Ordinanza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo iscritto al n. RG 5436/2024 proposto da
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ciaraldi e presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato in San Giorgio a Liri, viale Marconi n. 2, per procura allegata al reclamo reclamante
contro
, rappresentata e difesa dall' avv. Ernesto Cassone e presso Controparte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato in Cassino (FR), Piazza Labriola n. 19, per procura allegata alla comparsa di costituzione reclamata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
Motivazione
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Cassino il 31.7.2024 Controparte_1
chiedeva la pronuncia di separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 9.12.2017, avanzando altresì Parte_1
1
2018 e nel 2022), con collocamento presso di sé nella casa familiare e regolamentazione della frequentazione padre-figlie, la fissazione di un contributo paterno nell'importo mensile di 700,00 euro, oltre il 50 % delle spese straordinarie e il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento;
avanzava contestualmente istanza di provvedimenti indifferibili con analogo contenuto delle domande spiegate nel merito;
con il medesimo decreto il Giudice designato fissava l'udienza del 12.3.2025 per la trattazione del procedimento di merito e l'udienza del 16.10.2024 per la trattazione dell'istanza di provvedimenti indifferibili.
Con comparsa di risposta depositata il 13.10.2024 si costituiva nel Parte_1
giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso nel merito e, in via riconvenzionale, avanzava domanda di affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso ciascun genitore e mantenimento diretto a carico di entrambi per i periodi di rispettiva spettanza;
in via subordinata, chiedeva che venisse regolamentata la frequentazione delle figlie con il padre e che gli venisse imposto un contributo per il loro mantenimento ordinario dell'importo di 250,00 euro mensili.
Con ordinanza pubblicata il 16.10.2024 il Giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., ha affidato le figlie minori della coppia, (n. nel 2018) e (n. nel 2022), Per_1 Per_2
in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e ha regolamentato gli incontri padre-figlie, incaricando il Servizio Sociale di San Giorgio a Liri di assicurare l'effettività del rapporto di frequentazione, ha assegnato la casa familiare alla ha imposto al un contributo mensile per il mantenimento ordinario CP_1 Pt_1
delle figlie dell'importo di 500,00 euro, oltre il 50 % delle spese straordinarie e ha disposto l'attribuzione alla degli assegni unici inerenti alla prole;
ha poi confermato CP_1
l'udienza del 12.3.2025 per la trattazione della causa.
Con reclamo depositato il 28.10.2024 ha contestato il provvedimento Parte_1
avanzando, in riforma della decisione, le richieste formulate in primo grado.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.1.2025 ha contestato il Controparte_1
fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto.
Con la memoria depositata il 17.2.2025 la parte reclamante ha ribadito le proprie richieste.
2 Il Procuratore Generale il 26.2.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, come di recente è stato ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. n. 11688/2024 del
30.4.2024) in occasione di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la reclamabilità dei provvedimenti emessi ex art. 473 bis .15 c.p.c., “avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c.,
è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma
2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.”.
Nel caso di specie, l'ordinanza reclamata, pronunciata all'udienza del 16.10.2024 (resa non inaudita altera parte, ma nel contraddittorio delle parti) non contiene nessuna delle disposizioni indicate dalla giurisprudenza quale condizione di deroga alla sua non reclamabilità e non vi è dubbio che si tratti di ordinanza emessa ex art. 473 bis.15 c.p.c..
I provvedimenti emessi in quella sede sono stati poi confermati solo parzialmente dall'ordinanza emessa all'udienza del 12.3.2025, fissata per la comparizione delle parti, ex art. 473 bis.22, c.p.c. ed è solo il provvedimento emesso in tale udienza che ha assorbito in parte le disposizioni emesse nell'ordinanza precedente che è impugnabile a mezzo reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. .
In considerazione della novità della questione processuale trattata sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile il reclamo;
-compensa le spese di lite;
3 -dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 13.3.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
4