Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4355/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024, la quale è stata celebrata mediante collegamento da remoto con l'applicazione Microsoft Teams, senza assegnare i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. stante l'espressa rinuncia delle parti, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) il 18.12.1972 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE LOPARDI (C.F.: C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in FI (PZ) alla via
[...]
Bologna n. 15 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
3.1.1973 e ivi residente a[...], cittadino italiano,
1
rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI SPERA (C.F.: , C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in FI (PZ) al vico Taverna
Nuova n. 8 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del
18.12.2024, per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.11.2023 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in FI (PZ) il 6.12.2014 e che dall'unione coniugale non erano nati
[...]
figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, addebitandola a quest'ultimo «per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio», nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale e condannarsi il resistente al «risarcimento del danno materiale e spirituale per gravi violazione dei doveri coniugali nella misura di € 20.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata dal giudice di Sua Giustizia».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 16.2.2024, il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 16.1.2024, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni, in particolar modo quelle relative alla fine del rapporto coniugale.
Il resistente ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione nei confronti della moglie, poiché quest'ultima «negli ultimi anni, lo aveva aggredito e offeso verbalmente in ogni contesto, sia familiare, sia
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sociale, anche in presenza di altre persone. Lo aveva denigrato e sminuito alle spalle, insultandolo sia con amici che parenti. Ma vi era di più, la ricorrente, nell'ultimo periodo, aveva adottato un atteggiamento molto freddo. Lo aveva rifiutato nell'intimità, oltre che per ogni più banale manifestazione di affetto. A ciò doveva aggiungersi che non aveva contribuito al pagamento di alcuna spesa familiare, con particolare riferimento alle bollette derivanti dalle utenze domestiche».
III Con ordinanza del 19.2.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti, in particolare in ordine alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente disponendo che il marito dovesse corrispondere alla moglie euro 300,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) a decorrere da dicembre 2023, e sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti nei limiti specificati nel menzionato provvedimento, delegandone l'assunzione al G.O.P.
IV Nelle more della fase istruttoria del giudizio di separazione personale, i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, che hanno sottoposto all'attenzione del giudicante e sottoscritto in udienza chiedendo la decisione della causa in conformità.
Rimessi gli atti al Giudice relatore, all'udienza del 18.12.2024, la quale
è stata celebrata mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. stante l'espressa rinuncia delle parti.
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V Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni, per effetto rinunciando alle reciproche domande di addebito:
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse
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in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4355 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente tra e , con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a FI (PZ) in [...]
[...] C.F._1
18.12.1972 e (C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._3
(PZ) il 3.1.1973, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in FI
(PZ) il 6.12.2014;
3) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di FI in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto N. 75, P. II, S. A);
4) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni convenute dai coniugi riportate in motivazione;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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