Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 28/06/2021, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 01126/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2020, proposto da
SS DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Triolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno via I. Caffi, n. 52;
contro
Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Difesa, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
LD BE e AN NT, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016, n. 81279, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.lgs. n. 177 del 2016 di ri-organizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all’Arma dei Carabinieri;
- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016 n. 81273, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124 del 2015 e del D.lgs. n. 177 del 2016 di ri-organizzazione
(“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- nonché di ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto o consequenziale ai predetti decreti, allo stato non conosciuti o non conoscibili, ivi compresa la nota 27 settembre 2016 n. 230/RIS del Capo del Corpo Forestale,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che il ricorrente espone di aver prestato servizio come agente del Corpo Forestale dello Stato facente parte del personale aero-navigante con funzioni antincendio e di essere stato trasferito presso l’Arma dei Carabinieri anziché presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;
- che nel ricorso si deduce che tale trasferimento è avvenuto in violazione dei criteri previsti dall’art. 12, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177;
- che in particolare il ricorrente lamenta che per il proprio ruolo di appartenenza il numero massimo di personale trasferito nel Corpo dei Vigili del Fuoco è stato individuato in sole 34 unità, mentre 13 unità sono rimaste vacanti;
- che sulla base di tale premessa il ricorrente afferma che avrebbe dovuto essere selezionato per colmare una delle n. 13 posizioni rimaste vacanti nel ruolo in questione, in base al criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. c), del menzionato D.lgs. n. 177 del 2006, il quale prevede che si provveda “ qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresì conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque ann i”;
- che inoltre il ricorrente in via subordinata lamenta l’illegittimità costituzionale della normativa in base alla quale sono stati disposti i trasferimenti;
- che l’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
- che rispetto alle censure proposte, è necessario chiedere dei chiarimenti all’Amministrazione;
- che in particolare è necessario acquisire ogni elemento e documento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia nonché una relazione in cui venga specificato l’ iter procedimentale adottato e i criteri in concreto applicati per selezionare il personale da trasferire nel Corpo dei Vigili del Fuoco, con riferimento alle diverse posizioni per ruolo, qualifica e specializzazione;
- che la predetta relazione e la documentazione dovranno essere depositate in giudizio entro il 22 settembre 2021, mentre viene sin d’ora fissata la pubblica udienza del 20 ottobre 2021 per l’ulteriore prosieguo della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione della controversia, la pubblica udienza del 20 ottobre 2021.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 12 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO