controparte_9 Controparte_4
amministrazione, gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex artt. 77 e 111 c.p.c.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito e chiede il fermo rigetto della domanda attorea con
accoglimento delle conclusioni già formulate:
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., di ogni e
qualsivoglia preteso diritto e/o azione di ripetizione e/o restituzione e/o rettifica di qualsivoglia
pagamento indebito, a titolo di interessi, o a qualsiasi ulteriore titolo, che controparte assume essere
indebito e/o illegittimo, con riguardo ai rapporti di mutuo dedotti nel presente giudizio, risalente ad
oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica del ricorso introduttivo della precedente fase
cautelare dell'opposizione che ci occupa, giudizio, indi rispettivamente anteriori al 16.07.2010, in
subordine al 16.07.2005; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. di qualsivoglia diritto di risarcimento danni ex adverso invocato, nonché l'intervenuta prescrizione
quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore del mutuatario
sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per le
ragioni di cui alla superiore espositiva;
- con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
pagina 8 di 13 La causa, istruita con prove documentali ed espletamento di CTU, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la lettura del dispositivo, previa autorizzazione alle parti al deposito delle memorie conclusive entro i termini di legge.
******
E' necessario preliminarmente individuare la qualificazione giuridica da attribuire al contratto con il quale il aveva concesso alla società attrice un finanziamento di euro Controparte_3
785.330,94, assistito delle agevolazioni della l.r. n. 28 del 07.06.1984, ripartito come segue:
- euro 523.687,30 per investimenti fissi, quali la realizzazione di un centro nautico, con albergo e ristorante, sul lago Flumendosa;
- euro 261.843,65 quale anticipazione corrispondente all'importo presunto dell'IVA relativa agli investimenti fissi di cui sopra ed agli interessi che potrebbero maturare a causa di tardivi rimborsi dei crediti IVA da parte dell'ufficio competente.
Le parti, nell'art 3 del contratto, avevano stabilito che il finanziamento concordato sarebbe stato erogato in più quote, la prima, pari al 50%, in via anticipata, la seconda, pari al 30%, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, e la terza del residuo 20%, dopo il completamento del medesimo programma (prod.
attrice doc. 3).
In proposito, devono essere applicate le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso
Effettivo Globale Medio vigente in quel periodo, le quali al punto B), relativo alla classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo, indicano le operazioni creditizie oggetto della rilevazione
(doc. all. memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. del . Controparte_3
Tra le operazioni incluse, vengono indicate le seguenti:
pagina 9 di 13 - Cat.
7. Mutui: rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che a) siano
assistiti anche parzialmente da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o
del prestito personale;
c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il
pagamento di rate comprensive di capitale e interesse.
- Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medie lungo termine: tale categoria ha carattere
residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle categorie precedenti.
Le medesime istruzioni prevedono nel punto B2. Operazioni escluse, che sono escluse dalla rilevazione le operazioni a tasso agevolato indicate al punto 5): “per operazioni a tasso agevolato si
intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti
legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di
provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della
rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione
di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario”.
Tanto premesso, questo Tribunale, in ragione delle caratteristiche del contratto di finanziamento oggetto di causa, che prevedeva l'erogazione a stati di avanzamento, con pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza, ritiene che lo stesso rientri nella categoria residuale di “altri
finanziamenti a medio/lungo termine” e che si tratti di un'operazione a tasso agevolato, così come da
Istruzioni della Banca d'Italia.
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Tanto premesso, seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale,
si deve ora esaminare la questione concernente l'applicabilità o meno della normativa antiusura ai contratti di finanziamento rientranti nella categoria residuale di cui sopra in caso di tasso agevolato.
pagina 10 di 13 A tal proposito, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunta la CTU
dott.ssa professionista esperta del settore, all'esito di un iter argomentativo logico e Persona_2
coerente, in contraddittorio con i consulenti di parte sulle cui osservazioni ha preso puntuale posizione.
In particolare, la CTU ha sottolineato che le disposizioni in materia di limiti del tasso di interesse non sono applicabili ai contratti di finanziamento con tasso agevolato, in quanto caratterizzato dal contributo pubblico al pagamento degli interessi.
In tal caso, infatti, il tasso di interesse applicabile risulta in conformità alle disposizioni di legge e, per espressa previsione delle Istruzioni della Banca d'Italia sopra citate, la normativa antiusura non trova applicazione, come risulta dal punto B2 delle relative istruzioni sopra riportato.
Tale interpretazione è stata condivisa dalla Corte d'Appello di Cagliari, la quale ha sostenuto che
“la normativa antiusura non può essere applicata ai finanziamenti agevolati – come quello oggetto di
causa (ex L.R. n. 28/84) che stabilisce le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e le modalità
tecnico operative per l'erogazione delle somme – in quanto gli stessi sono caratterizzati dal concorso
pubblico nel pagamento degli interessi, e dal tasso di interesse applicabile che viene determinato
direttamente dalla legge. (…) Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del tasso
effettivo globale medio stabiliscono come non siano oggetto di rilevazione le “operazioni a tasso
agevolato”, ossia “i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di
provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di
fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione” con la
conseguenza che non possono essere considerati raffrontabili i dati riferiti a tipologie contrattuali
differenti, e quindi i parametri valevoli per i mutui e/o finanziamenti non agevolati. Al contrario
manca, nel caso in questione, un parametro di raffronto dal quale derivare le soglie di riferimento per
i finanziamenti agevolati, che, quindi, si sottraggono alla disciplina antiusura. (…). Già nella sentenza
pagina 11 di 13 n. 329 del 20.01.2012 questa Corte ha affermato che “trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso
degli interessi è normativamente previsto e per esso non si pone pertanto una questione di
superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, come peraltro statuito espressamente
dal DL 394/2000 che esclude i finanziamenti agevolati dall'applicazione di detta normativa” (C.d.A.
Cagliari, sent. n. 946/2016; conforme C.d.A. Cagliari, sentenza n. 329 del 20.01.2012).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che trattandosi nel caso di specie di finanziamento a tasso agevolato, allo stesso non sia applicabile la normativa antiusura invocata da parte opponente.
Ciò sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Tuttavia, ai fini della completezza dell'esposizione, la fondatezza della domanda deve in ogni caso essere esclusa in ragione del mancato computo degli interessi di mora ai fini del superamento del tasso soglia.
Ciò è rimasto confermato anche all'esito della CTU la quale, dopo aver premesso che, nel caso di specie, il parametro di riferimento è il TEG e non il TAEG, in quanto si tratta di un rapporto finanziario in essere con un'impresa, ha concluso che gli interessi di mora devono esclusi dal calcolo del TEG, in considerazione della natura intrinseca degli stessi, avendo funzione risarcitoria del mancato pagamento del debito.
Anche in merito alla questione se l'indennizzo per l'anticipata estinzione (pari all'1% del capitale in caso di rimborso anticipato) sia dovuto nel caso di specie e se questo determini conseguenze sul superamento del tasso usurario, la CTU ha messo in evidenza che nel caso in esame l'anticipata estinzione non risultava effettuata, pertanto anche tale voce deve essere esclusa dal calcolo del TEG.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte opponente non sia fondata e debba essere rigettata.
pagina 12 di 13 Il rigetto nel merito della domanda assorbe le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese di lite, liquidate al minimo in dispositivo secondo il valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) in proporzione all'attività espletata, seguono la regola della soccombenza.
Per le medesime ragioni, anche le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
C
1. rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 CP_10
; Controparte_2
2. condanna a rifondere a Controparte_11 [...]
e al in solido tra loro l'importo di euro Controparte_2 Controparte_3
4.560,00, oltre spese generali, IVA e CPA e accessori come per legge;
3. condanna la a rifondere a CP_1 Controparte_11 [...]
l'importo di euro 2.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA e accessori come per legge;
CP_4
4. pone definitivamente a carico di le Controparte_11
spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 22/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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