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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1631/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Parte_1 C.F._1 B o il c alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
– attore – contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gi resso o al corso Dante Alighieri n.37 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3 Gi press o al corso Dante Alighieri n.37 è eletto domicilio
–convenuti–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice «Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertata la responsabilità dei Signori e CP_2
in ordine all'indebito utilizzo della carta POSTAMAT collegata al conto postale intestato alla RA Controparte_1 _1
, per un totale di € 32.450,61, condannare gli stessi, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno patito dalla
[...] RA , quale erede della RA e della RA , quantificato in pari somma oltre ad Parte_1 _1 Persona_2 interessi legali dai singoli prelievi/pagamenti al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze della presente causa»
⁃ per le parti convenute «Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito, rejectis adversis, - in via pregiudiziale: dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi;
- in via subordinata e nel merito: assolvere i convenuti dalle domande nei loro confronti svolte, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: col favore delle spese tutte, compensi di avvocato ed accessori di legge, tassa di registrazione e successive occorrende»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. in qualità di unica erede di (deceduta il Parte_1 Persona_2
29.7.2019) e di coerede, unitamente a di (deceduta il Persona_2 _1
22.06.2016), ammessa al beneficio della Amministrazione di Sostegno con nomina dell'avv. LE PE, rilevato che in vita era titolare del conto _1 corrente acceso presso POSTE ITALIANE cui era associata relativa carta POSTAMAT consegnata, alla sua morte, a che viveva nell'immobile di Persona_2 ammessa al beneficio de ne di Sostegno con nomina Persona_3
1 dott. Pasquale LONGARINI di moglie di nipote di che, Controparte_1 CP_2 Persona_3 al momento della sua morte (22.06.20216) presentava un saldo attivo di € 40.630,27, lamentato che, dal 29.7.2016 fino al 8.3.2017, il predetto conto corrente era oggetto di una serie di prelievi e pagamenti per un totale di € 33.229,61, osservato che in sede penale veniva accertato che aveva effettuato dei pagamenti mediante CP_2 utilizzo della carta POSTAMAT associata al detto conto corrente in ragione dei quali veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, dedotto l'indebito utilizzo della carta POSTAMAT collegata al c/c postale intestato a da parte di Persona_2
(che le restituiva la somma di € 779,00 o CP_2 CP_1
, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...] CP_2
e per sentirli condannare, in solido tra loro, alla restituzione
[...] Controparte_1 della somma di e 32.450,61, oltre interessi legali, con vittoria di spese e competenze. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_1 CP_2 premesso che la Procura presso il Tribunale di Imperia, prima , e di Lucca, poi, non li avevano rinviati a giudizio in relazione ai prelievi lamentati dalla parte attrice, essendosi limitata, la Procura di Lucca, a formulare l'imputazione nei confronti del solo in relazione all'indebito utilizzo della carta bancomat nelle date del CP_2
21.10.2016/19.11.2016/29.11.2016, procedimento conclusosi, previa transazione raggiunta con la parte attrice, con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi avendo dovuto agire ex art. 2043 Cc e non ex art. 2041 cc, osservato che nella casa delle sorelle vi era la ER badante alla quale aveva versato ult mme di Persona_4 Persona_2 danaro rispetto a quelle previste dal contratto di badanza, rilevato che Persona_2 aveva rifuso al somme per trasferte quindicinali effettuate n CP_2 contestato l'indebito utilizzo della carta POSTAMAT associata la c/c intestato a
instavano per il rigetto della domanda attorea. _1
1.2 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. L'attore agisce nei confronti di e CP_2 CP_1
, asseritamente autori dell'indebito utilizzo della carta POSTAMAT intestata
[...] alla deceduta e per essa alla sua amministratrice di sostegno, con azione _1 aquiliana ex a non anche con la residuale azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cc, e, pertanto, è priva di pregio l'eccezione di nullità per indeterminatezza della causa petendi svolta dalle parti convenute. Vieppiù, è possibile modificare la domanda sia in ordine al petitum che alla causa petendi purchè la modifica si riferisca, come nel caso di specie, alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo 2.1) Tanto premesso, rilevato che la legittimazione attiva di rinviene Parte_1 titolo nella qualità, non contestata da parti avverse, di erede di e di _1 [...]
, la domanda è fondata nei soli confronti di avendo l'attrice ER Controparte_3
a prova di aver subito un danno ingiusto oniale) causato dal fatto doloso o colposo posto in essere dal (consapevole indebito utilizzo CP_2 della carta POSTAMAT), ovvero di tutti g ostitutivi della responsabilità aquiliana. 2.1.1) La carta POSTAMAT associata/collegata al conto corrente n. 35400860 intestato a e per essa, all'Amministratrice di Sostegno avv. LE PE, _1 acceso presso POSTE ITALIANE, in data 20.07.2016 veniva dall'amministratore di Co sostegno consegnata, unitamente al , nella persona dell'avv. Iole ALBANI, all'avv.
2 dott. Pasquale LONGARINI Francesco FL quale procuratore della sorella della defunta CP_5 [...]
. ER ichiarazioni rese da PE LE alla sezione PG Procura Tribunale Imperia il 31.03.2017: «in data 28/05/2015 sono stata nominata amministratore di sostegno delal sig,ra … _1 con provvedimento del Giudice Tutelare di Imperia … La è deceduta in data 22/06/2 er ER trasmesso il rendiconto annuale 2015 dell'amministrata, iesto al Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia la chiusura dell'incarico di amministrazione di sostegno a suo tempo conferitomi. In data 20/07/2016 ho consegnato tutta la documentazione bancaria relativa alla situazione patrimoniale dell'amministrata alla collega Avv. Iole Albani, collega d'ufficio dell'Avv. FONTANA Francesco FL … quale procuratore della sorella della defunta, come da brogliaccio sottoscritto da entrambi e che produco in copia … (domanda: le risulta che esistesse un bancomat attivo sul conto corrente postale nr. 35400860 intestato alla
) sì, ed il bancomat, in realtà era intestato a me e me lo ha rilascaito la Poste Italiane in _1 ella mia nomina ad amministratore. Preciso che tale bancomat veniva da me usato per prelevare i contanti che consegnavo al collega per le spese quotidiane per il mese di riferimento (domanda: a chi è CP_5 stato consegnato tale banco lla collega Avv. Iole Albani in occasione della consgena di tutto il materiale contabile del 20/07/2016 …»
– documento a firma congiunta avv. ALBANI e avv. PE: «ricevo in data odierna, 20/07/2016, copia documenti contabili 2015/2016 e documenti contabili relativi alla badante di , oltre _1 a tessera bancomat, di cui un conto corrente n. 35400860 preso Poste Italiane Agenzia 2 via De ativo codice Pin, e …. Libretto postale di con relativo Pin, mentre il libretto è in possesso della stessa» _1
– dichiarazioni rese d NTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: «in data 20/07/2016 ho ricevuto dall'amministrazione di sostegno, avv. PE LE, attraverso la collega di studio Avv. Iole ALBANI, la documentazione bancaria attestante la situazione patrimoniale della sig.ra deceduta in data 23/06/2016, in qualità di procuratore della
_1 sig.ra , sorella della more della definizione dell'eredità spettante, e già difensore di Persona_2 dimento di amministrazione di sostegno di cui agli atti. (domanda: le risulta che sul
_1 te postale nr. 35400860 intestato alla vi sia un bancomat attivo?) dal
_1 verbale di consegna citato emerge che è stato consegnato e PIN relativo al libretto postale n. 46378802 e originale banco posta nr. 51961960 e relativo PIN entrambi che insistono sullo stesso conto corrente postale» 2.1.2) Al momento del decesso di e al momento della consegna della carta
_1
POSTAMAT da parte dell'intestataria amministratrice di sostegno, il c/c accesso presso le POSTE ITALIANE non veniva bloccato né dall'Amministratore di Sostegno né dal procuratore di Allorchè si avvedeva di prelievi e pagamenti per oltre Persona_2
20.000 euro, veniva bloccato, in data 7.3.2027, da quale erede di Parte_1 _1
[...]
dichiarazioni rese da PE LE alla sezione PG Procura Tribunale Imperia il 31.03.2017: «(domanda: dopo la morte dell'amministrata ha provveduto a bloccare il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti e buoni postali intestati alla sig.ra che si _1 deducono dal rendiconto annuale 2015. Presentato al Giudice Tutelar ale di Imperia?) No in quanto ho consegnato tutto al collega , come già dichiarato sopra, anche perché con la CP_5 morte dell'amministrata il mio ruolo di amministratore
– dichiarazioni rese dall'avv. FONTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: « (domanda: dopo aver ricevuto tale documentazione ha provveduto, ovvero ha verificato che il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti correnti e buoni postale intestati alla sig.ra di cui al rendiconto annuale 2015 _1 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale l'avv. PE fossero bloccati?) no, in quanto ho consegnato tutta la documentazione a non avevo mandato, alla data del Persona_2 29/07/2016, di occuparmi della successione di _1
– missiva dell'avv. Giulio BETT .2017 indirizzata all'Ufficio Postale di Riva Ligure: «… la signora era titolare di un conto corrente n. 354 860 che non è mai stato bloccato e su _1 cui persona per ora ig uato prelievi e pagamenti mediante il bancomat per più di ventimila euro complessivi (ditalchè in oggi è stata depositata denuncia-querela contro ignoti per illegittimo utilizzo di strumenti di pagamento). Con la presente, in nome e per conto della coerede, Vi invito formalmente al blocco del siccitato conto corrente ….»
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.3) Il procuratore di consegnava la carta POSTAMAT, unitamente al Persona_2 codice PIN, associata/collegata al conto corrente n. 35400860 intestato a a _1
Persona_2 ioni rese dall'avv. FONTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: «in data 20/07/2016 ho ricevuto dall'amministrazione di sostegno, avv. PE LE, attraverso la collega di studio Avv. Iole ALBANI, la documentazione bancaria attestante la situazione patrimoniale della sig.ra deceduta in data 23/06/2016, in qualità di procuratore della _1 sig.ra , sorella della more della definizione dell'eredità spettante, e già difensore di
Persona_2 edimento di amministrazione di sostegno di cui agli atti. Detta documentazione, previa _1 in uffiico della in data 29.07.2016, è stata consegnata alla stessa, come da copia
Persona_2 dell'elenco che produco all manda: dopo aver ricevuto tale documentazione ha provveduto, ovvero ha verificato che il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti correnti e buoni postale intestati alla sig.ra di cui al rendiconto annuale 2015 _1 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale l'avv. PE fossero bloccati?) no, in quanto ho consegnato tutta la documentazione a non avevo mandato, alla data del
Persona_2 29/07/2016, di occuparmi della successione di a chi è stato consegnato tale _1 bancomat?) come detto è stato consegnato a ….»
Persona_2
– ricevuta, a firma di segna dei documenti consegnati dall'avv. Persona_2
« Santo ST 16 Con la presente in data odierna si consegna alla signora CP_5
quale erede di la documentazione di seguito riportata: - originale carte e pin relativo Persona_2 _1 ale n. 4637880 banco posta n. 51961960 e relativo pin …» 2.1.4) e erano domiciliate, e vivevano, in Santo ST al _1 Persona_2
Mare, nell'abitazione di sorella del marito premorto di Persona_3 _1 anch'essa ammessa al inistrazione di Sostegno co moglie di nipote di Controparte_1 CP_2 Persona_3
ST al M oltre che Controparte_1
la badante di CP_2 _1 Persona_4 rese da cura Tribunale di Imperia il Persona_4 31.05.2017: «All'incirca verso 015. Sono stata contattata da parente CP_2 della attraverso annunci di lavoro presso dei siti di offerte di lavor lavorare _1 press nto ST al mare (IM), fino alla morte della . In casa erano presenti la sorella ER
ed una cognata … si sono stata presso le tr dove pulivo e cucinavo e le davo le ER Persona_3 e. (domanda: sso alla casa occupata dalle anziane?) Oltre a me veniva
la moglie ed un'anziana vicina di casa di , che ogni tanto veniva CP_2 Controparte_1 Per_3 el pomeri sei giorni al mese a Garessio i autica secondo quello CP_2 Per che lui stesso mi ha riferito, e gli al ni restanti frequentava quotidianamente la casa sia di che quella di , possedendo entrambe le chiavi e potendo, quindi, fare accesso quando voleva Per_3 ichiarazioni rese da alla sezione di PG Procura Tribunale di Imperia il Persona_2 23.05.2017: «Mi chiamo l giugno 2015 mi sono trasferita a casa di mia cognata, Testimone_1
a Sant casa, attualmente, ci vengono ad aiutare e sua Persona_3 CP_2
che è l'amministratrice di sostegno di . Le visite s olta Controparte_1 Per_3 ogni q parenti stanno solo dal mattino alla er far rientro ad Ormea in serata. (domanda: dopo la morte di sua sorella, nel giugno del 2016 si ricorsa se le è stato _1 consegnato una tessera postamat per i contanti e dei documenti contabili del conto corrente postale della defunta?) Non ricorso questo fatto, la mia memoria ogni tanto mi abbandona, ma avrò lasciato tutto quanto nella mia stanza, così come faccio quando mi porta, una volta al mese, CP_2 la pensione. Io da quando mi sveglio esco da camera mia e vado in sala cognata guardiamo la tv o scendiamo in campagna. I soldi che mi vengono dati li nascondo ma, per le spese di casa, provvede a tutto mia cognata ed io contraccambio lavorando in campagna. Attualmente mi sono accorta di non avere più soldi in contanti in quanto qualcuno me li ha rubati ed io non capisco come faccio a non avere più soldi. (domanda: ma su questa affermazione avete dei sospetti?) non ho idea, anche perché in casa non viene nessuno, a parte
e , che quando vengono a trovarci sono gli unici che girano per casa e ci dà i soldi per le CP_2 CP_1 Per_3
le ed io questo lo so, ma non vado in camera di per controllare. I rché me lo ha detto Per_3 lei, che a sono spariti dei soldi e infatti ha pianto tan sa chi è stato (domanda: si ricorda di Per_3 Per_ aver da alcuno il postamat ed i documenti di sua sorella ) Non mi ricordo di averlo dato a nessuno. I documenti li lascio sempre in camera mia e quando esco dall ra la chiudo per non fare entrare Per nessuno, a parte e . Comunque io, anche se ricorso male e la memoria non mi aiuta, le cos e di CP_2 CP_1
4 dott. Pasquale LONGARINI documenti ed altro, non li avrei, di certo dati a nessuno (domanda: altre persone vengono in casa?) per un breve periodo è venuta una ragazza, che però non l'abbiamo più voluta in casa perché non puliva bene e Per_4 non ci piaceva il suo comportamemt i ogni tanto mi chiedeva dei sodi che io le davo, prendendoli da dove tenevo gli altri soldi. Non ricordo quanto le davo, ma adesso non viene più a casa» 2.1.5) Dal 29.07.2016 al 8.3.2017, il conto corrente intestato a di cui alla _1 carta POSTAMAT consegnata dall'avv. a è stato oggetto di CP_5 Persona_2 una serie di prelievi e pagamenti, per un totale di € 33.221,61 (saldo al 30.06.2016 – saldo al 07.03.2017 tolte le spese bancarie, doc. n. 4 di parte attrice) 2.1.6) La carta POSTAMAT, ed il relativo codice PIN, nel periodo 29.07.2016 al 8.3.2017, era certamente nella disponibilità di CP_2
– dichiarazioni rese da i interrogatorio nel procedimento CP_2 penale che lo vedeva imput to di cui all'art. 493ter cp, allorchè, in data Per 7.2.2020, dichiarava «la carta bancoposta mi era stata data da sorella di , dopo il Persona_2 decesso di quest'ultima, in quanto lei era erede della sorella ed avev etta carta vvocato
» CP_5 ccertamenti svolti in sede penale, sintetizzati nella sentenza irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Lucca del 8.7.2022: «Ebbene, l'estratto conto ha consentito di accertare prelievi e pagamenti mediante il bancomat presso diverse città. E' emerso che, in te mesi, sono stati prelevati e spesi più di dodicimila euro. Almeno due pagamenti sono stati effettuati presso alberghi, Hotel La primula di Forte dei marmi il 21/10/2016 per € 220, e Hotel de la Ville a Monza il 19/11/2016 per € 189. In data 29.11.2016 risulta, altresì, un pagamento di € 370 quale corrispettivo per riparazioni all'auto targata FE683BN intestata alla moglie del , presso la concessionaria Ford “Azzurra di Mondvì spa”. Si tratta dei tre CP_2 Controparte_1 pagamenti e. Dalla documentazione acquisita (carte 78-79) emerge che l'imputato e
hanno soggiornato il 21.10.2016 presso il citato hotel La Primula. La ricevuta è anome Persona_4
Emerge altresì che il pernottamento del presso l'hotel di Monza del 19.11.16, unitamente CP_2 ancora una volta alla (carte 80-81-82). Si veda fattura dell'officina auto intestata all'imputato, Per_4 che ha pagato con quel at, carte 83-84-85»
– dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio nel procedimento CP_2 penale che lo vedeva imput to di cui all'art. 493ter cp, allorchè, in data 7.2.2020, quanti ai tre predetti pagamenti, dichiarava: «Il pagamento del 21.10.2016 è relativo ad un pernottamento in un Hotel di Forte dei Marmi in rientro da una trasferta a Napoli dove eravamo andati a trovare uno zia della in compagnia del padre, e questo viaggio era stato offerto dalla Persona_4 [...]
alla sua bada perché erano due anni che non si allontanava da Santo ST CP_6 Persona_4 dirla .. Il second tato effettuato a Monza perché la aveva problemi economici, Per_4 voleva recarsi a Monza per andare a trovare suo padre all'ospedale di o, ed io mi ero offerto di accompagnarla. Anche in questa occasione la mi aveva consegnato la sua carta perché io la potessi ER utilizzare e per detto morivo ho pagato il sog ll'Hotel di Monza. La terza operazione … è relativa al pagamento della sostituzione dello specchietto retrovisore della mia autovettura effettuato presso l'officina
“Azzurra” Ford di Mondovì. Lo specchietto l'avevo rotto in via Ortsassi di Santo ST al mare un giorno che avevo accompagnato la a fare la spesa, partendo da Ormea e nel fare retromarcia urtavo un muro e CP_6 rompevo lo stesso, e la ntendomi di imprecare, mi aveva detto di farlo poi riparare che avrebbe pagato ER lei stessa le spese, cons l fatto che mi aveva chiesto lei di raggiungerla da Ormea a Santo ST al Mare, dove le avevo fatto la spesa. Per cui successivamente alla riparazione, ho saldato il debito utilizzando la carta bancoposta»
– dichiarazioni rese da alla sezione di PG Procura Tribunale di Imperia il Persona_4 31.05.2017: «Mi venivano offert eek-end tra i quali siamo stati a Monza, Forte dei marmi, Costiera Amalfitana, Bologna, Sestriere, Parigi, Gardland, Lago maggiore, ed altre località che ora non ricordo.
.. Tutto veniva pagato dal che utilizzava a volte i contanti ed a volte carte di credito o bancomat. … CP_2 tra le tessere ricordo di , me lo ricordo perché ne ho uno uguale io, che era intestato a
[...]
. Mi ricordo che gli ho chiesto come mai avesse quella carta e lui mi ha detto che era una copi ER to l'avvocato e di non preoccuparmi» 2.1.7) è risultato essere stato presente nei luoghi ove sono avvenuti CP_2 prelie verso la carta POSTAMAT oggetto di contesa _ Fascicolo penale Procura Tribunale Lucca, pagina 213, elenco dei luoghi di collegamento del telefono in uso a 29/07/2016: prelievo di € 600 presso la Posta di Arma di CP_2 Taggia alle ore 10.39 al alle 10.15 aggancia la cella di Riva Ligure;
CP_2 10/08/2016: prelievo di € 600,00 presso l rma di Taggia alle ore 11.03, il cellulare in
5 dott. Pasquale LONGARINI uso al alle 10.16 aggancia la cella di Riva Ligure;
18/08/2016: pagamenti avvenuti a CP_2 Napol cellulare in uso al MINAZZO aggancia le celle di Napoli e Napoli provincia;
19/08/2016: pagamenti avvenuti a e il cellulare in uso al Controparte_7 CP_8 CP_2 aggancia le celle di di Napo 2 mento avvenuto a Fia CP_7 CP_8 alle ore 12.57 e il c in uso al alle 13.11 aggancia la cella di Roma Provincia;
CP_2 24/08/2016: pagamento presso Arm e il cellulare in uso al MINAZZO aggancia la cella di Arma di Taggia;
25/08/2016: pagamento presso Arma di Taggia e il cellulare in uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
26/08/2016: pagamento presso Arma di Taggia e
CP_2 n uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
01/09/2016: prelievo di €
CP_2 250,00 presso Banc e il cellulare in uso al aggancia la cella di
CP_2 Ormea;
02/09/2016: prelievo di € 600,00 presso Posta l cellulare in uso al aggancia la cella di Riva Ligure;
15/09/2016: prelievo di € 200,00 presso
CP_2
cellulare in uso al aggancia la cella di Ormea;
16/09/2016:
CP_2 pagamento presso Ormea e il cellular aggancia la cella di Ormea;
CP_2 17/09/2016: pagamento presso Ormea e il cellula aggancia la cella
CP_2 di Ormea;
17/09/2016: pagamento presso Arma di Taggia o al
CP_2
aggancia la cella di Bussana di Sanremo;
18/09/2016: pagamento presso b
[...] di Taggia alle ore 14.51 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 15.51 la
CP_2 cella di 18/09/2016: pagamento press asco alle ore 21.36 e il Per_5 cellulare aggancia alle ore 22.58 la cella di Ormea;
21/09/2016:
CP_2 pagamento presso alle ore 20.24 e il cellulare in uso al
CP_2 aggancia alle ore 20.56 la cella di Ormea;
22/09/2016: pagamento pre Camporosso alle ore 20.03 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 19.44 la
CP_2 cella di Camporosso;
23/09/2016: pagamento pres enzina alle ore 21.45 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 23.32 la cella di Riva Ligure;
25/09/2016:
CP_2 pagamento press sti alle ore 14.51 di € 289,99 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 14.46 la cella di Asti;
26/09/2016: pagamenti presso Arma di
CP_2 e in uso al aggancia la cella di Riva Ligure;
28/09/2016:
CP_2 pagamento presso Pizzeria di 19.45 e il cellulare in uso al
CP_2 aggancia alle ore 18.51 la cella di Riva Ligure;
01/10/2016: prelievo di € 600, Santo ST al Mare alle ore 14.34 e il cellulare in uso al aggancia alle ore
CP_2 17.11 la cella di Arma di Taggia;
06/10/2016: prelievo di € 60 Santo ST al Mare alle ore 18.08 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 18.06 la cella di
CP_2 Arma di Taggia;
06/10/2016: pagamento pr Ligure alle ore 20.01 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 20.08 la cella di Arma di Taggia;
10/10/2016:
CP_2 prelievo d ste di Riva Ligure alle ore 16.49 e il cellulare in uso al
CP_2
aggancia alle ore 16.32 la cella di Arma di Taggia;
11/10/2016: pagam
[...] ante di Alassio alle ore 21.53 e il cellulare in uso al aggancia alle ore CP_2 19.31 la cella di Andora;
13/10/2016: prelievo di € 600,00 pr di Taggia alle ore 11.16 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 11.20 la cella di Arma di Taggia;
CP_2 14/10/2016: pagamento pre amporosso alle ore 22.00 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 22.47 la cella di Arma di Taggia;
22/10/2016: pagamento a CP_2
in uso al aggancia la cella di Massa Carrara;
23/10/2016:
CP_2 pagamento a Genova e il ce aggancia la cella di Genova;
CP_2 23/10/2016-25/10/2016-27/10/2016: diversi pag aggia e il cellulare in uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
29/10/2016: pagamento a Mentone-
CP_2 re in uso al aggancia la cella della Francia;
04/11/2016:
CP_2 pagamento a Mentone-Francia al aggancia la cella della
CP_2 Francia. 2.2) Il possesso/detenzione della carta POSTAMAT intestata a persona defunta da parte di nel periodo di esecuzione delle indebite operazioni, la presenza
CP_2 dello stesso nei luoghi in cui venivano eseguite molte delle indebite operazioni, l'ammissione di aver effettuato almeno tre operazioni con la carta POSTAMAT oggetto di causa, costituiscono prova sufficiente, in sede civile, ove vige la regola processuale del “più probabile del non”, a far ritenere che tutti gli indebiti prelievi e pagamenti siano ad esso riconducibili, al quale, per dimostrare l'assenza di responsabilità, compete di
6 dott. Pasquale LONGARINI dimostrare la legittimità/giustificazione delle operazioni bancarie contestate e documentate. 2.2.1) Ebbene, tale prova non risulta essere stata fornita. Con riferimento ai tre pagamenti di cui al capo di imputazione penale, la giustificazione resa in sede di interrogatorio penale, ovvero la ricevuta autorizzazione ad eseguirli da parte di
[...]
, contrasta con la circostanza che badante di ER Persona_4 _1 avendo cessato le proprie funzioni con il decesso di quest'ultima, non aveva titolo a frequentare la casa ove viveva con le dichiarazioni rese in sede penale Persona_2 dalla («Mi venivano offerti anche viaggi e week-end tra i quali siamo stati a Monza, Persona_4
Forte dei marmi, Costiera Amalfitana, Bologna, Sestriere, Parigi, Gardland, Lago maggiore, ed altre località che ora non ricordo») che con quelle rese in sede penale da che, Persona_2 oltre a descrivere i rapporti con la badante in maniera diversa da quella offerta dal
, escludeva di aver consegnato (e conseguentemente autorizzato l'uso) a CP_2 Per_ chicchessia il postamat ed i documenti relativi alla sorella 2.3) Non vi sono, invece, elementi dai quali inferire un coinvolgimento, nelle indebite operazioni, della nei cui confronti la domanda attorea va respinta. CP_1
2.4) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea nei confronti del solo il quale, conseguentemente, deve essere condannato a CP_2 restituire, in favore di avendo già restituito la somma di euro 779,00 Parte_1 oltre interessi legali, l a di euro 32.450,61 oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dai singoli pagamenti/prelievi sino alla notifica dell'atto di citazione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_2 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 ad € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00
7 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 518 per contributo unificato, € 27 per ancipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3.2)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 ad € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea svolta nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 lo condanna a restituire, in favore di essiva di euro Parte_1 32.450,61 oltre interessi legali ex , cc a far data dai singoli pagamenti/prelievi sino alla notifica dell'atto di citazione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
2) respinge la domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favo elle spese di CP_2 Parte_1 giudizio che ivi € 4.380,35 di cui € 3.8 nso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 518 per contributo unificato, € 27 per ancipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio omplessivi € 4.380,35 d compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 6 maggio 2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1631/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Parte_1 C.F._1 B o il c alla via XX Settembre n.19/11 è eletto domicilio
– attore – contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gi resso o al corso Dante Alighieri n.37 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3 Gi press o al corso Dante Alighieri n.37 è eletto domicilio
–convenuti–
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice «Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertata la responsabilità dei Signori e CP_2
in ordine all'indebito utilizzo della carta POSTAMAT collegata al conto postale intestato alla RA Controparte_1 _1
, per un totale di € 32.450,61, condannare gli stessi, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno patito dalla
[...] RA , quale erede della RA e della RA , quantificato in pari somma oltre ad Parte_1 _1 Persona_2 interessi legali dai singoli prelievi/pagamenti al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze della presente causa»
⁃ per le parti convenute «Piaccia al Tribunale Ecc.mo adito, rejectis adversis, - in via pregiudiziale: dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi;
- in via subordinata e nel merito: assolvere i convenuti dalle domande nei loro confronti svolte, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: col favore delle spese tutte, compensi di avvocato ed accessori di legge, tassa di registrazione e successive occorrende»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. in qualità di unica erede di (deceduta il Parte_1 Persona_2
29.7.2019) e di coerede, unitamente a di (deceduta il Persona_2 _1
22.06.2016), ammessa al beneficio della Amministrazione di Sostegno con nomina dell'avv. LE PE, rilevato che in vita era titolare del conto _1 corrente acceso presso POSTE ITALIANE cui era associata relativa carta POSTAMAT consegnata, alla sua morte, a che viveva nell'immobile di Persona_2 ammessa al beneficio de ne di Sostegno con nomina Persona_3
1 dott. Pasquale LONGARINI di moglie di nipote di che, Controparte_1 CP_2 Persona_3 al momento della sua morte (22.06.20216) presentava un saldo attivo di € 40.630,27, lamentato che, dal 29.7.2016 fino al 8.3.2017, il predetto conto corrente era oggetto di una serie di prelievi e pagamenti per un totale di € 33.229,61, osservato che in sede penale veniva accertato che aveva effettuato dei pagamenti mediante CP_2 utilizzo della carta POSTAMAT associata al detto conto corrente in ragione dei quali veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, dedotto l'indebito utilizzo della carta POSTAMAT collegata al c/c postale intestato a da parte di Persona_2
(che le restituiva la somma di € 779,00 o CP_2 CP_1
, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...] CP_2
e per sentirli condannare, in solido tra loro, alla restituzione
[...] Controparte_1 della somma di e 32.450,61, oltre interessi legali, con vittoria di spese e competenze. 1.1) Si costituivano in giudizio e che, Controparte_1 CP_2 premesso che la Procura presso il Tribunale di Imperia, prima , e di Lucca, poi, non li avevano rinviati a giudizio in relazione ai prelievi lamentati dalla parte attrice, essendosi limitata, la Procura di Lucca, a formulare l'imputazione nei confronti del solo in relazione all'indebito utilizzo della carta bancomat nelle date del CP_2
21.10.2016/19.11.2016/29.11.2016, procedimento conclusosi, previa transazione raggiunta con la parte attrice, con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi avendo dovuto agire ex art. 2043 Cc e non ex art. 2041 cc, osservato che nella casa delle sorelle vi era la ER badante alla quale aveva versato ult mme di Persona_4 Persona_2 danaro rispetto a quelle previste dal contratto di badanza, rilevato che Persona_2 aveva rifuso al somme per trasferte quindicinali effettuate n CP_2 contestato l'indebito utilizzo della carta POSTAMAT associata la c/c intestato a
instavano per il rigetto della domanda attorea. _1
1.2 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla domanda attorea. L'attore agisce nei confronti di e CP_2 CP_1
, asseritamente autori dell'indebito utilizzo della carta POSTAMAT intestata
[...] alla deceduta e per essa alla sua amministratrice di sostegno, con azione _1 aquiliana ex a non anche con la residuale azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cc, e, pertanto, è priva di pregio l'eccezione di nullità per indeterminatezza della causa petendi svolta dalle parti convenute. Vieppiù, è possibile modificare la domanda sia in ordine al petitum che alla causa petendi purchè la modifica si riferisca, come nel caso di specie, alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo 2.1) Tanto premesso, rilevato che la legittimazione attiva di rinviene Parte_1 titolo nella qualità, non contestata da parti avverse, di erede di e di _1 [...]
, la domanda è fondata nei soli confronti di avendo l'attrice ER Controparte_3
a prova di aver subito un danno ingiusto oniale) causato dal fatto doloso o colposo posto in essere dal (consapevole indebito utilizzo CP_2 della carta POSTAMAT), ovvero di tutti g ostitutivi della responsabilità aquiliana. 2.1.1) La carta POSTAMAT associata/collegata al conto corrente n. 35400860 intestato a e per essa, all'Amministratrice di Sostegno avv. LE PE, _1 acceso presso POSTE ITALIANE, in data 20.07.2016 veniva dall'amministratore di Co sostegno consegnata, unitamente al , nella persona dell'avv. Iole ALBANI, all'avv.
2 dott. Pasquale LONGARINI Francesco FL quale procuratore della sorella della defunta CP_5 [...]
. ER ichiarazioni rese da PE LE alla sezione PG Procura Tribunale Imperia il 31.03.2017: «in data 28/05/2015 sono stata nominata amministratore di sostegno delal sig,ra … _1 con provvedimento del Giudice Tutelare di Imperia … La è deceduta in data 22/06/2 er ER trasmesso il rendiconto annuale 2015 dell'amministrata, iesto al Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia la chiusura dell'incarico di amministrazione di sostegno a suo tempo conferitomi. In data 20/07/2016 ho consegnato tutta la documentazione bancaria relativa alla situazione patrimoniale dell'amministrata alla collega Avv. Iole Albani, collega d'ufficio dell'Avv. FONTANA Francesco FL … quale procuratore della sorella della defunta, come da brogliaccio sottoscritto da entrambi e che produco in copia … (domanda: le risulta che esistesse un bancomat attivo sul conto corrente postale nr. 35400860 intestato alla
) sì, ed il bancomat, in realtà era intestato a me e me lo ha rilascaito la Poste Italiane in _1 ella mia nomina ad amministratore. Preciso che tale bancomat veniva da me usato per prelevare i contanti che consegnavo al collega per le spese quotidiane per il mese di riferimento (domanda: a chi è CP_5 stato consegnato tale banco lla collega Avv. Iole Albani in occasione della consgena di tutto il materiale contabile del 20/07/2016 …»
– documento a firma congiunta avv. ALBANI e avv. PE: «ricevo in data odierna, 20/07/2016, copia documenti contabili 2015/2016 e documenti contabili relativi alla badante di , oltre _1 a tessera bancomat, di cui un conto corrente n. 35400860 preso Poste Italiane Agenzia 2 via De ativo codice Pin, e …. Libretto postale di con relativo Pin, mentre il libretto è in possesso della stessa» _1
– dichiarazioni rese d NTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: «in data 20/07/2016 ho ricevuto dall'amministrazione di sostegno, avv. PE LE, attraverso la collega di studio Avv. Iole ALBANI, la documentazione bancaria attestante la situazione patrimoniale della sig.ra deceduta in data 23/06/2016, in qualità di procuratore della
_1 sig.ra , sorella della more della definizione dell'eredità spettante, e già difensore di Persona_2 dimento di amministrazione di sostegno di cui agli atti. (domanda: le risulta che sul
_1 te postale nr. 35400860 intestato alla vi sia un bancomat attivo?) dal
_1 verbale di consegna citato emerge che è stato consegnato e PIN relativo al libretto postale n. 46378802 e originale banco posta nr. 51961960 e relativo PIN entrambi che insistono sullo stesso conto corrente postale» 2.1.2) Al momento del decesso di e al momento della consegna della carta
_1
POSTAMAT da parte dell'intestataria amministratrice di sostegno, il c/c accesso presso le POSTE ITALIANE non veniva bloccato né dall'Amministratore di Sostegno né dal procuratore di Allorchè si avvedeva di prelievi e pagamenti per oltre Persona_2
20.000 euro, veniva bloccato, in data 7.3.2027, da quale erede di Parte_1 _1
[...]
dichiarazioni rese da PE LE alla sezione PG Procura Tribunale Imperia il 31.03.2017: «(domanda: dopo la morte dell'amministrata ha provveduto a bloccare il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti e buoni postali intestati alla sig.ra che si _1 deducono dal rendiconto annuale 2015. Presentato al Giudice Tutelar ale di Imperia?) No in quanto ho consegnato tutto al collega , come già dichiarato sopra, anche perché con la CP_5 morte dell'amministrata il mio ruolo di amministratore
– dichiarazioni rese dall'avv. FONTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: « (domanda: dopo aver ricevuto tale documentazione ha provveduto, ovvero ha verificato che il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti correnti e buoni postale intestati alla sig.ra di cui al rendiconto annuale 2015 _1 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale l'avv. PE fossero bloccati?) no, in quanto ho consegnato tutta la documentazione a non avevo mandato, alla data del Persona_2 29/07/2016, di occuparmi della successione di _1
– missiva dell'avv. Giulio BETT .2017 indirizzata all'Ufficio Postale di Riva Ligure: «… la signora era titolare di un conto corrente n. 354 860 che non è mai stato bloccato e su _1 cui persona per ora ig uato prelievi e pagamenti mediante il bancomat per più di ventimila euro complessivi (ditalchè in oggi è stata depositata denuncia-querela contro ignoti per illegittimo utilizzo di strumenti di pagamento). Con la presente, in nome e per conto della coerede, Vi invito formalmente al blocco del siccitato conto corrente ….»
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.3) Il procuratore di consegnava la carta POSTAMAT, unitamente al Persona_2 codice PIN, associata/collegata al conto corrente n. 35400860 intestato a a _1
Persona_2 ioni rese dall'avv. FONTANA Francesco FL alla sezione PG Procura Tribunale di Imperia il 5.4.2017: «in data 20/07/2016 ho ricevuto dall'amministrazione di sostegno, avv. PE LE, attraverso la collega di studio Avv. Iole ALBANI, la documentazione bancaria attestante la situazione patrimoniale della sig.ra deceduta in data 23/06/2016, in qualità di procuratore della _1 sig.ra , sorella della more della definizione dell'eredità spettante, e già difensore di
Persona_2 edimento di amministrazione di sostegno di cui agli atti. Detta documentazione, previa _1 in uffiico della in data 29.07.2016, è stata consegnata alla stessa, come da copia
Persona_2 dell'elenco che produco all manda: dopo aver ricevuto tale documentazione ha provveduto, ovvero ha verificato che il conto delle POSTE, i libretti postali e gli altri conti correnti e buoni postale intestati alla sig.ra di cui al rendiconto annuale 2015 _1 presentato al Giudice Tutelare del Tribunale l'avv. PE fossero bloccati?) no, in quanto ho consegnato tutta la documentazione a non avevo mandato, alla data del
Persona_2 29/07/2016, di occuparmi della successione di a chi è stato consegnato tale _1 bancomat?) come detto è stato consegnato a ….»
Persona_2
– ricevuta, a firma di segna dei documenti consegnati dall'avv. Persona_2
« Santo ST 16 Con la presente in data odierna si consegna alla signora CP_5
quale erede di la documentazione di seguito riportata: - originale carte e pin relativo Persona_2 _1 ale n. 4637880 banco posta n. 51961960 e relativo pin …» 2.1.4) e erano domiciliate, e vivevano, in Santo ST al _1 Persona_2
Mare, nell'abitazione di sorella del marito premorto di Persona_3 _1 anch'essa ammessa al inistrazione di Sostegno co moglie di nipote di Controparte_1 CP_2 Persona_3
ST al M oltre che Controparte_1
la badante di CP_2 _1 Persona_4 rese da cura Tribunale di Imperia il Persona_4 31.05.2017: «All'incirca verso 015. Sono stata contattata da parente CP_2 della attraverso annunci di lavoro presso dei siti di offerte di lavor lavorare _1 press nto ST al mare (IM), fino alla morte della . In casa erano presenti la sorella ER
ed una cognata … si sono stata presso le tr dove pulivo e cucinavo e le davo le ER Persona_3 e. (domanda: sso alla casa occupata dalle anziane?) Oltre a me veniva
la moglie ed un'anziana vicina di casa di , che ogni tanto veniva CP_2 Controparte_1 Per_3 el pomeri sei giorni al mese a Garessio i autica secondo quello CP_2 Per che lui stesso mi ha riferito, e gli al ni restanti frequentava quotidianamente la casa sia di che quella di , possedendo entrambe le chiavi e potendo, quindi, fare accesso quando voleva Per_3 ichiarazioni rese da alla sezione di PG Procura Tribunale di Imperia il Persona_2 23.05.2017: «Mi chiamo l giugno 2015 mi sono trasferita a casa di mia cognata, Testimone_1
a Sant casa, attualmente, ci vengono ad aiutare e sua Persona_3 CP_2
che è l'amministratrice di sostegno di . Le visite s olta Controparte_1 Per_3 ogni q parenti stanno solo dal mattino alla er far rientro ad Ormea in serata. (domanda: dopo la morte di sua sorella, nel giugno del 2016 si ricorsa se le è stato _1 consegnato una tessera postamat per i contanti e dei documenti contabili del conto corrente postale della defunta?) Non ricorso questo fatto, la mia memoria ogni tanto mi abbandona, ma avrò lasciato tutto quanto nella mia stanza, così come faccio quando mi porta, una volta al mese, CP_2 la pensione. Io da quando mi sveglio esco da camera mia e vado in sala cognata guardiamo la tv o scendiamo in campagna. I soldi che mi vengono dati li nascondo ma, per le spese di casa, provvede a tutto mia cognata ed io contraccambio lavorando in campagna. Attualmente mi sono accorta di non avere più soldi in contanti in quanto qualcuno me li ha rubati ed io non capisco come faccio a non avere più soldi. (domanda: ma su questa affermazione avete dei sospetti?) non ho idea, anche perché in casa non viene nessuno, a parte
e , che quando vengono a trovarci sono gli unici che girano per casa e ci dà i soldi per le CP_2 CP_1 Per_3
le ed io questo lo so, ma non vado in camera di per controllare. I rché me lo ha detto Per_3 lei, che a sono spariti dei soldi e infatti ha pianto tan sa chi è stato (domanda: si ricorda di Per_3 Per_ aver da alcuno il postamat ed i documenti di sua sorella ) Non mi ricordo di averlo dato a nessuno. I documenti li lascio sempre in camera mia e quando esco dall ra la chiudo per non fare entrare Per nessuno, a parte e . Comunque io, anche se ricorso male e la memoria non mi aiuta, le cos e di CP_2 CP_1
4 dott. Pasquale LONGARINI documenti ed altro, non li avrei, di certo dati a nessuno (domanda: altre persone vengono in casa?) per un breve periodo è venuta una ragazza, che però non l'abbiamo più voluta in casa perché non puliva bene e Per_4 non ci piaceva il suo comportamemt i ogni tanto mi chiedeva dei sodi che io le davo, prendendoli da dove tenevo gli altri soldi. Non ricordo quanto le davo, ma adesso non viene più a casa» 2.1.5) Dal 29.07.2016 al 8.3.2017, il conto corrente intestato a di cui alla _1 carta POSTAMAT consegnata dall'avv. a è stato oggetto di CP_5 Persona_2 una serie di prelievi e pagamenti, per un totale di € 33.221,61 (saldo al 30.06.2016 – saldo al 07.03.2017 tolte le spese bancarie, doc. n. 4 di parte attrice) 2.1.6) La carta POSTAMAT, ed il relativo codice PIN, nel periodo 29.07.2016 al 8.3.2017, era certamente nella disponibilità di CP_2
– dichiarazioni rese da i interrogatorio nel procedimento CP_2 penale che lo vedeva imput to di cui all'art. 493ter cp, allorchè, in data Per 7.2.2020, dichiarava «la carta bancoposta mi era stata data da sorella di , dopo il Persona_2 decesso di quest'ultima, in quanto lei era erede della sorella ed avev etta carta vvocato
» CP_5 ccertamenti svolti in sede penale, sintetizzati nella sentenza irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Lucca del 8.7.2022: «Ebbene, l'estratto conto ha consentito di accertare prelievi e pagamenti mediante il bancomat presso diverse città. E' emerso che, in te mesi, sono stati prelevati e spesi più di dodicimila euro. Almeno due pagamenti sono stati effettuati presso alberghi, Hotel La primula di Forte dei marmi il 21/10/2016 per € 220, e Hotel de la Ville a Monza il 19/11/2016 per € 189. In data 29.11.2016 risulta, altresì, un pagamento di € 370 quale corrispettivo per riparazioni all'auto targata FE683BN intestata alla moglie del , presso la concessionaria Ford “Azzurra di Mondvì spa”. Si tratta dei tre CP_2 Controparte_1 pagamenti e. Dalla documentazione acquisita (carte 78-79) emerge che l'imputato e
hanno soggiornato il 21.10.2016 presso il citato hotel La Primula. La ricevuta è anome Persona_4
Emerge altresì che il pernottamento del presso l'hotel di Monza del 19.11.16, unitamente CP_2 ancora una volta alla (carte 80-81-82). Si veda fattura dell'officina auto intestata all'imputato, Per_4 che ha pagato con quel at, carte 83-84-85»
– dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio nel procedimento CP_2 penale che lo vedeva imput to di cui all'art. 493ter cp, allorchè, in data 7.2.2020, quanti ai tre predetti pagamenti, dichiarava: «Il pagamento del 21.10.2016 è relativo ad un pernottamento in un Hotel di Forte dei Marmi in rientro da una trasferta a Napoli dove eravamo andati a trovare uno zia della in compagnia del padre, e questo viaggio era stato offerto dalla Persona_4 [...]
alla sua bada perché erano due anni che non si allontanava da Santo ST CP_6 Persona_4 dirla .. Il second tato effettuato a Monza perché la aveva problemi economici, Per_4 voleva recarsi a Monza per andare a trovare suo padre all'ospedale di o, ed io mi ero offerto di accompagnarla. Anche in questa occasione la mi aveva consegnato la sua carta perché io la potessi ER utilizzare e per detto morivo ho pagato il sog ll'Hotel di Monza. La terza operazione … è relativa al pagamento della sostituzione dello specchietto retrovisore della mia autovettura effettuato presso l'officina
“Azzurra” Ford di Mondovì. Lo specchietto l'avevo rotto in via Ortsassi di Santo ST al mare un giorno che avevo accompagnato la a fare la spesa, partendo da Ormea e nel fare retromarcia urtavo un muro e CP_6 rompevo lo stesso, e la ntendomi di imprecare, mi aveva detto di farlo poi riparare che avrebbe pagato ER lei stessa le spese, cons l fatto che mi aveva chiesto lei di raggiungerla da Ormea a Santo ST al Mare, dove le avevo fatto la spesa. Per cui successivamente alla riparazione, ho saldato il debito utilizzando la carta bancoposta»
– dichiarazioni rese da alla sezione di PG Procura Tribunale di Imperia il Persona_4 31.05.2017: «Mi venivano offert eek-end tra i quali siamo stati a Monza, Forte dei marmi, Costiera Amalfitana, Bologna, Sestriere, Parigi, Gardland, Lago maggiore, ed altre località che ora non ricordo.
.. Tutto veniva pagato dal che utilizzava a volte i contanti ed a volte carte di credito o bancomat. … CP_2 tra le tessere ricordo di , me lo ricordo perché ne ho uno uguale io, che era intestato a
[...]
. Mi ricordo che gli ho chiesto come mai avesse quella carta e lui mi ha detto che era una copi ER to l'avvocato e di non preoccuparmi» 2.1.7) è risultato essere stato presente nei luoghi ove sono avvenuti CP_2 prelie verso la carta POSTAMAT oggetto di contesa _ Fascicolo penale Procura Tribunale Lucca, pagina 213, elenco dei luoghi di collegamento del telefono in uso a 29/07/2016: prelievo di € 600 presso la Posta di Arma di CP_2 Taggia alle ore 10.39 al alle 10.15 aggancia la cella di Riva Ligure;
CP_2 10/08/2016: prelievo di € 600,00 presso l rma di Taggia alle ore 11.03, il cellulare in
5 dott. Pasquale LONGARINI uso al alle 10.16 aggancia la cella di Riva Ligure;
18/08/2016: pagamenti avvenuti a CP_2 Napol cellulare in uso al MINAZZO aggancia le celle di Napoli e Napoli provincia;
19/08/2016: pagamenti avvenuti a e il cellulare in uso al Controparte_7 CP_8 CP_2 aggancia le celle di di Napo 2 mento avvenuto a Fia CP_7 CP_8 alle ore 12.57 e il c in uso al alle 13.11 aggancia la cella di Roma Provincia;
CP_2 24/08/2016: pagamento presso Arm e il cellulare in uso al MINAZZO aggancia la cella di Arma di Taggia;
25/08/2016: pagamento presso Arma di Taggia e il cellulare in uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
26/08/2016: pagamento presso Arma di Taggia e
CP_2 n uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
01/09/2016: prelievo di €
CP_2 250,00 presso Banc e il cellulare in uso al aggancia la cella di
CP_2 Ormea;
02/09/2016: prelievo di € 600,00 presso Posta l cellulare in uso al aggancia la cella di Riva Ligure;
15/09/2016: prelievo di € 200,00 presso
CP_2
cellulare in uso al aggancia la cella di Ormea;
16/09/2016:
CP_2 pagamento presso Ormea e il cellular aggancia la cella di Ormea;
CP_2 17/09/2016: pagamento presso Ormea e il cellula aggancia la cella
CP_2 di Ormea;
17/09/2016: pagamento presso Arma di Taggia o al
CP_2
aggancia la cella di Bussana di Sanremo;
18/09/2016: pagamento presso b
[...] di Taggia alle ore 14.51 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 15.51 la
CP_2 cella di 18/09/2016: pagamento press asco alle ore 21.36 e il Per_5 cellulare aggancia alle ore 22.58 la cella di Ormea;
21/09/2016:
CP_2 pagamento presso alle ore 20.24 e il cellulare in uso al
CP_2 aggancia alle ore 20.56 la cella di Ormea;
22/09/2016: pagamento pre Camporosso alle ore 20.03 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 19.44 la
CP_2 cella di Camporosso;
23/09/2016: pagamento pres enzina alle ore 21.45 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 23.32 la cella di Riva Ligure;
25/09/2016:
CP_2 pagamento press sti alle ore 14.51 di € 289,99 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 14.46 la cella di Asti;
26/09/2016: pagamenti presso Arma di
CP_2 e in uso al aggancia la cella di Riva Ligure;
28/09/2016:
CP_2 pagamento presso Pizzeria di 19.45 e il cellulare in uso al
CP_2 aggancia alle ore 18.51 la cella di Riva Ligure;
01/10/2016: prelievo di € 600, Santo ST al Mare alle ore 14.34 e il cellulare in uso al aggancia alle ore
CP_2 17.11 la cella di Arma di Taggia;
06/10/2016: prelievo di € 60 Santo ST al Mare alle ore 18.08 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 18.06 la cella di
CP_2 Arma di Taggia;
06/10/2016: pagamento pr Ligure alle ore 20.01 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 20.08 la cella di Arma di Taggia;
10/10/2016:
CP_2 prelievo d ste di Riva Ligure alle ore 16.49 e il cellulare in uso al
CP_2
aggancia alle ore 16.32 la cella di Arma di Taggia;
11/10/2016: pagam
[...] ante di Alassio alle ore 21.53 e il cellulare in uso al aggancia alle ore CP_2 19.31 la cella di Andora;
13/10/2016: prelievo di € 600,00 pr di Taggia alle ore 11.16 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 11.20 la cella di Arma di Taggia;
CP_2 14/10/2016: pagamento pre amporosso alle ore 22.00 e il cellulare in uso al aggancia alle ore 22.47 la cella di Arma di Taggia;
22/10/2016: pagamento a CP_2
in uso al aggancia la cella di Massa Carrara;
23/10/2016:
CP_2 pagamento a Genova e il ce aggancia la cella di Genova;
CP_2 23/10/2016-25/10/2016-27/10/2016: diversi pag aggia e il cellulare in uso al aggancia la cella di Arma di Taggia;
29/10/2016: pagamento a Mentone-
CP_2 re in uso al aggancia la cella della Francia;
04/11/2016:
CP_2 pagamento a Mentone-Francia al aggancia la cella della
CP_2 Francia. 2.2) Il possesso/detenzione della carta POSTAMAT intestata a persona defunta da parte di nel periodo di esecuzione delle indebite operazioni, la presenza
CP_2 dello stesso nei luoghi in cui venivano eseguite molte delle indebite operazioni, l'ammissione di aver effettuato almeno tre operazioni con la carta POSTAMAT oggetto di causa, costituiscono prova sufficiente, in sede civile, ove vige la regola processuale del “più probabile del non”, a far ritenere che tutti gli indebiti prelievi e pagamenti siano ad esso riconducibili, al quale, per dimostrare l'assenza di responsabilità, compete di
6 dott. Pasquale LONGARINI dimostrare la legittimità/giustificazione delle operazioni bancarie contestate e documentate. 2.2.1) Ebbene, tale prova non risulta essere stata fornita. Con riferimento ai tre pagamenti di cui al capo di imputazione penale, la giustificazione resa in sede di interrogatorio penale, ovvero la ricevuta autorizzazione ad eseguirli da parte di
[...]
, contrasta con la circostanza che badante di ER Persona_4 _1 avendo cessato le proprie funzioni con il decesso di quest'ultima, non aveva titolo a frequentare la casa ove viveva con le dichiarazioni rese in sede penale Persona_2 dalla («Mi venivano offerti anche viaggi e week-end tra i quali siamo stati a Monza, Persona_4
Forte dei marmi, Costiera Amalfitana, Bologna, Sestriere, Parigi, Gardland, Lago maggiore, ed altre località che ora non ricordo») che con quelle rese in sede penale da che, Persona_2 oltre a descrivere i rapporti con la badante in maniera diversa da quella offerta dal
, escludeva di aver consegnato (e conseguentemente autorizzato l'uso) a CP_2 Per_ chicchessia il postamat ed i documenti relativi alla sorella 2.3) Non vi sono, invece, elementi dai quali inferire un coinvolgimento, nelle indebite operazioni, della nei cui confronti la domanda attorea va respinta. CP_1
2.4) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea nei confronti del solo il quale, conseguentemente, deve essere condannato a CP_2 restituire, in favore di avendo già restituito la somma di euro 779,00 Parte_1 oltre interessi legali, l a di euro 32.450,61 oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dai singoli pagamenti/prelievi sino alla notifica dell'atto di citazione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_2 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 ad € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00
7 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 518 per contributo unificato, € 27 per ancipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge 3.2)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001 ad € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea svolta nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 lo condanna a restituire, in favore di essiva di euro Parte_1 32.450,61 oltre interessi legali ex , cc a far data dai singoli pagamenti/prelievi sino alla notifica dell'atto di citazione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
2) respinge la domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favo elle spese di CP_2 Parte_1 giudizio che ivi € 4.380,35 di cui € 3.8 nso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 518 per contributo unificato, € 27 per ancipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio omplessivi € 4.380,35 d compenso tabellare, euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 6 maggio 2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI