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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso N. 10 92027 Licata AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5510 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Licata con p.e.c. consegnata in data 28.03.2025, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 5510 del 11/12/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 921,00 per
IMU relativa all'anno 2019, notificato in data 30/01/2025, a mezzo del servizio postale all'odierno ricorrente, con raccomandata A/R 61980895615-8 Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'impugnato Accertamento per effetto dell'intervenuta decadenza del diritto dell'ente di richiedere la riscossione dell'imposta, per essere stato notificato oltre il termine di cinque anni da quello cui la tassa si riferisce;
l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto;
la mancanza dei presupposti impositivi, perché si tratta di immobile adibito ad abitazione principale, nel quale risulta residente e dimora abitualmente.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza camerale del 13.01.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non fornisce la prova documentale della data di ricezione dell'atto impugnato, di talché non è possibile accertare la tempestività dell'impugnativa nel termine di legge.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso N. 10 92027 Licata AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5510 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Licata con p.e.c. consegnata in data 28.03.2025, è impugnato l'Avviso di accertamento n. 5510 del 11/12/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 921,00 per
IMU relativa all'anno 2019, notificato in data 30/01/2025, a mezzo del servizio postale all'odierno ricorrente, con raccomandata A/R 61980895615-8 Il ricorrente deduce: l'illegittimità dell'impugnato Accertamento per effetto dell'intervenuta decadenza del diritto dell'ente di richiedere la riscossione dell'imposta, per essere stato notificato oltre il termine di cinque anni da quello cui la tassa si riferisce;
l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto;
la mancanza dei presupposti impositivi, perché si tratta di immobile adibito ad abitazione principale, nel quale risulta residente e dimora abitualmente.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza camerale del 13.01.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non fornisce la prova documentale della data di ricezione dell'atto impugnato, di talché non è possibile accertare la tempestività dell'impugnativa nel termine di legge.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.