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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.226/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406.2018.00029346.12, notificato dall' il Pt_1 21.1.2019 per l'importo di euro 530,43 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011 e accessori”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli Appellante Pt_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Giuseppe Simone Appellato Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 giugno 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 12 novembre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, accertata la prescrizione estintiva contributiva, era stato accolto il ricorso proposto dall'avv. e dichiarata non dovuta all' la somma pretesa Controparte_1 Pt_1 dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 406.2018.00029346.12, notificato dall' il 21.1.2019 per Pt_1 l'importo di euro 530,43 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011 e accessori;
compensava le spese di lite. Si è costituita l'appellata. L'appello, all'udienza del 18 maggio 2025, è stato discusso e deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- La questione principale, oggetto del motivo proposto, concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso I' dei professionisti non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di appartenenza, alla quale hanno Pt_1 versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, già stata decisa dalla Suprema Corte.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità più recente si è pronunciata in favore della tesi dell' , Pt_1 sostenendo che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero- professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla alla CP_2 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti
1 comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione Pt_1 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” . Pertanto, la parte appellata, non avendo versato nel 2011 alcun contributo soggettivo alla per CP_2 ragioni reddituali (prima della legge n. 247/2012, art. 21, commi 8 e 9, che ne ha stabilito l'obbligatorietà), ma solo un contributo integrativo a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa, era tenuta ad iscriversi alla gestione separata e a versare il contributo dovuto nella stessa gestione.
Sostiene l' che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza per il Pt_1 pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e, considerando la diffida dell' ricevuta in data 22.8.2017 ed il successivo AVA notificato il 21.1.2019 si collocavano Pt_1 all'interno del quinquennio di prescrizione.
si era prescritto in data 24.9.2017 ai sensi dell'art. 17 comma 1° D.P.R.
7.12.2001 n. 435 (nel testo vigente ratione temporis) e differito dall'art. 1 comma 1 lettera a) d.p.c.m. 6.6.2012.
Questa Corte non condivide l'assunto dell' secondo cui esso non è stato in grado di conoscere la Pt_1 percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n.
2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
n definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)1.
Né ricorre, a ben vedere ed alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che interrompe il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c. La mancata compilazione del quadro riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' posto che rientrava tra i professionisti iscritti agli albi professionali. Come dato atto dalla Corte Pt_1 Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n. 14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di
2 specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi. Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95, fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2, comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa.
La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come “affidamento scusabile” e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa. E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non è dipeso da solo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata. L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene comunque che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 9.7.2012, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2011, come stabilito dall'art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 (nel testo vigente ratione temporis) e differito dall'art. 1 co. 1 lett. a) d.p.c.m.
6.6.2012. L'appello deve essere rigettato, di talchè il quinquennio prescrizionale si era prescritto il 9.2.2017, mentre successive alla maturazione della prescrizione risultano la diffida dell' ricevuta in data 22.8.2017 e di Pt_1 conseguenza il successivo AVA notificato il 21.1.2019.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellata degli onorari e spese di giudizio, che liquida in € Pt_1
1.000,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406.2018.00029346.12, notificato dall' il Pt_1 21.1.2019 per l'importo di euro 530,43 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011 e accessori”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli Appellante Pt_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Giuseppe Simone Appellato Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 giugno 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 12 novembre 2019 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, accertata la prescrizione estintiva contributiva, era stato accolto il ricorso proposto dall'avv. e dichiarata non dovuta all' la somma pretesa Controparte_1 Pt_1 dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 406.2018.00029346.12, notificato dall' il 21.1.2019 per Pt_1 l'importo di euro 530,43 in relazione a contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2011 e accessori;
compensava le spese di lite. Si è costituita l'appellata. L'appello, all'udienza del 18 maggio 2025, è stato discusso e deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°--- La questione principale, oggetto del motivo proposto, concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso I' dei professionisti non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di appartenenza, alla quale hanno Pt_1 versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, già stata decisa dalla Suprema Corte.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità più recente si è pronunciata in favore della tesi dell' , Pt_1 sostenendo che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero- professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla alla CP_2 quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti
1 comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione Pt_1 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” . Pertanto, la parte appellata, non avendo versato nel 2011 alcun contributo soggettivo alla per CP_2 ragioni reddituali (prima della legge n. 247/2012, art. 21, commi 8 e 9, che ne ha stabilito l'obbligatorietà), ma solo un contributo integrativo a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa, era tenuta ad iscriversi alla gestione separata e a versare il contributo dovuto nella stessa gestione.
Sostiene l' che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza per il Pt_1 pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e, considerando la diffida dell' ricevuta in data 22.8.2017 ed il successivo AVA notificato il 21.1.2019 si collocavano Pt_1 all'interno del quinquennio di prescrizione.
si era prescritto in data 24.9.2017 ai sensi dell'art. 17 comma 1° D.P.R.
7.12.2001 n. 435 (nel testo vigente ratione temporis) e differito dall'art. 1 comma 1 lettera a) d.p.c.m. 6.6.2012.
Questa Corte non condivide l'assunto dell' secondo cui esso non è stato in grado di conoscere la Pt_1 percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n.
2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
n definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)1.
Né ricorre, a ben vedere ed alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che interrompe il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c. La mancata compilazione del quadro riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' posto che rientrava tra i professionisti iscritti agli albi professionali. Come dato atto dalla Corte Pt_1 Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n. 14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di
2 specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi. Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95, fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2, comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa.
La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come “affidamento scusabile” e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa. E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non è dipeso da solo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata. L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene comunque che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 9.7.2012, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2011, come stabilito dall'art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 (nel testo vigente ratione temporis) e differito dall'art. 1 co. 1 lett. a) d.p.c.m.
6.6.2012. L'appello deve essere rigettato, di talchè il quinquennio prescrizionale si era prescritto il 9.2.2017, mentre successive alla maturazione della prescrizione risultano la diffida dell' ricevuta in data 22.8.2017 e di Pt_1 conseguenza il successivo AVA notificato il 21.1.2019.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellata degli onorari e spese di giudizio, che liquida in € Pt_1
1.000,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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