Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 24
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il recupero impositivo si fonda su molteplici rilievi fattuali che attestano la natura commerciale dell'attività, non su una presunta distribuzione di utili. I riferimenti a "indebita distribuzione di utili" sono intesi in senso atecnico per evidenziare i rapporti tra le società. Le contestazioni su corsi non sportivi, distributori automatici e fitti attivi sono esplicazioni di motivazioni già presenti nel PVC e nello schema di atto, non motivi nuovi.

  • Rigettato
    Osservanza disposizioni ex art. 90 L. N. 289/2002 ed ex L. N. 398/1991

    Sebbene lo statuto rispetti formalmente i requisiti, la natura commerciale dell'attività prevalente, gestita con logiche imprenditoriali, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali. La distinzione tra "commercialità" e "assenza di scopo di lucro" è fondamentale: le società sportive di capitali, pur senza scopo di lucro, non possono svolgere attività prevalentemente commerciale per beneficiare dei regimi agevolati. Il riconoscimento da parte del CONI non esclude il controllo fiscale sull'effettiva natura dell'attività.

  • Rigettato
    Illegittimità ricostruzione reddituale e volume d'affari

    L'Ufficio ha correttamente determinato il volume d'affari IVA scorporando l'imposta dai ricavi contabilizzati come "istituzionali" e non assoggettati ad IVA. Le quote versate dai clienti sono state riscosse al netto dell'IVA, pertanto l'IVA dovuta va aggiunta ai corrispettivi accertati.

  • Rigettato
    Errato disconoscimento "de-commercializzazione" per ricavi da distributore automatico, fitti attivi e corsi Pilates/Yoga

    I proventi da distributori automatici sono considerati ricavi commerciali in quanto l'attività della società è imprenditoriale e non strutturalmente connessa agli scopi istituzionali. L'affitto della stanza a una nutrizionista è un servizio a pagamento "ulteriore" non integrativo dell'attività sportiva. I corsi di Pilates e Yoga non rientrano nelle discipline sportive ufficiali e i relativi ricavi sono di natura commerciale.

  • Rigettato
    Violazione art. 148, comma 8, lett. f), T.U.I.R. e art. 4, comma 7, lett. f), D.P.R. n. 633/1972

    Le società sportive dilettantistiche di capitali che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali devono uniformare le proprie previsioni statutarie ai dettami di legge, inclusa la clausola di non trasferibilità delle quote, per evitare operazioni speculative e indirette distribuzioni di utili.

  • Rigettato
    Indeducibilità quote ammortamento per migliorie su beni di terzi e indetraibilità IVA

    Le migliorie rientrano negli interventi di straordinaria amministrazione che, secondo il contratto di affitto, erano a carico dell'affittante. La società concedente è l'unica a beneficiare direttamente di tali interventi, pertanto i costi non sono deducibili dalla concessionaria. La deroga all'art. 2561 c.c. prevista nel contratto conferma questa interpretazione.

  • Rigettato
    Contestazioni su spese per indennità chilometriche

    Le spese per "Rimb. spese" non sono state contestate nel ricorso né giustificate. Le indennità chilometriche per collaboratori non configurano vere "trasferte" finalizzate a competizioni sportive, ma semplici spostamenti, e la loro deducibilità è dubbia, specialmente se i collaboratori si recavano presso la sede della società fornitrice di attrezzature o dall'amministratore unico per questioni gestionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 24
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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