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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7314/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPETTI Parte_1 C.F._1 SMERALDA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAPPETTI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPETTI Parte_2 C.F._2 SMERALDA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAPPETTI SMERALDA
ATTORE/I contro
(C.F. ). CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 CP_1 cui è stato esposto : che la ed il sono proprietari nella misura del 50% ciascuno di _1 Parte_2 immobile sito in Firenze, Via Guido OC n. 8;che la quota della è stata ceduta alla stessa da _1
, già coniuge della che ha convissuto con la stessa nell'immobile fino al Controparte_2 CP_1 2015 allorché ha iniziato procedimento di separazione e si è trasferito altrove;
che il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 23/20 ha pronunciato la separazione giudiziale tra il e la OC e Parte_2 con la sentenza n. 2056/21 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che la OC ha occupato l'immobile fino all'esecuzione del rilascio il 23.1.24; che la ha occupato l'immobile senza titolo CP_1 dal gennaio del 2020 al gennaio del 2024; che nel periodo suddetto gli attori hanno subito i danni conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile.
Gli attori chiedono pertanto la condanna della al risarcimento dei danni da essi subiti per CP_1 l'occupazione dell'immobile nel periodo in questione.
La si è resa contumace in giudizio. CP_1
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Con la sentenza n. 23/20 questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra la ed il CP_1 coniuge e non ha adottato alcun provvedimento riguardo all'assegnazione della casa familiare , che già all'epoca della sentenza era di proprietà di soggetti terzi, gli attuali attori.
La a partire dalla pronuncia della separazione non ha quindi avuto alcun titolo per continuare CP_1 ad occupare l'immobile in oggetto.
Al riguardo la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 33645/22 ha affermato i seguenti principi:nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che , in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Risulta dagli atti che non appena l'immobile è stato rilasciato è stato dato incarico ad agenzia immobiliare di venderlo e che in data 12.11.24 è stata formulata proposta di acquisto per il prezzo di € 235.000,00 ,con termine per la conclusione del contratto al 30.1.25( v. in atti).
In base a tali risultanze si deve quindi ritenere che l'intenzione degli attori non fosse quella di dare in locazione l'immobile bensì di venderlo non appena rilasciato dalla CP_1
Il danno patrimoniale si configura pertanto non in relazione al canone di locazione non conseguito bensì al ritardo, che possiamo stimare in tre anni, con cui l'immobile è stato posto in vendita e di conseguente disponibilità del prezzo di vendita.
Il danno deve quindi essere riconosciuto con riferimento al presumibile rendimento finanziario che gli attori avrebbero ottenuto dall'importo di € 235.000,00 negli anni 2021,2022 e 2023 se avessero potuto mettere in vendita l'immobile come libero fin dal gennaio del 2020..Danno che in relazione ai tassi dei BOT annuali del periodo ( negativo per il 2021, 2,690 per il 2022 e 3,947 per il 2023) può essere pagina 2 di 3 stimato in via equitativa in complessivi € 15.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 537,44 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali , per complessivi € 5.137,44.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di e di la CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 15.000,00; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in € 5.137,44.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7314/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPETTI Parte_1 C.F._1 SMERALDA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAPPETTI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPETTI Parte_2 C.F._2 SMERALDA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAPPETTI SMERALDA
ATTORE/I contro
(C.F. ). CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 CP_1 cui è stato esposto : che la ed il sono proprietari nella misura del 50% ciascuno di _1 Parte_2 immobile sito in Firenze, Via Guido OC n. 8;che la quota della è stata ceduta alla stessa da _1
, già coniuge della che ha convissuto con la stessa nell'immobile fino al Controparte_2 CP_1 2015 allorché ha iniziato procedimento di separazione e si è trasferito altrove;
che il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 23/20 ha pronunciato la separazione giudiziale tra il e la OC e Parte_2 con la sentenza n. 2056/21 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che la OC ha occupato l'immobile fino all'esecuzione del rilascio il 23.1.24; che la ha occupato l'immobile senza titolo CP_1 dal gennaio del 2020 al gennaio del 2024; che nel periodo suddetto gli attori hanno subito i danni conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile.
Gli attori chiedono pertanto la condanna della al risarcimento dei danni da essi subiti per CP_1 l'occupazione dell'immobile nel periodo in questione.
La si è resa contumace in giudizio. CP_1
La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Con la sentenza n. 23/20 questo Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale tra la ed il CP_1 coniuge e non ha adottato alcun provvedimento riguardo all'assegnazione della casa familiare , che già all'epoca della sentenza era di proprietà di soggetti terzi, gli attuali attori.
La a partire dalla pronuncia della separazione non ha quindi avuto alcun titolo per continuare CP_1 ad occupare l'immobile in oggetto.
Al riguardo la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 33645/22 ha affermato i seguenti principi:nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo , se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che , in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Risulta dagli atti che non appena l'immobile è stato rilasciato è stato dato incarico ad agenzia immobiliare di venderlo e che in data 12.11.24 è stata formulata proposta di acquisto per il prezzo di € 235.000,00 ,con termine per la conclusione del contratto al 30.1.25( v. in atti).
In base a tali risultanze si deve quindi ritenere che l'intenzione degli attori non fosse quella di dare in locazione l'immobile bensì di venderlo non appena rilasciato dalla CP_1
Il danno patrimoniale si configura pertanto non in relazione al canone di locazione non conseguito bensì al ritardo, che possiamo stimare in tre anni, con cui l'immobile è stato posto in vendita e di conseguente disponibilità del prezzo di vendita.
Il danno deve quindi essere riconosciuto con riferimento al presumibile rendimento finanziario che gli attori avrebbero ottenuto dall'importo di € 235.000,00 negli anni 2021,2022 e 2023 se avessero potuto mettere in vendita l'immobile come libero fin dal gennaio del 2020..Danno che in relazione ai tassi dei BOT annuali del periodo ( negativo per il 2021, 2,690 per il 2022 e 3,947 per il 2023) può essere pagina 2 di 3 stimato in via equitativa in complessivi € 15.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 537,44 per spese, € 4.000,00 per compenso ed € 600,00 per spese generali , per complessivi € 5.137,44.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di e di la CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 15.000,00; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in € 5.137,44.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3