Sentenza 14 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/03/2015, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2014, proposto da:
Federazione regionale degli ordini provinciali degli ingegneri ed architetti con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica
Ordine degli ingegneri della provincia di Genova in persona del presidente in carica
Entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Betti con domicilio eletto presso di lui a Genova in piazza Portello 1/2 sc. B;
contro
Regione Liguria in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Sommariva e Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Fieschi 15
Provincia di La Spezia in persona del presidente in carica
Comune di Sarzana in persona del sindaco in carica
Provincia di Imperia in persona del presidente in carica
Comune di Sanremo in persona del sindaco in carica;
per l'annullamento
della deliberazione 30.9.2013, n. 1184 della giunta della regione Liguria
previa occorrendo la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzione ai sensi degli artt. 117 e 97 Cost.:
dell’art. 10 della legge regione Liguria 50 del 2012
dell’allegato 1 alla legge indicata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Federazione regionale degli ordini provinciali degli ingegneri ed architetti e l’ordine degli ingegneri della provincia di Genova si ritennero lesi dalla determinazione indicata nell’epigrafe, per il cui annullamento notificarono l’atto 31.12.2013, depositato il 17.1.2014, con cui deducevano:
illegittimità derivata del provvedimento impugnato per l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regione Liguria 50 del 2012 e dell’allegato 1 alla legge indicata
violazione degli artt. 5 bis e 7 bis della legge regione Liguria 29 del 1983, dell’art. 26 della legge regione Liguria 50 del 2012, dell’art. 3 della legge regione Liguria 11 del 2013, violazione della legge 7.8.1990, n. 241 per difetto dell’istruttoria, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio la regione Liguria che ha chiesto respingersi la domanda.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
Con il ricorso in trattazione i soggetti interessati avevano impugnato le modificazioni normative apportate dalla regione Liguria al regime previgente sulle autorizzazioni edilizie da conseguire nei territori a rilevanza sismica, chiedendo il rinvio alla corte costituzionale delle norme introdotte nel 2012 e la dichiarazione dell’illegittimità della deliberazione 30.9.2013 n. 1184 della giunta della regione Liguria.
Risulta che i ricorrenti hanno notificato alle controparti un idoneo atto di rinuncia alle domande proposte con il ricorso in trattazione.
Il collegio deve pertanto determinarsi ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) del d.lvo 2.7.2010, n. 104 e dichiarare estinto il giudizio.
Le spese vanno opportunamente compensate, atteso che l’intervenuta rinuncia ha fatto seguito ad una nuova norma che ha recepito, almeno in parte, le istanze dedotte in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2015
IL SEGRETARIO