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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3860/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena GUARINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Galleria Cavour, n. 2, e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco NANNONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 9
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 marzo 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 23 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme il 12 settembre
2010. Dall'unione è nata l'[...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 16 Parte_1 dicembre 1980 e nato a [...] il 30 marzo Parte_2
1977, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme il 12 settembre 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 36 p. 2 s A anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere la figlia quando vorrà e, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità:
- a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio settimanale da concordare;
- nelle vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- in occasione degli ulteriori ponti e vacanze scolastiche ad anni alterni;
5) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore, mediante bonifico bancario sul c/c Banca
pagina 2 di 4 Mediolanum IBAN [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far tempo da gennaio 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della signora della signora Pt_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena GUARINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Galleria Cavour, n. 2, e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco NANNONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola, via Orsini n. 9
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 18 marzo 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 23 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme il 12 settembre
2010. Dall'unione è nata l'[...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 16 Parte_1 dicembre 1980 e nato a [...] il 30 marzo Parte_2
1977, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme il 12 settembre 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 36 p. 2 s A anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere la figlia quando vorrà e, salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità:
- a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio settimanale da concordare;
- nelle vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- in occasione degli ulteriori ponti e vacanze scolastiche ad anni alterni;
5) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore, mediante bonifico bancario sul c/c Banca
pagina 2 di 4 Mediolanum IBAN [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far tempo da gennaio 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio della signora della signora Pt_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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