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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi civili per l'anno 2024,
proposta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]S.Elena ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
ricorrenti
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia:
a) Dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza resa in data 09.08.2024 e pubblicata nella stessa data dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico celebrato in data 13.05.2023 da nato a [...] il Parte_1
18.11.1982 e residente in [...], CF e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] e residente a [...], CF Controparte_1 ; C.F._2
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cagliari (CA) di annotare la sentenza nel Registro
degli Atti di Matrimonio in corso;
ordinare allo Stato Civile del Comune di Cagliari di annotare la sentenza a margine degli atti di nascita di e Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, depositato il 13 novembre 2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno promosso giudizio, dinanzi a questa Corte, per sentir dichiarare l'efficacia civile della sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato a Quartu
S.Elena il 13.5.2023, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo il
24.6.2024/9.8.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
del 22.10.2024.
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, e dall'art. 4
del protocollo addizionale, con rinvio recettizio ai previgenti artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile.
Nella specie, la Corte ritiene la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge affinché possa dichiararsi l'efficacia civile della sentenza canonica che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a Quartu S.Elena in data 13 maggio 2023, tra nato a Parte_1
Cagliari in data 18 novembre 1982, e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di
Quartu S.Elena, anno 2023, numero 4, parte II, serie A. Invero:
- la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo del 24 giugno 2024, a seguito di decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
22.10.2024, in funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo, si considera passata in giudicato secondo il diritto canonico;
- il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
- nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la sentenza ecclesiastica non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
- non risulta pendente davanti a un giudice italiano altro giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, introdotto prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica;
- la sentenza ecclesiastica d'appello non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano,
in quanto la nullità del matrimonio è stata dichiarata per simulazione del marito, con riguardo alla esclusione della indissolubilità del vincolo coniugale, durato pochi mesi, ex can. 1101, §2.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Inoltre, a norma degli artt. 49, comma 1, lettere g) e h), 63, comma 2, lettere g) e h), e 69, comma
1, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000, deve ordinarsi al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua annotazione a margine degli atti di nascita.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Sardo in data 24.6.2024/9.8.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica del 22.10.2024, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a celebrato a Quartu S.Elena in data 13 maggio 2023, tra Parte_1
nato a [...] in data [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Quartu S.Elena, anno 2023, numero 4, parte II, serie A.
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Quartu S.Elena la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, nonché la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti;
3) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 20 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 373 del ruolo generale degli affari civili contenziosi civili per l'anno 2024,
proposta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]S.Elena ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Aresti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Simona Lauterio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
ricorrenti
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia:
a) Dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza resa in data 09.08.2024 e pubblicata nella stessa data dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio canonico celebrato in data 13.05.2023 da nato a [...] il Parte_1
18.11.1982 e residente in [...], CF e C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] e residente a [...], CF Controparte_1 ; C.F._2
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cagliari (CA) di annotare la sentenza nel Registro
degli Atti di Matrimonio in corso;
ordinare allo Stato Civile del Comune di Cagliari di annotare la sentenza a margine degli atti di nascita di e Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, depositato il 13 novembre 2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno promosso giudizio, dinanzi a questa Corte, per sentir dichiarare l'efficacia civile della sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato a Quartu
S.Elena il 13.5.2023, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo il
24.6.2024/9.8.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
del 22.10.2024.
La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello
competente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, comma 2, della L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, e dall'art. 4
del protocollo addizionale, con rinvio recettizio ai previgenti artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile.
Nella specie, la Corte ritiene la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge affinché possa dichiararsi l'efficacia civile della sentenza canonica che ha dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a Quartu S.Elena in data 13 maggio 2023, tra nato a Parte_1
Cagliari in data 18 novembre 1982, e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di
Quartu S.Elena, anno 2023, numero 4, parte II, serie A. Invero:
- la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo del 24 giugno 2024, a seguito di decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del
22.10.2024, in funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo, si considera passata in giudicato secondo il diritto canonico;
- il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
- nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la sentenza ecclesiastica non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
- non risulta pendente davanti a un giudice italiano altro giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, introdotto prima del passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica;
- la sentenza ecclesiastica d'appello non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano,
in quanto la nullità del matrimonio è stata dichiarata per simulazione del marito, con riguardo alla esclusione della indissolubilità del vincolo coniugale, durato pochi mesi, ex can. 1101, §2.
Conclusivamente, la domanda va accolta.
Inoltre, a norma degli artt. 49, comma 1, lettere g) e h), 63, comma 2, lettere g) e h), e 69, comma
1, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000, deve ordinarsi al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua annotazione a margine degli atti di nascita.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Sardo in data 24.6.2024/9.8.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica del 22.10.2024, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato a celebrato a Quartu S.Elena in data 13 maggio 2023, tra Parte_1
nato a [...] in data [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro relativo agli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del Comune di Quartu S.Elena, anno 2023, numero 4, parte II, serie A.
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Quartu S.Elena la trascrizione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, nonché la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti;
3) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 20 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu