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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 825/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Vitali, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Firenze, via Bellini, n. 63
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Visintin, con domicilio eletto in Modena, via Vellani
Marchi, n. 80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.9.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
la società (di seguito solo ”) per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1
conclusioni: «A) accertare e dichiarare la prestazione di lavoro personale quale agente di
per la Toscana del Dr. da gennaio 2017 a novembre 2020; B) per Controparte_1 Parte_1
1 l'effetto di quanto accertato e dichiarato sub A), condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dr. della provvigione Parte_1
maturata corrispondente a € 16.371,26, oltre le provvigioni maturate e da maturare durante il
periodo di preavviso, oltre indennità fine rapporto e all'indennità di creazione del portafoglio
clienti, da determinarsi in via equitativa o della diversa somma che, a seguito di espletanda
istruttoria, risulterà dovuta, a titolo di indennità di fine rapporto e creazione portafoglio clienti
e mancato preavviso;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione
del diritto fino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal Dr. Parte_1
nell'ammontare che il Giudice riterrà equo e di giustizia, a seguito di espletanda istruttoria.
Con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. e risarcimento del danno da determinarsi anche d'ufficio
con sentenza».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) per quanto indicato in narrativa, di avere iniziato un rapporto di collaborazione commerciale (procacciatore di affari/agente del marchio aziendale “Foglia d'oro”) con la resistente a decorrere dal 7.2.2017; 2) di avere iniziato, per l'effetto, a svolgere l'attività promozionale in tutta la Regione Toscana, contribuendo così a far conoscere il prodotto all'interno di tale Regione;
3) di avere intensificato la propria attività nel corso dell'anno 2018, tanto da avere iniziato nel marzo 2018 un'importante trattativa, sfociata poi nel medesimo anno nella conclusione del contratto con il cliente 4) di avere, CP_2
per l'effetto, maturato compensi provvigionali in misura paria € 16.371,26; 5) di avere sottoscritto in data 20.2.2019 con la resistente un formale contratto di agenzia;
6) di avere incrementato, grazie al proprio operato, il volume di affari e il portafoglio clienti della preponente;
7) l'avvenuto recesso da parte della preponente dal contratto di agenzia nel corso
2 dell'anno 2020; 8) di non avere ricevuto il compenso provvigionale maturato in relazione all'affare CP_2
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato della resistente/preponente, nell'agire così per la condanna di costei al pagamento dei compensi provvigionali maturati e delle terminative di fine rapporto, nell'agire per il ristoro del danno patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato, nel contestare specificamente la prospettazione avversaria, nell'escludere la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversaria
eccezione:
- in via principale nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente in quanto
infondata, in fatto ed in diritto, oltrecchè indimostrata ovvero, accertata e dichiarata la
legittimità del recesso esercitato dalla società accertato e dichiarato il CP_1
rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti ed applicabili al caso di specie per
tutti i motivi meglio precisati in
narrativa, accertata e dichiarata la mancata maturazione di somme a titolo di provvigione oltre
a quelle già liquidate, accertato e dichiarato il mancato apporto di clientela e/o che l'attività
dell'agente non è stata comunque idonea a sviluppare sensibilmente gli affari della Preponente
nella zona di riferimento, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni qualsivoglia richiesta
avversaria risarcitoria e/o di condanna al pagamento delle asserite provvigioni non corrisposte
oltrecchè delle invocate indennità di fine rapporto, creazione portafoglio clienti/meritocratica e
di mancato preavviso in quanto tutte domande infondate, indimostrate, mal poste, conseguenti
a conteggi erroneamente formulati ovvero attivate nei confronti di soggetto carente di
legittimazione passiva. Spese legali interamente rifuse.
3 - In subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande avversarie, stante la disponibilità di ad una composizione della lite, CP_1
apertamente manifestata durante la fase stragiudiziale, Voglia l'Ill.mo Giudicante, valutata
positivamente la condotta dell'odierna resistente, compensare le spese di lite.
- Con un pronunciamento ex art. 96 cpc qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno.».
Nel corso del processo, per quanto indicato nelle motivate ordinanze, non sono state accolte le plurime istanze formulate da parte ricorrente ai sensi del disposto degli artt. 423 e 186 bis c.p.c.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente istruita mediante acquisizione di documentazione, nei termini indicati con ordinanza del
14.10.2023.
Successivamente, si è proceduto all'istruzione della causa mediante esperimento di CTU, in base al quesito formulato con ordinanza del 8.2.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha, innanzitutto, ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento dell'esistenza, tra le odierne parti contendenti, di un rapporto di agenzia, dipanatosi dal gennaio 2017 sino al novembre 2020 (punto A delle conclusioni rassegnate in ricorso).
Per la definizione della questione così delineata, s'impone in primo luogo la necessità di tracciare – sia in chiave sostanziale che processuale – una distinzione tra contratto di procacciamento d'affari e contratto di agenzia vero e proprio.
Sul punto, è sufficiente richiamare il condivisibile principio di diritto espresso da Cass.,
24.6.2005, n. 13629: «Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la
4 stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del
preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con
quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio
rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le
istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si
concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica,
raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto
l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo
egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore
è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al
rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni
relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere
stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo
presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di
clientela e l'indennità di cessazione del rapporto).».
Nei medesimi termini, si è espressa anche ex multis Cass., 28.8.2024, n. 23214: «Caratteri
distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e
stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di
contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione
professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale
di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente
medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di
propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie
occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto
l'incarico di procurare tali commissioni».
5 I riscontrati significativi caratteri differenziali, l'obbligo di forma ad probationem richiesto dall'art. 1742, co. 2, c.c. nei soli confronti del contratto di agenzia consentono di apprezzare,
così, un'alterità ontologica tra le due fattispecie contrattuali.
Alterità che ripercuote i propri effetti anche nella fase processuale, giacché le pretese fondate sull'uno o sull'altro contratto si fondano su due distinte domande, contrassegnate da fatti costitutivi tra loro del tutto differenti e in alcun modo assimilabili: «Il riconoscimento in
concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari
comportano un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie (si
vedano le sopra richiamate decisioni di questa Corte 8 febbraio 1999, n. 1078; 10 luglio 2001,
n. 9327; 24 giugno 2005, n. 13629). Su tale diversità (che, nel caso in esame, è stata posta a
base della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo dal non incide il fatto che Pt_2
al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni
relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni) dovendo anzi
evidenziarsi che tale applicazione, essendo limitata a quelle disposizioni che non
presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (essendo ad esempio esclusa
l'applicazione in via analogica delle disposizioni - di legge o di contratto - che invece tale
stabilità presuppongono, come ad esempio quelle relative all'indennità di mancato preavviso,
all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto), tanto più
sottolinea la differenza delle due fattispecie. Ciò esclude, altresì, che si trattasse di una
semplice diversa qualificazione giuridica, che il giudice di appello poteva effettuare anche di
ufficio, in assenza di specifica domanda. Non può ritenersi, in sostanza, che la domanda tesa al
riconoscimento di un compenso per l'attività di procacciatore di affari possa costituire un
"minus" ricompreso nella (diversa) domanda di riconoscimento delle provvigioni,
dell'indennità di fine rapporto, di versamento dei contributi previdenziali in relazione ad un
preteso rapporto di agenzia» (così, in motivazione, Cass., 28.8.2013, n. 19828).
6 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, da una lettura del ricorso e in base alle conclusioni ivi rassegnate, si evince come tutte le pretese economiche azionate in giudizio da trovino il proprio fondamento nella prospettata esistenza di un contratto di agenzia, Parte_1
efficace nell'intervallo temporale tra il gennaio 2017 e novembre 2020 (v. in particolare punto
A) delle conclusioni rassegnate in ricorso e le conclusioni di cui al punto B), subordinate proprio al riconoscimento delle utilità richieste al richiamato punto A).
Si ritiene parzialmente fondata tale domanda, nei soli limiti che seguono.
Contrariamente a quanto prospettato in ricorso infatti, i rapporti intercorsi tra le odierne parti contendenti tra il gennaio 2017 e novembre 2020 devono essere scomposti in due “segmenti”,
del tutto differenti tra loro.
Con la data del 20.2.2019 a fungere da “spartiacque”.
Ed infatti, solo a decorrere da tale data (e sino al novembre 2020) è possibile predicare l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia: e tanto in ragione dell'avvenuta formale sottoscrizione del contratto e della sua produzione in giudizio, ad probationem (v. doc. 4
memoria difensiva).
Rapporto contrattuale che, per quanto richiesto dalla stessa parte ricorrente, deve ritenersi cessato alla data del 1.11.2020.
Con riferimento al periodo precedente (gennaio 2017-19.2.2019), l'assenza di un contratto di agenzia efficace per tale lasso temporale, la sporadicità degli affari conclusi dal ricorrente a favore della resistente (v. doc. 8 memoria difensiva), le dichiarazioni stragiudiziali fornite dal ricorrente alla resistente rispettivamente in data 20.11.2018 e 4.11.2020 (v. docc. 5 e 6 memoria difensiva), consentono di accertare l'esistenza tra le parti contendenti di un rapporto di procacciamento d'affari.
7 Vincolo contrattuale, come visto, del tutto distinto dalla fattispecie tratteggiata dall'art. 1742
c.c. e che esclude, alla luce delle domande formulate in ricorso, la possibilità di scrutinare ogni pretesa il cui fatto costitutivo si inserisce in tale primo arco temporale.
In definitiva e per concludere, in solo parziale accoglimento della domanda A) di cui al ricorso,
si accerta l'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti limitatamente al periodo 20.2.2019-
1.11.2020.
*
L'accertamento compiuto circa i legami contrattuali esistenti tra le parti consentono quindi –
per carenza di specifica domanda sul punto e non essendo in alcun modo possibile (per come visto in apertura di motivazione e stante il regime di preclusioni tipiche che contrassegnano le controversie assoggettate al cd. “rito del lavoro”) procedere ad una riqualificazione delle richieste formulate da parte attrice – l'impossibilità di accogliere la domanda attorea volta alla condanna della resistente al pagamento dei compensi maturati per l'attività prestata ai fini della conclusione del contratto con il cliente CP_2
Ed infatti, per come riferito dalla stessa parte ricorrente (v. pag. 2 ricorso, in fondo), l'attività
commerciale svolta si è integralmente dipanata nel corso dell'anno 2018: annualità nel corso della quale vigeva, come visto, tra le parti un rapporto di procacciamento d'affari.
Vincolo contrattuale (del tutto differente dal contratto di agenzia, quest'ultima unica fattispecie azionata in giudizio) che non è stato posto da parte attrice a fondamento delle pretese economiche azionate in questa sede processuale.
Proseguendo nello scrutinio delle domande di cui al capo B) delle conclusioni formulate in ricorso, parte ricorrente agisce altresì per la condanna della preponente al pagamento dei compensi provvigionali maturati nell'efficacia del contratto di agenzia.
Periodo temporale che, in ragione anche del termine di preavviso pari a 3 mesi per come contemplato dall'art. 9 degli AEC di settore a favore degli agenti plurimandatari (circostanza
8 che ricorre nel caso di specie in ragione delle pattuizioni di cui all'art.
5.5 del contratto di agenzia, v. docc. 4 e 14 memoria difensiva), copre il periodo intercorrente dal 20.2.2019 sino al
(del tutto prudenziale) 1.4.2021.
Ebbene, con riferimento agli affari iniziati e conclusi all'interno di tale lasso temporale, alla luce della documentazione rifluita in atti, non potendosi in alcun modo (per come visto)
computare il corrispettivo spettante a in correlazione all'affare in Parte_1 CP_2
accordo con la pertinente prospettazione offerta da parte resistente, si accerta come parte ricorrente abbia maturato compensi provvigionali in misura lorda pari a € 4.449,96 (v. anche pagg. 10 e 14 perizia).
A fronte dell'incontroverso (v. per parte ricorrente pag. 2, allegato 1 alla CTU, in adesione a quanto sempre prospettato sul punto dalla resistente) avvenuto pagamento da parte della preponente della somma lorda di € 4.137,75, si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di €
312,21 (€ 4.449,96 - € 4.137,75 = € 312,21), oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre sulla base dei presupposti fattuali sin qui accertati, si procede ora al calcolo delle terminative di fine rapporto richieste dal ricorrente.
Principiando dall'indennità di mancato preavviso (sicuramente esigibile in ragione del recesso senza giusta causa operato dalla preponente), tenuto conto del periodo di durata del preavviso pari a 3 mesi, tenuto conto che nei primi dodici mesi di attività parte ricorrente ha maturato compensi provvigionali per complessivi € 1.080,77, si ritiene che la stessa ammonti a € 270,19
(€ 1.080,77 : 12 x 3 = € 270,19).
Si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 270,19, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
9 Alla luce dei presupposti fattuali sin qui accertati, tenuto conto delle risultanze documentali rifluite in atti, si esclude la possibilità, per difetto di esistenza dei suoi irrinunciabili presupposti costitutivi (id est: apporto nuovi clienti alla preponente/incremento affari della preponente e godimento di sostanziali vantaggi da parte della preponente in ragione degli affari conclusi dall'agente), di poter riconoscere a favore di parte ricorrente le utilità di cui all'art. 1751 c.c.
Al contrario, tenuto conto degli accertamenti sin qui compiuti e dei condivisibili accertamenti compiuti dal CTU circa l'assenza di un miglioramento del fatturato della preponente in virtù
dell'operato dell'agente (elemento questo ostativo al riconoscimento a favore dell'agente dell'indennità meritocratica), si accerta il diritto di parte ricorrente a fruire ex art. 10 AEC di settore sia dell'indennità di risoluzione rapporto che dell'indennità suppletiva di clientela.
La prima da quantificarsi in sorte capitale in € 134,77 e la seconda in complessivi € 133,50 (v.
pagg. 11 e 16 della CTU).
Si condanna pertanto parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente ex art. 10 AEC di settore la somma lorda di € 268,27,
(€ 134,77 + € 133,50 = € 268,27) oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
*
La sua formulazione generica, l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio circa l'esistenza dei concreti danni-conseguenza patiti dall'agente/danneggiato in ragione dell'operato della committente, l'impossibilità di poter procedere anche in via equitativa alla liquidazione di un danno la cui esistenza non risulta provata in giudizio (v. ex multis Cass., 12.4.2023, n.9744),
comportano – per mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti su parte attrice – il rigetto della domanda risarcitoria formulata in ricorso.
*
10 Il solo parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, il rifiuto delle proposte conciliative formulate in corso di causa sia dal Giudicante che a cura della parte resistente (v.
verbali di udienza del 21.10.2021, 4.10.2023, 16.7.2024 e proposta formulata dalla resistente in corso di svolgimento delle operazioni peritali), giustificano tutte l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti contendenti.
Si conferma il decreto pronunciato in data 5.7.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, accerta l'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti limitatamente al periodo 20.2.2019-1.11.2020;
2) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 312,21, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 270,19, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
4) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 268,27, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
5) Rigetta per il resto, le domande di cui al ricorso;
6) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti contendenti.
Modena, 1.1.2025
11 Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 825/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Vitali, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Firenze, via Bellini, n. 63
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Visintin, con domicilio eletto in Modena, via Vellani
Marchi, n. 80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.9.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
la società (di seguito solo ”) per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_1
conclusioni: «A) accertare e dichiarare la prestazione di lavoro personale quale agente di
per la Toscana del Dr. da gennaio 2017 a novembre 2020; B) per Controparte_1 Parte_1
1 l'effetto di quanto accertato e dichiarato sub A), condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dr. della provvigione Parte_1
maturata corrispondente a € 16.371,26, oltre le provvigioni maturate e da maturare durante il
periodo di preavviso, oltre indennità fine rapporto e all'indennità di creazione del portafoglio
clienti, da determinarsi in via equitativa o della diversa somma che, a seguito di espletanda
istruttoria, risulterà dovuta, a titolo di indennità di fine rapporto e creazione portafoglio clienti
e mancato preavviso;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione
del diritto fino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal Dr. Parte_1
nell'ammontare che il Giudice riterrà equo e di giustizia, a seguito di espletanda istruttoria.
Con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. e risarcimento del danno da determinarsi anche d'ufficio
con sentenza».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) per quanto indicato in narrativa, di avere iniziato un rapporto di collaborazione commerciale (procacciatore di affari/agente del marchio aziendale “Foglia d'oro”) con la resistente a decorrere dal 7.2.2017; 2) di avere iniziato, per l'effetto, a svolgere l'attività promozionale in tutta la Regione Toscana, contribuendo così a far conoscere il prodotto all'interno di tale Regione;
3) di avere intensificato la propria attività nel corso dell'anno 2018, tanto da avere iniziato nel marzo 2018 un'importante trattativa, sfociata poi nel medesimo anno nella conclusione del contratto con il cliente 4) di avere, CP_2
per l'effetto, maturato compensi provvigionali in misura paria € 16.371,26; 5) di avere sottoscritto in data 20.2.2019 con la resistente un formale contratto di agenzia;
6) di avere incrementato, grazie al proprio operato, il volume di affari e il portafoglio clienti della preponente;
7) l'avvenuto recesso da parte della preponente dal contratto di agenzia nel corso
2 dell'anno 2020; 8) di non avere ricevuto il compenso provvigionale maturato in relazione all'affare CP_2
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato della resistente/preponente, nell'agire così per la condanna di costei al pagamento dei compensi provvigionali maturati e delle terminative di fine rapporto, nell'agire per il ristoro del danno patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato, nel contestare specificamente la prospettazione avversaria, nell'escludere la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversaria
eccezione:
- in via principale nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente in quanto
infondata, in fatto ed in diritto, oltrecchè indimostrata ovvero, accertata e dichiarata la
legittimità del recesso esercitato dalla società accertato e dichiarato il CP_1
rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti ed applicabili al caso di specie per
tutti i motivi meglio precisati in
narrativa, accertata e dichiarata la mancata maturazione di somme a titolo di provvigione oltre
a quelle già liquidate, accertato e dichiarato il mancato apporto di clientela e/o che l'attività
dell'agente non è stata comunque idonea a sviluppare sensibilmente gli affari della Preponente
nella zona di riferimento, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni qualsivoglia richiesta
avversaria risarcitoria e/o di condanna al pagamento delle asserite provvigioni non corrisposte
oltrecchè delle invocate indennità di fine rapporto, creazione portafoglio clienti/meritocratica e
di mancato preavviso in quanto tutte domande infondate, indimostrate, mal poste, conseguenti
a conteggi erroneamente formulati ovvero attivate nei confronti di soggetto carente di
legittimazione passiva. Spese legali interamente rifuse.
3 - In subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande avversarie, stante la disponibilità di ad una composizione della lite, CP_1
apertamente manifestata durante la fase stragiudiziale, Voglia l'Ill.mo Giudicante, valutata
positivamente la condotta dell'odierna resistente, compensare le spese di lite.
- Con un pronunciamento ex art. 96 cpc qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno.».
Nel corso del processo, per quanto indicato nelle motivate ordinanze, non sono state accolte le plurime istanze formulate da parte ricorrente ai sensi del disposto degli artt. 423 e 186 bis c.p.c.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente istruita mediante acquisizione di documentazione, nei termini indicati con ordinanza del
14.10.2023.
Successivamente, si è proceduto all'istruzione della causa mediante esperimento di CTU, in base al quesito formulato con ordinanza del 8.2.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha, innanzitutto, ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento dell'esistenza, tra le odierne parti contendenti, di un rapporto di agenzia, dipanatosi dal gennaio 2017 sino al novembre 2020 (punto A delle conclusioni rassegnate in ricorso).
Per la definizione della questione così delineata, s'impone in primo luogo la necessità di tracciare – sia in chiave sostanziale che processuale – una distinzione tra contratto di procacciamento d'affari e contratto di agenzia vero e proprio.
Sul punto, è sufficiente richiamare il condivisibile principio di diritto espresso da Cass.,
24.6.2005, n. 13629: «Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la
4 stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del
preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con
quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio
rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le
istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si
concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica,
raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto
l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo
egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore
è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al
rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni
relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere
stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo
presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di
clientela e l'indennità di cessazione del rapporto).».
Nei medesimi termini, si è espressa anche ex multis Cass., 28.8.2024, n. 23214: «Caratteri
distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e
stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di
contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione
professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale
di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente
medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di
propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie
occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto
l'incarico di procurare tali commissioni».
5 I riscontrati significativi caratteri differenziali, l'obbligo di forma ad probationem richiesto dall'art. 1742, co. 2, c.c. nei soli confronti del contratto di agenzia consentono di apprezzare,
così, un'alterità ontologica tra le due fattispecie contrattuali.
Alterità che ripercuote i propri effetti anche nella fase processuale, giacché le pretese fondate sull'uno o sull'altro contratto si fondano su due distinte domande, contrassegnate da fatti costitutivi tra loro del tutto differenti e in alcun modo assimilabili: «Il riconoscimento in
concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari
comportano un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie (si
vedano le sopra richiamate decisioni di questa Corte 8 febbraio 1999, n. 1078; 10 luglio 2001,
n. 9327; 24 giugno 2005, n. 13629). Su tale diversità (che, nel caso in esame, è stata posta a
base della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo dal non incide il fatto che Pt_2
al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni
relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni) dovendo anzi
evidenziarsi che tale applicazione, essendo limitata a quelle disposizioni che non
presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (essendo ad esempio esclusa
l'applicazione in via analogica delle disposizioni - di legge o di contratto - che invece tale
stabilità presuppongono, come ad esempio quelle relative all'indennità di mancato preavviso,
all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto), tanto più
sottolinea la differenza delle due fattispecie. Ciò esclude, altresì, che si trattasse di una
semplice diversa qualificazione giuridica, che il giudice di appello poteva effettuare anche di
ufficio, in assenza di specifica domanda. Non può ritenersi, in sostanza, che la domanda tesa al
riconoscimento di un compenso per l'attività di procacciatore di affari possa costituire un
"minus" ricompreso nella (diversa) domanda di riconoscimento delle provvigioni,
dell'indennità di fine rapporto, di versamento dei contributi previdenziali in relazione ad un
preteso rapporto di agenzia» (così, in motivazione, Cass., 28.8.2013, n. 19828).
6 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, da una lettura del ricorso e in base alle conclusioni ivi rassegnate, si evince come tutte le pretese economiche azionate in giudizio da trovino il proprio fondamento nella prospettata esistenza di un contratto di agenzia, Parte_1
efficace nell'intervallo temporale tra il gennaio 2017 e novembre 2020 (v. in particolare punto
A) delle conclusioni rassegnate in ricorso e le conclusioni di cui al punto B), subordinate proprio al riconoscimento delle utilità richieste al richiamato punto A).
Si ritiene parzialmente fondata tale domanda, nei soli limiti che seguono.
Contrariamente a quanto prospettato in ricorso infatti, i rapporti intercorsi tra le odierne parti contendenti tra il gennaio 2017 e novembre 2020 devono essere scomposti in due “segmenti”,
del tutto differenti tra loro.
Con la data del 20.2.2019 a fungere da “spartiacque”.
Ed infatti, solo a decorrere da tale data (e sino al novembre 2020) è possibile predicare l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia: e tanto in ragione dell'avvenuta formale sottoscrizione del contratto e della sua produzione in giudizio, ad probationem (v. doc. 4
memoria difensiva).
Rapporto contrattuale che, per quanto richiesto dalla stessa parte ricorrente, deve ritenersi cessato alla data del 1.11.2020.
Con riferimento al periodo precedente (gennaio 2017-19.2.2019), l'assenza di un contratto di agenzia efficace per tale lasso temporale, la sporadicità degli affari conclusi dal ricorrente a favore della resistente (v. doc. 8 memoria difensiva), le dichiarazioni stragiudiziali fornite dal ricorrente alla resistente rispettivamente in data 20.11.2018 e 4.11.2020 (v. docc. 5 e 6 memoria difensiva), consentono di accertare l'esistenza tra le parti contendenti di un rapporto di procacciamento d'affari.
7 Vincolo contrattuale, come visto, del tutto distinto dalla fattispecie tratteggiata dall'art. 1742
c.c. e che esclude, alla luce delle domande formulate in ricorso, la possibilità di scrutinare ogni pretesa il cui fatto costitutivo si inserisce in tale primo arco temporale.
In definitiva e per concludere, in solo parziale accoglimento della domanda A) di cui al ricorso,
si accerta l'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti limitatamente al periodo 20.2.2019-
1.11.2020.
*
L'accertamento compiuto circa i legami contrattuali esistenti tra le parti consentono quindi –
per carenza di specifica domanda sul punto e non essendo in alcun modo possibile (per come visto in apertura di motivazione e stante il regime di preclusioni tipiche che contrassegnano le controversie assoggettate al cd. “rito del lavoro”) procedere ad una riqualificazione delle richieste formulate da parte attrice – l'impossibilità di accogliere la domanda attorea volta alla condanna della resistente al pagamento dei compensi maturati per l'attività prestata ai fini della conclusione del contratto con il cliente CP_2
Ed infatti, per come riferito dalla stessa parte ricorrente (v. pag. 2 ricorso, in fondo), l'attività
commerciale svolta si è integralmente dipanata nel corso dell'anno 2018: annualità nel corso della quale vigeva, come visto, tra le parti un rapporto di procacciamento d'affari.
Vincolo contrattuale (del tutto differente dal contratto di agenzia, quest'ultima unica fattispecie azionata in giudizio) che non è stato posto da parte attrice a fondamento delle pretese economiche azionate in questa sede processuale.
Proseguendo nello scrutinio delle domande di cui al capo B) delle conclusioni formulate in ricorso, parte ricorrente agisce altresì per la condanna della preponente al pagamento dei compensi provvigionali maturati nell'efficacia del contratto di agenzia.
Periodo temporale che, in ragione anche del termine di preavviso pari a 3 mesi per come contemplato dall'art. 9 degli AEC di settore a favore degli agenti plurimandatari (circostanza
8 che ricorre nel caso di specie in ragione delle pattuizioni di cui all'art.
5.5 del contratto di agenzia, v. docc. 4 e 14 memoria difensiva), copre il periodo intercorrente dal 20.2.2019 sino al
(del tutto prudenziale) 1.4.2021.
Ebbene, con riferimento agli affari iniziati e conclusi all'interno di tale lasso temporale, alla luce della documentazione rifluita in atti, non potendosi in alcun modo (per come visto)
computare il corrispettivo spettante a in correlazione all'affare in Parte_1 CP_2
accordo con la pertinente prospettazione offerta da parte resistente, si accerta come parte ricorrente abbia maturato compensi provvigionali in misura lorda pari a € 4.449,96 (v. anche pagg. 10 e 14 perizia).
A fronte dell'incontroverso (v. per parte ricorrente pag. 2, allegato 1 alla CTU, in adesione a quanto sempre prospettato sul punto dalla resistente) avvenuto pagamento da parte della preponente della somma lorda di € 4.137,75, si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di €
312,21 (€ 4.449,96 - € 4.137,75 = € 312,21), oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre sulla base dei presupposti fattuali sin qui accertati, si procede ora al calcolo delle terminative di fine rapporto richieste dal ricorrente.
Principiando dall'indennità di mancato preavviso (sicuramente esigibile in ragione del recesso senza giusta causa operato dalla preponente), tenuto conto del periodo di durata del preavviso pari a 3 mesi, tenuto conto che nei primi dodici mesi di attività parte ricorrente ha maturato compensi provvigionali per complessivi € 1.080,77, si ritiene che la stessa ammonti a € 270,19
(€ 1.080,77 : 12 x 3 = € 270,19).
Si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 270,19, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
9 Alla luce dei presupposti fattuali sin qui accertati, tenuto conto delle risultanze documentali rifluite in atti, si esclude la possibilità, per difetto di esistenza dei suoi irrinunciabili presupposti costitutivi (id est: apporto nuovi clienti alla preponente/incremento affari della preponente e godimento di sostanziali vantaggi da parte della preponente in ragione degli affari conclusi dall'agente), di poter riconoscere a favore di parte ricorrente le utilità di cui all'art. 1751 c.c.
Al contrario, tenuto conto degli accertamenti sin qui compiuti e dei condivisibili accertamenti compiuti dal CTU circa l'assenza di un miglioramento del fatturato della preponente in virtù
dell'operato dell'agente (elemento questo ostativo al riconoscimento a favore dell'agente dell'indennità meritocratica), si accerta il diritto di parte ricorrente a fruire ex art. 10 AEC di settore sia dell'indennità di risoluzione rapporto che dell'indennità suppletiva di clientela.
La prima da quantificarsi in sorte capitale in € 134,77 e la seconda in complessivi € 133,50 (v.
pagg. 11 e 16 della CTU).
Si condanna pertanto parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente ex art. 10 AEC di settore la somma lorda di € 268,27,
(€ 134,77 + € 133,50 = € 268,27) oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
*
La sua formulazione generica, l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio circa l'esistenza dei concreti danni-conseguenza patiti dall'agente/danneggiato in ragione dell'operato della committente, l'impossibilità di poter procedere anche in via equitativa alla liquidazione di un danno la cui esistenza non risulta provata in giudizio (v. ex multis Cass., 12.4.2023, n.9744),
comportano – per mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti su parte attrice – il rigetto della domanda risarcitoria formulata in ricorso.
*
10 Il solo parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, il rifiuto delle proposte conciliative formulate in corso di causa sia dal Giudicante che a cura della parte resistente (v.
verbali di udienza del 21.10.2021, 4.10.2023, 16.7.2024 e proposta formulata dalla resistente in corso di svolgimento delle operazioni peritali), giustificano tutte l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti contendenti.
Si conferma il decreto pronunciato in data 5.7.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, accerta l'esistenza di un rapporto di agenzia tra le parti limitatamente al periodo 20.2.2019-1.11.2020;
2) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 312,21, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 270,19, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
4) Per quanto in motivazione, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma lorda di € 268,27, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
5) Rigetta per il resto, le domande di cui al ricorso;
6) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti contendenti.
Modena, 1.1.2025
11 Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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