CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3156/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Silvia Muto, Lidia Angela Lo Giudice Semeraro, Raffaele
Seccia, elettivamente domiciliata in via San Barnaba 30 20135 Milano presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Enrico Controparte_1 P.IVA_2
HE, NI EL e GI HE, elettivamente domiciliata in via Manara, 5
20122 Milano presso difensori pagina 1 di 24 appellata avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano adita:
1. riformare la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XI, n. 9409/2024 del 29/10/2024 resa nell'ambito del giudizio RG.
2010/2024, ed accertare, per l'effetto accertare e dichiarare:
1. l'incompetenza del
Tribunale di Milano in favore della competenza del Tribunale di Napoli;
per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. di primo grado proposto dalla
. dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso ex art. 281 Parte_2
decies c.p.c., proposto dalla in quanto non sono dovute le somme Controparte_1
da questa richieste da parte della attesa la circostanza che il contratto di Parte_1
spedizione di natura internazionale alla suddetta è stato conferito Controparte_1
da altra società, e semmai la ha subito un danno da tale spedizione, stante il carico Pt_1
su nave e la navigazione di merce di proprietà di questa che non doveva essere effettuata
3. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge con attribuzione.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertare il diritto di credito della ricorrente nella somma di Euro 59.094,09 e quindi dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento a favore della medesima ricorrente Parte_1
della stessa somma di Euro 59.094,09, oltre interessi gli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
pagina 2 di 24 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9409/24, definiva il giudizio introdotto da ( anche al fine di Controparte_1 CP_1
ottenere la condanna della società al pagamento della Parte_1
somma di € 59.094,00 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, per servizi di spedizione di cui alle seguenti fatture: n.00162881, del 21.06.2023, per euro 5.150,00 (doc.2); n.00164473 del 30.06.2023, per euro
4.975,00 (doc.3); n.00172548 del 29.09.2023, per euro 2.213,52
(doc.4); n.00178510 del 30.11.2023 per euro 27.994,57 (doc.5);
n.00179243 del 12.12.2023 per euro 15.855,00 (doc.6); n.00180005 del
19.12.2023 per euro 3.521,00 (doc.7); oltre alla nota di credito n.00012004 del 30.09.2023, per euro 615,00 (doc.8).
2. La ricorrente ex art. 281 undecies c.p.c., infatti, assumeva che nell'aprile -maggio 2023, nell'ambito di una serie di vendite con spedizione dall'Italia alle Filippine di n.7x20' containers, CP_1
aveva ricevuto il mandato di organizzare, per conto della
[...]
venditrice-esportatrice il trasporto camionistico dei medesimi Pt_1
containers dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno, iulla base delle condizioni di vendita Incoterms FO, e contestualmente aveva anche ricevuto il mandato dall'acquirente AMG Global Trading
LLC, di Dubai, di organizzare il trasporto marittimo dei medesimi containers dal porto di Salerno fino al porto di Manila North Harbour
(Filippine). Avendo, poi, l'acquirente AMG rifiutato la merce spedita, in quanto ritenuta non conforme all'ordine, il contratto di vendita pagina 3 di 24 stipulato tra la resistente e AMG veniva risolto per mutuo Pt_1
consenso, tra fine maggio e giugno 2023, con la conseguenza che detti containers sarebbero dovuti rientrare presso la sede di in Acerra. Pt_1
Tuttavia, a detta della ricorrente, i containers in questione, partiti dal porto di Salerno in data 26.6.23, si trovavano in quel momento nel porto di transhipment di Tangeri (Marocco) e per errore della compagnia marittima (così in ricorso, pag.3, quarto CP_2
punto), invece di rientrare in Italia, presso la sede di erano Pt_1
caricati su altra nave con destinazione Singapore, dove venivano sbarcati in data 9.7.23. La ricorrente esponeva di avere appreso dalla controparte che, nel frattempo, aveva rivenduto ad un altro Pt_1
acquirente -tale JA -la merce stivata negli altri 14x20' containers, spediti pressoché contestualmente a quelli di cui è causa. In data
14.07.2023 dava a istruzioni per la modifica del Pt_1 CP_1
porto di destinazione in quello di Haiphong -Terminal Tan Vu in
Vietnam, ove presumibilmente essa riteneva di poter rivendere il carico, ancora in giacenza presso il porto di Singapore, in tal modo così esercitando, secondo il ricorrente, il cd. diritto di contrordine. Non essendo la società riuscita, tuttavia, a reperire in Vietnam un Pt_1
nuovo acquirente per la sua merce, la stessa chiedeva a controparte una nuova quotazione per far rientrare i suddetti containers in Italia e, ricevutala, nell'agosto 2023, confermava alla ricorrente di far procedere al rientro a Napoli dei 07x20' inerenti al booking de quo. In data 7.11.2023 i detti containers giungevano al porto di Salerno e, espletata la pratica doganale di reimportazione, CP_1
sollecitava al pagamento delle voci fatturate -comprensive anche Pt_1
dell'importo di euro 39.782,14, portato da sei fatture emesse dal vettore pagina 4 di 24 marittimo della riconsegna presso la sede di Controparte_3
Acerra.
3. La resistente negava di aver mai conferito incarico alcuno alla Pt_1
parte ricorrente, risultando solo la AMG Global Trading LLC in veste di committente, in forza della clausola contrattuale FO, tanto è vero che la controparte non aveva depositato alcun contratto sottoscritto dalla di tal ché quest'ultima poteva ritenersi responsabile Parte_1
solo per i danni causati alla merce sino al porto di Salerno, mentre per il tratto successivo la responsabilità era esclusiva dello spedizioniere.
Escludeva, poi, di aver effettuato qualsivoglia contrordine, ma deduceva di avere effettuato solo un tentativo di reperire clienti interessai alla merce non voluta da AMG, merce che per errore era stata fatta caricare su nave da incorrendo in errore lo stesso CP_1
spedizioniere per non aver questi tenuto conto della propria comunicazione di contrordine di imbarco in data 26.5.2023.
4. Dunque, secondo nel maggio 2023, AMG aveva acquistato Pt_1
fertilizzanti da e incaricato di eseguire il trasporto, Pt_1 CP_1
secondo le condizioni FO, di tal ché, dal momento in cui la merce era stata caricata su nave, la venditrice aveva perso il possesso Pt_1
dei propri beni, passato al compratore AMG.
5. La società evidenziava che due delle fatture, la CP_1
n.00162881 e la n.00164473 riguardavano i corrispettivi maturati ed i costi sostenuti per i trasporti camionistici tra Acerra ed il porto di
Salerno e per il caricamento sulla nave -in particolare, i costi addebitati dalla compagnia marittima per la sosta –demurrage –dei containers nel porto di Salerno, in attesa dell'imbarco su nave e per la restituzione dei containers vuoti. aveva fatturato per l'attività svolta in CP_1
pagina 5 di 24 qualità di spedizioniere (art.1731 c.c.), per conto della mandante Pt_1
che aveva compravenduto alle condizioni Incoterms FO, ossia con tutte le spese di spedizione e trasporto fino all'imbarco della stessa merce sulle navi a carico della detta venditrice-esportatrice. Invero,
l'esplicita indicazione delle condizioni di vendita FO risultava dalle fatture di vendita (doc. n. 13, dai 7 DDT (doc.11) e, altresì, dal Pt_1
doc.
9 -e-mail del 17/3/2023 e successivi scambi e-mail del 28/3 –21/04
–26/04/23, con cui aveva comunicato a le sue CP_1 Pt_1
Par tariffe FO per le spedizioni camionistiche (“da stabilimento fino a
FO porto di Salerno”), espressamente accettate da che aveva Pt_1
semplicemente chiesto che i termini di pagamento fossero estesi a 45 gg. -condizione espressamente accettata da uanto alla CP_1
fattura n.00179243 (doc.6), la stessa recava i corrispettivi ed i costi ivi addebitati, attinenti all'incarico che aveva conferito a Pt_1 CP_1
per la pratica doganale di reimportazione della merce in
[...]
franchigia. Con riferimento alle ulteriori tre fatture emesse da CP_1
nei confronti di -n.00172548 n.00178510 e n.00180005 ( docc.ti Pt_1
4,5,7), si trattava della quotazione, chiesta da per il trasporto Pt_1
marittimo dei suddetti containers da Singapore fino a Haiphong in
Vietnam, da negoziare con la compagnia marittima e CP_2
della quotazione per il rientro dei containers in Italia.
6. Ad avviso del giudice di prime cure, il presupposto dell'obbligo di pagamento a carico di degli importi di cui alle fatture poggia sul Pt_1
mandato, conferito alla ricorrente dalla venditrice-esportatrice di Pt_1
organizzare per suo conto, sulla base delle condizioni di vendita
Incoterms FO, il trasporto camionistico dei medesimi containers dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno e da lì fino all'imbarco pagina 6 di 24 sulla nave della compagnia prenotata con il booking CP_2
prodotto agli atti. Evidenziava il giudice che il ricorrente, con la clausola commerciale FO - che richiama gli Incoterms «International
Commercial Terms», ossia i termini contrattuali, codificati dalla
Camera di Commercio Internazionale, che identificano la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, non solo dei rischi ma anche delle spese connesse alla consegna della merce -il venditore e l'acquirente stabiliscono in particolare che, nella vendita con trasporto marittimo, siano a carico del venditore (quindi i costi di Pt_1
spedizione-trasporto fino all'imbarco delle merci a bordo della nave nel porto di partenza. Parimenti sono dovuti gli ulteriori noli e costi fatturati da in relazione al trasporto marittimo di rientro CP_1
in Italia dei containers e della successiva pratica doganale di importazione in franchigia. Ed, invero, con l'uscita di scena di AMG - che, fin dal giugno 2023, quando i containers erano ancora nel porto di
Tangeri, aveva rifiutato la merce ed il contratto di compravendita era stato risolto da e AMG per mutuo consenso -Bios, ritornata Pt_1
proprietaria della merce, sostanzialmente era subentrata nel relativo contratto di trasporto, chiedendo a di farle avere una CP_1
quotazione per i noli e gli altri costi di rientro dei containers, di organizzare quindi il trasporto marittimo in questione e di stipulare con la compagnia una nuova polizza di carico. Ciò, ad avviso CP_2
del giudice di prime cure, risultava ammesso dalla stessa nella Pt_1
sua dichiarazione all'Ufficio delle Dogane di Salerno datata
27/11/2023, da cui risulta, altresì, che essa ammise di essere la Pt_1
proprietaria della merce stivata nei containers in oggetto;
che era stata la ad erroneamente far proseguire i detti containers da CP_2
pagina 7 di 24 Tangeri a Singapore;
che aveva conferito mandato allo Pt_1
spedizioniere di organizzare il rientro degli stessi CP_1
containers in Italia e, infine, di essere formalmente intestataria della polizza di carico di rientro (doc.45).
7. Alla luce di questa ricostruzione fattuale, il Tribunale di Milano così argomentava: “l'ampia esposizione delle prospettazioni fattuali delle parti permette di rendere una motivazione realmente concisa e succinta, nel rispetto del disposto dell'art.281 sexies cpc e dell'art.118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito. La ricorrente
agisce, qui, per il pagamento di fatture relative ad CP_1
attività svolte nell'esclusivo interesse di particolare, con Pt_1
riguardo a quelle attinenti al rientro della merce in Italia, per la riconsegna a Bios -né la resistente indica quali delle attività fatturate ex adverso sarebbero da riferire all'acquirente AMG, uscito di scena pochi giorni dopo la partenza della nave per Manila. Quanto, poi, all'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito -che la ricorrente ha individuato ex art.1182 terzo comma cc, in relazione al disposto dell'art.20 cpc, quanto al cd forum destinatae solutionis, pare sufficiente osservare che gli importi fatturati sono frutto di mero calcolo aritmetico, poggiato sulle quotazioni di prezzo previamente comunicati a man mano che la resistente ne ha fatto richiesta, in Pt_1
corso di rapporto negoziale. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza della resistente, ex art.91 cpc, e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tabella”.
8. Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la difesa di chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1
sentenza, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale pagina 8 di 24 di Milano, in favore di quella del Tribunale di Napoli. Nel merito, chiedeva che fosse dichiarato inammissibile e infondato il ricorso proposto dalla controparte.
9. instava per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
10. Respinta l'istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. con ordinanza riservata dal 30.12.2024, dopo l'udienza di prima comparizione del
25.2.2025, la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 27.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
11. Con il primo motivo, la difesa di parte appellante censura la decisione di primo grado, dal momento che non vi era una polizza di carico tra e polizza che avrebbe dovuto essere emessa in CP_1 Pt_1
sostituzione di quella tra e il cliente AMG, contraddistinta CP_1
con B/L n. 72737007, recante la data del 26.5.2023. Solo tale documento avrebbe potuto fondare obbligazioni di pagamento da Pt_1
in favore della , obbligazioni che, invece, erano sorte CP_1
solo a carico di AMG. Pertanto, rispetto alle fatture n. 00172548 del
29.9.2023 per l'importo di € 2.213,52 corrispondenti ai costi di trasporto da Salerno a Tangeri e n. 00178510 del 30.11.2023 per €
27.944,57 corrispondenti al costi di rientro dei containers in Italia non vi era una correlativa polizza di carico a giustificativo. Ad ulteriore conforto della deduzione, l'appellante sottolinea che nella bolla di sdoganamento della merce sottoscritta il 12.12.2023 figurava sempre
AMG quale esportatore – committente;
tanto dimostrava che AMG mai aveva annullato l'originaria polizza di carico del 26.5.2023. Di pagina 9 di 24 qui l'appellante chiede l'espunzione delle fatture n. 00172548 del
29.9.2023 e n. 00178510 del 30.11.2023.
12. Con il secondo motivo, la società deduce di non aver mai Pt_1
impartito alcun contrordine, tale da giustificare l'addebito dei relativi costi, non potendosi leggere in tal senso la nota del 27.11.2023, del resto smentita dalla stessa bolla di sdoganamento del 12.12.2023, sopra citata. Ed, invero, laddove fosse intervenuto un contrordine, Pt_1
e avrebbero dovuto predisporre e consegnare alla CP_1
compagnia marittima una nuova polizza di carico in sostituzione di quella del 26.5.2023. Al contrario, il contrordine proveniva proprio da
AMG che difatti si era dichiarata esportatore nella bolla doganale del
12.12.2023.
13. A livello fattuale, evidenzia l'appellante che proprio in data 26.5.2023, mentre veniva avviato il carico su nave con consegna da parte di Contro
alla compagnia marittima Hapa OY della polizza di carico,
AMG annullava l'ordine e richiedeva la restituzione della merce a che emetteva nota di credito, annullando la fattura n. 88/2023 Pt_1
comprensiva dei costi FO che tornavano in capo a AMG e che li aveva concordati con . Pertanto, una volta partita la CP_1
nave ed effettuato il primo scalo previsto in Tangeri, nel tentativo Pt_1
di contenere i danni, contattava un altro proprio partner, tale JA, possibile interessato all'acquisto di concimi solidi;
peraltro, solo in seguito era venuta a sapere che AMG aveva fatto modificare la Pt_1
natura dei concimi in farine animali, circostanza poi ovviata dalla stessa AMG in sede di sdoganamento in data 12.12.2023. Ebbene, nonostante avesse dovuto far rientrare il carico in CP_1
Italia, la nave era diretta a Singapore, ove giungeva in data 9.7.2023. pagina 10 di 24 Peraltro, non reperiva altro acquirente individuato inizialmente Pt_1
nella società JA, circostanza poi vanificatasi come risultava dalla mail dello stesso giorno, 14 luglio 2023, ore 18.07 di cui l'appellante chiedeva l'acquisizione. Infine, nel mese di agosto 2023 i containers salpavano da Singapore, diretti in Italia, ove infine AMG procedeva allo sdoganamento in data 12.12.2023.
14. Con il terzo motivo di appello, la difesa di reputa che il giudice Pt_1
di prime cure in modo scorretto abbia posto a carico di essa gli Pt_1
importi di cui alle fatture n. 00162881 del 21.6.2023 per € 5.150,00 e n. 00164473 del 30.6.2023 per € 4.85,00, concernenti i corrispettivi maturati ed i costi sostenuti per i trasporti camionistici tra Acerra ed il porto di Salerno, in vista del caricamento sulla nave. Tale errore è dovuto alla non corretta valorizzazione della mail doc. n.9 che si riferisce alle condizioni economiche FO, oggetto di altra spedizione e non di quella in esame. L'errore, invero, risulta in quanto la mail e le fatture ivi citate erano relative al mese di aprile 2023, ossia ad un'epoca antecedente a quella in cui si erano svolti i fatti oggetto del presente contenzioso.
15. Con il quarto motivo di gravame, l'impugnante contesta il passaggio motivazionale con il quale il giudice di prima istanza le ha addebitato il costo di cui alla fattura n. 00179243 del 12.12.2023, per l'importo di €
3.521,00, in quanto, come già rilevato con riguardo ai superiori motivi di gravame, il costo della sosta nel porto di Salerno dal 7.11.2023 sino al completamento della pratica doganale, in data 12.12.2023 avrebbe dovuto essere regolato dall'originaria polizza di carico del 26.5.2023.
16. Inoltre, l'appellante espone che in data 24/11/2023 – doc.
8 - la società , a mezzo mail trasmessa dalla dipendente CP_1
pagina 11 di 24 ( a seguito di tali eventi sollevata dall'incarico), Parte_4
riscontrando la mail del 21/11/2023, così si esprimeva: “Buongiorno problema del peso in polizza di compagnia risolto Per Per_1
rispondere al punto 2 della nota della dogana di Salerno avremmo necessità di avere una vostra dichiarazione su carta intestata che spieghi perché la BL è stata emessa a nome della AMG e non Pt_1
evidenziando che: A) trattandosi di una vendita triangolare la BL non poteva essere emessa a nome della in quanto il ricevitore finale Pt_1
non deve essere a conoscenza del primo fornitore perché altrimenti per le prossime forniture si rivolgerebbe direttamente al primo fornitore saltando la AMG;
B) Inoltre la ha consegnato la merce alle Pt_1
condizioni FO come indicato in fattura per cui come previsto dalle notme “Incoterms” sul commercio internazionale, la emissione della
BL è a cura del compratore (in questo caso la AMG) in quanto dal momento in cui la merce è messa a bordo della nave a cura e spese del venditore (FO) avviene il passaggio dei rischi e di possesso della merce dal venditore al compratore che è la AMG. Spetta quindi al compratore possessore della merce di provvedere alla stipulazione del contratto di trasporto ed a pagare le spese per il nolo e l'assicurazione fino al porto di destinazione ed ovviamente ad indicare il suo compratore finale da indicare nella BL”. In data 27.11.2023 (doc. 10 Contro di e 45 di la società inoltrava all' Pt_1 Pt_1 Parte_5
di Salerno dichiarazione in cui precisava che la polizza di
[...]
carico di andata era stata emessa a nome del cliente AMG che aveva definito la spedizione con con il seguente contenuto testuale: CP_1
“la polizza di carico di andata è stata emessa a nome del cliente – nella specie AMG Global Trading LLC Office n. 707 – 0192, bldg n. pagina 12 di 24 PR1005, Pot Saeed 347-0 Dubai Emirati Arabi – che ha definito la spedizione con la società Mondiale VGL S.p.a. La Bios S.r.l., ha consegnato la merce, nello specifico fertilizzanti, alle condizioni FO come indicato in fattura n. 88 del 24/5/2023 per cui come previsto dalle norme Incoterms sul commercio internazionale, la emissione della BL è a cura del compratore, in questo caso AMG Global Trading
LLC Office n. 707 – 0192, bldg n. PR1005, Pot Saeed 347-0 Dubai
Emirati Arabi, in quanto dal momento in cui la merce è messa a bordo della nave a cura e spese del venditore (FO) avviene il passaggio dei rischi e di possesso della merce, dal venditore al compratore, nella specie la AMG Global Trading LLC, pertanto la scrivente non ha più contezza dei termini contrattuali del trasporto. Spetta quindi al compratore possessore della merce di provvedere alla stipulazione del contratto di traporto e pagare le spese per il nolo e per l'assicurazione fino al porto di destinazione ed ovviamente indicare il suo compratore/destinatario finale sulle BL. Trattandosi di una vendita triangolare la BL non poteva essere emessa a nome della in Pt_1
quanto il ricevitore finale non doveva essere a conoscenza del primo fornitore , altrimenti per le successive forniture si sarebbe potuto Pt_1
rivolgere direttamente al primo fornitore saltando la AMG. in questo caso specifico, dopo la partenza della nave diretta a Tangeri, la suddetta cliente AMG Global Trading LLC ha disdetto l'ordine con Contr comunicazione alla di restituire la merce al luogo di carico. La
ha quindi emesso nota di credito n. 3 del 15/6/2023 a storno Parte_1
tale della fattura n. 88 del 24/5/2023. Pertanto i fertilizzanti sono ritornati di proprietà della Ma la Hapa OY, invece di farli Pt_1
rientrare in Italia, li ha fatti erroneamente proseguire la destinazione pagina 13 di 24 finale indicata nella BL di partenza. Pertanto la richiesta di rientro della merce è stata effettuata allo spedizioniere Controparte_1
dalla stessa che risulta formalmente intestataria della Parte_1
polizza di rientro”.
17. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante solleva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Napoli, posto che l'illiquidità delle fatture doveva comportare l'accoglimento dell'eccezione de qua.
18. Opinione della Corte quanto al quinto motivo di gravame. Stante il carattere preliminare, la questione della competenza va affrontata in via prioritaria. Il motivo è da disattendere. E', infatti, competente territorialmente il Tribunale adito in forza del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, 3° comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, pone la regola che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell'obbligazione, consentendogli quindi di citare il debitore nel foro del proprio domicilio, quando, come nel caso di specie, oggetto della domanda è una obbligazione avente ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile
(v. Cass. civ. S.U. n. 17989/2016; Cass. civ. n. 39028/2021). Come evidente, le fatture azionate da ( cfr. doc. ti 2 -7 come CP_1
anche la nota di credito sub doc. n. 8) fanno tutte riferimento ad un importo liquido. La prospettazione dell'appellante secondo cui non sussisterebbe alcun titolo contrattuale o giudiziale idoneo a supportare il preteso credito è da disattendere: ed, invero, sulla base di una questione di merito, quale l'insussistenza di idoneo titolo, la società vorrebbe desumere l'insussistenza della competenza territoriale Pt_1
pagina 14 di 24 del Tribunale di Milano. E ciò senza minimamente preoccuparsi del dato testuale costituito dal quantum delle fatture stesse.
19. Opinione della Corte quanto ai primi quattro motivi di gravame.
E' utile sinteticamente riportare il contesto storico - fattuale quanto allo snodarsi degli eventi non contestati tra le parti.
20. era creditrice nei confronti della società della somma CP_1 Pt_1
capitale di Euro 59.094,09 risultante dall'estratto conto al 20/12/2023 e dalle n. 6 fatture rispettivamente n. 00162881 del 21/06/2023 di €
5.150,00; n. 00164473 del 30/06/2023 di € 4.9750,00, n. 00172548 del
29/09/2023 di € 2.213,52, n. 00178510 del 30/11/2023 di € 27.994,57,
n. 00179243 del 12/12/2023 di € 15.855,00 e n. 00180005 del
19/12/2023 di € 3.5212,00, tutte scadute e rimaste insolute, oltre che dalla nota di credito datata 30/09/2023 di € 615,00 (docc. nn. 1 a 8 del giudizio di primo grado), emesse dalla Parte_6
nazionali ed eseguiti nell'interesse
[...] Parte_7
e su incarico della suddetta i rapporti tra le due società erano Pt_1
talmente continuativi che, nell'anno 2023, l'odierna appellata aveva curato la spedizione marittima all'estero di ben 77 containers carichi di Contro concimi solidi. aveva ricevuto, nell'aprile - maggio 2023, nell'ambito di una serie di vendite con spedizione dall'Italia alle
Filippine di n. 7x20' containers, nonché di altri 20x20' containers (poi ridottisi a 14x20'), il mandato di organizzare per conto della venditrice- esportatrice il trasporto camionistico dei medesimi containers Pt_1
dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno, sulla base delle condizioni di vendita Incoterms FO, e contestualmente riceveva il mandato anche dall'acquirente AMG Global Trading Llc di Dubai di organizzare il trasporto marittimo dei medesimi containers dal porto di pagina 15 di 24 Salerno fino al porto di Manila North Harbour (Filippine) (v. quotazione FO con mail a del 17/03/23 e CP_1 Pt_1
successivi scambi e-mail del 28/03 – 21/04 – 26/04/23; scambi di e- mail fra e datati 18 24/05/23; n. 7 DDT Bios datati CP_1 Pt_1
23-24/05/23; Booking Confirmation HA OY n. 72737007; fattura a AMG n. 88 del 24/05/2023; polizza di carico n. Pt_1 CP_2
HLCUGOA230584223 del 26/05/2023; bolletta doganale di esportazione – docc. nn. 9 a 15 del giudizio di primo grado).
21. Poste queste premesse, occorre fare riferimento ai documenti versati in atti per verificare, in primo luogo, quando venne resa CP_1
edotta del recesso di AMG dal contratto di fornitura. Ebbene, il primo documento in tal senso è la mail del 29.5.2023, ore 11:24 da Mondiale
a Bios (doc. n. 16 di parte attrice in primo grado) de seguente tenore:
“Buongiorno , anche per questa spedizione, ci chiede Pt_8 Pt_9
di far ritornare i containers presso il vostro magazzino. Qui i problema è un po' più grande perché la nave è partita la settimana scorsa. Prima di procedere con l'operazione, sto attendendo tutti i costi dalla compagnia marittima. Confermo che non modificherò la prenotazione fino a vostra conferma. Grazie e buona giornata”. In data 13.6.2023 informava la mandante che i 7x20' CP_1 Pt_1
containers, partiti dal porto di Salerno il 26.5.2023 si trovavano nel porto intermedio di Tangeri in attesa di essere imbarcati ( v. mail delle ore 17:29, doc. n. 19 di . Alla risoluzione del contratto tra CP_1
e AMG seguiva l'emissione di nota di accredito dalla prima Pt_1
alla seconda, circostanza di cui notiziava la controparte Pt_1
come risulta dalla nota di credito ed email in data CP_1
27.6.2023, ore 12:32 ( doc. ti 18 e 17 dell'attrice). pagina 16 di 24 22. Inoltre, dopo aver saputo che nel frattempo aveva rivenduto ad un Pt_1
altro acquirente – tale JA – la merce stivata negli altri 14x20' containers spediti pressoché contestualmente a quelli di cui è causa,
chiedeva alla specifiche istruzioni in merito sia ad un CP_1 Pt_1
cambio di destinazione finale della spedizione dei suddetti i 7x20' containers, sia ad un eventuale rientro degli stessi in Italia (v. e-mail del 15/06/23 da a in cui espressamente CP_1 Pt_1 CP_1
chiedeva istruzioni a evidenziando l'aumento dei costi di sosta Pt_1
a Tangeri;
scambio di e-mail del 16/06/23 fra e e mail Pt_1 CP_1
del 16/06/23 da a e-mail del 20/06/23 da a Pt_1 CP_1 CP_1
e-mail Mondiale a del 27/06/23 - docc. nn. 20 – 21 – 22 – Pt_1 Pt_1
23 – 23 bis del giudizio di primo grado). I predetti containers 7x20' containers venivano caricati con destinazione Singapore, dove venivano sbarcati in data 09/07/23 (v. e-mail da a CP_1 Pt_1
dell'11/07/23; e-mail da a del 14/07/23 – docc. nn. 24 – Pt_1 CP_1
25 del giudizio di primo grado).
23. In data 14/07/2023, con mail delle ore 16:14 comunicava a Pt_1
la modifica del porto di destinazione in quello di Haiphong – CP_1
Terminal Tan Vu in Vietnam, (docc. nn. 26 - 27 del giudizio di primo grado). Peraltro, con molteplici mail, chiedeva ulteriori e CP_1
specifiche istruzioni, dato il lievitare di costi al porto di Singapore ( doc. n. 28), fin tanto che aveva chiesto a di farle avere Pt_1 CP_1
una quotazione per il trasporto marittimo dei suddetti containers da
Singapore fino a Haiphong in Vietnam da negoziare con la compagnia marittima (v. scambio 5 di e-mails fra e CP_2 CP_1 Pt_1
del 18 – 20 - 21/08/2023 – doc. n. 29 del giudizio di primo grado).
pagina 17 di 24 24. In ultimo, si era determinata a richiedere all'odierna appellata di Pt_1
farle avere una nuova quotazione per far rientrare i suddetti containers in Italia (v. scambio di emails fra e del 22 e 23/08/23 – Pt_1 CP_1
doc. n. 30 del giudizio di primo grado). con propria e-mail CP_1
del 23/08/23, aveva fornito alla controparte la richiesta quotazione e il successivo 24/08/23 le aveva sollecitato una risposta (docc. nn. 31 e 32 del giudizio di primo grado). Con email del 05/09/23 confermava Pt_1
all'odierna appellata di far procedere al “rientro a Napoli dei 07x20' inerenti al booking in oggetto” (doc. n. 33 del giudizio di primo grado).
Con due mails del 18 e 25/9/23, aveva riepilogato a CP_1 Pt_1
tutti i costi che la compagnia avrebbe fatturato in CP_2
relazione alla spedizione ed al rientro dei containers in questione, facendole chiaramente presente che gli stessi costi addebitatile dal vettore marittimo le sarebbero stati rifatturati e avrebbero dovuto essere saldati all'arrivo dei containers al porto di Salerno (doc. n. 34 del giudizio di primo grado).
25. I containers in questione giungevano al porto di Salerno in data
7/11/23 e in tale occasione l'odierna appellante aveva incaricato la società di occuparsi della pratica doganale di reimportazione CP_1
e, in particolare, di far rientrare la merce in franchigia (v. scambi di e- mail fra e dal 20 al 30novembre 23; bolletta doganale CP_1 Pt_1
di reimportazione – docc. nn. 35 - 36 del giudizio di primo grado). In data 1.12.2023 confermava a che la richiesta di CP_1 Pt_1
rientro della merce in franchigia era stata autorizzata dalla CP_4
, e che quest'ultima avrebbe dovuto procedere ad un'ispezione
[...]
della merce stivata nei containers “come da prassi per accertarsi che si tratta della stessa merce partita a suo tempo per l'export” (v. e-mail da pagina 18 di 24 Mondiale a Bios in data 01/12/23 - doc. n. 37 del giudizio di primo grado). La di Salerno quindi procedeva alle prescritte visite il Pt_5
cui esito risultava positivo (v. scambi di numerose e-mails fra le parti dal 4 all'11 dicembre 2023).
26. Orbene, dallo snodarsi degli eventi come sopra esposti e puntualmente comprovati dalla documentazione attorea di primo grado, non vi è dubbio alcuno sul fatto che aveva informato la società Pt_1
del rifiuto della merce da parte di AMG solo a trasporto CP_1
marittimo iniziato ( come da punto n. 21 con riguardo alla mail del
29.5.23, documento riportato a pag. 11 della comparsa di costituzione di parte appellata in secondo grado); tanto che da quel momento in poi erano si erano infittiti i contatti tra le parti al fine di gestire il rientro dei containers e in tale contesto Mondiale rassicurava che non Pt_1
avrebbe modificato la prenotazione (cd. booking) fino a conferma da parte di quest'ultima (cfr. in particolare doc. n. 17 e doc. n. 18 citati sub punto n. 21). Del resto, come emerge chiaramente anche dalla mail del 15.6.2023 ore 18:40 ( doc. n. 20) era interesse di reperire altro Pt_1
cliente e da qui era originata la situazione di attesa. Il tutto si concludeva con la mail datata 14.7.2023 ( sub punto n. 23), in cui Pt_1
si determinava ad indicare la modifica del porto di destinazione in quello di Haiphong – Terminal Tan Vu in Vietnam ( cfr. doc. ti nn. 26
e 27 riportati per esteso a pag. 15 della comparsa di costituzione di secondo grado). Come sopra esposto sub nn. 23 e 24, era stata ad Pt_1
avere governato la vicenda, a partire dal 14 luglio 2023 nel tentativo, poi fallito, di reperire un altro acquirente e alla fine con la determinazione di far rientrare i containers in Italia, il tutto a fronte delle puntuali richieste di istruzioni da parte di che non CP_1
pagina 19 di 24 mancava di evidenziare l'aumento dei costi, anche di sosta. Ora, proprio a fronte di un tale comportamento, è del tutto illogico sottolineare – come fa l'impugnante nei suoi quattro motivi - la mancanza di una polizza di carico tra e Se è vero che Pt_1 CP_1
la polizza originaria esisteva ed era quella del 26.5.2023, è anche un fatto storico pacifico l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di fornitura tra ed il cliente finale AMG, le cui ragioni non Pt_1
interessano in questa sede, in quanto non coinvolgenti lo spedizioniere.
Ed, infatti, ben avrebbe avuto diritto ad essere sollevata dei Pt_1
costi in forza delle clausole FO, ma laddove il contratto di fornitura avesse avuto regolare esecuzione. Non nell'opposta ipotesi in cui il fatto della risoluzione contrattuale consensuale è stato presentato nella sua storicità, con esclusione di qualsivoglia pattuizione tra le originarie parti e men che meno coinvolgendo l'odierna appellata.
27. Non solo, ma una volta che i 7x20' containers erano giunti nel porto di Salerno in data 7.11.2023 era la stessa a conferire espresso Pt_1
incarico alla controparte di curare la pratica doganale di reimportazione al fine di far rientrare la merce in franchigia. E, proprio esaminando il doc. n. 36 ossia la bolla doganale – riportata per esteso a pag. 19 della comparsa di costituzione di secondo grado di - è davvero CP_1
arduo ritenere che fosse stata AMG anziché a chiedere la Pt_1
spedizione dei containers da Singapore all'Italia. A tale conclusione si perviene non solo in forza di un principio di logica (la fornitura era da ad AMG e non il contrario), ma anche in ragione del fatto che Pt_1
non è stato prodotto un qualsivoglia accordo tra e AMG, idoneo a Pt_1
regolare i rapporti tra le stesse a seguito della risoluzione pretesamente consensuale del contratto ed idoneo altresì a regolare il pagamento del pagina 20 di 24 corrispettivo di Non solo, la differente prospettazione CP_1
sollecitata da non si confronta con le mails di cui al sopra detto Pt_1
punto n. 25, non spiegando per quale ragione a fronte delle stesse debba considerarsi committente un terzo quale AMG.
28. Le sopra dette considerazione sono ulteriormente avvalorate e, tra l'altro, in modo significativo, dal contenuto del doc. n. 45 di parte attorea, costituito dalla dichiarazione, resa da , legale Testimone_1
rappresentante di all'Ufficio delle Dogane di Salerno datata Pt_1
27/11/2023, con la quale la stessa ammetteva la qualità di di Pt_1
proprietaria della merce stivata nei containers in oggetto;
che erroneamente era stata la ad aver fatto proseguire i detti CP_2
containers da Tangeri a Singapore;
che aveva conferito incarico allo spedizioniere di organizzare il rientro degli stessi containers CP_1
in Italia;
che era formalmente intestataria della polizza di carico Pt_1
di rientro (cfr. contenuto riportato anche a pag. 21 della comparsa di secondo grado).
29. Conclusivamente, ad avviso della Corte, pertanto, ben può dirsi che abbia dato un vero e proprio contrordine, i cui confini si sono Pt_1
andati disegnando in ragione degli esiti dei contatti commerciali;
contrordine, prima, volto ad effettuare la consegna della merce ad altro cliente e, poi, a far rientrare i concimi in Italia. A tale proposito, la
S.C. ha osservato che il contrordine non è soggetto ad una forma determinata ( cfr. Cass. civ. n. 931/1995 che richiama Cass. civ. n.
53/1954) e tanto esclude problemi di forma.
30. Ininfluenti risultano le questioni riguardo ad un'errata indicazione nella polizza di carico della natura della merce ed a asserite “differenze riscontrate tra la bolla doganale di partenza e la polizza di carico”: ed, pagina 21 di 24 invero, come si evince dallo scambio di corrispondenza inter partes ( doc. n. 35 giudizio di primo grado, riportato per esteso a pag. 21 della comparsa di secondo grado di , la aveva richiesto di CP_1 Pt_5
procedere ad una “rettifica del peso lordo in polizza di carico export e, di conseguenza, in import” di un container soltanto, ossia il cont.
SEGU1255730.
31. Con riguardo in modo specifico al terzo motivo di gravame, involgente il pagamento delle fatture n. 00162881 del 21.6.2023 e n. 00164473 del 30.6.2023, è solo da rilevarsi che dette fatture sono riferite ai trasporti da Acerra al porto di Salerno in vista del caricamento sulla nave. aveva, quindi, fatturato per l'attività svolta in veste di CP_1
spedizioniere ex art. 1713 c.c.. Ora, come risulta provato per via documentale, aveva ricevuto il mandato dalla venditrice – CP_1
esportatrice di organizzare per suo conto il trasporto dei Pt_1
containers de quibus sulla base delle condizioni Incoterm FO (doc. n.
12). Ebbene, in tale veste aveva comunicato via mail le CP_1
tariffe FO per le spedizioni (cfr. doc. n. 9). Si tratta di comunicazioni antecedenti l'inizio del rapporto contrattuale, in cui aveva concesso dilazione di pagamento di 45 giorni per i CP_1
costi che, poi, avrebbe scaricato sul proprio cliente AMG come Pt_1
da DDT in atti ( doc. ti nn. 11 e 13). Nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. è la contestazione secondo cui il pagamento di da parte di sarebbe stato subordinato all'avvenuto CP_1 Pt_1
pagamento da parte di AMG.
32. Alla luce di tale ricostruzione risulta, dunque, superflua qualsiasi attività istruttoria, peraltro sollecitata nella narrativa dell'atto di citazione e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. La pagina 22 di 24 questione concerne la richiesta acquisizione di una mail datata
18.7.2023 che avrebbe annullato quella del 14.7.2023 con cui Pt_1
segnalava la modifica del porto di destinazione. Si tratta non solo di richiesta inammissibile ex art. 345 c.p.c., ma contraddistinta anche da totale genericità.
33. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
34. L'esito del gravame comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, con i parametri medi relativi al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis,
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3156/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 9409/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore pagina 23 di 24 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 4.6.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3156/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Silvia Muto, Lidia Angela Lo Giudice Semeraro, Raffaele
Seccia, elettivamente domiciliata in via San Barnaba 30 20135 Milano presso i difensori appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ti Enrico Controparte_1 P.IVA_2
HE, NI EL e GI HE, elettivamente domiciliata in via Manara, 5
20122 Milano presso difensori pagina 1 di 24 appellata avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano adita:
1. riformare la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XI, n. 9409/2024 del 29/10/2024 resa nell'ambito del giudizio RG.
2010/2024, ed accertare, per l'effetto accertare e dichiarare:
1. l'incompetenza del
Tribunale di Milano in favore della competenza del Tribunale di Napoli;
per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. di primo grado proposto dalla
. dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso ex art. 281 Parte_2
decies c.p.c., proposto dalla in quanto non sono dovute le somme Controparte_1
da questa richieste da parte della attesa la circostanza che il contratto di Parte_1
spedizione di natura internazionale alla suddetta è stato conferito Controparte_1
da altra società, e semmai la ha subito un danno da tale spedizione, stante il carico Pt_1
su nave e la navigazione di merce di proprietà di questa che non doveva essere effettuata
3. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge con attribuzione.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertare il diritto di credito della ricorrente nella somma di Euro 59.094,09 e quindi dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento a favore della medesima ricorrente Parte_1
della stessa somma di Euro 59.094,09, oltre interessi gli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
pagina 2 di 24 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre accessori, IVA e CPA come per legge)”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9409/24, definiva il giudizio introdotto da ( anche al fine di Controparte_1 CP_1
ottenere la condanna della società al pagamento della Parte_1
somma di € 59.094,00 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, per servizi di spedizione di cui alle seguenti fatture: n.00162881, del 21.06.2023, per euro 5.150,00 (doc.2); n.00164473 del 30.06.2023, per euro
4.975,00 (doc.3); n.00172548 del 29.09.2023, per euro 2.213,52
(doc.4); n.00178510 del 30.11.2023 per euro 27.994,57 (doc.5);
n.00179243 del 12.12.2023 per euro 15.855,00 (doc.6); n.00180005 del
19.12.2023 per euro 3.521,00 (doc.7); oltre alla nota di credito n.00012004 del 30.09.2023, per euro 615,00 (doc.8).
2. La ricorrente ex art. 281 undecies c.p.c., infatti, assumeva che nell'aprile -maggio 2023, nell'ambito di una serie di vendite con spedizione dall'Italia alle Filippine di n.7x20' containers, CP_1
aveva ricevuto il mandato di organizzare, per conto della
[...]
venditrice-esportatrice il trasporto camionistico dei medesimi Pt_1
containers dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno, iulla base delle condizioni di vendita Incoterms FO, e contestualmente aveva anche ricevuto il mandato dall'acquirente AMG Global Trading
LLC, di Dubai, di organizzare il trasporto marittimo dei medesimi containers dal porto di Salerno fino al porto di Manila North Harbour
(Filippine). Avendo, poi, l'acquirente AMG rifiutato la merce spedita, in quanto ritenuta non conforme all'ordine, il contratto di vendita pagina 3 di 24 stipulato tra la resistente e AMG veniva risolto per mutuo Pt_1
consenso, tra fine maggio e giugno 2023, con la conseguenza che detti containers sarebbero dovuti rientrare presso la sede di in Acerra. Pt_1
Tuttavia, a detta della ricorrente, i containers in questione, partiti dal porto di Salerno in data 26.6.23, si trovavano in quel momento nel porto di transhipment di Tangeri (Marocco) e per errore della compagnia marittima (così in ricorso, pag.3, quarto CP_2
punto), invece di rientrare in Italia, presso la sede di erano Pt_1
caricati su altra nave con destinazione Singapore, dove venivano sbarcati in data 9.7.23. La ricorrente esponeva di avere appreso dalla controparte che, nel frattempo, aveva rivenduto ad un altro Pt_1
acquirente -tale JA -la merce stivata negli altri 14x20' containers, spediti pressoché contestualmente a quelli di cui è causa. In data
14.07.2023 dava a istruzioni per la modifica del Pt_1 CP_1
porto di destinazione in quello di Haiphong -Terminal Tan Vu in
Vietnam, ove presumibilmente essa riteneva di poter rivendere il carico, ancora in giacenza presso il porto di Singapore, in tal modo così esercitando, secondo il ricorrente, il cd. diritto di contrordine. Non essendo la società riuscita, tuttavia, a reperire in Vietnam un Pt_1
nuovo acquirente per la sua merce, la stessa chiedeva a controparte una nuova quotazione per far rientrare i suddetti containers in Italia e, ricevutala, nell'agosto 2023, confermava alla ricorrente di far procedere al rientro a Napoli dei 07x20' inerenti al booking de quo. In data 7.11.2023 i detti containers giungevano al porto di Salerno e, espletata la pratica doganale di reimportazione, CP_1
sollecitava al pagamento delle voci fatturate -comprensive anche Pt_1
dell'importo di euro 39.782,14, portato da sei fatture emesse dal vettore pagina 4 di 24 marittimo della riconsegna presso la sede di Controparte_3
Acerra.
3. La resistente negava di aver mai conferito incarico alcuno alla Pt_1
parte ricorrente, risultando solo la AMG Global Trading LLC in veste di committente, in forza della clausola contrattuale FO, tanto è vero che la controparte non aveva depositato alcun contratto sottoscritto dalla di tal ché quest'ultima poteva ritenersi responsabile Parte_1
solo per i danni causati alla merce sino al porto di Salerno, mentre per il tratto successivo la responsabilità era esclusiva dello spedizioniere.
Escludeva, poi, di aver effettuato qualsivoglia contrordine, ma deduceva di avere effettuato solo un tentativo di reperire clienti interessai alla merce non voluta da AMG, merce che per errore era stata fatta caricare su nave da incorrendo in errore lo stesso CP_1
spedizioniere per non aver questi tenuto conto della propria comunicazione di contrordine di imbarco in data 26.5.2023.
4. Dunque, secondo nel maggio 2023, AMG aveva acquistato Pt_1
fertilizzanti da e incaricato di eseguire il trasporto, Pt_1 CP_1
secondo le condizioni FO, di tal ché, dal momento in cui la merce era stata caricata su nave, la venditrice aveva perso il possesso Pt_1
dei propri beni, passato al compratore AMG.
5. La società evidenziava che due delle fatture, la CP_1
n.00162881 e la n.00164473 riguardavano i corrispettivi maturati ed i costi sostenuti per i trasporti camionistici tra Acerra ed il porto di
Salerno e per il caricamento sulla nave -in particolare, i costi addebitati dalla compagnia marittima per la sosta –demurrage –dei containers nel porto di Salerno, in attesa dell'imbarco su nave e per la restituzione dei containers vuoti. aveva fatturato per l'attività svolta in CP_1
pagina 5 di 24 qualità di spedizioniere (art.1731 c.c.), per conto della mandante Pt_1
che aveva compravenduto alle condizioni Incoterms FO, ossia con tutte le spese di spedizione e trasporto fino all'imbarco della stessa merce sulle navi a carico della detta venditrice-esportatrice. Invero,
l'esplicita indicazione delle condizioni di vendita FO risultava dalle fatture di vendita (doc. n. 13, dai 7 DDT (doc.11) e, altresì, dal Pt_1
doc.
9 -e-mail del 17/3/2023 e successivi scambi e-mail del 28/3 –21/04
–26/04/23, con cui aveva comunicato a le sue CP_1 Pt_1
Par tariffe FO per le spedizioni camionistiche (“da stabilimento fino a
FO porto di Salerno”), espressamente accettate da che aveva Pt_1
semplicemente chiesto che i termini di pagamento fossero estesi a 45 gg. -condizione espressamente accettata da uanto alla CP_1
fattura n.00179243 (doc.6), la stessa recava i corrispettivi ed i costi ivi addebitati, attinenti all'incarico che aveva conferito a Pt_1 CP_1
per la pratica doganale di reimportazione della merce in
[...]
franchigia. Con riferimento alle ulteriori tre fatture emesse da CP_1
nei confronti di -n.00172548 n.00178510 e n.00180005 ( docc.ti Pt_1
4,5,7), si trattava della quotazione, chiesta da per il trasporto Pt_1
marittimo dei suddetti containers da Singapore fino a Haiphong in
Vietnam, da negoziare con la compagnia marittima e CP_2
della quotazione per il rientro dei containers in Italia.
6. Ad avviso del giudice di prime cure, il presupposto dell'obbligo di pagamento a carico di degli importi di cui alle fatture poggia sul Pt_1
mandato, conferito alla ricorrente dalla venditrice-esportatrice di Pt_1
organizzare per suo conto, sulla base delle condizioni di vendita
Incoterms FO, il trasporto camionistico dei medesimi containers dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno e da lì fino all'imbarco pagina 6 di 24 sulla nave della compagnia prenotata con il booking CP_2
prodotto agli atti. Evidenziava il giudice che il ricorrente, con la clausola commerciale FO - che richiama gli Incoterms «International
Commercial Terms», ossia i termini contrattuali, codificati dalla
Camera di Commercio Internazionale, che identificano la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, non solo dei rischi ma anche delle spese connesse alla consegna della merce -il venditore e l'acquirente stabiliscono in particolare che, nella vendita con trasporto marittimo, siano a carico del venditore (quindi i costi di Pt_1
spedizione-trasporto fino all'imbarco delle merci a bordo della nave nel porto di partenza. Parimenti sono dovuti gli ulteriori noli e costi fatturati da in relazione al trasporto marittimo di rientro CP_1
in Italia dei containers e della successiva pratica doganale di importazione in franchigia. Ed, invero, con l'uscita di scena di AMG - che, fin dal giugno 2023, quando i containers erano ancora nel porto di
Tangeri, aveva rifiutato la merce ed il contratto di compravendita era stato risolto da e AMG per mutuo consenso -Bios, ritornata Pt_1
proprietaria della merce, sostanzialmente era subentrata nel relativo contratto di trasporto, chiedendo a di farle avere una CP_1
quotazione per i noli e gli altri costi di rientro dei containers, di organizzare quindi il trasporto marittimo in questione e di stipulare con la compagnia una nuova polizza di carico. Ciò, ad avviso CP_2
del giudice di prime cure, risultava ammesso dalla stessa nella Pt_1
sua dichiarazione all'Ufficio delle Dogane di Salerno datata
27/11/2023, da cui risulta, altresì, che essa ammise di essere la Pt_1
proprietaria della merce stivata nei containers in oggetto;
che era stata la ad erroneamente far proseguire i detti containers da CP_2
pagina 7 di 24 Tangeri a Singapore;
che aveva conferito mandato allo Pt_1
spedizioniere di organizzare il rientro degli stessi CP_1
containers in Italia e, infine, di essere formalmente intestataria della polizza di carico di rientro (doc.45).
7. Alla luce di questa ricostruzione fattuale, il Tribunale di Milano così argomentava: “l'ampia esposizione delle prospettazioni fattuali delle parti permette di rendere una motivazione realmente concisa e succinta, nel rispetto del disposto dell'art.281 sexies cpc e dell'art.118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito. La ricorrente
agisce, qui, per il pagamento di fatture relative ad CP_1
attività svolte nell'esclusivo interesse di particolare, con Pt_1
riguardo a quelle attinenti al rientro della merce in Italia, per la riconsegna a Bios -né la resistente indica quali delle attività fatturate ex adverso sarebbero da riferire all'acquirente AMG, uscito di scena pochi giorni dopo la partenza della nave per Manila. Quanto, poi, all'eccezione d'incompetenza per territorio del giudice adito -che la ricorrente ha individuato ex art.1182 terzo comma cc, in relazione al disposto dell'art.20 cpc, quanto al cd forum destinatae solutionis, pare sufficiente osservare che gli importi fatturati sono frutto di mero calcolo aritmetico, poggiato sulle quotazioni di prezzo previamente comunicati a man mano che la resistente ne ha fatto richiesta, in Pt_1
corso di rapporto negoziale. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza della resistente, ex art.91 cpc, e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tabella”.
8. Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la difesa di chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1
sentenza, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale pagina 8 di 24 di Milano, in favore di quella del Tribunale di Napoli. Nel merito, chiedeva che fosse dichiarato inammissibile e infondato il ricorso proposto dalla controparte.
9. instava per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
10. Respinta l'istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. con ordinanza riservata dal 30.12.2024, dopo l'udienza di prima comparizione del
25.2.2025, la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e
127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 27.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
11. Con il primo motivo, la difesa di parte appellante censura la decisione di primo grado, dal momento che non vi era una polizza di carico tra e polizza che avrebbe dovuto essere emessa in CP_1 Pt_1
sostituzione di quella tra e il cliente AMG, contraddistinta CP_1
con B/L n. 72737007, recante la data del 26.5.2023. Solo tale documento avrebbe potuto fondare obbligazioni di pagamento da Pt_1
in favore della , obbligazioni che, invece, erano sorte CP_1
solo a carico di AMG. Pertanto, rispetto alle fatture n. 00172548 del
29.9.2023 per l'importo di € 2.213,52 corrispondenti ai costi di trasporto da Salerno a Tangeri e n. 00178510 del 30.11.2023 per €
27.944,57 corrispondenti al costi di rientro dei containers in Italia non vi era una correlativa polizza di carico a giustificativo. Ad ulteriore conforto della deduzione, l'appellante sottolinea che nella bolla di sdoganamento della merce sottoscritta il 12.12.2023 figurava sempre
AMG quale esportatore – committente;
tanto dimostrava che AMG mai aveva annullato l'originaria polizza di carico del 26.5.2023. Di pagina 9 di 24 qui l'appellante chiede l'espunzione delle fatture n. 00172548 del
29.9.2023 e n. 00178510 del 30.11.2023.
12. Con il secondo motivo, la società deduce di non aver mai Pt_1
impartito alcun contrordine, tale da giustificare l'addebito dei relativi costi, non potendosi leggere in tal senso la nota del 27.11.2023, del resto smentita dalla stessa bolla di sdoganamento del 12.12.2023, sopra citata. Ed, invero, laddove fosse intervenuto un contrordine, Pt_1
e avrebbero dovuto predisporre e consegnare alla CP_1
compagnia marittima una nuova polizza di carico in sostituzione di quella del 26.5.2023. Al contrario, il contrordine proveniva proprio da
AMG che difatti si era dichiarata esportatore nella bolla doganale del
12.12.2023.
13. A livello fattuale, evidenzia l'appellante che proprio in data 26.5.2023, mentre veniva avviato il carico su nave con consegna da parte di Contro
alla compagnia marittima Hapa OY della polizza di carico,
AMG annullava l'ordine e richiedeva la restituzione della merce a che emetteva nota di credito, annullando la fattura n. 88/2023 Pt_1
comprensiva dei costi FO che tornavano in capo a AMG e che li aveva concordati con . Pertanto, una volta partita la CP_1
nave ed effettuato il primo scalo previsto in Tangeri, nel tentativo Pt_1
di contenere i danni, contattava un altro proprio partner, tale JA, possibile interessato all'acquisto di concimi solidi;
peraltro, solo in seguito era venuta a sapere che AMG aveva fatto modificare la Pt_1
natura dei concimi in farine animali, circostanza poi ovviata dalla stessa AMG in sede di sdoganamento in data 12.12.2023. Ebbene, nonostante avesse dovuto far rientrare il carico in CP_1
Italia, la nave era diretta a Singapore, ove giungeva in data 9.7.2023. pagina 10 di 24 Peraltro, non reperiva altro acquirente individuato inizialmente Pt_1
nella società JA, circostanza poi vanificatasi come risultava dalla mail dello stesso giorno, 14 luglio 2023, ore 18.07 di cui l'appellante chiedeva l'acquisizione. Infine, nel mese di agosto 2023 i containers salpavano da Singapore, diretti in Italia, ove infine AMG procedeva allo sdoganamento in data 12.12.2023.
14. Con il terzo motivo di appello, la difesa di reputa che il giudice Pt_1
di prime cure in modo scorretto abbia posto a carico di essa gli Pt_1
importi di cui alle fatture n. 00162881 del 21.6.2023 per € 5.150,00 e n. 00164473 del 30.6.2023 per € 4.85,00, concernenti i corrispettivi maturati ed i costi sostenuti per i trasporti camionistici tra Acerra ed il porto di Salerno, in vista del caricamento sulla nave. Tale errore è dovuto alla non corretta valorizzazione della mail doc. n.9 che si riferisce alle condizioni economiche FO, oggetto di altra spedizione e non di quella in esame. L'errore, invero, risulta in quanto la mail e le fatture ivi citate erano relative al mese di aprile 2023, ossia ad un'epoca antecedente a quella in cui si erano svolti i fatti oggetto del presente contenzioso.
15. Con il quarto motivo di gravame, l'impugnante contesta il passaggio motivazionale con il quale il giudice di prima istanza le ha addebitato il costo di cui alla fattura n. 00179243 del 12.12.2023, per l'importo di €
3.521,00, in quanto, come già rilevato con riguardo ai superiori motivi di gravame, il costo della sosta nel porto di Salerno dal 7.11.2023 sino al completamento della pratica doganale, in data 12.12.2023 avrebbe dovuto essere regolato dall'originaria polizza di carico del 26.5.2023.
16. Inoltre, l'appellante espone che in data 24/11/2023 – doc.
8 - la società , a mezzo mail trasmessa dalla dipendente CP_1
pagina 11 di 24 ( a seguito di tali eventi sollevata dall'incarico), Parte_4
riscontrando la mail del 21/11/2023, così si esprimeva: “Buongiorno problema del peso in polizza di compagnia risolto Per Per_1
rispondere al punto 2 della nota della dogana di Salerno avremmo necessità di avere una vostra dichiarazione su carta intestata che spieghi perché la BL è stata emessa a nome della AMG e non Pt_1
evidenziando che: A) trattandosi di una vendita triangolare la BL non poteva essere emessa a nome della in quanto il ricevitore finale Pt_1
non deve essere a conoscenza del primo fornitore perché altrimenti per le prossime forniture si rivolgerebbe direttamente al primo fornitore saltando la AMG;
B) Inoltre la ha consegnato la merce alle Pt_1
condizioni FO come indicato in fattura per cui come previsto dalle notme “Incoterms” sul commercio internazionale, la emissione della
BL è a cura del compratore (in questo caso la AMG) in quanto dal momento in cui la merce è messa a bordo della nave a cura e spese del venditore (FO) avviene il passaggio dei rischi e di possesso della merce dal venditore al compratore che è la AMG. Spetta quindi al compratore possessore della merce di provvedere alla stipulazione del contratto di trasporto ed a pagare le spese per il nolo e l'assicurazione fino al porto di destinazione ed ovviamente ad indicare il suo compratore finale da indicare nella BL”. In data 27.11.2023 (doc. 10 Contro di e 45 di la società inoltrava all' Pt_1 Pt_1 Parte_5
di Salerno dichiarazione in cui precisava che la polizza di
[...]
carico di andata era stata emessa a nome del cliente AMG che aveva definito la spedizione con con il seguente contenuto testuale: CP_1
“la polizza di carico di andata è stata emessa a nome del cliente – nella specie AMG Global Trading LLC Office n. 707 – 0192, bldg n. pagina 12 di 24 PR1005, Pot Saeed 347-0 Dubai Emirati Arabi – che ha definito la spedizione con la società Mondiale VGL S.p.a. La Bios S.r.l., ha consegnato la merce, nello specifico fertilizzanti, alle condizioni FO come indicato in fattura n. 88 del 24/5/2023 per cui come previsto dalle norme Incoterms sul commercio internazionale, la emissione della BL è a cura del compratore, in questo caso AMG Global Trading
LLC Office n. 707 – 0192, bldg n. PR1005, Pot Saeed 347-0 Dubai
Emirati Arabi, in quanto dal momento in cui la merce è messa a bordo della nave a cura e spese del venditore (FO) avviene il passaggio dei rischi e di possesso della merce, dal venditore al compratore, nella specie la AMG Global Trading LLC, pertanto la scrivente non ha più contezza dei termini contrattuali del trasporto. Spetta quindi al compratore possessore della merce di provvedere alla stipulazione del contratto di traporto e pagare le spese per il nolo e per l'assicurazione fino al porto di destinazione ed ovviamente indicare il suo compratore/destinatario finale sulle BL. Trattandosi di una vendita triangolare la BL non poteva essere emessa a nome della in Pt_1
quanto il ricevitore finale non doveva essere a conoscenza del primo fornitore , altrimenti per le successive forniture si sarebbe potuto Pt_1
rivolgere direttamente al primo fornitore saltando la AMG. in questo caso specifico, dopo la partenza della nave diretta a Tangeri, la suddetta cliente AMG Global Trading LLC ha disdetto l'ordine con Contr comunicazione alla di restituire la merce al luogo di carico. La
ha quindi emesso nota di credito n. 3 del 15/6/2023 a storno Parte_1
tale della fattura n. 88 del 24/5/2023. Pertanto i fertilizzanti sono ritornati di proprietà della Ma la Hapa OY, invece di farli Pt_1
rientrare in Italia, li ha fatti erroneamente proseguire la destinazione pagina 13 di 24 finale indicata nella BL di partenza. Pertanto la richiesta di rientro della merce è stata effettuata allo spedizioniere Controparte_1
dalla stessa che risulta formalmente intestataria della Parte_1
polizza di rientro”.
17. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante solleva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Napoli, posto che l'illiquidità delle fatture doveva comportare l'accoglimento dell'eccezione de qua.
18. Opinione della Corte quanto al quinto motivo di gravame. Stante il carattere preliminare, la questione della competenza va affrontata in via prioritaria. Il motivo è da disattendere. E', infatti, competente territorialmente il Tribunale adito in forza del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, 3° comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, pone la regola che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell'obbligazione, consentendogli quindi di citare il debitore nel foro del proprio domicilio, quando, come nel caso di specie, oggetto della domanda è una obbligazione avente ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile
(v. Cass. civ. S.U. n. 17989/2016; Cass. civ. n. 39028/2021). Come evidente, le fatture azionate da ( cfr. doc. ti 2 -7 come CP_1
anche la nota di credito sub doc. n. 8) fanno tutte riferimento ad un importo liquido. La prospettazione dell'appellante secondo cui non sussisterebbe alcun titolo contrattuale o giudiziale idoneo a supportare il preteso credito è da disattendere: ed, invero, sulla base di una questione di merito, quale l'insussistenza di idoneo titolo, la società vorrebbe desumere l'insussistenza della competenza territoriale Pt_1
pagina 14 di 24 del Tribunale di Milano. E ciò senza minimamente preoccuparsi del dato testuale costituito dal quantum delle fatture stesse.
19. Opinione della Corte quanto ai primi quattro motivi di gravame.
E' utile sinteticamente riportare il contesto storico - fattuale quanto allo snodarsi degli eventi non contestati tra le parti.
20. era creditrice nei confronti della società della somma CP_1 Pt_1
capitale di Euro 59.094,09 risultante dall'estratto conto al 20/12/2023 e dalle n. 6 fatture rispettivamente n. 00162881 del 21/06/2023 di €
5.150,00; n. 00164473 del 30/06/2023 di € 4.9750,00, n. 00172548 del
29/09/2023 di € 2.213,52, n. 00178510 del 30/11/2023 di € 27.994,57,
n. 00179243 del 12/12/2023 di € 15.855,00 e n. 00180005 del
19/12/2023 di € 3.5212,00, tutte scadute e rimaste insolute, oltre che dalla nota di credito datata 30/09/2023 di € 615,00 (docc. nn. 1 a 8 del giudizio di primo grado), emesse dalla Parte_6
nazionali ed eseguiti nell'interesse
[...] Parte_7
e su incarico della suddetta i rapporti tra le due società erano Pt_1
talmente continuativi che, nell'anno 2023, l'odierna appellata aveva curato la spedizione marittima all'estero di ben 77 containers carichi di Contro concimi solidi. aveva ricevuto, nell'aprile - maggio 2023, nell'ambito di una serie di vendite con spedizione dall'Italia alle
Filippine di n. 7x20' containers, nonché di altri 20x20' containers (poi ridottisi a 14x20'), il mandato di organizzare per conto della venditrice- esportatrice il trasporto camionistico dei medesimi containers Pt_1
dallo stabilimento di Acerra fino al porto di Salerno, sulla base delle condizioni di vendita Incoterms FO, e contestualmente riceveva il mandato anche dall'acquirente AMG Global Trading Llc di Dubai di organizzare il trasporto marittimo dei medesimi containers dal porto di pagina 15 di 24 Salerno fino al porto di Manila North Harbour (Filippine) (v. quotazione FO con mail a del 17/03/23 e CP_1 Pt_1
successivi scambi e-mail del 28/03 – 21/04 – 26/04/23; scambi di e- mail fra e datati 18 24/05/23; n. 7 DDT Bios datati CP_1 Pt_1
23-24/05/23; Booking Confirmation HA OY n. 72737007; fattura a AMG n. 88 del 24/05/2023; polizza di carico n. Pt_1 CP_2
HLCUGOA230584223 del 26/05/2023; bolletta doganale di esportazione – docc. nn. 9 a 15 del giudizio di primo grado).
21. Poste queste premesse, occorre fare riferimento ai documenti versati in atti per verificare, in primo luogo, quando venne resa CP_1
edotta del recesso di AMG dal contratto di fornitura. Ebbene, il primo documento in tal senso è la mail del 29.5.2023, ore 11:24 da Mondiale
a Bios (doc. n. 16 di parte attrice in primo grado) de seguente tenore:
“Buongiorno , anche per questa spedizione, ci chiede Pt_8 Pt_9
di far ritornare i containers presso il vostro magazzino. Qui i problema è un po' più grande perché la nave è partita la settimana scorsa. Prima di procedere con l'operazione, sto attendendo tutti i costi dalla compagnia marittima. Confermo che non modificherò la prenotazione fino a vostra conferma. Grazie e buona giornata”. In data 13.6.2023 informava la mandante che i 7x20' CP_1 Pt_1
containers, partiti dal porto di Salerno il 26.5.2023 si trovavano nel porto intermedio di Tangeri in attesa di essere imbarcati ( v. mail delle ore 17:29, doc. n. 19 di . Alla risoluzione del contratto tra CP_1
e AMG seguiva l'emissione di nota di accredito dalla prima Pt_1
alla seconda, circostanza di cui notiziava la controparte Pt_1
come risulta dalla nota di credito ed email in data CP_1
27.6.2023, ore 12:32 ( doc. ti 18 e 17 dell'attrice). pagina 16 di 24 22. Inoltre, dopo aver saputo che nel frattempo aveva rivenduto ad un Pt_1
altro acquirente – tale JA – la merce stivata negli altri 14x20' containers spediti pressoché contestualmente a quelli di cui è causa,
chiedeva alla specifiche istruzioni in merito sia ad un CP_1 Pt_1
cambio di destinazione finale della spedizione dei suddetti i 7x20' containers, sia ad un eventuale rientro degli stessi in Italia (v. e-mail del 15/06/23 da a in cui espressamente CP_1 Pt_1 CP_1
chiedeva istruzioni a evidenziando l'aumento dei costi di sosta Pt_1
a Tangeri;
scambio di e-mail del 16/06/23 fra e e mail Pt_1 CP_1
del 16/06/23 da a e-mail del 20/06/23 da a Pt_1 CP_1 CP_1
e-mail Mondiale a del 27/06/23 - docc. nn. 20 – 21 – 22 – Pt_1 Pt_1
23 – 23 bis del giudizio di primo grado). I predetti containers 7x20' containers venivano caricati con destinazione Singapore, dove venivano sbarcati in data 09/07/23 (v. e-mail da a CP_1 Pt_1
dell'11/07/23; e-mail da a del 14/07/23 – docc. nn. 24 – Pt_1 CP_1
25 del giudizio di primo grado).
23. In data 14/07/2023, con mail delle ore 16:14 comunicava a Pt_1
la modifica del porto di destinazione in quello di Haiphong – CP_1
Terminal Tan Vu in Vietnam, (docc. nn. 26 - 27 del giudizio di primo grado). Peraltro, con molteplici mail, chiedeva ulteriori e CP_1
specifiche istruzioni, dato il lievitare di costi al porto di Singapore ( doc. n. 28), fin tanto che aveva chiesto a di farle avere Pt_1 CP_1
una quotazione per il trasporto marittimo dei suddetti containers da
Singapore fino a Haiphong in Vietnam da negoziare con la compagnia marittima (v. scambio 5 di e-mails fra e CP_2 CP_1 Pt_1
del 18 – 20 - 21/08/2023 – doc. n. 29 del giudizio di primo grado).
pagina 17 di 24 24. In ultimo, si era determinata a richiedere all'odierna appellata di Pt_1
farle avere una nuova quotazione per far rientrare i suddetti containers in Italia (v. scambio di emails fra e del 22 e 23/08/23 – Pt_1 CP_1
doc. n. 30 del giudizio di primo grado). con propria e-mail CP_1
del 23/08/23, aveva fornito alla controparte la richiesta quotazione e il successivo 24/08/23 le aveva sollecitato una risposta (docc. nn. 31 e 32 del giudizio di primo grado). Con email del 05/09/23 confermava Pt_1
all'odierna appellata di far procedere al “rientro a Napoli dei 07x20' inerenti al booking in oggetto” (doc. n. 33 del giudizio di primo grado).
Con due mails del 18 e 25/9/23, aveva riepilogato a CP_1 Pt_1
tutti i costi che la compagnia avrebbe fatturato in CP_2
relazione alla spedizione ed al rientro dei containers in questione, facendole chiaramente presente che gli stessi costi addebitatile dal vettore marittimo le sarebbero stati rifatturati e avrebbero dovuto essere saldati all'arrivo dei containers al porto di Salerno (doc. n. 34 del giudizio di primo grado).
25. I containers in questione giungevano al porto di Salerno in data
7/11/23 e in tale occasione l'odierna appellante aveva incaricato la società di occuparsi della pratica doganale di reimportazione CP_1
e, in particolare, di far rientrare la merce in franchigia (v. scambi di e- mail fra e dal 20 al 30novembre 23; bolletta doganale CP_1 Pt_1
di reimportazione – docc. nn. 35 - 36 del giudizio di primo grado). In data 1.12.2023 confermava a che la richiesta di CP_1 Pt_1
rientro della merce in franchigia era stata autorizzata dalla CP_4
, e che quest'ultima avrebbe dovuto procedere ad un'ispezione
[...]
della merce stivata nei containers “come da prassi per accertarsi che si tratta della stessa merce partita a suo tempo per l'export” (v. e-mail da pagina 18 di 24 Mondiale a Bios in data 01/12/23 - doc. n. 37 del giudizio di primo grado). La di Salerno quindi procedeva alle prescritte visite il Pt_5
cui esito risultava positivo (v. scambi di numerose e-mails fra le parti dal 4 all'11 dicembre 2023).
26. Orbene, dallo snodarsi degli eventi come sopra esposti e puntualmente comprovati dalla documentazione attorea di primo grado, non vi è dubbio alcuno sul fatto che aveva informato la società Pt_1
del rifiuto della merce da parte di AMG solo a trasporto CP_1
marittimo iniziato ( come da punto n. 21 con riguardo alla mail del
29.5.23, documento riportato a pag. 11 della comparsa di costituzione di parte appellata in secondo grado); tanto che da quel momento in poi erano si erano infittiti i contatti tra le parti al fine di gestire il rientro dei containers e in tale contesto Mondiale rassicurava che non Pt_1
avrebbe modificato la prenotazione (cd. booking) fino a conferma da parte di quest'ultima (cfr. in particolare doc. n. 17 e doc. n. 18 citati sub punto n. 21). Del resto, come emerge chiaramente anche dalla mail del 15.6.2023 ore 18:40 ( doc. n. 20) era interesse di reperire altro Pt_1
cliente e da qui era originata la situazione di attesa. Il tutto si concludeva con la mail datata 14.7.2023 ( sub punto n. 23), in cui Pt_1
si determinava ad indicare la modifica del porto di destinazione in quello di Haiphong – Terminal Tan Vu in Vietnam ( cfr. doc. ti nn. 26
e 27 riportati per esteso a pag. 15 della comparsa di costituzione di secondo grado). Come sopra esposto sub nn. 23 e 24, era stata ad Pt_1
avere governato la vicenda, a partire dal 14 luglio 2023 nel tentativo, poi fallito, di reperire un altro acquirente e alla fine con la determinazione di far rientrare i containers in Italia, il tutto a fronte delle puntuali richieste di istruzioni da parte di che non CP_1
pagina 19 di 24 mancava di evidenziare l'aumento dei costi, anche di sosta. Ora, proprio a fronte di un tale comportamento, è del tutto illogico sottolineare – come fa l'impugnante nei suoi quattro motivi - la mancanza di una polizza di carico tra e Se è vero che Pt_1 CP_1
la polizza originaria esisteva ed era quella del 26.5.2023, è anche un fatto storico pacifico l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di fornitura tra ed il cliente finale AMG, le cui ragioni non Pt_1
interessano in questa sede, in quanto non coinvolgenti lo spedizioniere.
Ed, infatti, ben avrebbe avuto diritto ad essere sollevata dei Pt_1
costi in forza delle clausole FO, ma laddove il contratto di fornitura avesse avuto regolare esecuzione. Non nell'opposta ipotesi in cui il fatto della risoluzione contrattuale consensuale è stato presentato nella sua storicità, con esclusione di qualsivoglia pattuizione tra le originarie parti e men che meno coinvolgendo l'odierna appellata.
27. Non solo, ma una volta che i 7x20' containers erano giunti nel porto di Salerno in data 7.11.2023 era la stessa a conferire espresso Pt_1
incarico alla controparte di curare la pratica doganale di reimportazione al fine di far rientrare la merce in franchigia. E, proprio esaminando il doc. n. 36 ossia la bolla doganale – riportata per esteso a pag. 19 della comparsa di costituzione di secondo grado di - è davvero CP_1
arduo ritenere che fosse stata AMG anziché a chiedere la Pt_1
spedizione dei containers da Singapore all'Italia. A tale conclusione si perviene non solo in forza di un principio di logica (la fornitura era da ad AMG e non il contrario), ma anche in ragione del fatto che Pt_1
non è stato prodotto un qualsivoglia accordo tra e AMG, idoneo a Pt_1
regolare i rapporti tra le stesse a seguito della risoluzione pretesamente consensuale del contratto ed idoneo altresì a regolare il pagamento del pagina 20 di 24 corrispettivo di Non solo, la differente prospettazione CP_1
sollecitata da non si confronta con le mails di cui al sopra detto Pt_1
punto n. 25, non spiegando per quale ragione a fronte delle stesse debba considerarsi committente un terzo quale AMG.
28. Le sopra dette considerazione sono ulteriormente avvalorate e, tra l'altro, in modo significativo, dal contenuto del doc. n. 45 di parte attorea, costituito dalla dichiarazione, resa da , legale Testimone_1
rappresentante di all'Ufficio delle Dogane di Salerno datata Pt_1
27/11/2023, con la quale la stessa ammetteva la qualità di di Pt_1
proprietaria della merce stivata nei containers in oggetto;
che erroneamente era stata la ad aver fatto proseguire i detti CP_2
containers da Tangeri a Singapore;
che aveva conferito incarico allo spedizioniere di organizzare il rientro degli stessi containers CP_1
in Italia;
che era formalmente intestataria della polizza di carico Pt_1
di rientro (cfr. contenuto riportato anche a pag. 21 della comparsa di secondo grado).
29. Conclusivamente, ad avviso della Corte, pertanto, ben può dirsi che abbia dato un vero e proprio contrordine, i cui confini si sono Pt_1
andati disegnando in ragione degli esiti dei contatti commerciali;
contrordine, prima, volto ad effettuare la consegna della merce ad altro cliente e, poi, a far rientrare i concimi in Italia. A tale proposito, la
S.C. ha osservato che il contrordine non è soggetto ad una forma determinata ( cfr. Cass. civ. n. 931/1995 che richiama Cass. civ. n.
53/1954) e tanto esclude problemi di forma.
30. Ininfluenti risultano le questioni riguardo ad un'errata indicazione nella polizza di carico della natura della merce ed a asserite “differenze riscontrate tra la bolla doganale di partenza e la polizza di carico”: ed, pagina 21 di 24 invero, come si evince dallo scambio di corrispondenza inter partes ( doc. n. 35 giudizio di primo grado, riportato per esteso a pag. 21 della comparsa di secondo grado di , la aveva richiesto di CP_1 Pt_5
procedere ad una “rettifica del peso lordo in polizza di carico export e, di conseguenza, in import” di un container soltanto, ossia il cont.
SEGU1255730.
31. Con riguardo in modo specifico al terzo motivo di gravame, involgente il pagamento delle fatture n. 00162881 del 21.6.2023 e n. 00164473 del 30.6.2023, è solo da rilevarsi che dette fatture sono riferite ai trasporti da Acerra al porto di Salerno in vista del caricamento sulla nave. aveva, quindi, fatturato per l'attività svolta in veste di CP_1
spedizioniere ex art. 1713 c.c.. Ora, come risulta provato per via documentale, aveva ricevuto il mandato dalla venditrice – CP_1
esportatrice di organizzare per suo conto il trasporto dei Pt_1
containers de quibus sulla base delle condizioni Incoterm FO (doc. n.
12). Ebbene, in tale veste aveva comunicato via mail le CP_1
tariffe FO per le spedizioni (cfr. doc. n. 9). Si tratta di comunicazioni antecedenti l'inizio del rapporto contrattuale, in cui aveva concesso dilazione di pagamento di 45 giorni per i CP_1
costi che, poi, avrebbe scaricato sul proprio cliente AMG come Pt_1
da DDT in atti ( doc. ti nn. 11 e 13). Nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c. è la contestazione secondo cui il pagamento di da parte di sarebbe stato subordinato all'avvenuto CP_1 Pt_1
pagamento da parte di AMG.
32. Alla luce di tale ricostruzione risulta, dunque, superflua qualsiasi attività istruttoria, peraltro sollecitata nella narrativa dell'atto di citazione e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. La pagina 22 di 24 questione concerne la richiesta acquisizione di una mail datata
18.7.2023 che avrebbe annullato quella del 14.7.2023 con cui Pt_1
segnalava la modifica del porto di destinazione. Si tratta non solo di richiesta inammissibile ex art. 345 c.p.c., ma contraddistinta anche da totale genericità.
33. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
34. L'esito del gravame comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, con i parametri medi relativi al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis,
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3156/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 9409/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore pagina 23 di 24 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 4.6.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 24 di 24