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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 190 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione dell'11 aprile 2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Leporace, Michelangelo Sirena ed Attilio
Santiago, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Pallone sito in
Catanzaro, Via Citriniti, n. 5;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giulio Tarsitano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fagnano Castello (CS), Via Cav. di V. Veneto, n. 106
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte Parte_1 si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: “Voglia l'adita
1 Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante e per l'effetto, accertare l'inadempimento contrattuale dell'appellato alle obbligazioni assunte con l'accordo del 2.10.2006, e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
250.000,00 da liquidarsi in via equitativa, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del sig. . Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la Controparte_1 parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: “Voglia la
Corte di Appello adita rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 proprio germano, per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento all'accordo, contenuto nella scrittura privata del 2.10.2006, con cui i due germani, entrambi soci della FR PE S.r.l., avevano inteso regolare i loro reciproci rapporti e prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi, vista l'esistenza di conflittualità e di numerose controversie giudiziarie pendenti.
Nello specifico, l'attore premetteva in fatto che, dal 6 agosto 2002, la società
“FR PE S.r.l.”, operante nel settore dei trasporti e dei viaggi, aveva una composizione strettamente familiare. La carica di Amministratore Unico era ricoperta da esso attore, che era pure pieno proprietario del 40% del capitale sociale, mentre
FR PE, padre dei due fratelli , era pieno proprietario del 20% ed Pt_1 usufruttuario del 40%, di cui era nudo proprietario. Controparte_1
Nel settembre del 2005, dopo un lungo periodo trascorso in Svizzera,
[...] faceva ritorno a Fagnano Castello, dichiarando di voler lavorare Controparte_1 presso la società di famiglia ma, a giudizio dell'attore, il vero intento del fratello era quello di assumere la carica di Amministratore Unico della società.
2 Ed infatti, dopo un breve periodo di collaborazione come dipendente, i rapporti tra fratelli si deterioravano al punto tale da condurre al licenziamento di nel CP_1 novembre 2005.
Da quel momento UI, insieme al padre FR, avrebbe pianificato un disegno volto ad estromettere dalla carica di Amministratore Unico, al fine di Pt_1 assumere egli stesso la gestione della società. Tale piano prendeva forma in un accordo stipulato l'1 dicembre 2005 nello studio del Notaio con cui PE Per_1
FR trasferiva l'usufrutto sul 40% delle quote al figlio , già nudo CP_1 proprietario;
le parti, inoltre, stabilivano che quest'ultimo sarebbe divenuto
Amministratore Unico e FR “Presidente Onorario”. L'accordo prevedeva, inoltre, che la società rinunciasse alla condanna al pagamento di euro 600.000,00, già pronunciata nei confronti di FR PE dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1672/2005 per danni arrecati alla società nella sua precedente gestione, e che consegnasse un assegno di euro 500.000,00 all'avvocato di fiducia CP_1 del padre, a garanzia dell'intesa.
Secondo tale accordo – definito “scellerato” – era finalizzato a Parte_1 sottrarre il controllo della società e a far venir meno il rilevante credito vantato dalla stessa nei confronti di FR. Inoltre, la circostanza che ne venisse a Pt_1 conoscenza solo nel dicembre 2006, all'atto della produzione di una copia dell'accordo in un giudizio civile, costituiva ulteriore prova dell'intento fraudolento.
Nel frattempo, in data 5 dicembre 2005, veniva eseguito un pignoramento nei confronti di FR PE, in forza della citata sentenza n. 1672/05 del
19.10.2005, per la riscossione di un credito di oltre euro 600.000,00. Il pignoramento aveva attinto sia la quota del 20% in piena proprietà di FR, sia il diritto di usufrutto sul 40%, tuttavia già trasferito a . Controparte_1
Pochi mesi dopo, nel giugno 2006, l'assemblea della società deliberava la partecipazione a una società consortile, circostanza che riteneva CP_1 modificativa dell'oggetto sociale. Invocando tale modifica, nonché la durata statutaria della società fissata fino all'anno 2500 (che egli considerava equivalente a durata indeterminata), il 12 settembre 2006 esercitava il diritto di recesso ai CP_1 sensi dell'art. 2473 c.c. e, ritenendo che il valore della propria quota di partecipazione fosse pari ad euro 1.800.000,00, nominava il dott. quale proprio Persona_2
3 consulente affinché, in contraddittorio con la società, si procedesse alla stima della quota;
la società, a sua volta, incaricava il dott. I due professionisti Persona_3 concordavano il valore della partecipazione in euro 1.650.000,00.
Il 2 ottobre 2006, e sottoscrivevano un accordo di natura Pt_1 CP_1 transattiva con cui:
- entrambi si obbligavano a non promuovere né proseguire azioni giudiziarie, a ritirare le querele pendenti e a non avviarne di nuove;
- si impegnava, quale socio, a non opporsi al recesso del fratello;
Pt_1
- assumeva l'obbligo di portare regolarmente a termine il CP_1 procedimento di recesso, nel rispetto della legge e dello statuto;
- entrambi, infine, convenivano di far dichiarare estinto il giudizio n. 1663/06, pendente innanzi al Tribunale di Cosenza, con compensazione delle spese.
Tuttavia, non rispettava gli impegni assunti. Controparte_1
In particolare, sul piano penale, egli continuava a proporre e sostenere denunce e querele contro esso attore, violando l'obbligo di desistere.
Inoltre, tra il 2005 e il 2011, coltivava diversi procedimenti penali (nr. 4203/05,
685/06, 3434/06, ecc.), fornendo anche filmati e materiali probatori contro esso attore: tali procedimenti si concludevano con archiviazioni da parte del G.I.P. di
Cosenza, ma con notevoli spese e disagi per esso attore.
Sul piano societario, il 15 gennaio 2007 revocava il proprio recesso CP_1 tramite fax, chiedendo di annullare l'assemblea convocata per prenderne atto.
Impugnava, quindi, la delibera del 9 marzo 2007, con la quale la società aveva riconosciuto e liquidato la quota al socio receduto.
Successivamente, il convenuto continuava ad avviare nuove azioni giudiziarie: dapprima formulava domanda di accertamento della simulazione del recesso dinanzi al Tribunale di Cosenza (n. 189/08 r.g.), rigettata con sentenza n. 3375/2008, poi introduceva un appello (n. 377/2009 R.G.A.C.) innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro.
Nel frattempo, con ricorso ex art. 19 D. lgs. 5/2003 (dinanzi al Tribunale di Cosenza
n. 696/2009 R.G.), chiedeva la condanna della società FR PE S.r.l. e di al pagamento del saldo della quota di euro 1.650.000,00, ma anche tale Parte_1 giudizio veniva dichiarato estinto nel 2010 per tardiva istanza di fissazione di
4 udienza.
Contemporaneamente, non restituiva le somme già ricevute a titolo di CP_1 acconto sul recesso (pari ad euro 536.250,00) e non adempiva all'obbligo di far dichiarare estinto il giudizio n. 1663/2006 r.g., anzi, all'esito del giudizio chiedeva e otteneva la condanna di esso attore al pagamento delle spese di lite pari a euro
2.507,70.
A giudizio dell'attore, dunque, il comportamento del convenuto rappresentava un palese inadempimento contrattuale oltre che una violazione dei principi di correttezza e buona fede dei patti societari e familiari. Le molteplici iniziative giudiziarie, spesso contraddittorie e infondate, avevano determinato notevoli danni patrimoniali e morali a che si era trovato ingiustamente coinvolto in procedimenti civili e penali, Pt_1 nonché ostacolato nella gestione ordinaria della società.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento del Parte_1 fratello all'impegno del 2 ottobre 2006 e, per l'effetto, la sua Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per spese, fastidi, disagi, preoccupazioni e turbamenti, cagionati dalle condotte poste in essere, in particolare per la mancata conclusione del procedimento di recesso, per la prosecuzione delle liti e delle querele e per le reiterate azioni giudiziarie contraddittorie e strumentali.
Con riferimento, poi, ai danni risarcibili, l'attore chiariva che essi dovevano comprendere sia la componente patrimoniale, per le perdite economiche subite, che quella non patrimoniale per le sofferenze, il discredito e la lesione dell'immagine patita. Sotto il primo profilo, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 2.507,70 a titolo di danno patrimoniale, pari alla somma pagata ingiustamente per spese legali che dovevano essere compensate;
quanto ai danni non patrimoniali, quantificabili in euro 250.000,00, essi avrebbero dovuto ristorare i gravi disagi, le preoccupazioni e il disonore subiti a causa delle denunce e delle vicende giudiziarie, da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa , il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore, fondata sull'asserito inadempimento dell'accordo stipulato tra le parti in data 2 ottobre 2006, e ciò a cagione della pendenza di altro giudizio. Infatti, davanti al Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di San Marco AN,
5 risultava già pendente una causa promossa dallo stesso Controparte_1 contro , avente ad oggetto il medesimo accordo del 2 ottobre 2006 e Parte_1 fondata sul presunto inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali. In Pt_1 quella sede, l'attore non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale relativa ai presunti inadempimenti del fratello ma si era limitato solo a resistere alla pretesa avversaria: ne deriverebbe l'inammissibilità di domande, proposte in separato giudizio, fondate sullo stesso contratto e sui medesimi fatti, con conseguente duplicazione di procedimenti in violazione dei principi di economia processuale e del ne bis in idem.
In subordine, egli chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché la decisione dipendeva dall'esito del processo già pendente innanzi al Tribunale di
Cosenza.
In via ulteriormente subordinata, la difesa eccepiva la continenza delle cause ex art. 39 c.p.c., con conseguente necessità di riassunzione davanti al primo giudice.
Nel merito, il convenuto contestava analiticamente tutti i presunti inadempimenti dedotti dall'attore nell'atto di citazione. Nello specifico, relativamente alla prima accusa, riguardante la consegna di un DVD all'avv. Giulio Tarsitano, il convenuto precisava che tale circostanza non aveva alcun collegamento con l'accordo del 2 ottobre 2006, ma interessava un procedimento penale (il n. 4203/05 R.G.N.R.) a carico dello stesso per maltrattamenti ai danni di alcuni dipendenti. Parte_1
Ammetteva, invece, di non aver rimesso la querela in uno dei procedimenti penali richiamati dall'attore ma sottolineava che anche non aveva rimesso le Parte_1 proprie querele nei confronti di esso convenuto: era, infatti, all'epoca pendente il procedimento penale n. 2465/07 R.G.N.R. davanti al Giudice di Pace di San Marco
AN e, inoltre, aveva presentato numerose altre querele, tra cui una per Pt_1 calunnia (proc. pen. n. 255/06 R.G.N.R.). Pertanto, non era configurabile un inadempimento unilaterale di , poiché le iniziative giudiziarie erano CP_1 reciproche e, in parte, anteriori all'accordo del 2006. Anche con riferimento al documento del 9 febbraio 2006, il convenuto precisava che non era una querela, ma un esposto relativo a reati perseguibili d'ufficio, che risaliva a data anteriore alla stipula dell'accordo. Infine, in relazione alla richiesta di riapertura di indagini
(relativa al proc. pen. n. 3434/06) e all'opposizione all'archiviazione, il convenuto
6 sosteneva che si trattava di fatti gravissimi, riconducibili a ipotesi di truffa aggravata ai danni della Regione, procedibili d'ufficio. Anche tali vicende, peraltro, erano precedenti all'accordo e si erano concluse nel 2011 solo per prescrizione del reato, non per infondatezza.
La difesa rilevava, poi, che, quanto all'inadempimento all'obbligo di portare a termine il procedimento per il recesso, poiché siffatto inadempimento, a giudizio dell'attore, si sarebbe concretizzato nell'introduzione di una serie di iniziative giudiziarie poi giudicate infondate, la domanda risarcitoria troverebbe la sua fonte non nel disposto di cui all'art. 1218 c.c., bensì in una responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, tuttavia, poteva essere fatta valere solo nello specifico giudizio in cui si assumeva che la controparte avesse agito con dolo o colpa grave. Ebbene, poiché non aveva mai proposto tale domanda nei Parte_1 giudizi citati, la sua pretesa risarcitoria nel presente procedimento era da dichiarare inammissibile. Ed ancora, anche a volerla considerare ammissibile, non sussistevano i presupposti di mala fede o colpa grave, poiché tutte le iniziative giudiziarie intraprese da costituivano legittimo esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. CP_1
24 della Costituzione.
Da ultimo, il convenuto contestava sia l'esistenza del danno, sia la quantificazione operata dall'attore:
- la somma di euro 2.507,70, corrispondente alle spese legali e di registrazione della sentenza in relazione al giudizio 1662/06 r.g. del Tribunale di Cosenza, non era risarcibile, trattandosi di un onere fiscale dovuto per legge;
- il danno morale di euro 250.000,00 era privo di prova e, in ogni caso, inesistente sul piano giuridico non essendovi collegato alcun comportamento illecito o inadempimento contrattuale del convenuto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1353/2019 del 24 giugno 2019, pubblicata il 25 giugno 2019, rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese in favore del convenuto.
A simile statuizione il giudice di prime cure perveniva, previa reiezione delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal convenuto, ritenendo che:
1. quanto al lamentato inadempimento del convenuto all'accordo del 2 ottobre 2006,
i continui contrasti tra le parti in causa e le reciproche condotte inadempienti
7 rendevano impossibile attribuire un inadempimento più grave o rilevante a una parte rispetto all'altra: in particolare, non erano intervenute remissioni di querela da entrambe le parti e che alcune iniziative intraprese da Controparte_1 non erano riferite al contenuto dell'accordo; inoltre,
[...] Controparte_1 aveva sì esercitato il diritto di recesso, come previsto dagli accordi, tuttavia, non aveva ricevuto il saldo del prezzo a lui spettante, in quanto aveva indirettamente subito gli effetti dell'azione revocatoria promossa e accolta nei suoi confronti dalla società FR PE S.r.l.;
2. alcun apporto ai fini del decidere avessero fornito le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, dalle quali era solo emersa, peraltro “attraverso valutazioni soggettive”, l' “inevitabile situazione di tensione, caratterizzata da preoccupazioni
e turbamenti, determinata dai consistenti interessi economici in gioco intercorrenti tra due consanguinei”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , deducendo: Parte_1
- l'estrema genericità della motivazione, priva di riferimenti a dati e fatti specifici, in punto di sussistenza del lamentato inadempimento del convenuto all'accordo del 2.10.2006: il Tribunale, in particolare, nel ritenere sussistenti inadempimenti reciproci, non avrebbe chiarito rispetto a quale obbligo sarebbe rimasto inadempiente esso attore e non avrebbe compreso adeguatamente che l'inadempimento lamentato, in rapporto al recesso, consisteva nella violazione dell'obbligo di portare a termine il procedimento per il recesso dalla società, rispetto al quale impegno, invece, aveva assunto iniziative giudiziarie CP_1 del tutto contrastanti;
- il Tribunale, inoltre, non avrebbe attribuito giusta importanza alle prove raccolte in primo grado che avrebbero dimostrato disagi, turbamenti e un generale stato di abbattimento di non solo nella sfera familiare, ma anche in ambito Parte_1 lavorativo;
in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che esso appellante si era trovato costretto a delegare ai propri dipendenti decisioni e compiti rilevanti a causa dell'incertezza relativa alla posizione di CP_1 all'interno della società. Le affermazioni rese dai testi in primo grado,
[...] davano atto del verificarsi di episodi spiacevoli, come controlli da parte della
Guardia di Finanza e la pubblicazione di articoli di stampa che avrebbero
8 ulteriormente aggravato lo stato di turbamento e le preoccupazioni di
[...]
Pt_1
Sulla scorta di siffatte doglianze, reiterava le domande formulate in Parte_1 primo grado, chiedendo la condanna del germano al risarcimento dei danni patrimoniali da inadempimento, quantificati in euro 2.507,70, corrispondente all'importo da lui versato al convenuto a titolo di spese legali relative al giudizio n.
1663/2006 r.g.c. e di registrazione della relativa sentenza: tale somma, infatti, non avrebbe dovuto essere corrisposta, in quanto — sulla base dell'accordo del 2.10.2006, poi disatteso dal convenuto — le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Chiedeva, poi, la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale.
Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
il quale argomentava in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa
[...] processuale, di cui domandava la reiezione, con conferma della sentenza gravata e con il favore delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benché la lacunosità della motivazione della sentenza gravata ne imponga una massiccia integrazione, tuttavia l'appello non è fondato per le ragioni che si esporranno.
È opportuno premettere che ha evocato in giudizio il proprio germano Parte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – conseguenti all'inadempimento del convenuto all'accordo tra loro siglato in data 2.10.2006, previo accertamento dell'inadempimento di detto accordo da parte del convenuto.
La controversia involge, quindi, il tema della responsabilità contrattuale e del risarcimento dei danni da inadempimento.
Tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti e dei profili della sentenza che vengono censurati, deve essere scrutinato in via prioritaria il motivo afferente al danno, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in forza del quale il giudice può decidere la causa partendo dalla questione che risulti di più immediata e
9 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre, e che presenti attitudine a definire la causa, privilegiando così la valutazione dell'impatto pratico e operativo delle questioni piuttosto che il loro ordine logico-sistematico (cfr. Cass. n. 363 del
09/01/2019; Cass. n. 11458 del 11/05/2018).
Deduce, sul punto, l'appellante, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali, tramite cui sarebbero stati provati i disagi e i turbamenti conseguenti alla condotta del convenuto, dei quali egli chiedeva – e chiede
– il ristoro. Premesso l'inadempimento del convenuto, egli reitera anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, rigettata dal Tribunale evidentemente sul presupposto, in quella sede ritenuto, di una reciprocità degli inadempimenti e dell'impossibilità di individuare quale, tra essi, fosse prevalente e più grave.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi che possa essere riconosciuta l'esistenza di danni da inadempimento suscettibili di risarcimento.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, sin dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, nel ribadire che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in caso di fatto illecito extracontrattuale, ma anche in ipotesi di inadempimento contrattuale, ha, altresì, precisato che il riconoscimento di tale voce di danno, specie in caso di illecito negoziale, richiede, però, la sussistenza congiunta di alcune condizioni imprescindibili:
• la lesione deve riguardare un diritto di rango costituzionale;
• la violazione deve essere seria, cioè non di lieve entità;
• il danno lamentato non dev'essere trascurabile o insignificante.
Tali requisiti devono essere allegati in modo puntuale e devono essere provati dalla parte che formula la domanda, non potendosi predicare l'esistenza del danno “in re ipsa”, quale automatica conseguenza della violazione.
Sulla scorta del citato arresto di legittimità, la recente giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che “il danno non patrimoniale può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della
10 persona. Non appaiono meritevoli di risarcimento i danni c.d. bagatellari, che si riducono a semplici fastidi, disagi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale rispetto ai quali il danno conseguenza è futile” (Trib. di Cosenza, sez.
I, 15/05/2019, n. 1019; cfr. ex multis Trib. di Grosseto, 31/07/2019, n. 614).
Nella fattispecie, già a livello allegatorio, difetta nella citazione introduttiva del primo grado (e anche negli scritti depositati prima del maturare delle preclusioni assertive) una chiara caratterizzazione del diritto fondamentale di rango costituzionale che si assumerebbe pregiudicato;
peraltro, sempre sul piano deduttivo, anche la serietà del danno appare oltremodo sfumata e dubbia, nella misura in cui la domanda fa riferimento a generici fastidi, turbamenti e preoccupazioni.
L'esito delle prove orali assunte, poi, non consente di superare le lacune assertive e di meglio individuare il diritto di rango costituzionale, un'offesa che possa dirsi seria e un danno di cui possa predicarsi la serietà, gravità e rilevanza, né permette di ritenere dimostrato il nesso eziologico tra le lamentate preoccupazioni e turbamenti e il dedotto inadempimento all'accordo dell'ottobre 2006, che, insieme al titolo negoziale (di cui si alleghi l'inadempimento) e al danno, costituisce oggetto dell'onere probatorio che grava sul contraente danneggiato.
Il teste autista e meccanico della FR PE s.r.l. escusso Testimone_1 all'udienza del 22.11.2013, ha dichiarato testualmente: “ricordo che in alcune occasioni ho avuto modo di guidare l'autovettura Mercedes di PE, il quale ho accompagnato alla Regione e mi ha detto di essere preoccupato di tutte le cause che il fratello e dipendenti avevano attivato nei suoi confronti. Non so dire cosa il Pt_1 andava a fare alla Regione io rimanevo in macchina. Tali vicende hanno avuto luogo tra gli anni 2005/2006. In ambito lavorativo il sig. era nervoso-agitato. Parte_1
Non so dire in ambito familiare… Nel periodo 2006 spesso è capitato che il Pt_1 era assente dall'azienda e quando capitava un problema dovevamo chiamarlo per telefono ma lo stesso non era reperibile e quando rispondeva ci diceva di provvedere come meglio potevamo fare. Non ricordo quante volte tali circostanze sono accadute solitamente il era ed è sempre reperibile quando viene chiamato per Pt_1 problemi di pullman”.
Anche la teste dipendente e cognata di escussa Testimone_2 Parte_1
11 nella medesima udienza del 22.11.2013, ha riferito che le vicende giudiziarie ed extragiudiziarie, sia penali che civili, avevano causato a spese, fastidi, Parte_1 disagi, preoccupazioni, turbamenti e prostrazioni. Ha, inoltre, aggiunto “certe volte mio cognato mi telefonava dicendomi che si doveva recare presso avvocati, commercialisti e altri professionisti per il ricorso azionato dal sig.
[...]
mio cognato era visivamente turbato da tutte queste questioni Persona_4 di cui doveva occuparsi in particolare ricordo che Controparte_1 aveva nominato un proprio commercialista di fiducia dr. il quale spesso si Per_2 recava in azienda ed alcune volte era presente mio cognato In altre Parte_1 circostanze quando mio cognato non era presente e il dr. chiedeva documenti Per_2 io telefonavo chiedendo se potevo consegnare e lui rispondeva di si. Parte_1
Siffatte circostanze si sono verificate anche quando è venuta più volte (4-5 volte) la
Guardia di Finanza per chiedere documenti che poi hanno acquisito. I documenti erano aziendali (fatture)… in ambito familiare il sig. era assente nel Parte_1 senso che non si interessava dell'andamento familiare perché disturbato da quanto accadeva in azienda… per come ho già detto e ricordo che ero presente quando la
Guardia di finanza è venuta in azienda a seguito degli esposti che erano stati fatti, la stessa Guardia di finanza non mi ha detto chi avesse fatto la denuncia”.
Ebbene, il teste ha riferito fatti – peraltro scarsamente circostanziati Testimone_1
– genericamente collocati nell'arco temporale tra il 2005 e il 2006, e tanto non consente di ritenere con certezza che la preoccupazione e il nervosismo manifestati da fossero riconducibili all'inadempimento, da parte del fratello, Parte_1 all'accordo, concluso il 2 ottobre 2006 e, quindi, alla fine dell'anno 2006 e non, piuttosto, a quel clima di diffusi dissidi tra i due che l'accordo aveva lo scopo di risolvere.
Il teste ha fatto espresso riferimento ai contatti con il dott. , che venne Tes_2 Per_2 nominato quale consulente della società per la stima del valore della quota di
: avvenimenti, questi, certamente riferibili, per come esposto Parte_2 anche nella citazione introduttiva del primo grado, ad un periodo anteriore alla conclusione dell'accordo, nel quale, difatti, il valore della quota di Parte_2
venne indicato nella somma stimata dai due consulenti nominati dalle parti.
[...]
Di contro, il riferimento ad accessi della Guardia di Finanza non è per nulla
12 circostanziato temporalmente né è stato dimostrato chiaramente nell'ambito di quale procedimento penale simile attività di indagine avvenne, sicché non può inferirsene né che essi siano stati conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'accordo né che tale accesso abbia causato un pregiudizio serio ad un diritto primario di rango costituzionale.
Esse, quindi, sono inidonee a dimostrare fatti correlabili alla fase esecutiva del suddetto accordo.
Per altro verso, poi, i testi hanno riferito di circostanze e stati d'animo – quali l'assenza dalla sede aziendale, la difficoltà di reperibilità, e l'insorgere di tensioni e preoccupazioni – che non vanno oltre le dinamiche tipiche di un contesto imprenditoriale, già per sua natura connotato da impegni, preoccupazioni, ansie e imprevisti di ogni sorta, sicché, in assenza di valida caratterizzazione del diritto leso, il pregiudizio non può considerarsi serio e grave.
Dunque, nulla poteva e può riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale lamentato, la parte appellante sostiene di avere subito un pregiudizio economico pari a euro 2.507,70, corrispondente all'importo da lui versato al difensore del fratello a titolo di spese legali per l'assistenza prestata dal professionista al convenuto nel giudizio n. 1663/2006 r.g., come liquidate con sentenza del Tribunale di Cosenza, e di registrazione di detta sentenza. Come anticipato, tale somma, secondo l'attore, non avrebbe dovuto essere corrisposta, in quanto - sulla base dell'accordo del 2.10.2006, poi disatteso dal convenuto - le spese avrebbero dovuto essere compensate. Con il predetto accordo, le parti si erano impegnate a cancellare dal ruolo e far dichiarare estinto il succitato giudizio in materia societaria pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza. Ebbene, la statuizione sulle spese costituisce un accessorio della pronuncia sulla domanda, sicché la pretesa avente ad oggetto la regolamentazione di detti oneri va fatta valere necessariamente all'interno del giudizio nel quale essi saranno regolati. In buona sostanza, la parte interessata avrebbe dovuto far valere l'accordo concernente la compensazione delle spese e l'estinzione della causa nell'ambito dello stesso giudizio n. 1663/2006 R.G., non potendo, sotto la veste di un risarcimento del danno patrimoniale, ottenere il rimborso di quegli oneri al di fuori del processo dal quale i medesimi esborsi traggono origine.
Quindi, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non poteva e non
13 può trovare accoglimento.
L'impossibilità di riconoscere un danno risarcibile rende superflua la valutazione in ordine all'inadempimento che – in thesi – ne abbia costituito la fonte.
In conclusione, sia pure diversamente argomentata, la sentenza di prime cure va confermata, previa reiezione del gravame.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000, in ragione della domanda), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate e dell'assenza di attività istruttoria;
con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1353/2019 del 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale
[...] di Cosenza e pubblicata il pubblicata in data 25 giugno 2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro
[...]
7.160,00, per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva, da distrarsi in favore del difensore, avv. Giulio Tarsitano, che ne ha fatto richiesta;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante
14 incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 190 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione dell'11 aprile 2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Leporace, Michelangelo Sirena ed Attilio
Santiago, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Pallone sito in
Catanzaro, Via Citriniti, n. 5;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giulio Tarsitano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fagnano Castello (CS), Via Cav. di V. Veneto, n. 106
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte Parte_1 si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: “Voglia l'adita
1 Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda avanzata in primo grado dall'odierno appellante e per l'effetto, accertare l'inadempimento contrattuale dell'appellato alle obbligazioni assunte con l'accordo del 2.10.2006, e, per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
250.000,00 da liquidarsi in via equitativa, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del sig. . Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la Controparte_1 parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: “Voglia la
Corte di Appello adita rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 proprio germano, per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento all'accordo, contenuto nella scrittura privata del 2.10.2006, con cui i due germani, entrambi soci della FR PE S.r.l., avevano inteso regolare i loro reciproci rapporti e prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi, vista l'esistenza di conflittualità e di numerose controversie giudiziarie pendenti.
Nello specifico, l'attore premetteva in fatto che, dal 6 agosto 2002, la società
“FR PE S.r.l.”, operante nel settore dei trasporti e dei viaggi, aveva una composizione strettamente familiare. La carica di Amministratore Unico era ricoperta da esso attore, che era pure pieno proprietario del 40% del capitale sociale, mentre
FR PE, padre dei due fratelli , era pieno proprietario del 20% ed Pt_1 usufruttuario del 40%, di cui era nudo proprietario. Controparte_1
Nel settembre del 2005, dopo un lungo periodo trascorso in Svizzera,
[...] faceva ritorno a Fagnano Castello, dichiarando di voler lavorare Controparte_1 presso la società di famiglia ma, a giudizio dell'attore, il vero intento del fratello era quello di assumere la carica di Amministratore Unico della società.
2 Ed infatti, dopo un breve periodo di collaborazione come dipendente, i rapporti tra fratelli si deterioravano al punto tale da condurre al licenziamento di nel CP_1 novembre 2005.
Da quel momento UI, insieme al padre FR, avrebbe pianificato un disegno volto ad estromettere dalla carica di Amministratore Unico, al fine di Pt_1 assumere egli stesso la gestione della società. Tale piano prendeva forma in un accordo stipulato l'1 dicembre 2005 nello studio del Notaio con cui PE Per_1
FR trasferiva l'usufrutto sul 40% delle quote al figlio , già nudo CP_1 proprietario;
le parti, inoltre, stabilivano che quest'ultimo sarebbe divenuto
Amministratore Unico e FR “Presidente Onorario”. L'accordo prevedeva, inoltre, che la società rinunciasse alla condanna al pagamento di euro 600.000,00, già pronunciata nei confronti di FR PE dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1672/2005 per danni arrecati alla società nella sua precedente gestione, e che consegnasse un assegno di euro 500.000,00 all'avvocato di fiducia CP_1 del padre, a garanzia dell'intesa.
Secondo tale accordo – definito “scellerato” – era finalizzato a Parte_1 sottrarre il controllo della società e a far venir meno il rilevante credito vantato dalla stessa nei confronti di FR. Inoltre, la circostanza che ne venisse a Pt_1 conoscenza solo nel dicembre 2006, all'atto della produzione di una copia dell'accordo in un giudizio civile, costituiva ulteriore prova dell'intento fraudolento.
Nel frattempo, in data 5 dicembre 2005, veniva eseguito un pignoramento nei confronti di FR PE, in forza della citata sentenza n. 1672/05 del
19.10.2005, per la riscossione di un credito di oltre euro 600.000,00. Il pignoramento aveva attinto sia la quota del 20% in piena proprietà di FR, sia il diritto di usufrutto sul 40%, tuttavia già trasferito a . Controparte_1
Pochi mesi dopo, nel giugno 2006, l'assemblea della società deliberava la partecipazione a una società consortile, circostanza che riteneva CP_1 modificativa dell'oggetto sociale. Invocando tale modifica, nonché la durata statutaria della società fissata fino all'anno 2500 (che egli considerava equivalente a durata indeterminata), il 12 settembre 2006 esercitava il diritto di recesso ai CP_1 sensi dell'art. 2473 c.c. e, ritenendo che il valore della propria quota di partecipazione fosse pari ad euro 1.800.000,00, nominava il dott. quale proprio Persona_2
3 consulente affinché, in contraddittorio con la società, si procedesse alla stima della quota;
la società, a sua volta, incaricava il dott. I due professionisti Persona_3 concordavano il valore della partecipazione in euro 1.650.000,00.
Il 2 ottobre 2006, e sottoscrivevano un accordo di natura Pt_1 CP_1 transattiva con cui:
- entrambi si obbligavano a non promuovere né proseguire azioni giudiziarie, a ritirare le querele pendenti e a non avviarne di nuove;
- si impegnava, quale socio, a non opporsi al recesso del fratello;
Pt_1
- assumeva l'obbligo di portare regolarmente a termine il CP_1 procedimento di recesso, nel rispetto della legge e dello statuto;
- entrambi, infine, convenivano di far dichiarare estinto il giudizio n. 1663/06, pendente innanzi al Tribunale di Cosenza, con compensazione delle spese.
Tuttavia, non rispettava gli impegni assunti. Controparte_1
In particolare, sul piano penale, egli continuava a proporre e sostenere denunce e querele contro esso attore, violando l'obbligo di desistere.
Inoltre, tra il 2005 e il 2011, coltivava diversi procedimenti penali (nr. 4203/05,
685/06, 3434/06, ecc.), fornendo anche filmati e materiali probatori contro esso attore: tali procedimenti si concludevano con archiviazioni da parte del G.I.P. di
Cosenza, ma con notevoli spese e disagi per esso attore.
Sul piano societario, il 15 gennaio 2007 revocava il proprio recesso CP_1 tramite fax, chiedendo di annullare l'assemblea convocata per prenderne atto.
Impugnava, quindi, la delibera del 9 marzo 2007, con la quale la società aveva riconosciuto e liquidato la quota al socio receduto.
Successivamente, il convenuto continuava ad avviare nuove azioni giudiziarie: dapprima formulava domanda di accertamento della simulazione del recesso dinanzi al Tribunale di Cosenza (n. 189/08 r.g.), rigettata con sentenza n. 3375/2008, poi introduceva un appello (n. 377/2009 R.G.A.C.) innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro.
Nel frattempo, con ricorso ex art. 19 D. lgs. 5/2003 (dinanzi al Tribunale di Cosenza
n. 696/2009 R.G.), chiedeva la condanna della società FR PE S.r.l. e di al pagamento del saldo della quota di euro 1.650.000,00, ma anche tale Parte_1 giudizio veniva dichiarato estinto nel 2010 per tardiva istanza di fissazione di
4 udienza.
Contemporaneamente, non restituiva le somme già ricevute a titolo di CP_1 acconto sul recesso (pari ad euro 536.250,00) e non adempiva all'obbligo di far dichiarare estinto il giudizio n. 1663/2006 r.g., anzi, all'esito del giudizio chiedeva e otteneva la condanna di esso attore al pagamento delle spese di lite pari a euro
2.507,70.
A giudizio dell'attore, dunque, il comportamento del convenuto rappresentava un palese inadempimento contrattuale oltre che una violazione dei principi di correttezza e buona fede dei patti societari e familiari. Le molteplici iniziative giudiziarie, spesso contraddittorie e infondate, avevano determinato notevoli danni patrimoniali e morali a che si era trovato ingiustamente coinvolto in procedimenti civili e penali, Pt_1 nonché ostacolato nella gestione ordinaria della società.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento del Parte_1 fratello all'impegno del 2 ottobre 2006 e, per l'effetto, la sua Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per spese, fastidi, disagi, preoccupazioni e turbamenti, cagionati dalle condotte poste in essere, in particolare per la mancata conclusione del procedimento di recesso, per la prosecuzione delle liti e delle querele e per le reiterate azioni giudiziarie contraddittorie e strumentali.
Con riferimento, poi, ai danni risarcibili, l'attore chiariva che essi dovevano comprendere sia la componente patrimoniale, per le perdite economiche subite, che quella non patrimoniale per le sofferenze, il discredito e la lesione dell'immagine patita. Sotto il primo profilo, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 2.507,70 a titolo di danno patrimoniale, pari alla somma pagata ingiustamente per spese legali che dovevano essere compensate;
quanto ai danni non patrimoniali, quantificabili in euro 250.000,00, essi avrebbero dovuto ristorare i gravi disagi, le preoccupazioni e il disonore subiti a causa delle denunce e delle vicende giudiziarie, da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio con apposita comparsa , il Controparte_1 quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore, fondata sull'asserito inadempimento dell'accordo stipulato tra le parti in data 2 ottobre 2006, e ciò a cagione della pendenza di altro giudizio. Infatti, davanti al Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di San Marco AN,
5 risultava già pendente una causa promossa dallo stesso Controparte_1 contro , avente ad oggetto il medesimo accordo del 2 ottobre 2006 e Parte_1 fondata sul presunto inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali. In Pt_1 quella sede, l'attore non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale relativa ai presunti inadempimenti del fratello ma si era limitato solo a resistere alla pretesa avversaria: ne deriverebbe l'inammissibilità di domande, proposte in separato giudizio, fondate sullo stesso contratto e sui medesimi fatti, con conseguente duplicazione di procedimenti in violazione dei principi di economia processuale e del ne bis in idem.
In subordine, egli chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., poiché la decisione dipendeva dall'esito del processo già pendente innanzi al Tribunale di
Cosenza.
In via ulteriormente subordinata, la difesa eccepiva la continenza delle cause ex art. 39 c.p.c., con conseguente necessità di riassunzione davanti al primo giudice.
Nel merito, il convenuto contestava analiticamente tutti i presunti inadempimenti dedotti dall'attore nell'atto di citazione. Nello specifico, relativamente alla prima accusa, riguardante la consegna di un DVD all'avv. Giulio Tarsitano, il convenuto precisava che tale circostanza non aveva alcun collegamento con l'accordo del 2 ottobre 2006, ma interessava un procedimento penale (il n. 4203/05 R.G.N.R.) a carico dello stesso per maltrattamenti ai danni di alcuni dipendenti. Parte_1
Ammetteva, invece, di non aver rimesso la querela in uno dei procedimenti penali richiamati dall'attore ma sottolineava che anche non aveva rimesso le Parte_1 proprie querele nei confronti di esso convenuto: era, infatti, all'epoca pendente il procedimento penale n. 2465/07 R.G.N.R. davanti al Giudice di Pace di San Marco
AN e, inoltre, aveva presentato numerose altre querele, tra cui una per Pt_1 calunnia (proc. pen. n. 255/06 R.G.N.R.). Pertanto, non era configurabile un inadempimento unilaterale di , poiché le iniziative giudiziarie erano CP_1 reciproche e, in parte, anteriori all'accordo del 2006. Anche con riferimento al documento del 9 febbraio 2006, il convenuto precisava che non era una querela, ma un esposto relativo a reati perseguibili d'ufficio, che risaliva a data anteriore alla stipula dell'accordo. Infine, in relazione alla richiesta di riapertura di indagini
(relativa al proc. pen. n. 3434/06) e all'opposizione all'archiviazione, il convenuto
6 sosteneva che si trattava di fatti gravissimi, riconducibili a ipotesi di truffa aggravata ai danni della Regione, procedibili d'ufficio. Anche tali vicende, peraltro, erano precedenti all'accordo e si erano concluse nel 2011 solo per prescrizione del reato, non per infondatezza.
La difesa rilevava, poi, che, quanto all'inadempimento all'obbligo di portare a termine il procedimento per il recesso, poiché siffatto inadempimento, a giudizio dell'attore, si sarebbe concretizzato nell'introduzione di una serie di iniziative giudiziarie poi giudicate infondate, la domanda risarcitoria troverebbe la sua fonte non nel disposto di cui all'art. 1218 c.c., bensì in una responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che, tuttavia, poteva essere fatta valere solo nello specifico giudizio in cui si assumeva che la controparte avesse agito con dolo o colpa grave. Ebbene, poiché non aveva mai proposto tale domanda nei Parte_1 giudizi citati, la sua pretesa risarcitoria nel presente procedimento era da dichiarare inammissibile. Ed ancora, anche a volerla considerare ammissibile, non sussistevano i presupposti di mala fede o colpa grave, poiché tutte le iniziative giudiziarie intraprese da costituivano legittimo esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. CP_1
24 della Costituzione.
Da ultimo, il convenuto contestava sia l'esistenza del danno, sia la quantificazione operata dall'attore:
- la somma di euro 2.507,70, corrispondente alle spese legali e di registrazione della sentenza in relazione al giudizio 1662/06 r.g. del Tribunale di Cosenza, non era risarcibile, trattandosi di un onere fiscale dovuto per legge;
- il danno morale di euro 250.000,00 era privo di prova e, in ogni caso, inesistente sul piano giuridico non essendovi collegato alcun comportamento illecito o inadempimento contrattuale del convenuto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1353/2019 del 24 giugno 2019, pubblicata il 25 giugno 2019, rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese in favore del convenuto.
A simile statuizione il giudice di prime cure perveniva, previa reiezione delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal convenuto, ritenendo che:
1. quanto al lamentato inadempimento del convenuto all'accordo del 2 ottobre 2006,
i continui contrasti tra le parti in causa e le reciproche condotte inadempienti
7 rendevano impossibile attribuire un inadempimento più grave o rilevante a una parte rispetto all'altra: in particolare, non erano intervenute remissioni di querela da entrambe le parti e che alcune iniziative intraprese da Controparte_1 non erano riferite al contenuto dell'accordo; inoltre,
[...] Controparte_1 aveva sì esercitato il diritto di recesso, come previsto dagli accordi, tuttavia, non aveva ricevuto il saldo del prezzo a lui spettante, in quanto aveva indirettamente subito gli effetti dell'azione revocatoria promossa e accolta nei suoi confronti dalla società FR PE S.r.l.;
2. alcun apporto ai fini del decidere avessero fornito le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, dalle quali era solo emersa, peraltro “attraverso valutazioni soggettive”, l' “inevitabile situazione di tensione, caratterizzata da preoccupazioni
e turbamenti, determinata dai consistenti interessi economici in gioco intercorrenti tra due consanguinei”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , deducendo: Parte_1
- l'estrema genericità della motivazione, priva di riferimenti a dati e fatti specifici, in punto di sussistenza del lamentato inadempimento del convenuto all'accordo del 2.10.2006: il Tribunale, in particolare, nel ritenere sussistenti inadempimenti reciproci, non avrebbe chiarito rispetto a quale obbligo sarebbe rimasto inadempiente esso attore e non avrebbe compreso adeguatamente che l'inadempimento lamentato, in rapporto al recesso, consisteva nella violazione dell'obbligo di portare a termine il procedimento per il recesso dalla società, rispetto al quale impegno, invece, aveva assunto iniziative giudiziarie CP_1 del tutto contrastanti;
- il Tribunale, inoltre, non avrebbe attribuito giusta importanza alle prove raccolte in primo grado che avrebbero dimostrato disagi, turbamenti e un generale stato di abbattimento di non solo nella sfera familiare, ma anche in ambito Parte_1 lavorativo;
in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che esso appellante si era trovato costretto a delegare ai propri dipendenti decisioni e compiti rilevanti a causa dell'incertezza relativa alla posizione di CP_1 all'interno della società. Le affermazioni rese dai testi in primo grado,
[...] davano atto del verificarsi di episodi spiacevoli, come controlli da parte della
Guardia di Finanza e la pubblicazione di articoli di stampa che avrebbero
8 ulteriormente aggravato lo stato di turbamento e le preoccupazioni di
[...]
Pt_1
Sulla scorta di siffatte doglianze, reiterava le domande formulate in Parte_1 primo grado, chiedendo la condanna del germano al risarcimento dei danni patrimoniali da inadempimento, quantificati in euro 2.507,70, corrispondente all'importo da lui versato al convenuto a titolo di spese legali relative al giudizio n.
1663/2006 r.g.c. e di registrazione della relativa sentenza: tale somma, infatti, non avrebbe dovuto essere corrisposta, in quanto — sulla base dell'accordo del 2.10.2006, poi disatteso dal convenuto — le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Chiedeva, poi, la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale.
Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
il quale argomentava in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa
[...] processuale, di cui domandava la reiezione, con conferma della sentenza gravata e con il favore delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benché la lacunosità della motivazione della sentenza gravata ne imponga una massiccia integrazione, tuttavia l'appello non è fondato per le ragioni che si esporranno.
È opportuno premettere che ha evocato in giudizio il proprio germano Parte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – conseguenti all'inadempimento del convenuto all'accordo tra loro siglato in data 2.10.2006, previo accertamento dell'inadempimento di detto accordo da parte del convenuto.
La controversia involge, quindi, il tema della responsabilità contrattuale e del risarcimento dei danni da inadempimento.
Tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti e dei profili della sentenza che vengono censurati, deve essere scrutinato in via prioritaria il motivo afferente al danno, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, in forza del quale il giudice può decidere la causa partendo dalla questione che risulti di più immediata e
9 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre, e che presenti attitudine a definire la causa, privilegiando così la valutazione dell'impatto pratico e operativo delle questioni piuttosto che il loro ordine logico-sistematico (cfr. Cass. n. 363 del
09/01/2019; Cass. n. 11458 del 11/05/2018).
Deduce, sul punto, l'appellante, che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali, tramite cui sarebbero stati provati i disagi e i turbamenti conseguenti alla condotta del convenuto, dei quali egli chiedeva – e chiede
– il ristoro. Premesso l'inadempimento del convenuto, egli reitera anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, rigettata dal Tribunale evidentemente sul presupposto, in quella sede ritenuto, di una reciprocità degli inadempimenti e dell'impossibilità di individuare quale, tra essi, fosse prevalente e più grave.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi che possa essere riconosciuta l'esistenza di danni da inadempimento suscettibili di risarcimento.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, sin dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, nel ribadire che il danno non patrimoniale è risarcibile non solo in caso di fatto illecito extracontrattuale, ma anche in ipotesi di inadempimento contrattuale, ha, altresì, precisato che il riconoscimento di tale voce di danno, specie in caso di illecito negoziale, richiede, però, la sussistenza congiunta di alcune condizioni imprescindibili:
• la lesione deve riguardare un diritto di rango costituzionale;
• la violazione deve essere seria, cioè non di lieve entità;
• il danno lamentato non dev'essere trascurabile o insignificante.
Tali requisiti devono essere allegati in modo puntuale e devono essere provati dalla parte che formula la domanda, non potendosi predicare l'esistenza del danno “in re ipsa”, quale automatica conseguenza della violazione.
Sulla scorta del citato arresto di legittimità, la recente giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che “il danno non patrimoniale può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della
10 persona. Non appaiono meritevoli di risarcimento i danni c.d. bagatellari, che si riducono a semplici fastidi, disagi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale rispetto ai quali il danno conseguenza è futile” (Trib. di Cosenza, sez.
I, 15/05/2019, n. 1019; cfr. ex multis Trib. di Grosseto, 31/07/2019, n. 614).
Nella fattispecie, già a livello allegatorio, difetta nella citazione introduttiva del primo grado (e anche negli scritti depositati prima del maturare delle preclusioni assertive) una chiara caratterizzazione del diritto fondamentale di rango costituzionale che si assumerebbe pregiudicato;
peraltro, sempre sul piano deduttivo, anche la serietà del danno appare oltremodo sfumata e dubbia, nella misura in cui la domanda fa riferimento a generici fastidi, turbamenti e preoccupazioni.
L'esito delle prove orali assunte, poi, non consente di superare le lacune assertive e di meglio individuare il diritto di rango costituzionale, un'offesa che possa dirsi seria e un danno di cui possa predicarsi la serietà, gravità e rilevanza, né permette di ritenere dimostrato il nesso eziologico tra le lamentate preoccupazioni e turbamenti e il dedotto inadempimento all'accordo dell'ottobre 2006, che, insieme al titolo negoziale (di cui si alleghi l'inadempimento) e al danno, costituisce oggetto dell'onere probatorio che grava sul contraente danneggiato.
Il teste autista e meccanico della FR PE s.r.l. escusso Testimone_1 all'udienza del 22.11.2013, ha dichiarato testualmente: “ricordo che in alcune occasioni ho avuto modo di guidare l'autovettura Mercedes di PE, il quale ho accompagnato alla Regione e mi ha detto di essere preoccupato di tutte le cause che il fratello e dipendenti avevano attivato nei suoi confronti. Non so dire cosa il Pt_1 andava a fare alla Regione io rimanevo in macchina. Tali vicende hanno avuto luogo tra gli anni 2005/2006. In ambito lavorativo il sig. era nervoso-agitato. Parte_1
Non so dire in ambito familiare… Nel periodo 2006 spesso è capitato che il Pt_1 era assente dall'azienda e quando capitava un problema dovevamo chiamarlo per telefono ma lo stesso non era reperibile e quando rispondeva ci diceva di provvedere come meglio potevamo fare. Non ricordo quante volte tali circostanze sono accadute solitamente il era ed è sempre reperibile quando viene chiamato per Pt_1 problemi di pullman”.
Anche la teste dipendente e cognata di escussa Testimone_2 Parte_1
11 nella medesima udienza del 22.11.2013, ha riferito che le vicende giudiziarie ed extragiudiziarie, sia penali che civili, avevano causato a spese, fastidi, Parte_1 disagi, preoccupazioni, turbamenti e prostrazioni. Ha, inoltre, aggiunto “certe volte mio cognato mi telefonava dicendomi che si doveva recare presso avvocati, commercialisti e altri professionisti per il ricorso azionato dal sig.
[...]
mio cognato era visivamente turbato da tutte queste questioni Persona_4 di cui doveva occuparsi in particolare ricordo che Controparte_1 aveva nominato un proprio commercialista di fiducia dr. il quale spesso si Per_2 recava in azienda ed alcune volte era presente mio cognato In altre Parte_1 circostanze quando mio cognato non era presente e il dr. chiedeva documenti Per_2 io telefonavo chiedendo se potevo consegnare e lui rispondeva di si. Parte_1
Siffatte circostanze si sono verificate anche quando è venuta più volte (4-5 volte) la
Guardia di Finanza per chiedere documenti che poi hanno acquisito. I documenti erano aziendali (fatture)… in ambito familiare il sig. era assente nel Parte_1 senso che non si interessava dell'andamento familiare perché disturbato da quanto accadeva in azienda… per come ho già detto e ricordo che ero presente quando la
Guardia di finanza è venuta in azienda a seguito degli esposti che erano stati fatti, la stessa Guardia di finanza non mi ha detto chi avesse fatto la denuncia”.
Ebbene, il teste ha riferito fatti – peraltro scarsamente circostanziati Testimone_1
– genericamente collocati nell'arco temporale tra il 2005 e il 2006, e tanto non consente di ritenere con certezza che la preoccupazione e il nervosismo manifestati da fossero riconducibili all'inadempimento, da parte del fratello, Parte_1 all'accordo, concluso il 2 ottobre 2006 e, quindi, alla fine dell'anno 2006 e non, piuttosto, a quel clima di diffusi dissidi tra i due che l'accordo aveva lo scopo di risolvere.
Il teste ha fatto espresso riferimento ai contatti con il dott. , che venne Tes_2 Per_2 nominato quale consulente della società per la stima del valore della quota di
: avvenimenti, questi, certamente riferibili, per come esposto Parte_2 anche nella citazione introduttiva del primo grado, ad un periodo anteriore alla conclusione dell'accordo, nel quale, difatti, il valore della quota di Parte_2
venne indicato nella somma stimata dai due consulenti nominati dalle parti.
[...]
Di contro, il riferimento ad accessi della Guardia di Finanza non è per nulla
12 circostanziato temporalmente né è stato dimostrato chiaramente nell'ambito di quale procedimento penale simile attività di indagine avvenne, sicché non può inferirsene né che essi siano stati conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'accordo né che tale accesso abbia causato un pregiudizio serio ad un diritto primario di rango costituzionale.
Esse, quindi, sono inidonee a dimostrare fatti correlabili alla fase esecutiva del suddetto accordo.
Per altro verso, poi, i testi hanno riferito di circostanze e stati d'animo – quali l'assenza dalla sede aziendale, la difficoltà di reperibilità, e l'insorgere di tensioni e preoccupazioni – che non vanno oltre le dinamiche tipiche di un contesto imprenditoriale, già per sua natura connotato da impegni, preoccupazioni, ansie e imprevisti di ogni sorta, sicché, in assenza di valida caratterizzazione del diritto leso, il pregiudizio non può considerarsi serio e grave.
Dunque, nulla poteva e può riconoscersi a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale lamentato, la parte appellante sostiene di avere subito un pregiudizio economico pari a euro 2.507,70, corrispondente all'importo da lui versato al difensore del fratello a titolo di spese legali per l'assistenza prestata dal professionista al convenuto nel giudizio n. 1663/2006 r.g., come liquidate con sentenza del Tribunale di Cosenza, e di registrazione di detta sentenza. Come anticipato, tale somma, secondo l'attore, non avrebbe dovuto essere corrisposta, in quanto - sulla base dell'accordo del 2.10.2006, poi disatteso dal convenuto - le spese avrebbero dovuto essere compensate. Con il predetto accordo, le parti si erano impegnate a cancellare dal ruolo e far dichiarare estinto il succitato giudizio in materia societaria pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza. Ebbene, la statuizione sulle spese costituisce un accessorio della pronuncia sulla domanda, sicché la pretesa avente ad oggetto la regolamentazione di detti oneri va fatta valere necessariamente all'interno del giudizio nel quale essi saranno regolati. In buona sostanza, la parte interessata avrebbe dovuto far valere l'accordo concernente la compensazione delle spese e l'estinzione della causa nell'ambito dello stesso giudizio n. 1663/2006 R.G., non potendo, sotto la veste di un risarcimento del danno patrimoniale, ottenere il rimborso di quegli oneri al di fuori del processo dal quale i medesimi esborsi traggono origine.
Quindi, anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non poteva e non
13 può trovare accoglimento.
L'impossibilità di riconoscere un danno risarcibile rende superflua la valutazione in ordine all'inadempimento che – in thesi – ne abbia costituito la fonte.
In conclusione, sia pure diversamente argomentata, la sentenza di prime cure va confermata, previa reiezione del gravame.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000, in ragione della domanda), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori medi, ridotti del 50%, in considerazione della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate e dell'assenza di attività istruttoria;
con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1353/2019 del 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale
[...] di Cosenza e pubblicata il pubblicata in data 25 giugno 2019 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro
[...]
7.160,00, per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva, da distrarsi in favore del difensore, avv. Giulio Tarsitano, che ne ha fatto richiesta;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante
14 incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per l'impugnazione incidentale.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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