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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. IOELE LORENZO e IANNONE LUCA, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo telematico;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Si conclude affinché l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro voglia fissare l'udienza di discussione della causa per accogliere le seguenti conclusioni:
- sospendere in via immediata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche con il decreto di fissazione dell'udienza salvo ulteriore provvedimento all'udienza di discussione e comparizione delle parti sussistendo le ragioni di legge in base agli esposti motivi di opposizione;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante – in via preliminare –
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Avellino
e/o del Tribunale di Salerno e/o del Tribunale di Vicenza, giudice del lavoro;
nel merito per l'infondatezza della pretesa contributiva nei confronti della opponente;
- in via ancora più subordinata, previa sospensiva dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento con passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e degli onorari di lite con attribuzione».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito per le motivazioni di cui in premessa nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con integrale conferma dell'opposto Decreto Ingiuntivo 112/2025
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2025 del Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 228.701,19 a CP_1 titolo di contribuzioni non versate e relativi interessi e sanzioni dalla cooperativa
AP, con la quale l'opponente ha intrattenuto un rapporto di appalto, da cui discenderebbe la sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
2. La società opponente, in particolare, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino o, in subordine, dei Tribunali di Salerno o di Vicenza.
3. si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 incompetenza sollevata dalla controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla prima udienza di comparizione, all'esito della discussione delle parti, la causa
è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
6. La competenza territoriale in materia di cause relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro è disciplinata dall'art. 444 co. 3 c.p.c., che così prevede:
«Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente».
7. La presente controversia ha a oggetto il supposto debito contributivo della società opponente per i debiti contributivi della società cooperativa AP, con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto relativo a servizi di movimentazione merci e facchinaggio presso lo stabilimento della società committente principale Capaldo s.p.a. in Manocalzati (Avellino).
Pag. 3 di 7 8. Le inadempienze contributive sono state contestate con il verbale di accertamento e notificazione n. 2015016230/DDL del 3.12.2015 (doc. 1 ; CP_1 contro di esso sono state proposte diverse azioni giudiziali innanzi al Tribunale di
Avellino; con sentenza del 4.10.2023, tale Tribunale ha, per quanto qui rileva
«accerta[to] la solidarietà della per le omissioni compiute dalle Parte_1 cooperative sub-appaltanti» (doc. 6 . La società opponente ha documentato CP_1 che è attualmente pendente appello contro la sentenza (doc. 3 opponente).
9. Secondo la società ricorrente, sussisterebbe la competenza del Tribunale di
Avellino, poiché l'unità produttiva interessata dall'accertamento era sita in
Manocalzati, comune compreso nel circondario di tale Tribunale. In subordine, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Salerno, nella cui circoscrizione è compreso il comune di Pontecagnano, ove è situata l'attuale sede legale di AP.
In ulteriore subordine, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Vicenza, città ove è collocata la sede legale di Pt_1
10. ha obiettato che all'epoca dell'appalto per cui è causa la sede legale di AP CP_1
era collocata in Torrile, comune compreso nella circoscrizione di questo
Tribunale, e che la società era all'epoca iscritta presso la sede provinciale di CP_1 di Parma;
la cancellazione dal Registro delle Imprese di Parma e la cessazione della posizione contributiva presso la sede provinciale di di Parma è CP_1 avvenuta solo dopo le vicende per cui è attualmente azionata la supposta responsabilità solidale della società opponente.
11. Si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per «ufficio dell'ente» si deve intendere quello che sia legittimato a ricevere i contributi dal datore di lavoro e a pretenderne il pagamento o restituirne l'eccedenza; lo stesso criterio deve essere utilizzato anche nelle cause in cui sia coinvolto il coobbligato solidale, trattandosi comunque di obblighi accessori a quelli del datore di lavoro principale
(Cass. 9 settembre 2016, n. 17910).
12. Nella motivazione della pronuncia si legge poi che, nell'interpretazione del disposto dell'art. 444 co. 3 c.p.c., deve tenersi in debita considerazione la ratio
Pag. 4 di 7 della norma, da individuarsi, anche sulla base dei lavori preparatori delle innovazioni apportate dalla l. 533/1973, «nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla “contiguità” tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia».
13. Si ritiene perciò che, ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere della presente controversia, assuma rilevanza dirimente il fatto che la fase amministrativa degli accertamenti nei confronti dell'obbligata principale sia stata condotta dall'ufficio di di Avellino, come risulta dal verbale di CP_1 accertamento prodotto;
solo tale interpretazione permette di salvaguardare l'esigenza di «contiguità tra sede amministrativa e sede giudiziaria» evidenziata dalla citata pronuncia di legittimità, nonché di assicurare che sia investito della controversia il «giudice naturale» della stessa, in quanto più territorialmente prossimo al luogo dove si sono svolte le prestazioni lavorative da cui derivano gli obblighi contributivi in contestazione.
14. Del resto, le precedenti controversie inerenti alla legittimità degli accertamenti di Con
e sono state trattate proprio innanzi al Tribunale di Avellino, senza che CP_1 abbia eccepito alcun difetto di competenza territoriale, nonostante CP_1 risultasse già dallo stesso verbale di accertamento che la sede ove era iscritta la posizione contributiva di AP era collocata dapprima a Parma e poi a Salerno.
15. La circostanza che solo presso l'ufficio di di Parma sia stata attiva una CP_1
posizione contributiva della società datrice di lavoro – peraltro cessata da più di dieci anni – e che non risulti che sia mai stata attivata una posizione contributiva di AP presso altro ufficio territoriale non può, per ciò solo, fondare la competenza del Tribunale adito;
si tratta infatti di questione meramente contabile, che potrà eventualmente venire in rilievo al momento dell'effettuazione dei pagamenti (qualora gli stessi risulteranno dovuti), ma che non è sufficiente a identificare l'ufficio di Parma quale «ufficio dell'ente», a fronte di altro ufficio di
Pag. 5 di 7 – appunto quello di Avellino – che è stato direttamente coinvolto negli CP_1 accertamenti ispettivi che hanno condotto alle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
16. Ciò anche in considerazione del fatto che è stato lo stesso convenuto ad CP_1
agire originariamente per il recupero di tali contributi avvalendosi del proprio ufficio territoriale di Avellino, nonostante già fosse noto all'epoca che AP aveva avuto in passato una posizione contributiva aperta presso l'ufficio di
Parma, con ciò dimostrando di ritenere che fosse l'ufficio di Avellino quello legittimato a incassare dal datore di lavoro o dal committente solidalmente responsabile i contributi non versati.
17. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino.
18. Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla pronuncia di incompetenza stessa discende necessariamente anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto reso da un ufficio giudiziario non munito del potere processuale di emetterlo;
la presente pronuncia riveste quindi il carattere di sentenza e non di ordinanza, non avendo a oggetto la sola incompetenza (cfr. Cass. 10 giugno 2019,
n. 15579).
19. Ai sensi dell'art. 428 co. 2 c.p.c., si fissa termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Avellino in funzione del giudice del lavoro.
20. In ragione della definizione in rito della controversia e dell'incertezza derivante dalla passata iscrizione dell'obbligata principale presso la sede di di Parma, CP_1 si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Avellino;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2025 del Tribunale di Parma;
3. fissa termine perentorio di 30 giorni dalla data del deposito del presente provvedimento per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di
Avellino in funzione di giudice del lavoro;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. IOELE LORENZO e IANNONE LUCA, elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo telematico;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte opponente:
«Si conclude affinché l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro voglia fissare l'udienza di discussione della causa per accogliere le seguenti conclusioni:
- sospendere in via immediata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche con il decreto di fissazione dell'udienza salvo ulteriore provvedimento all'udienza di discussione e comparizione delle parti sussistendo le ragioni di legge in base agli esposti motivi di opposizione;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante – in via preliminare –
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Avellino
e/o del Tribunale di Salerno e/o del Tribunale di Vicenza, giudice del lavoro;
nel merito per l'infondatezza della pretesa contributiva nei confronti della opponente;
- in via ancora più subordinata, previa sospensiva dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento con passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e degli onorari di lite con attribuzione».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE
rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito per le motivazioni di cui in premessa nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con integrale conferma dell'opposto Decreto Ingiuntivo 112/2025
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2025 del Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 228.701,19 a CP_1 titolo di contribuzioni non versate e relativi interessi e sanzioni dalla cooperativa
AP, con la quale l'opponente ha intrattenuto un rapporto di appalto, da cui discenderebbe la sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
2. La società opponente, in particolare, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino o, in subordine, dei Tribunali di Salerno o di Vicenza.
3. si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 incompetenza sollevata dalla controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla prima udienza di comparizione, all'esito della discussione delle parti, la causa
è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
6. La competenza territoriale in materia di cause relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro è disciplinata dall'art. 444 co. 3 c.p.c., che così prevede:
«Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente».
7. La presente controversia ha a oggetto il supposto debito contributivo della società opponente per i debiti contributivi della società cooperativa AP, con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto relativo a servizi di movimentazione merci e facchinaggio presso lo stabilimento della società committente principale Capaldo s.p.a. in Manocalzati (Avellino).
Pag. 3 di 7 8. Le inadempienze contributive sono state contestate con il verbale di accertamento e notificazione n. 2015016230/DDL del 3.12.2015 (doc. 1 ; CP_1 contro di esso sono state proposte diverse azioni giudiziali innanzi al Tribunale di
Avellino; con sentenza del 4.10.2023, tale Tribunale ha, per quanto qui rileva
«accerta[to] la solidarietà della per le omissioni compiute dalle Parte_1 cooperative sub-appaltanti» (doc. 6 . La società opponente ha documentato CP_1 che è attualmente pendente appello contro la sentenza (doc. 3 opponente).
9. Secondo la società ricorrente, sussisterebbe la competenza del Tribunale di
Avellino, poiché l'unità produttiva interessata dall'accertamento era sita in
Manocalzati, comune compreso nel circondario di tale Tribunale. In subordine, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Salerno, nella cui circoscrizione è compreso il comune di Pontecagnano, ove è situata l'attuale sede legale di AP.
In ulteriore subordine, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Vicenza, città ove è collocata la sede legale di Pt_1
10. ha obiettato che all'epoca dell'appalto per cui è causa la sede legale di AP CP_1
era collocata in Torrile, comune compreso nella circoscrizione di questo
Tribunale, e che la società era all'epoca iscritta presso la sede provinciale di CP_1 di Parma;
la cancellazione dal Registro delle Imprese di Parma e la cessazione della posizione contributiva presso la sede provinciale di di Parma è CP_1 avvenuta solo dopo le vicende per cui è attualmente azionata la supposta responsabilità solidale della società opponente.
11. Si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per «ufficio dell'ente» si deve intendere quello che sia legittimato a ricevere i contributi dal datore di lavoro e a pretenderne il pagamento o restituirne l'eccedenza; lo stesso criterio deve essere utilizzato anche nelle cause in cui sia coinvolto il coobbligato solidale, trattandosi comunque di obblighi accessori a quelli del datore di lavoro principale
(Cass. 9 settembre 2016, n. 17910).
12. Nella motivazione della pronuncia si legge poi che, nell'interpretazione del disposto dell'art. 444 co. 3 c.p.c., deve tenersi in debita considerazione la ratio
Pag. 4 di 7 della norma, da individuarsi, anche sulla base dei lavori preparatori delle innovazioni apportate dalla l. 533/1973, «nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla “contiguità” tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia».
13. Si ritiene perciò che, ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere della presente controversia, assuma rilevanza dirimente il fatto che la fase amministrativa degli accertamenti nei confronti dell'obbligata principale sia stata condotta dall'ufficio di di Avellino, come risulta dal verbale di CP_1 accertamento prodotto;
solo tale interpretazione permette di salvaguardare l'esigenza di «contiguità tra sede amministrativa e sede giudiziaria» evidenziata dalla citata pronuncia di legittimità, nonché di assicurare che sia investito della controversia il «giudice naturale» della stessa, in quanto più territorialmente prossimo al luogo dove si sono svolte le prestazioni lavorative da cui derivano gli obblighi contributivi in contestazione.
14. Del resto, le precedenti controversie inerenti alla legittimità degli accertamenti di Con
e sono state trattate proprio innanzi al Tribunale di Avellino, senza che CP_1 abbia eccepito alcun difetto di competenza territoriale, nonostante CP_1 risultasse già dallo stesso verbale di accertamento che la sede ove era iscritta la posizione contributiva di AP era collocata dapprima a Parma e poi a Salerno.
15. La circostanza che solo presso l'ufficio di di Parma sia stata attiva una CP_1
posizione contributiva della società datrice di lavoro – peraltro cessata da più di dieci anni – e che non risulti che sia mai stata attivata una posizione contributiva di AP presso altro ufficio territoriale non può, per ciò solo, fondare la competenza del Tribunale adito;
si tratta infatti di questione meramente contabile, che potrà eventualmente venire in rilievo al momento dell'effettuazione dei pagamenti (qualora gli stessi risulteranno dovuti), ma che non è sufficiente a identificare l'ufficio di Parma quale «ufficio dell'ente», a fronte di altro ufficio di
Pag. 5 di 7 – appunto quello di Avellino – che è stato direttamente coinvolto negli CP_1 accertamenti ispettivi che hanno condotto alle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
16. Ciò anche in considerazione del fatto che è stato lo stesso convenuto ad CP_1
agire originariamente per il recupero di tali contributi avvalendosi del proprio ufficio territoriale di Avellino, nonostante già fosse noto all'epoca che AP aveva avuto in passato una posizione contributiva aperta presso l'ufficio di
Parma, con ciò dimostrando di ritenere che fosse l'ufficio di Avellino quello legittimato a incassare dal datore di lavoro o dal committente solidalmente responsabile i contributi non versati.
17. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Avellino.
18. Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla pronuncia di incompetenza stessa discende necessariamente anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto reso da un ufficio giudiziario non munito del potere processuale di emetterlo;
la presente pronuncia riveste quindi il carattere di sentenza e non di ordinanza, non avendo a oggetto la sola incompetenza (cfr. Cass. 10 giugno 2019,
n. 15579).
19. Ai sensi dell'art. 428 co. 2 c.p.c., si fissa termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Avellino in funzione del giudice del lavoro.
20. In ragione della definizione in rito della controversia e dell'incertezza derivante dalla passata iscrizione dell'obbligata principale presso la sede di di Parma, CP_1 si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Avellino;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 112/2025 del Tribunale di Parma;
3. fissa termine perentorio di 30 giorni dalla data del deposito del presente provvedimento per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di
Avellino in funzione di giudice del lavoro;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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