Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 3156/2022 dell'11.11.2022
Oggetto: rendita per invalidità permanente da infortunio sul lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 272/2023 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, in virtù di procura in atti e Parte_1
presso il medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
generale in atti dall'Avv. Maurizio Tafuro ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Don Bosco
n. 49 presso la sede dell'avvocatura dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 5/5/2023, ha impugnato la sentenza n. 3156/2022 Parte_2 dell'11.11.2022 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce con cui veniva respinta la sua domanda, proposta nei confronti dell' , con cui aveva chiesto: “1) Accertare e dichiarare CP_1 che la patologia de qua che ha determinato l'inabilità al lavoro del ricorrente è dipendente dal servizio finora prestato;
2) accertare e riconoscere, pertanto, la sussistenza del nesso causale e/o
espletata; 3) accertare e riconoscere, conseguentemente, al sig. il beneficio assistenziale allo Pt_1 stesso spettante da parte dell' , attraverso la liquidazione della relativa indennità e/o attraverso CP_1 il riconoscimento della rendita vitalizia, inerente l'inabilità permanente al lavoro, nella misura che verrà accertata, anche a seguito dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio”.
A sostegno del gravame, l'appellante, con un unico motivo, ha sostenuto che il CTU nominato in primo grado non avrebbe tenuto conto che l'appellante è affetto da cecità assoluta, per come si evince dal verbale delle operazioni peritali e dalla stessa perizia, per cui si tratta di soggetto che non può agevolmente ed autonomamente avere la “….possibilità di cambiare posizione quando ne sente il bisogno e, tra un'operazione telefonica e l'altra, di mettersi anche in piedi e compiere qualche passo nella stanza….”
Inoltre, secondo l'appellante il CTU non avrebbe risposto esaurientemente e sufficientemente alle osservazioni tecniche svolte dal proprio consulente di parte.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della CTU e l'accoglimento della domanda formulata.
Con memoria depositata il 18.9.2023, si è costituito l' , deducendo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 3.7.2024, la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza affidandone l0incarico al Dott. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e va, pertanto, respinto.
Va preliminarmente affrontata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' . CP_1
Deve, infatti, osservarsi che, sotto il profilo strettamente formale, l'atto di appello si appalesa poco in linea con il dettato letterale degli artt. 434 e 342 c.p.c., in quanto le indicazioni delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, pur se esistenti, appaiono confezionate in modo poco chiaro e generico.
Rileva, tuttavia, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, si debba affermare l'ammissibilità dell'appello, in quanto l'interpretazione degli artt.
343 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
La lettura dell'atto di gravame consente sicuramente di individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, che possono essere condensate nella critica all'elaborato peritale di primo grado, sulla cui base è stato motivato il rigetto della domanda.
Passando al merito della controversia, l'esame della CTU redatta dal Dott. deve Persona_1
condurre al rigetto del gravame.
Invero, il CTU, all'esito dell'esame clinico dell'appellante e della documentazione sanitaria dallo stesso prodotta ha concluso come segue: <il sig. è affetto da “scoliosi dorso- Parte_1
lombare con spondilodiscoartrosi ed ernia l1-l2” e che per tali lesioni sulla base dei riscontri anamnestici, clinici e documentali non vi sono elementi sufficienti per il riconoscimento del nesso di causalità e/o concausalità per il riconoscimento della malattia professionale per le patologie denunciate>>.
Per pervenire a tali conclusioni, il CTU ha eseguito una puntuale premessa in ordine alla definizione di malattia professionale per cui “si intende una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale,
o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). Inoltre, la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente;
il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità”.
Passando al caso specifico, il CTU ha osservato che “a livello del rachide lombare in atti è presente un unico accertamento strumentale rappresentato da una RMN del 2018 con evidenza di “ridotta la fisiologica lordosi. Canale vertebrale e forami di coniugazione di calibro ridotto per brevità costituzionale dei peduncoli vertebrali. In L1-L2 si apprezza piccola ernia discale postero paracentrale sn estrusa e migrata cranialmente. A livello dello spazio intersomatico L5-S1, nettamente ridotto in altezza e sede di discoartrosi di tipo disidratativo, si rileva piccola ernia postero centrale…” con note di spondilosi all'Rx”.
Ha, poi, evidenziato il dott. che “dal punto di vista clinico è presente un'unica certificazione Per_1
che segnala la presenza delle problematiche vertebrali, senza evidenza di terapia specifiche in proposito. Al dato strumentale corrisponde un'obiettività che evidenzia la presenza di un quadro a lieve incidenza funzionale e senza segni di sofferenza radicolare in atto o pregressa e con alterazioni posturali legate alla presenza di una scoliosi dorso-lombare”.
In relazione alle problematiche vertebrali, secondo il CTU, “i fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali e statistico- epidemiologici sono rappresentati da 1) Movimentazione manuale di carichi;
2) WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo); 3) Posture incongrue (fisse/protratte); 4)
Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco. In pratica le attività lavorative a maggior rischio sono quelle in cui si pratica una mansione pesante con frequenti flessioni lombari, rotazioni del busto, sollevamenti e spinte, lavori ripetitivi, posture statiche, vibrazioni, ecc. per lunghi periodi di tempo
e senza fasi di riposo. Per quanto riguarda la tipologia di attività lavorativa svolta dal questa Pt_1
nel corso degli anni, sulla base del racconto anamnestico e di quanto rilevabile agli atti, è stata essenzialmente sedentaria senza particolari sollecitazioni a livello lombare che possano giustificare
l'insorgenza delle alterazioni documentate strumentalmente che appaiono invece correlabili ad alterazioni costituzionali/congenite. Inoltre, la diagnosi di spondiloartrosi con riduzione di ampiezza del canale vertebrale rende difficilmente ipotizzabile una causa e/o concausa lavorativa, mentre appare decisamente più verosimile che l'origine sia legata a fattori eredo-costituzionali”.
Aggiunge ancora il CTU: “altro elemento da tenere in considerazione è che alla sintomatologia riferita dal periziando, come già accennato, non corrisponde un percorso clinico che evidenzi una graduale evolutività del quadro con fasi di riacutizzazione che sarebbe logico attendersi in caso di progressivo aggravamento della patologia, piuttosto che al semplice riscontro strumentale di alterazioni anatomo-patologiche non supportate da nessuna evidenza clinica”.
La Corte, rilevato che il ragionamento svolto dal CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto
(peraltro sostanzialmente sovrapponibili a quelli della relazione di consulenza svolta in primo grado) appaiono congrui sul piano logico, oltre che doviziosamente motivati, ritiene di doversi uniformare al giudizio dell'Ausiliare e quindi pervenire al rigetto del gravame.
Le spese di questo grado vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., stante la dichiarazione reddituale a tal fine depositata dall'appellante. Per la stessa ragione, lo stesso non può essere assoggettato al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del dPR n. 115/2002. Le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.5.2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza dell'11.11.2022 n. 3156 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi