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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3551/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3551/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Seregno, in via PP ER n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Tardino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Durini n. 23, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Paina Parte_2 C.F._2 di NO (MB), Via IV Novembre n.166/168, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Carobbio degli Angeli (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale di volta in volta si troverà. Per_1
2) è collocata, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Seregno alla via Per_1
PP ER n. 41. Si dà atto che il signor ha rilasciato prima d'ora l'appartamento e CP_1 riconsegnato alla signora il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione di via G. ER n. Parte_3
41. Egli dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere e/o aver fatto altri duplicati e di aver già asportato tutti gli effetti e oggetti personali dalle proprietà della GN . Il Parte_3 signor ha già trasferito la propria residenza anagrafica dalla casa ex coniugale all'attuale CP_1 dimora in via IV Novembre, n.166/168, Paina di NO (MB). 3) La casa coniugale sita in Seregno alla via PP ER n. 41, è assegnata, con tutti gli arredi, all'esclusiva proprietaria, GN , che l'abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
4) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, il Padre terrà con sé un pomeriggio la Per_1 settimana, di preferenza il mercoledì, sempre se compatibile agli impegni extrascolastici della minore che variano di anno in anno, dall'uscita della scuola all'indomani mattina con accompagnamento diretto a scuola (ovvero, nel periodo extrascolastico presso la casa materna ovvero campus estivo) nonché a weekend alternati, dall'uscita della scuola del venerdì alla domenica sera entro le ore 18,30 presso la casa materna. Un ulteriore pomeriggio la settimana, comprensivo del pernotto, immediatamente successivo al giorno infrasettimanale, nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materno. Al padre sarà sempre garantito un pernottamento infrasettimanale della minore presso di lui nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza e due pernottamenti nella settimana in cui il week-end della minore sarà di competenza della madre. Le parti avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato, per la migliore gestione della figlia . Le parti avranno l'obbligo di comunicarsi per mail, ovvero per Per_1 messaggio scritto, non oltre le 48 ore precedenti il fine settimana di propria competenza, l'esatta destinazione e tutti i recapiti anche telefonici relativi all'eventuale località in cui trascorreranno il week-end in compagnia della minore nel caso di viaggi nazionali, e non oltre 7 giorni prima qualora la destinazione sia estera.
5) I genitori, sin d'ora, concordano e condividono che la figlia, come di prassi, sarà seguita nello svolgimento dei compiti scolastici almeno una volta a settimana, preferibilmente il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, da un'educatrice. Il Signor rispetterà tale accordo nei CP_1 giorni in cui la figlia starà presso di lui salvo che il padre non sia via per il week-end con la minore. Nel caso di indisposizione fisica di , scioperi e/o imprevisti che non le permettano la regolare Per_1 frequenza scolastica, in caso di loro impossibilità, i Genitori concordano di affidare a una baby- sitter la gestione della minore, preferendo nell'ipotesi di indisposizione fisica il collocamento di
, salvo diverso accordo, presso la casa della GN ovvero della di lei madre Per_1 Parte_3 ovvero della nonna paterna. La spesa per l'educatrice e l'eventuale baby-sitter competerà al genitore presso cui starà la minore. 6) In caso di trasferte e/o impegni di lavoro del Sig. che impediscano il regolare CP_1 svolgimento delle frequentazioni con la figlia minore, egli avviserà con congruo preavviso, almeno di quarantotto ore, salvo imprevisti a carattere eccezionale, la GN con la quale Parte_3 concorderà e organizzerà il recupero del relativo tempo di cura. 7) Durante il periodo estivo, trascorrerà la prima metà del mese di agosto con il padre e la Per_1 seconda metà del mese di agosto con la madre. Detti periodi verranno alternati di anno in anno e così alla madre spetterà nel 2025 il periodo dal 1 agosto al 16 agosto mattina fino alle ore 11,00. La Sig.ra porterà la figlia in vacanza, inoltre, una settimana nel mese di giugno e una Parte_3 settimana nel mese di luglio con conseguente sospensione delle frequentazioni infrasettimanali paterne senza recupero. Analoga facoltà spetterà al padre che nei periodi di propria spettanza assicurerà lo svolgimento da parte della figlia dei compiti scolastici delle vacanze, come nei fine settimana. Nelle settimane estive il padre garantirà a la frequenza di eventuali campus Per_1 estivi, ovvero l'affiderà alla cura di una baby-sitter perché è fatto divieto al Signor portare CP_1 la minore in cantiere, come pure sugli autocarri ovvero mezzi di trasporto diversi dall'automobile, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada vigente. I genitori avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato. Il padre comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno alla madre le settimane prescelte a giugno e a luglio, medesima comunicazione dovrà essere fatta dalla Sig.ra al Sig. , anche per garantire l'iscrizione ai campus estivi di Pt_3 CP_1
. Entrambe le parti si informeranno, almeno venti giorni prima della partenza, in ordine alle Per_1 destinazioni di viaggio con la minore. 8) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie scolastiche sino alle ore 11,30 del 31 dicembre ovvero dalla mattina del 31 dicembre sino alle ore 18,30 del 6 gennaio. Per l'anno 2024 starà con la Per_1
Madre dal 23 dicembre al 31 dicembre. trascorrerà il 24 dicembre di ciascun anno con la Per_1 madre che avrà cura di prelevare la figlia dalla casa paterna almeno dalle ore 17,30 del pomeriggio per riportarla il giorno successivo entro le ore 11,30. Nell'anno in cui la minore starà con la madre durante il primo periodo delle vacanze natalizie, il padre terrà la figlia il 25 dicembre prelevandola dalla casa materna alle ore 11,30 per ivi riportarla entro le ore 18,00.
9) Salvo diverso miglior accordo, le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico della minore saranno suddivise in periodi di ugual durata. Ad anni alterni, starà dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche pasquali sino alle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua con un genitore e con l'altro dalle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua sino alle 18,30 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. Per il 2025, i genitori hanno convenuto che la minore starà con la mamma dalla domenica sera del 13 aprile sino alla sera del 22 aprile e con il papà dal 23 aprile sino al 30 aprile mattina con riaccompagnamento a scuola.
10) Il ponte del 1 Novembre 2024 è stato di competenza materno e nel rispetto dell'alternanza i genitori si avvicenderanno nei successivi. Il giorno del compleanno di sarà garantito al Per_1 genitore cui non compete la giornata di vedere la figlia per un paio di ore nel rispetto degli impegni extrascolastici e salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
11) Il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_3 ordinario della figlia la somma mensile di € 500,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
12) Sempre a titolo di mantenimento della figlia , il Signor terrà a proprio carico Per_1 CP_1 il 50% del costo di iscrizione, delle rette e della mensa della scuola elementare “Junior College Bilingual School” attualmente frequentata dalla figlia rimborsando l'importo dovuto alla GN
in quattro rate con scadenza il 30/08, il 30/11, il 31/01 e il 31/03 di ciascun anno. Parte_3 13) La GN terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie come meglio Parte_3 previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza il 07/05/2018 ad eccezione di quanto previsto al punto 12) e salva l'eventualità di cui al punto 14). Le spese mediche relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Monza il 07/05/2018 saranno a carico della GN . Parte_3
14) Nel caso in cui frequentasse in futuro un istituto scolastico pubblico i genitori Per_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida e cioè: Spese mediche
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sarà necessario, invece, il preventivo accordo per la ripartizione al 50% tra i genitori di tutte le restanti spese. In via esemplificativa e non esaustiva, Spese mediche:
- esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà pervenire all'altro genitore, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno quindici giorni -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00 ciascun genitore dovrà anticipare, e cioè versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15) I genitori si obbligano a non fare avere contatti, né frequentazioni, tra la figlia ed eventuali loro partner, anche già conosciuti, ovvero presentandoli, come amici/che o conoscenti in assenza di altri coetanei con i rispettivi genitori, fino al compimento degli 11 anni di . Dal compimento degli Per_1 anni 11 di , i Genitori si atterranno sempre e comunque a criteri di gradualità e di cautela Per_1 nell'esporre la figlia a frequentazioni con eventuali nuove/i loro compagne/i.
16) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente , almeno una volta al dì, nei giorni che Per_1 trascorrerà con l'altro genitore che favorirà il contatto non impedendo in alcun modo il dialogo riservato tra la minore e l'altro genitore, poiché sarà a decidere in autonomia quando Per_1 terminare la conversazione telefonica.
17) Le Parti si impegnano a far mantenere alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
18) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia . Per_1
19) I legali hanno già rinunziato alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012. C H I E D O N O inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti C O N C L U S I O N I relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30/06/2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli (BG) Anno 2012, n. 2, Serie A, Parte II, Ufficio 1.
• ordinare al Comune di Carrobbio degli Angeli (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. La Per_1 responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale di volta in volta si troverà. Per_1
2) è collocata, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Seregno alla via Per_1
PP ER n. 41. Si dà atto che il signor ha rilasciato prima d'ora l'appartamento e CP_1 riconsegnato alla signora il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione di via G. ER n. Parte_3
41. Egli dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere e/o aver fatto altri duplicati e di aver già asportato tutti gli effetti e oggetti personali dalle proprietà della GN . Il signor Parte_3 [...]
ha già trasferito la propria residenza anagrafica dalla casa ex coniugale all'attuale dimora CP_1 in via IV Novembre, n.166/168, Paina di NO (MB). 3) La casa coniugale sita in Seregno alla via PP ER n. 41, è assegnata, con tutti gli arredi, all'esclusiva proprietaria, GN , che l'abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
4) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, il Padre terrà con sé un pomeriggio la Per_1 settimana, di preferenza il mercoledì, sempre se compatibile agli impegni extrascolastici della minore che variano di anno in anno, dall'uscita della scuola all'indomani mattina con accompagnamento diretto a scuola (ovvero, nel periodo extrascolastico presso la casa materna ovvero campus estivo) nonché a weekend alternati, dall'uscita della scuola del venerdì alla domenica sera entro le ore 18,30 presso la casa materna. Un ulteriore pomeriggio la settimana, comprensivo del pernotto, immediatamente successivo al giorno infrasettimanale, nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materno. Al padre sarà sempre garantito un pernottamento infrasettimanale della minore presso di lui nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza e due pernottamenti nella settimana in cui il week-end della minore sarà di competenza della madre. Le parti avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato, per la migliore gestione della figlia . Le parti avranno l'obbligo di comunicarsi per mail, ovvero per Per_1 messaggio scritto, non oltre le 48 ore precedenti il fine settimana di propria competenza, l'esatta destinazione e tutti i recapiti anche telefonici relativi all'eventuale località in cui trascorreranno il week-end in compagnia della minore nel caso di viaggi nazionali, e non oltre 7 giorni prima, qualora la destinazione sia estera.
5) I genitori, sin d'ora, concordano e condividono che la figlia, come di prassi, sarà seguita nello svolgimento dei compiti scolastici almeno una volta a settimana, preferibilmente il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, da un'educatrice. Il Signor rispetterà tale accordo nei CP_1 giorni in cui la figlia starà presso di lui salvo che il padre non sia via per il week-end con la minore. Nel caso di indisposizione fisica di , scioperi e/o imprevisti che non le permettano la regolare Per_1 frequenza scolastica, in caso di loro impossibilità, i Genitori concordano di affidare a una baby- sitter la gestione della minore, preferendo nell'ipotesi di indisposizione fisica il collocamento di , salvo diverso accordo, presso la casa della GN ovvero della di lei madre Per_1 Parte_3 ovvero della nonna paterna. La spesa per l'educatrice e l'eventuale baby-sitter competerà al genitore presso cui starà la minore.
6) In caso di trasferte e/o impegni di lavoro del Sig. che impediscano il regolare CP_1 svolgimento delle frequentazioni con la figlia minore, egli avviserà con congruo preavviso, almeno di quarantotto ore, salvo imprevisti a carattere eccezionale, la GN con la quale Parte_3 concorderà e organizzerà il recupero del relativo tempo di cura.
7) Durante il periodo estivo, trascorrerà la prima metà del mese di agosto con il padre e la Per_1 seconda metà del mese di agosto con la madre. Detti periodi verranno alternati di anno in anno e così alla madre spetterà nel 2025 il periodo dal 1 agosto al 16 agosto mattina fino alle ore 11,00. La Sig.ra porterà la figlia in vacanza, inoltre, una settimana nel mese di giugno e una Parte_3 settimana nel mese di luglio con conseguente sospensione delle frequentazioni infrasettimanali paterne senza recupero. Analoga facoltà spetterà al padre che nei periodi di propria spettanza assicurerà lo svolgimento da parte della figlia dei compiti scolastici delle vacanze, come nei fine settimana. Nelle settimane estive il padre garantirà a la frequenza di eventuali campus Per_1 estivi, ovvero l'affiderà alla cura di una baby-sitter perché è fatto divieto al Signor portare CP_1 la minore in cantiere, come pure sugli autocarri ovvero mezzi di trasporto diversi dall'automobile e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada vigente. I genitori avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato. Il padre comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno alla madre le settimane prescelte a giugno e a luglio, medesima comunicazione dovrà essere fatta dalla Sig.ra al Sig. , anche per garantire l'iscrizione ai campus estivi di Pt_3 CP_1
. Entrambe le parti si informeranno, almeno venti giorni prima della partenza, in ordine alle Per_1 destinazioni di viaggio con la minore. 8) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie scolastiche sino alle ore 11,30 del 31 dicembre ovvero dalla mattina del 31 dicembre sino alle ore 18,30 del 6 gennaio. Per l'anno 2024 starà con la Per_1
Madre dal 23 dicembre al 31 dicembre. trascorrerà il 24 dicembre di ciascun anno con la Per_1 madre che avrà cura di prelevare la figlia dalla casa paterna dalle ore 17,30 del pomeriggio per riportarla il giorno successivo entro le ore 11,30. Nell'anno in cui la minore starà con la madre durante il primo periodo delle vacanze natalizie, il padre terrà la figlia il 25 dicembre prelevandola dalla casa materna alle ore 11,30 per ivi riportarla entro le ore 18,00.
9) Salvo diverso miglior accordo, le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico della minore saranno suddivise in periodi di ugual durata. Ad anni alterni, starà dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche pasquali sino alle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua con un genitore e con l'altro dalle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua sino alle 18,30 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
10) Il ponte del 1 Novembre 2024 è stato di competenza materno e nel rispetto dell'alternanza i genitori si avvicenderanno nei successivi. Il giorno del compleanno di sarà garantito al Per_1 genitore cui non compete la giornata di vedere la figlia per un paio di ore nel rispetto degli impegni extrascolastici e salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
11) Il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_3 ordinario della figlia la somma mensile di € 500,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 12) Sempre a titolo di mantenimento della figlia , il Signor terrà a proprio carico Per_1 CP_1 il 50% del costo di iscrizione, delle rette e della mensa della scuola elementare “Junior College Bilingual School” attualmente frequentata dalla figlia rimborsando l'importo dovuto alla GN
in quattro rate con scadenza Parte_3 il 30/08, il 30/11, il 31/01 e il 31/03 di ciascun anno. 13) La GN terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie come meglio Parte_3 previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza il 07/05/2018 ad eccezione di quanto previsto al punto 12) e salva l'eventualità di cui al punto 14). Le spese mediche relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Monza il 07/05/2018 saranno a carico della GN . Parte_3
14) Nel caso in cui frequentasse in futuro un istituto scolastico pubblico i genitori Per_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida e cioè: Spese mediche
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sarà necessario, invece, il preventivo accordo per la ripartizione al 50% tra i genitori di tutte le restanti spese. In via esemplificativa e non esaustiva, Spese mediche:
- esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà pervenire all'altro genitore, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno quindici giorni -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00 ciascun genitore dovrà anticipare, e cioè versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15) I genitori si obbligano a non fare avere contatti, né frequentazioni, tra la figlia ed eventuali loro partner, anche già conosciuti, ovvero presentandoli, come amici/che o conoscenti in assenza di altri coetanei con i rispettivi genitori, fino al compimento degli 11 anni di . Dal compimento degli Per_1 anni 11 di , i Genitori si atterranno sempre e comunque a criteri di gradualità e di cautela Per_1 nell'esporre la figlia a frequentazioni con eventuali nuove/i loro compagne/i.
16) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente , almeno una volta al dì, nei giorni che Per_1 trascorrerà con l'altro genitore che favorirà il contatto non impedendo in alcun modo il dialogo riservato tra la minore e l'altro genitore, poiché sarà a decidere in autonomia quando Per_1 terminare la conversazione telefonica.
17) Le Parti si impegnano a far mantenere alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
18) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia . Per_1
19) I legali hanno già rinunziato alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Carobbio degli Angeli (BG) il 30 giugno 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli, anno 2012, n. 2, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata la figlia (il 21.01.2016). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (8 ottobre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3551/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Carobbio degli Angeli (BG) il 30 giugno 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli, anno 2012, n. 2, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16.10.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3551/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Seregno, in via PP ER n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Tardino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Durini n. 23, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Paina Parte_2 C.F._2 di NO (MB), Via IV Novembre n.166/168, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio Cataliotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Carobbio degli Angeli (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale di volta in volta si troverà. Per_1
2) è collocata, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Seregno alla via Per_1
PP ER n. 41. Si dà atto che il signor ha rilasciato prima d'ora l'appartamento e CP_1 riconsegnato alla signora il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione di via G. ER n. Parte_3
41. Egli dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere e/o aver fatto altri duplicati e di aver già asportato tutti gli effetti e oggetti personali dalle proprietà della GN . Il Parte_3 signor ha già trasferito la propria residenza anagrafica dalla casa ex coniugale all'attuale CP_1 dimora in via IV Novembre, n.166/168, Paina di NO (MB). 3) La casa coniugale sita in Seregno alla via PP ER n. 41, è assegnata, con tutti gli arredi, all'esclusiva proprietaria, GN , che l'abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
4) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, il Padre terrà con sé un pomeriggio la Per_1 settimana, di preferenza il mercoledì, sempre se compatibile agli impegni extrascolastici della minore che variano di anno in anno, dall'uscita della scuola all'indomani mattina con accompagnamento diretto a scuola (ovvero, nel periodo extrascolastico presso la casa materna ovvero campus estivo) nonché a weekend alternati, dall'uscita della scuola del venerdì alla domenica sera entro le ore 18,30 presso la casa materna. Un ulteriore pomeriggio la settimana, comprensivo del pernotto, immediatamente successivo al giorno infrasettimanale, nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materno. Al padre sarà sempre garantito un pernottamento infrasettimanale della minore presso di lui nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza e due pernottamenti nella settimana in cui il week-end della minore sarà di competenza della madre. Le parti avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato, per la migliore gestione della figlia . Le parti avranno l'obbligo di comunicarsi per mail, ovvero per Per_1 messaggio scritto, non oltre le 48 ore precedenti il fine settimana di propria competenza, l'esatta destinazione e tutti i recapiti anche telefonici relativi all'eventuale località in cui trascorreranno il week-end in compagnia della minore nel caso di viaggi nazionali, e non oltre 7 giorni prima qualora la destinazione sia estera.
5) I genitori, sin d'ora, concordano e condividono che la figlia, come di prassi, sarà seguita nello svolgimento dei compiti scolastici almeno una volta a settimana, preferibilmente il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, da un'educatrice. Il Signor rispetterà tale accordo nei CP_1 giorni in cui la figlia starà presso di lui salvo che il padre non sia via per il week-end con la minore. Nel caso di indisposizione fisica di , scioperi e/o imprevisti che non le permettano la regolare Per_1 frequenza scolastica, in caso di loro impossibilità, i Genitori concordano di affidare a una baby- sitter la gestione della minore, preferendo nell'ipotesi di indisposizione fisica il collocamento di
, salvo diverso accordo, presso la casa della GN ovvero della di lei madre Per_1 Parte_3 ovvero della nonna paterna. La spesa per l'educatrice e l'eventuale baby-sitter competerà al genitore presso cui starà la minore. 6) In caso di trasferte e/o impegni di lavoro del Sig. che impediscano il regolare CP_1 svolgimento delle frequentazioni con la figlia minore, egli avviserà con congruo preavviso, almeno di quarantotto ore, salvo imprevisti a carattere eccezionale, la GN con la quale Parte_3 concorderà e organizzerà il recupero del relativo tempo di cura. 7) Durante il periodo estivo, trascorrerà la prima metà del mese di agosto con il padre e la Per_1 seconda metà del mese di agosto con la madre. Detti periodi verranno alternati di anno in anno e così alla madre spetterà nel 2025 il periodo dal 1 agosto al 16 agosto mattina fino alle ore 11,00. La Sig.ra porterà la figlia in vacanza, inoltre, una settimana nel mese di giugno e una Parte_3 settimana nel mese di luglio con conseguente sospensione delle frequentazioni infrasettimanali paterne senza recupero. Analoga facoltà spetterà al padre che nei periodi di propria spettanza assicurerà lo svolgimento da parte della figlia dei compiti scolastici delle vacanze, come nei fine settimana. Nelle settimane estive il padre garantirà a la frequenza di eventuali campus Per_1 estivi, ovvero l'affiderà alla cura di una baby-sitter perché è fatto divieto al Signor portare CP_1 la minore in cantiere, come pure sugli autocarri ovvero mezzi di trasporto diversi dall'automobile, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada vigente. I genitori avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato. Il padre comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno alla madre le settimane prescelte a giugno e a luglio, medesima comunicazione dovrà essere fatta dalla Sig.ra al Sig. , anche per garantire l'iscrizione ai campus estivi di Pt_3 CP_1
. Entrambe le parti si informeranno, almeno venti giorni prima della partenza, in ordine alle Per_1 destinazioni di viaggio con la minore. 8) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie scolastiche sino alle ore 11,30 del 31 dicembre ovvero dalla mattina del 31 dicembre sino alle ore 18,30 del 6 gennaio. Per l'anno 2024 starà con la Per_1
Madre dal 23 dicembre al 31 dicembre. trascorrerà il 24 dicembre di ciascun anno con la Per_1 madre che avrà cura di prelevare la figlia dalla casa paterna almeno dalle ore 17,30 del pomeriggio per riportarla il giorno successivo entro le ore 11,30. Nell'anno in cui la minore starà con la madre durante il primo periodo delle vacanze natalizie, il padre terrà la figlia il 25 dicembre prelevandola dalla casa materna alle ore 11,30 per ivi riportarla entro le ore 18,00.
9) Salvo diverso miglior accordo, le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico della minore saranno suddivise in periodi di ugual durata. Ad anni alterni, starà dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche pasquali sino alle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua con un genitore e con l'altro dalle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua sino alle 18,30 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. Per il 2025, i genitori hanno convenuto che la minore starà con la mamma dalla domenica sera del 13 aprile sino alla sera del 22 aprile e con il papà dal 23 aprile sino al 30 aprile mattina con riaccompagnamento a scuola.
10) Il ponte del 1 Novembre 2024 è stato di competenza materno e nel rispetto dell'alternanza i genitori si avvicenderanno nei successivi. Il giorno del compleanno di sarà garantito al Per_1 genitore cui non compete la giornata di vedere la figlia per un paio di ore nel rispetto degli impegni extrascolastici e salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
11) Il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_3 ordinario della figlia la somma mensile di € 500,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
12) Sempre a titolo di mantenimento della figlia , il Signor terrà a proprio carico Per_1 CP_1 il 50% del costo di iscrizione, delle rette e della mensa della scuola elementare “Junior College Bilingual School” attualmente frequentata dalla figlia rimborsando l'importo dovuto alla GN
in quattro rate con scadenza il 30/08, il 30/11, il 31/01 e il 31/03 di ciascun anno. Parte_3 13) La GN terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie come meglio Parte_3 previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza il 07/05/2018 ad eccezione di quanto previsto al punto 12) e salva l'eventualità di cui al punto 14). Le spese mediche relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Monza il 07/05/2018 saranno a carico della GN . Parte_3
14) Nel caso in cui frequentasse in futuro un istituto scolastico pubblico i genitori Per_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida e cioè: Spese mediche
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sarà necessario, invece, il preventivo accordo per la ripartizione al 50% tra i genitori di tutte le restanti spese. In via esemplificativa e non esaustiva, Spese mediche:
- esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà pervenire all'altro genitore, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno quindici giorni -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00 ciascun genitore dovrà anticipare, e cioè versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15) I genitori si obbligano a non fare avere contatti, né frequentazioni, tra la figlia ed eventuali loro partner, anche già conosciuti, ovvero presentandoli, come amici/che o conoscenti in assenza di altri coetanei con i rispettivi genitori, fino al compimento degli 11 anni di . Dal compimento degli Per_1 anni 11 di , i Genitori si atterranno sempre e comunque a criteri di gradualità e di cautela Per_1 nell'esporre la figlia a frequentazioni con eventuali nuove/i loro compagne/i.
16) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente , almeno una volta al dì, nei giorni che Per_1 trascorrerà con l'altro genitore che favorirà il contatto non impedendo in alcun modo il dialogo riservato tra la minore e l'altro genitore, poiché sarà a decidere in autonomia quando Per_1 terminare la conversazione telefonica.
17) Le Parti si impegnano a far mantenere alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
18) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia . Per_1
19) I legali hanno già rinunziato alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012. C H I E D O N O inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti C O N C L U S I O N I relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30/06/2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli (BG) Anno 2012, n. 2, Serie A, Parte II, Ufficio 1.
• ordinare al Comune di Carrobbio degli Angeli (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. La Per_1 responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione che saranno rimesse al genitore presso il quale di volta in volta si troverà. Per_1
2) è collocata, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre in Seregno alla via Per_1
PP ER n. 41. Si dà atto che il signor ha rilasciato prima d'ora l'appartamento e CP_1 riconsegnato alla signora il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione di via G. ER n. Parte_3
41. Egli dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere e/o aver fatto altri duplicati e di aver già asportato tutti gli effetti e oggetti personali dalle proprietà della GN . Il signor Parte_3 [...]
ha già trasferito la propria residenza anagrafica dalla casa ex coniugale all'attuale dimora CP_1 in via IV Novembre, n.166/168, Paina di NO (MB). 3) La casa coniugale sita in Seregno alla via PP ER n. 41, è assegnata, con tutti gli arredi, all'esclusiva proprietaria, GN , che l'abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
4) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, il Padre terrà con sé un pomeriggio la Per_1 settimana, di preferenza il mercoledì, sempre se compatibile agli impegni extrascolastici della minore che variano di anno in anno, dall'uscita della scuola all'indomani mattina con accompagnamento diretto a scuola (ovvero, nel periodo extrascolastico presso la casa materna ovvero campus estivo) nonché a weekend alternati, dall'uscita della scuola del venerdì alla domenica sera entro le ore 18,30 presso la casa materna. Un ulteriore pomeriggio la settimana, comprensivo del pernotto, immediatamente successivo al giorno infrasettimanale, nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materno. Al padre sarà sempre garantito un pernottamento infrasettimanale della minore presso di lui nella settimana in cui il week-end sarà di sua competenza e due pernottamenti nella settimana in cui il week-end della minore sarà di competenza della madre. Le parti avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato, per la migliore gestione della figlia . Le parti avranno l'obbligo di comunicarsi per mail, ovvero per Per_1 messaggio scritto, non oltre le 48 ore precedenti il fine settimana di propria competenza, l'esatta destinazione e tutti i recapiti anche telefonici relativi all'eventuale località in cui trascorreranno il week-end in compagnia della minore nel caso di viaggi nazionali, e non oltre 7 giorni prima, qualora la destinazione sia estera.
5) I genitori, sin d'ora, concordano e condividono che la figlia, come di prassi, sarà seguita nello svolgimento dei compiti scolastici almeno una volta a settimana, preferibilmente il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, da un'educatrice. Il Signor rispetterà tale accordo nei CP_1 giorni in cui la figlia starà presso di lui salvo che il padre non sia via per il week-end con la minore. Nel caso di indisposizione fisica di , scioperi e/o imprevisti che non le permettano la regolare Per_1 frequenza scolastica, in caso di loro impossibilità, i Genitori concordano di affidare a una baby- sitter la gestione della minore, preferendo nell'ipotesi di indisposizione fisica il collocamento di , salvo diverso accordo, presso la casa della GN ovvero della di lei madre Per_1 Parte_3 ovvero della nonna paterna. La spesa per l'educatrice e l'eventuale baby-sitter competerà al genitore presso cui starà la minore.
6) In caso di trasferte e/o impegni di lavoro del Sig. che impediscano il regolare CP_1 svolgimento delle frequentazioni con la figlia minore, egli avviserà con congruo preavviso, almeno di quarantotto ore, salvo imprevisti a carattere eccezionale, la GN con la quale Parte_3 concorderà e organizzerà il recupero del relativo tempo di cura.
7) Durante il periodo estivo, trascorrerà la prima metà del mese di agosto con il padre e la Per_1 seconda metà del mese di agosto con la madre. Detti periodi verranno alternati di anno in anno e così alla madre spetterà nel 2025 il periodo dal 1 agosto al 16 agosto mattina fino alle ore 11,00. La Sig.ra porterà la figlia in vacanza, inoltre, una settimana nel mese di giugno e una Parte_3 settimana nel mese di luglio con conseguente sospensione delle frequentazioni infrasettimanali paterne senza recupero. Analoga facoltà spetterà al padre che nei periodi di propria spettanza assicurerà lo svolgimento da parte della figlia dei compiti scolastici delle vacanze, come nei fine settimana. Nelle settimane estive il padre garantirà a la frequenza di eventuali campus Per_1 estivi, ovvero l'affiderà alla cura di una baby-sitter perché è fatto divieto al Signor portare CP_1 la minore in cantiere, come pure sugli autocarri ovvero mezzi di trasporto diversi dall'automobile e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada vigente. I genitori avranno facoltà di condividere una diversa organizzazione, anche solo per un tempo limitato. Il padre comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno alla madre le settimane prescelte a giugno e a luglio, medesima comunicazione dovrà essere fatta dalla Sig.ra al Sig. , anche per garantire l'iscrizione ai campus estivi di Pt_3 CP_1
. Entrambe le parti si informeranno, almeno venti giorni prima della partenza, in ordine alle Per_1 destinazioni di viaggio con la minore. 8) Salvo diverso e miglior accordo tra le Parti, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie scolastiche sino alle ore 11,30 del 31 dicembre ovvero dalla mattina del 31 dicembre sino alle ore 18,30 del 6 gennaio. Per l'anno 2024 starà con la Per_1
Madre dal 23 dicembre al 31 dicembre. trascorrerà il 24 dicembre di ciascun anno con la Per_1 madre che avrà cura di prelevare la figlia dalla casa paterna dalle ore 17,30 del pomeriggio per riportarla il giorno successivo entro le ore 11,30. Nell'anno in cui la minore starà con la madre durante il primo periodo delle vacanze natalizie, il padre terrà la figlia il 25 dicembre prelevandola dalla casa materna alle ore 11,30 per ivi riportarla entro le ore 18,00.
9) Salvo diverso miglior accordo, le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico della minore saranno suddivise in periodi di ugual durata. Ad anni alterni, starà dall'inizio delle vacanze Per_1 scolastiche pasquali sino alle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua con un genitore e con l'altro dalle ore 18,00 del giorno della S. Pasqua sino alle 18,30 del giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
10) Il ponte del 1 Novembre 2024 è stato di competenza materno e nel rispetto dell'alternanza i genitori si avvicenderanno nei successivi. Il giorno del compleanno di sarà garantito al Per_1 genitore cui non compete la giornata di vedere la figlia per un paio di ore nel rispetto degli impegni extrascolastici e salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
11) Il Signor verserà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_3 ordinario della figlia la somma mensile di € 500,00 da versare anticipatamente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. 12) Sempre a titolo di mantenimento della figlia , il Signor terrà a proprio carico Per_1 CP_1 il 50% del costo di iscrizione, delle rette e della mensa della scuola elementare “Junior College Bilingual School” attualmente frequentata dalla figlia rimborsando l'importo dovuto alla GN
in quattro rate con scadenza Parte_3 il 30/08, il 30/11, il 31/01 e il 31/03 di ciascun anno. 13) La GN terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie come meglio Parte_3 previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza il 07/05/2018 ad eccezione di quanto previsto al punto 12) e salva l'eventualità di cui al punto 14). Le spese mediche relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Monza il 07/05/2018 saranno a carico della GN . Parte_3
14) Nel caso in cui frequentasse in futuro un istituto scolastico pubblico i genitori Per_1 suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie previste dalle Linee Guida e cioè: Spese mediche
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sarà necessario, invece, il preventivo accordo per la ripartizione al 50% tra i genitori di tutte le restanti spese. In via esemplificativa e non esaustiva, Spese mediche:
- esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà pervenire all'altro genitore, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno quindici giorni -salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a € 500,00 ciascun genitore dovrà anticipare, e cioè versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15) I genitori si obbligano a non fare avere contatti, né frequentazioni, tra la figlia ed eventuali loro partner, anche già conosciuti, ovvero presentandoli, come amici/che o conoscenti in assenza di altri coetanei con i rispettivi genitori, fino al compimento degli 11 anni di . Dal compimento degli Per_1 anni 11 di , i Genitori si atterranno sempre e comunque a criteri di gradualità e di cautela Per_1 nell'esporre la figlia a frequentazioni con eventuali nuove/i loro compagne/i.
16) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente , almeno una volta al dì, nei giorni che Per_1 trascorrerà con l'altro genitore che favorirà il contatto non impedendo in alcun modo il dialogo riservato tra la minore e l'altro genitore, poiché sarà a decidere in autonomia quando Per_1 terminare la conversazione telefonica.
17) Le Parti si impegnano a far mantenere alla minore rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
18) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia . Per_1
19) I legali hanno già rinunziato alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 ottobre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Carobbio degli Angeli (BG) il 30 giugno 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli, anno 2012, n. 2, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nata la figlia (il 21.01.2016). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (8 ottobre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3551/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Carobbio degli Angeli (BG) il 30 giugno 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli, anno 2012, n. 2, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carobbio degli Angeli (BG), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 16.10.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi