Art. 7.
All' articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all' articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sara' effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreche' per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie".
All' articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all' articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sara' effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreche' per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie".