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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5418/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
ON AN
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. SEBASTIANO CUBEDDU CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
– premesso di essere stato riconosciuto dall' nella precedente fase
[...] CP_1
amministrativa invalido in misura del 52% e nelle condizioni dui cui all'art. 3, comma primo, l. 104/1992 - ha convenuto in giudizio l'ente previdenziale innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 e/o una percentuale di invalidità superiore al 50% ex art. 7,
D. Lgs. 119/11 ai fini del congedo per cure e/o superiore ai 2/3 ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03 e/o l'accertamento di invalidità superiore al 74% ex art. 80, L. 388/00 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/1992.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , reputava il ricorrente unicamente invalido in misura Persona_1
del 68% e nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale è stata presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e CP_1
chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, della legge 104/1992 nella sua nuova formulazione stabilisce che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione agli atti, ha ritenuto che, per le patologie riscontrate (Ipoplasia della porzione omerale dell'arto superiore sinistro con deficit funzionale.
Spondilodiscoartrosi in Obesità lieve (BMI 32,3). Cardiopatia ipertensiva e FA parossistica in sufficiente compenso farmacologico, in II Classe NYHA. Pregresso disturbo da dipendenza da alcol in terapia di mantenimento con pregresso disturbo dell'umore), lo stesso non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido in misura superiore al 68% né portatore di disabilità grave.
Ed invero, il consulente da conto delle singole percentuali di invalidità attribuite ad ogni patologia la cui valutazione complessiva, effettuata con calcolo riduzionistico, risulta come sopra specificata.
Inoltre, va dato atto che il Dott. ha chiesto al periziando di documentare Per_1
meglio il quadro morboso psichiatrico con certificazioni mediche aggiornate;
richiesta che, tuttavia, non è stata riscontrata e che certamente ha influito nella valutazione medico legale della condizione di disabilità.
Inoltre, le censure mosse alla consulenza da parte del ricorrente non colgono nel segno.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del 68% ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03 sin dalla data della domanda amministrativa;
per tali motivi le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio possono essere compensate.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 68% ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 10/12/2025
Il giudice OB TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5418/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
ON AN
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. SEBASTIANO CUBEDDU CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
– premesso di essere stato riconosciuto dall' nella precedente fase
[...] CP_1
amministrativa invalido in misura del 52% e nelle condizioni dui cui all'art. 3, comma primo, l. 104/1992 - ha convenuto in giudizio l'ente previdenziale innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 e/o una percentuale di invalidità superiore al 50% ex art. 7,
D. Lgs. 119/11 ai fini del congedo per cure e/o superiore ai 2/3 ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03 e/o l'accertamento di invalidità superiore al 74% ex art. 80, L. 388/00 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/1992.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , reputava il ricorrente unicamente invalido in misura Persona_1
del 68% e nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale è stata presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e CP_1
chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, della legge 104/1992 nella sua nuova formulazione stabilisce che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. , dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_1
documentazione agli atti, ha ritenuto che, per le patologie riscontrate (Ipoplasia della porzione omerale dell'arto superiore sinistro con deficit funzionale.
Spondilodiscoartrosi in Obesità lieve (BMI 32,3). Cardiopatia ipertensiva e FA parossistica in sufficiente compenso farmacologico, in II Classe NYHA. Pregresso disturbo da dipendenza da alcol in terapia di mantenimento con pregresso disturbo dell'umore), lo stesso non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido in misura superiore al 68% né portatore di disabilità grave.
Ed invero, il consulente da conto delle singole percentuali di invalidità attribuite ad ogni patologia la cui valutazione complessiva, effettuata con calcolo riduzionistico, risulta come sopra specificata.
Inoltre, va dato atto che il Dott. ha chiesto al periziando di documentare Per_1
meglio il quadro morboso psichiatrico con certificazioni mediche aggiornate;
richiesta che, tuttavia, non è stata riscontrata e che certamente ha influito nella valutazione medico legale della condizione di disabilità.
Inoltre, le censure mosse alla consulenza da parte del ricorrente non colgono nel segno.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto invalido in misura del 68% ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03 sin dalla data della domanda amministrativa;
per tali motivi le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio possono essere compensate.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 68% ai fini dell'esenzione dai tickets sanitari ex L. 274/03;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 10/12/2025
Il giudice OB TT