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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 172/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 172/2022 R.G.; rilevato che l'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
letti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione della sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 172/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1
Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Domenico Nobile, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 15 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Siderno (RC), Corso Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Nicola Crimeni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello ritualmente depositato, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 544/2021 emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 8.7.2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso i verbali di contestazione n. 1197/S/2020 - n. Reg. 1197/2020-080024 e 1255S/2020 - n. Reg. 1255/2020-
080024, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di in cui era contestata al CP_1 conducente dell'autovettura tg. BP804NY la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. commessa rispettivamente in data 27.2.2020 e in data 5.3.2020.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare:
1. l'erronea pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata indicazione, nei verbali impugnati, della qualifica del soggetto verbalizzante;
2. l'erronea statuizione in merito a quanto dedotto sulla vigenza del limite di velocità di 50 km/h nel tratto di strada corrispondente alle coordinate GPS riprodotte nei verbali;
3. l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta all'udienza dell'11.3.2021, da ritenersi tempestiva poiché conseguente alle difese svolte da controparte mediante la propria memoria di costituzione. Chiedeva, pertanto, previa riapertura dell'istruttoria con ammissione di prova testimoniale e C.T.U., l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Locri, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 544/2021 RG
1090/2020, emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 08/07/2021 e notificata alle parti il
09/07/2021, -Accertare e dichiarare illegittimi e nulli i verbali d'infrazione al CdS n. 1197/S/2020 e
Pag. 2 a 15 1255/S/2020 emessi per violazione dell'art. 142 CdS comma 8…Con Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione della causa dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva tempestivamente il il quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342
c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, nei termini come argomentati nella relativa memoria di costituzione a cui si rinvia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
544/2021 del Giudice di Pace di Locri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 544/2021 del Giudice di Pace di Locri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito, rigettare
l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa e pubblicata il 08.07.2021 dal Giudice di Pace di Locri, portante il n. 544/2021 in esito al procedimento civile n. 1090/2020 R.G.. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio e ogni altro diritto fatto salvo”.
Riassegnato il fascicolo ad altro magistrato, all'udienza del 15.12.2022, erano rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante ed il procedimento era, così, rinviato per la discussione, con assegnazione di un termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Riassegnato il fascicolo dapprima al giudice onorario e, successivamente, ad altro magistrato togato, all'udienza del 13.12.2023, era revocata la precedente ordinanza istruttoria ed ammessa la c.t.u. richiesta dalla difesa dello Pt_1
Riassegnato il fascicolo alla scrivente, in data 26.09.2024, si costituiva in giudizio il nuovo procuratore di parte appellante, l'Avv. Nobile Domenico, in sostituzione del precedente difensore.
Dopo un iniziale rinvio per la discussione orale, la causa era ulteriormente rinviata per la discussione e decisione in conformità al rito che regola il presente giudizio di appello. Rilevata, tuttavia, l'omessa acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e dispostane l'acquisizione, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la discussione e decisione, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Pag. 3 a 15 RITENUTO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che l'appellante, per la prima volta in sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, ha formulato istanza volta all'adozione da parte del
Tribunale di un provvedimento di sospensiva dell'iscrizione del fermo amministrativo n.
202500852454 sull'autoveicolo Targato BP804NY, asseritamente “fondato sul verbale n.1197S del
27/02/2020 oggetto di causa e sul verbale accessorio a quello di causa n.248P 653V del 20/10/2021 relativo alla comunicazione dei dati del conducente”, nelle more emesso dal Comune di CP_1
Sebbene l'appellante abbia subordinato l'istanza all'eventualità dell'omessa decisione della causa ad esito della predetta udienza, vale la pena, in ogni caso, osservare che una tale domanda è inammissibile in questa sede in quanto, oltre a porsi in netto contrasto con il generale divieto di nova in appello, esula dall'ambito oggettivo del presente giudizio, limitato alla cognizione della fondatezza delle trasgressioni contestate nei verbali impugnati. Analogamente, deve ritenersi inammissibile in quanto nuova la produzione documentale allegata alle predette note di trattazione scritta (cfr. sul divieto di nuove domande ed eccezioni e sull'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ex multis, Cass. n. 22669 del 02/12/2004; Cass. n. 4854 del
28/02/2014).
Tanto considerato, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (rectius 434 c.p.c.). Al riguardo, va Controparte_1 osservato che, come ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. S.U. n. 36481 del
13/12/2022). Nel caso di specie, l'appellante, seppur abbia richiamato i motivi oggetto dell'opposizione in primo grado, ha indicato nel corpo dell'atto le specifiche parti della sentenza appellata ritenute meritevoli di censura e ha argomentato in merito, per cui deve ritenersi che le doglianze siano formulate con sufficiente specificità, con conseguente ammissibilità del gravame.
Pag. 4 a 15 Per quanto riguarda invece l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., ritiene il Giudicante che l'impugnazione debba essere decisa nel merito, non apparendo la stessa manifestamente infondata.
Prima di passare all'esame nel merito dei motivi di impugnazione, tuttavia, si reputa opportuno precisare che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione.
Non appare, inoltre, superfluo ricordare, ai fini di una più compiuta delimitazione del thema decidendum, che “l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla «causa petendi» fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Cass. n. 656 del 18/01/2010, conforme Cass. n.
232 del 11/01/2016). Non è, quindi, in ogni caso, consentito al ricorrente integrare in corso di causa i motivi di opposizione originariamente addotti.
Tanto premesso, l'appello è, nel merito, infondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, male interpretando, in base alla prospettazione difensiva, il motivo di opposizione, non ha ritenuto fondata la doglianza riguardante l'omessa indicazione nei verbali impugnati della qualifica rivestita dal verbalizzante.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Va, infatti, evidenziato che l'art. art. 385 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.” Secondo la norma citata, pertanto, in ipotesi di contestazione non immediata dell'infrazione, spetta all'«organo accertatore» procedere alla contestazione, espressione - questa –
Pag. 5 a 15 che, come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione e componenti che non vi abbiano assistito (cfr. Cass. n. 114 del 9/1/2003). L'indicazione nel verbale di contestazione dell'organo accertatore e del nominativo del soggetto che ne fa parte – nella specie, evincibile dall'intestazione dei verbali impugnati ( Polizia Municipale C/O Ufficio Controparte_1
Verbali”) e dal nominativo apposto in calce a ciascun verbale tanto dell'agente accertatore
( , quanto del diverso firmatario responsabile dell'area amministrativa e tecnica, Testimone_1 con espressa indicazione di quest'ultima qualità - è, dunque, idonea a imputare l'atto all'organo medesimo (cfr., nella giurisprudenza di questo Tribunale, in un caso sovrapponibile, Trib. Locri, n.
114/23). D'altro canto, l'appellante, nell'originario ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di
Locri - che, come anticipato in premessa, delimita il thema decidendum del presente giudizio, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore profilo di contestazione avanzato per la prima volta in questa sede - si è limitato a dedurre l'esistenza di una carenza di carattere meramente formale, ossia l'omessa indicazione nei verbali di contestazione impugnati della qualifica rivestita dall'operatore
Come costantemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “in Testimone_1 tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione” (Cass. n. 462 del 14/01/2016). Nel caso di specie, è evidente che tale dedotta carenza formale non ha impedito all'appellante di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto le predette indicazioni contenute nei verbali impugnati consentivano comunque, in caso di necessità, di identificare l'organo accertatore e il soggetto appartenente e verificarne, anche più agevolmente, la competenza. Non si ravvisa, pertanto, nella specie, sotto questo profilo, alcuna causa di invalidità dei verbali di contestazione impugnati.
Per quanto riguarda, invece, il tardivo rilievo sollevato per la prima volta dall'appellante nella memoria depositata in questo grado di giudizio in data 3.1.2025, relativo al fatto che gli agenti accertatori avrebbero operato al di fuori della zona di loro competenza territoriale, è sufficiente osservare che tale doglianza non costituiva uno dei motivi di opposizione e, quindi, in accordo ai principi sopra richiamati, il suo esame non può trovare ingresso in questa sede.
Anche il secondo motivo di appello si appalesa infondato.
Pag. 6 a 15 Con esso, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha disatteso l'assunto del ricorrente secondo cui “le contestazioni sono state accertate prima che insistesse il limite di velocità di KM/h 50”, valorizzando la natura fidefacente dei verbali di accertamento impugnati.
Le censure non meritano condivisione, sia pure con le precisazioni di seguito indicate.
Come noto, allorquando a venire in rilievo sia una violazione per eccesso di velocità, come nella specie, ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S., per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento;
l'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, a sua volta, dispone che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
Come precisato dalla Suprema Corte, la violazione alle norme sulla velocità deve, dunque, ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali – facendo, infatti, prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi (Cass. n. 13894 del
02/08/2012).
Nella specie, nei verbali di contestazione impugnati, si dà espressamente atto che i rilievi della velocità sono stati eseguiti sul territorio del Comune di sulla strada SS106, mediante il CP_1 dispositivo denominato “Scout Speed” installato a bordo del veicolo di servizio, che, al momento degli accertamenti, percorreva la medesima strada del veicolo sanzionato, con direzione opposta.
Entrambi i verbali di contestazione contengono l'indicazione delle coordinate GPS in cui si trovava il veicolo dell'appellante al momento dell'accertamento, della velocità dallo stesso percorsa, del limite di velocità vigente nel tratto stradale, dati che risultano, a loro volta, anche dalle schermate di immagine tratte dal dispositivo elettronico in uso depositate in atti.
A fronte di tali inequivoche risultanze, l'originario ricorrente non ha mai neppure allegato, prima ancora che provato, il difetto di funzionamento dei dispositivi in uso alla Polizia Municipale ovvero l'assenza di taratura, sicché non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei dati riportati nei verbali
Pag. 7 a 15 impugnati (cfr. sull'essenzialità della contestazione del funzionamento delle apparecchiature elettroniche al fine di confutarne le risultanze, Cass. n. 8675 del 26/04/2005; ancora in parte motiva,
Cass. n. 4898 del 2015 secondo cui “la natura dell'atto pubblico del verbale di contestazione non viene meno nel caso in cui il superamento del limite di velocità venga acclarato tramite gli strumenti descritti all'art. 142 C.d.S. (nel caso di specie accertato con il sistema SICV) ne' il valore di prova legale si presta ad essere affievolito dalla mancata produzione della documentazione fotografica o similare da parte dell'Amministrazione (Cass., sez 2, 8675/2005; Cass., sez.
1, 23306/2004; Cass, sez. 1, 7667/1997); la privilegiata efficacia probatoria delle risultanze delle installazioni o delle apparecchiature utilizzate per il rispetto del C.d.S. è suscettibile di contestazione in sede di opposizione solo quando le circostanze, allegate e debitamente provate dal ricorrente, siano idonee a dimostrarne un difetto di funzionamento (Corte cosi. 277/2007; Cass., sez. 6-2, ord. 15597/2012; Cass., sez, 2, ord. 14564/2011; Cass., sez. 2, 9846/2010;
Cass., 23978/2008; Cass., sez 1, 10212/2005; Cass., sez 1, 8469/1998), che nella specie non è stato neanche allegato”).
Invero, l'appellante si è limitato, sin dal primo grado di giudizio, ad affermare che le coordinate
GPS identificative dell'esatta posizione del veicolo riportate in ciascun verbale di contestazione, pur nella loro incontestata correttezza, individuano un punto della SS 106 antecedente a quello in cui insisteva il cartello indicante il limite di velocità di 50 km/h collocato all'altezza delle coordinate
GPS 38.125548N – 16159341. Deve ritenersi, quindi, che lo abbia voluto confutare, con tali Pt_1 laconiche deduzioni, l'accertamento del limite di velocità di 50 km/h.
E, tuttavia, al riguardo, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, in entrambi i verbali di contestazione impugnati, sono i verbalizzanti stessi ad attestare, dopo aver dato atto della presenza dell'organo accertatore sui luoghi, che la velocità massima consentita nel tratto di strada in cui transitava il veicolo è di km/h 50 (“poiché transitava (…) sul tratto di strada ove la velocità massima consentita è di km/h 50”).
Su un tale profilo, il verbale di contestazione assume efficacia di piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, contenendo dati oggettivi conosciuti dal pubblico ufficiale rogante, senza alcun margine di apprezzamento (cfr., per analoghe considerazioni, Trib. Sassari n. 70/2025; Trib.
Roma n. 9058/20; Trib. Taranto n. 1638/2022; Trib. Vallo della Lucania n. 418/17; Trib. Latina, n.
2193/2020).
La Suprema Corte ha, in particolare, precisato come “la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione” con la conseguenza che “le contestazioni delle
Pag. 8 a 15 parti, "in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale", devono, pertanto, essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso per cui, ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione (Cass. n. 339 del 2012)” (Cass. n. 33059 del 20/12/2018). Deve, dunque, dirsi riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 24/07/2009), anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(cfr. Cass. n. 3705 del 14/02/2013; Cass. n. 2434 del 02/02/2011).
Del resto, pur a voler sostenere diversamente, il Tribunale non ritiene che l'appellante abbia offerto elementi idonei a minare l'intrinseca attendibilità dei dati riportati nei verbali di contestazione impugnati in merito al limite di velocità vigente nella strada, soprattutto se si considera che una tale indicazione è altresì presente nelle schermate di immagine tratte dal dispositivo elettronico in uso depositate in atti, di cui, come detto, l'appellante non ha mai specificamente contestato il corretto funzionamento.
Non vi è stata, infatti, da parte dello ancor prima della prova, la tempestiva allegazione della Pt_1 vigenza di un diverso limite di velocità nei punti del tratto stradale corrispondenti alle coordinate
GPS indicate in ciascun verbale. In altri termini, l'appellante, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, si è limitato a dedurre in merito alla presenza di un segnale di limite di velocità di 50 km/h collocato in un punto corrispondente alle coordinate GPS 38.125548N – 16159341, successivo alle coordinate GPS indicate nei verbali, ma nulla ha riferito sulla inesistenza di un analogo precedente segnale o sulla vigenza, più in generale, di un diverso limite di velocità nel tratto stradale in cui sono state accertate le infrazioni, così omettendo di offrire dati fattuali da cui poter desumere che la velocità tenuta dal veicolo fosse conforme alle prescrizioni.
La genericità dell'allegazione difensiva, di per sé inidonea a sconfessare quanto attestato dai verbalizzanti, non è colmata neppure dal richiamo alla perizia di parte allegata in atti. Il tecnico di parte, infatti, ha indicato il punto della strada in cui si sarebbe trovato il mezzo guidato dallo Pt_1 al momento delle infrazioni, ma non ha indicato la fonte da cui ha tratto l'immagine allegata, i dati temporali riferibili alla stessa e il diverso limite di velocità vigente all'altezza delle coordinate riportate nei verbali di contestazione.
Pag. 9 a 15 Gli unici rilievi operati su quest'ultimo punto dall'appellante sono stati formulati per la prima volta nel corso del presente giudizio di appello – nello specifico, nella memoria conclusionale del
3.1.2025 - e sono, all'evidenza, tardivi (oltre che fondati in larga parte sui dati riportati nella relazione di CTU che, per quanto di seguito si dirà, appare esplorativa).
Il Tribunale ritiene non possa assumere rilievo sul punto neppure l'atteggiamento difensivo assunto dal atteso che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia CP_1 stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 5362 del 28/02/2025; ed in linea generale, sull'operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c., Cass. n. 8900 del 03/04/2025 secondo cui “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.).
Deve, tuttavia, darsi atto che, sebbene l'appellante non abbia offerto, già in punto di allegazione, elementi fattuali specifici idonei a smentire quanto riportato nei verbali di contestazione, il precedente istruttore – disattendendo quanto già statuito dal precedente giudice del gravame con ordinanza del 23.12.2022 - ha disposto una CTU al fine di verificare, ove possibile, i limiti di velocità esistenti all'altezza delle coordinate spaziali rilevate dall'organo accertatore. L'ammissione della CTU disposta dal successivo giudice assegnatario del fascicolo appare, invero, alla scrivente
“esplorativa”, come, del resto, già evidenziato dal precedente giudice assegnatario del fascicolo nella citata ordinanza. È noto, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass.
n. 8498 del 31/03/2025).
Pag. 10 a 15 Stante le carenze allegatorie e probatorie sopra evidenziate, è evidente che le risultanze della CTU disposta non possono assumere rilevanza ai fini della decisione della causa poiché, altrimenti, si finirebbe per dare indebito valore probatorio ad elementi, fatti o circostanze non adeguatamente allegati e dimostrati in giudizio dalle parti.
Pur volendo prescindere da ciò, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che quanto riportato nella relazione di CTU si basa sull'esame di dati ortografici e satellitari risalenti ad un momento temporale diverso rispetto a quello in cui sono state accertate le violazioni (cfr. la relazione di CTU ove si legge che “L'unica data certa è quella rilevabile da Street View di Google ed ha data
11/09/2022”). Lo stesso sopralluogo è stato eseguito dal CTU solo a distanza di quattro anni dal momento di accertamento delle infrazioni (nello specifico, nel mese di gennaio 2024). Il complesso di tali circostanze induce a ritenere che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato siano, nella specie, in ogni caso, inidonee ad incrinare l'efficacia probatoria degli accertamenti riportati nei verbali di contestazione, risalenti agli inizi dell'anno 2020.
Per scrupolo motivazionale, si evidenzia che le carenze allegatorie di cui si è detto non avrebbero potuto essere superate dalla prova testimoniale articolata dall'appellante – non ammessa in primo grado e solo parzialmente reiterata nell'atto introduttivo di questo grado di giudizio - in quanto, pur volendo prescindere dall'efficacia fidefacente dei verbali di contestazione impugnati (di per sé idonea a rendere superflua l'ammissione di qualsivoglia prova non veicolata nell'alveo di un giudizio di querela di falso), in virtù del principio di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e quelli della prova, i capitoli di prova testimoniale devono necessariamente vertere su fatti contestati, previamente allegati dalla parte e precisamente individuati sul piano temporale (cfr. Cass. S.U. n.11353 del 17/6/2004); nella specie, invece, l'unico capitolo di prova riformulato nella presente sede di gravame appare privo di riferimenti temporali specifici e verte su un fatto in parte non specificamente allegato in atti. Del resto, si rileva che alla non ammissione della prova testimoniale nel corso del presente giudizio non è seguita neppure l'espressa reiterazione dell'istanza istruttoria da parte dell'appellante in sede di udienza di discussione (analogamente a quanto, del resto, già avvenuto nel corso del primo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Locri).
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia per aver il Giudice di prime cure ritenuto corretto l'operato del Corpo di Polizia Municipale del di in forza CP_1 CP_1 dell'art. 201, comma 1 bis lett. e), C.d.s., reputando sussistente una delle ipotesi che legittima la contestazione successiva al momento della violazione.
Pag. 11 a 15 Tale motivazione è stata censurata dall'appellante il quale, ribadendo quanto evidenziato all'udienza del 11.03.2021 innanzi al giudice di prime cure, ha dedotto che sul tratto di strada su cui
è stata rilevata la presunta infrazione si deve applicare quanto disposto attraverso il decreto prefettizio n. 34715/W/07 aff. Gen. del 18/02/2007, il quale non abilita alla contestazione non immediata dell'infrazione, insistendo per la declaratoria di ammissibilità della documentazione esibita nel corso dell'udienza da ultimo citata.
Tali censure non colgono nel segno.
In primo luogo, merita osservarsi che la predetta obiezione è stata avanzata soltanto alla seconda udienza di discussione della causa dinnanzi al Giudice di primo grado, per cui in forza delle preclusioni operanti in materia e richiamate in premessa, essa non poteva essere considerata dal giudicante.
In secondo luogo, non può neppure sostenersi, come pure affermato dall'appellante, che l'acquisizione in atti del decreto prefettizio costituisse un documento la cui produzione in giudizio si era resa necessaria alla luce delle difese formulate dalla controparte, atteso che l'indicazione della strada e delle modalità di accertamento dell'infrazione risultavano già chiaramente dai verbali di contestazione impugnati. Si reputa, quindi condivisibile quanto osservato dal giudice di prime cure sull'inammissibilità di tale produzione documentale in quanto tardiva.
In terzo luogo, pur volendo ritenere l'ammissibilità e la tempestività di tale motivo di doglianza e della relativa produzione documentale, non può non osservarsi come, quanto osservato in merito all'esistenza di un decreto prefettizio autorizzatorio della contestazione differita appare essere inconferente nel caso di specie. La Suprema Corte ha chiarito che per le apparecchiature elettroniche automatiche che richiedono il supporto degli agenti della polizia stradale, come nel caso in esame, non è necessario il decreto prefettizio autorizzativo che è richiesto solo per "usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”
(cfr. Cass. n. 18560 del 09/06/2022; Cass. n. 776 del 19/01/2021; Cass. n. 16622 del 20/06/2019).
Da quanto motivato consegue che correttamente il Giudice di primo grado si è limitato ad analizzare il contenuto dei verbali opposti e, sulla base della motivazione in essi contenuta, a rigettare il motivo di opposizione relativo alla violazione del diritto di difesa per motivazione apparente dei motivi di mancata contestazione immediata.
Va, infatti, ricordato che ai sensi della lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., è possibile la contestazione differita laddove “l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della violazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e
Pag. 12 a 15 nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Rientra, tra tale ipotesi, l'accertamento automatico della velocità c.d. “Scout Speed”, cioè in modalità dinamica ed alla presenza dell'operatore di polizia.
Di tale circostanza è stata ritualmente inserita l'annotazione nei verbali di contestazione della violazione laddove è indicato che il rilievo è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilità dell'Organo di Polizia stradale che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento.
Giova ricordare, in merito, il principio della Corte di Cassazione per cui “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare
l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia”
(Cass. S. U, n. 3936 del 13/03/2012; in senso conforme anche Cass. n. 22627 del 26/07/2023).
Nella fattispecie, è pacifico che le infrazioni sono state rilevate mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, con l'effetto che la giustificante della contestazione differita poteva essere addotta in forza della lett. e) dell'art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. 3, senza che residui alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.
Pag. 13 a 15 Alla luce delle superiori argomentazioni, non essendo stato specificamente formulato alcun altro motivo di censura, l'appello deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, applicando i valori minimi per lo scaglione di valore di riferimento della causa (€ 1.110,00), stante la natura seriale delle questioni affrontate, il tenore ripetitivo delle difese articolate dalla parte appellata, anche in sede di discussione, e la non particolare complessità, oltre che dei temi di indagine controversi, della fase istruttoria espletata, sostanziatasi esclusivamente nell'espletamento della CTU. A tale ultimo riguardo, non appare superfluo, oltretutto, evidenziare che non risulta che l'appellato abbia formulato osservazioni alla relazione finale dell'ausiliario del giudice nella scansione procedimentale prevista ai sensi dell'art. 195 c.p.c..
Le spese della CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094), così come liquidate da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di appello iscritta al n. 172/2022 R.G., come in epigrafe promossa avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Locri n. 544/2021 del 08.07.2021, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna al pagamento in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in €
332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU. Parte_1
Pag. 14 a 15 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 30/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 15 a 15
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 172/2022 R.G.; rilevato che l'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
letti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione della sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 172/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1
Via Elio Ruffo, presso lo studio dell'Avv. Domenico Nobile, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 15 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Siderno (RC), Corso Garibaldi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Enzo
Nicola Crimeni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello ritualmente depositato, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 544/2021 emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 8.7.2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso i verbali di contestazione n. 1197/S/2020 - n. Reg. 1197/2020-080024 e 1255S/2020 - n. Reg. 1255/2020-
080024, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di in cui era contestata al CP_1 conducente dell'autovettura tg. BP804NY la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. commessa rispettivamente in data 27.2.2020 e in data 5.3.2020.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare:
1. l'erronea pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata indicazione, nei verbali impugnati, della qualifica del soggetto verbalizzante;
2. l'erronea statuizione in merito a quanto dedotto sulla vigenza del limite di velocità di 50 km/h nel tratto di strada corrispondente alle coordinate GPS riprodotte nei verbali;
3. l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta all'udienza dell'11.3.2021, da ritenersi tempestiva poiché conseguente alle difese svolte da controparte mediante la propria memoria di costituzione. Chiedeva, pertanto, previa riapertura dell'istruttoria con ammissione di prova testimoniale e C.T.U., l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Locri, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 544/2021 RG
1090/2020, emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 08/07/2021 e notificata alle parti il
09/07/2021, -Accertare e dichiarare illegittimi e nulli i verbali d'infrazione al CdS n. 1197/S/2020 e
Pag. 2 a 15 1255/S/2020 emessi per violazione dell'art. 142 CdS comma 8…Con Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione della causa dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, nel giudizio d'appello così instaurato, si costituiva tempestivamente il il quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342
c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, nei termini come argomentati nella relativa memoria di costituzione a cui si rinvia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
544/2021 del Giudice di Pace di Locri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 544/2021 del Giudice di Pace di Locri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito, rigettare
l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa e pubblicata il 08.07.2021 dal Giudice di Pace di Locri, portante il n. 544/2021 in esito al procedimento civile n. 1090/2020 R.G.. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio e ogni altro diritto fatto salvo”.
Riassegnato il fascicolo ad altro magistrato, all'udienza del 15.12.2022, erano rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante ed il procedimento era, così, rinviato per la discussione, con assegnazione di un termine per l'eventuale deposito di note conclusive.
Riassegnato il fascicolo dapprima al giudice onorario e, successivamente, ad altro magistrato togato, all'udienza del 13.12.2023, era revocata la precedente ordinanza istruttoria ed ammessa la c.t.u. richiesta dalla difesa dello Pt_1
Riassegnato il fascicolo alla scrivente, in data 26.09.2024, si costituiva in giudizio il nuovo procuratore di parte appellante, l'Avv. Nobile Domenico, in sostituzione del precedente difensore.
Dopo un iniziale rinvio per la discussione orale, la causa era ulteriormente rinviata per la discussione e decisione in conformità al rito che regola il presente giudizio di appello. Rilevata, tuttavia, l'omessa acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e dispostane l'acquisizione, la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la discussione e decisione, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Pag. 3 a 15 RITENUTO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che l'appellante, per la prima volta in sede di note scritte sostitutive dell'udienza del 18.09.2025, ha formulato istanza volta all'adozione da parte del
Tribunale di un provvedimento di sospensiva dell'iscrizione del fermo amministrativo n.
202500852454 sull'autoveicolo Targato BP804NY, asseritamente “fondato sul verbale n.1197S del
27/02/2020 oggetto di causa e sul verbale accessorio a quello di causa n.248P 653V del 20/10/2021 relativo alla comunicazione dei dati del conducente”, nelle more emesso dal Comune di CP_1
Sebbene l'appellante abbia subordinato l'istanza all'eventualità dell'omessa decisione della causa ad esito della predetta udienza, vale la pena, in ogni caso, osservare che una tale domanda è inammissibile in questa sede in quanto, oltre a porsi in netto contrasto con il generale divieto di nova in appello, esula dall'ambito oggettivo del presente giudizio, limitato alla cognizione della fondatezza delle trasgressioni contestate nei verbali impugnati. Analogamente, deve ritenersi inammissibile in quanto nuova la produzione documentale allegata alle predette note di trattazione scritta (cfr. sul divieto di nuove domande ed eccezioni e sull'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ex multis, Cass. n. 22669 del 02/12/2004; Cass. n. 4854 del
28/02/2014).
Tanto considerato, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (rectius 434 c.p.c.). Al riguardo, va Controparte_1 osservato che, come ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. S.U. n. 36481 del
13/12/2022). Nel caso di specie, l'appellante, seppur abbia richiamato i motivi oggetto dell'opposizione in primo grado, ha indicato nel corpo dell'atto le specifiche parti della sentenza appellata ritenute meritevoli di censura e ha argomentato in merito, per cui deve ritenersi che le doglianze siano formulate con sufficiente specificità, con conseguente ammissibilità del gravame.
Pag. 4 a 15 Per quanto riguarda invece l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., ritiene il Giudicante che l'impugnazione debba essere decisa nel merito, non apparendo la stessa manifestamente infondata.
Prima di passare all'esame nel merito dei motivi di impugnazione, tuttavia, si reputa opportuno precisare che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione.
Non appare, inoltre, superfluo ricordare, ai fini di una più compiuta delimitazione del thema decidendum, che “l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla «causa petendi» fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Cass. n. 656 del 18/01/2010, conforme Cass. n.
232 del 11/01/2016). Non è, quindi, in ogni caso, consentito al ricorrente integrare in corso di causa i motivi di opposizione originariamente addotti.
Tanto premesso, l'appello è, nel merito, infondato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, male interpretando, in base alla prospettazione difensiva, il motivo di opposizione, non ha ritenuto fondata la doglianza riguardante l'omessa indicazione nei verbali impugnati della qualifica rivestita dal verbalizzante.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Va, infatti, evidenziato che l'art. art. 385 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.” Secondo la norma citata, pertanto, in ipotesi di contestazione non immediata dell'infrazione, spetta all'«organo accertatore» procedere alla contestazione, espressione - questa –
Pag. 5 a 15 che, come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione e componenti che non vi abbiano assistito (cfr. Cass. n. 114 del 9/1/2003). L'indicazione nel verbale di contestazione dell'organo accertatore e del nominativo del soggetto che ne fa parte – nella specie, evincibile dall'intestazione dei verbali impugnati ( Polizia Municipale C/O Ufficio Controparte_1
Verbali”) e dal nominativo apposto in calce a ciascun verbale tanto dell'agente accertatore
( , quanto del diverso firmatario responsabile dell'area amministrativa e tecnica, Testimone_1 con espressa indicazione di quest'ultima qualità - è, dunque, idonea a imputare l'atto all'organo medesimo (cfr., nella giurisprudenza di questo Tribunale, in un caso sovrapponibile, Trib. Locri, n.
114/23). D'altro canto, l'appellante, nell'originario ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di
Locri - che, come anticipato in premessa, delimita il thema decidendum del presente giudizio, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore profilo di contestazione avanzato per la prima volta in questa sede - si è limitato a dedurre l'esistenza di una carenza di carattere meramente formale, ossia l'omessa indicazione nei verbali di contestazione impugnati della qualifica rivestita dall'operatore
Come costantemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “in Testimone_1 tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione” (Cass. n. 462 del 14/01/2016). Nel caso di specie, è evidente che tale dedotta carenza formale non ha impedito all'appellante di esercitare il proprio diritto di difesa, in quanto le predette indicazioni contenute nei verbali impugnati consentivano comunque, in caso di necessità, di identificare l'organo accertatore e il soggetto appartenente e verificarne, anche più agevolmente, la competenza. Non si ravvisa, pertanto, nella specie, sotto questo profilo, alcuna causa di invalidità dei verbali di contestazione impugnati.
Per quanto riguarda, invece, il tardivo rilievo sollevato per la prima volta dall'appellante nella memoria depositata in questo grado di giudizio in data 3.1.2025, relativo al fatto che gli agenti accertatori avrebbero operato al di fuori della zona di loro competenza territoriale, è sufficiente osservare che tale doglianza non costituiva uno dei motivi di opposizione e, quindi, in accordo ai principi sopra richiamati, il suo esame non può trovare ingresso in questa sede.
Anche il secondo motivo di appello si appalesa infondato.
Pag. 6 a 15 Con esso, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha disatteso l'assunto del ricorrente secondo cui “le contestazioni sono state accertate prima che insistesse il limite di velocità di KM/h 50”, valorizzando la natura fidefacente dei verbali di accertamento impugnati.
Le censure non meritano condivisione, sia pure con le precisazioni di seguito indicate.
Come noto, allorquando a venire in rilievo sia una violazione per eccesso di velocità, come nella specie, ai sensi dell'art. 142, comma 6, C.d.S., per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento;
l'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, a sua volta, dispone che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
Come precisato dalla Suprema Corte, la violazione alle norme sulla velocità deve, dunque, ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali – facendo, infatti, prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi (Cass. n. 13894 del
02/08/2012).
Nella specie, nei verbali di contestazione impugnati, si dà espressamente atto che i rilievi della velocità sono stati eseguiti sul territorio del Comune di sulla strada SS106, mediante il CP_1 dispositivo denominato “Scout Speed” installato a bordo del veicolo di servizio, che, al momento degli accertamenti, percorreva la medesima strada del veicolo sanzionato, con direzione opposta.
Entrambi i verbali di contestazione contengono l'indicazione delle coordinate GPS in cui si trovava il veicolo dell'appellante al momento dell'accertamento, della velocità dallo stesso percorsa, del limite di velocità vigente nel tratto stradale, dati che risultano, a loro volta, anche dalle schermate di immagine tratte dal dispositivo elettronico in uso depositate in atti.
A fronte di tali inequivoche risultanze, l'originario ricorrente non ha mai neppure allegato, prima ancora che provato, il difetto di funzionamento dei dispositivi in uso alla Polizia Municipale ovvero l'assenza di taratura, sicché non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei dati riportati nei verbali
Pag. 7 a 15 impugnati (cfr. sull'essenzialità della contestazione del funzionamento delle apparecchiature elettroniche al fine di confutarne le risultanze, Cass. n. 8675 del 26/04/2005; ancora in parte motiva,
Cass. n. 4898 del 2015 secondo cui “la natura dell'atto pubblico del verbale di contestazione non viene meno nel caso in cui il superamento del limite di velocità venga acclarato tramite gli strumenti descritti all'art. 142 C.d.S. (nel caso di specie accertato con il sistema SICV) ne' il valore di prova legale si presta ad essere affievolito dalla mancata produzione della documentazione fotografica o similare da parte dell'Amministrazione (Cass., sez 2, 8675/2005; Cass., sez.
1, 23306/2004; Cass, sez. 1, 7667/1997); la privilegiata efficacia probatoria delle risultanze delle installazioni o delle apparecchiature utilizzate per il rispetto del C.d.S. è suscettibile di contestazione in sede di opposizione solo quando le circostanze, allegate e debitamente provate dal ricorrente, siano idonee a dimostrarne un difetto di funzionamento (Corte cosi. 277/2007; Cass., sez. 6-2, ord. 15597/2012; Cass., sez, 2, ord. 14564/2011; Cass., sez. 2, 9846/2010;
Cass., 23978/2008; Cass., sez 1, 10212/2005; Cass., sez 1, 8469/1998), che nella specie non è stato neanche allegato”).
Invero, l'appellante si è limitato, sin dal primo grado di giudizio, ad affermare che le coordinate
GPS identificative dell'esatta posizione del veicolo riportate in ciascun verbale di contestazione, pur nella loro incontestata correttezza, individuano un punto della SS 106 antecedente a quello in cui insisteva il cartello indicante il limite di velocità di 50 km/h collocato all'altezza delle coordinate
GPS 38.125548N – 16159341. Deve ritenersi, quindi, che lo abbia voluto confutare, con tali Pt_1 laconiche deduzioni, l'accertamento del limite di velocità di 50 km/h.
E, tuttavia, al riguardo, il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, in entrambi i verbali di contestazione impugnati, sono i verbalizzanti stessi ad attestare, dopo aver dato atto della presenza dell'organo accertatore sui luoghi, che la velocità massima consentita nel tratto di strada in cui transitava il veicolo è di km/h 50 (“poiché transitava (…) sul tratto di strada ove la velocità massima consentita è di km/h 50”).
Su un tale profilo, il verbale di contestazione assume efficacia di piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, contenendo dati oggettivi conosciuti dal pubblico ufficiale rogante, senza alcun margine di apprezzamento (cfr., per analoghe considerazioni, Trib. Sassari n. 70/2025; Trib.
Roma n. 9058/20; Trib. Taranto n. 1638/2022; Trib. Vallo della Lucania n. 418/17; Trib. Latina, n.
2193/2020).
La Suprema Corte ha, in particolare, precisato come “la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione” con la conseguenza che “le contestazioni delle
Pag. 8 a 15 parti, "in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale", devono, pertanto, essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso per cui, ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione (Cass. n. 339 del 2012)” (Cass. n. 33059 del 20/12/2018). Deve, dunque, dirsi riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 24/07/2009), anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(cfr. Cass. n. 3705 del 14/02/2013; Cass. n. 2434 del 02/02/2011).
Del resto, pur a voler sostenere diversamente, il Tribunale non ritiene che l'appellante abbia offerto elementi idonei a minare l'intrinseca attendibilità dei dati riportati nei verbali di contestazione impugnati in merito al limite di velocità vigente nella strada, soprattutto se si considera che una tale indicazione è altresì presente nelle schermate di immagine tratte dal dispositivo elettronico in uso depositate in atti, di cui, come detto, l'appellante non ha mai specificamente contestato il corretto funzionamento.
Non vi è stata, infatti, da parte dello ancor prima della prova, la tempestiva allegazione della Pt_1 vigenza di un diverso limite di velocità nei punti del tratto stradale corrispondenti alle coordinate
GPS indicate in ciascun verbale. In altri termini, l'appellante, nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, si è limitato a dedurre in merito alla presenza di un segnale di limite di velocità di 50 km/h collocato in un punto corrispondente alle coordinate GPS 38.125548N – 16159341, successivo alle coordinate GPS indicate nei verbali, ma nulla ha riferito sulla inesistenza di un analogo precedente segnale o sulla vigenza, più in generale, di un diverso limite di velocità nel tratto stradale in cui sono state accertate le infrazioni, così omettendo di offrire dati fattuali da cui poter desumere che la velocità tenuta dal veicolo fosse conforme alle prescrizioni.
La genericità dell'allegazione difensiva, di per sé inidonea a sconfessare quanto attestato dai verbalizzanti, non è colmata neppure dal richiamo alla perizia di parte allegata in atti. Il tecnico di parte, infatti, ha indicato il punto della strada in cui si sarebbe trovato il mezzo guidato dallo Pt_1 al momento delle infrazioni, ma non ha indicato la fonte da cui ha tratto l'immagine allegata, i dati temporali riferibili alla stessa e il diverso limite di velocità vigente all'altezza delle coordinate riportate nei verbali di contestazione.
Pag. 9 a 15 Gli unici rilievi operati su quest'ultimo punto dall'appellante sono stati formulati per la prima volta nel corso del presente giudizio di appello – nello specifico, nella memoria conclusionale del
3.1.2025 - e sono, all'evidenza, tardivi (oltre che fondati in larga parte sui dati riportati nella relazione di CTU che, per quanto di seguito si dirà, appare esplorativa).
Il Tribunale ritiene non possa assumere rilievo sul punto neppure l'atteggiamento difensivo assunto dal atteso che “in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia CP_1 stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 5362 del 28/02/2025; ed in linea generale, sull'operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c., Cass. n. 8900 del 03/04/2025 secondo cui “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.).
Deve, tuttavia, darsi atto che, sebbene l'appellante non abbia offerto, già in punto di allegazione, elementi fattuali specifici idonei a smentire quanto riportato nei verbali di contestazione, il precedente istruttore – disattendendo quanto già statuito dal precedente giudice del gravame con ordinanza del 23.12.2022 - ha disposto una CTU al fine di verificare, ove possibile, i limiti di velocità esistenti all'altezza delle coordinate spaziali rilevate dall'organo accertatore. L'ammissione della CTU disposta dal successivo giudice assegnatario del fascicolo appare, invero, alla scrivente
“esplorativa”, come, del resto, già evidenziato dal precedente giudice assegnatario del fascicolo nella citata ordinanza. È noto, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass.
n. 8498 del 31/03/2025).
Pag. 10 a 15 Stante le carenze allegatorie e probatorie sopra evidenziate, è evidente che le risultanze della CTU disposta non possono assumere rilevanza ai fini della decisione della causa poiché, altrimenti, si finirebbe per dare indebito valore probatorio ad elementi, fatti o circostanze non adeguatamente allegati e dimostrati in giudizio dalle parti.
Pur volendo prescindere da ciò, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che quanto riportato nella relazione di CTU si basa sull'esame di dati ortografici e satellitari risalenti ad un momento temporale diverso rispetto a quello in cui sono state accertate le violazioni (cfr. la relazione di CTU ove si legge che “L'unica data certa è quella rilevabile da Street View di Google ed ha data
11/09/2022”). Lo stesso sopralluogo è stato eseguito dal CTU solo a distanza di quattro anni dal momento di accertamento delle infrazioni (nello specifico, nel mese di gennaio 2024). Il complesso di tali circostanze induce a ritenere che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato siano, nella specie, in ogni caso, inidonee ad incrinare l'efficacia probatoria degli accertamenti riportati nei verbali di contestazione, risalenti agli inizi dell'anno 2020.
Per scrupolo motivazionale, si evidenzia che le carenze allegatorie di cui si è detto non avrebbero potuto essere superate dalla prova testimoniale articolata dall'appellante – non ammessa in primo grado e solo parzialmente reiterata nell'atto introduttivo di questo grado di giudizio - in quanto, pur volendo prescindere dall'efficacia fidefacente dei verbali di contestazione impugnati (di per sé idonea a rendere superflua l'ammissione di qualsivoglia prova non veicolata nell'alveo di un giudizio di querela di falso), in virtù del principio di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e quelli della prova, i capitoli di prova testimoniale devono necessariamente vertere su fatti contestati, previamente allegati dalla parte e precisamente individuati sul piano temporale (cfr. Cass. S.U. n.11353 del 17/6/2004); nella specie, invece, l'unico capitolo di prova riformulato nella presente sede di gravame appare privo di riferimenti temporali specifici e verte su un fatto in parte non specificamente allegato in atti. Del resto, si rileva che alla non ammissione della prova testimoniale nel corso del presente giudizio non è seguita neppure l'espressa reiterazione dell'istanza istruttoria da parte dell'appellante in sede di udienza di discussione (analogamente a quanto, del resto, già avvenuto nel corso del primo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Locri).
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia per aver il Giudice di prime cure ritenuto corretto l'operato del Corpo di Polizia Municipale del di in forza CP_1 CP_1 dell'art. 201, comma 1 bis lett. e), C.d.s., reputando sussistente una delle ipotesi che legittima la contestazione successiva al momento della violazione.
Pag. 11 a 15 Tale motivazione è stata censurata dall'appellante il quale, ribadendo quanto evidenziato all'udienza del 11.03.2021 innanzi al giudice di prime cure, ha dedotto che sul tratto di strada su cui
è stata rilevata la presunta infrazione si deve applicare quanto disposto attraverso il decreto prefettizio n. 34715/W/07 aff. Gen. del 18/02/2007, il quale non abilita alla contestazione non immediata dell'infrazione, insistendo per la declaratoria di ammissibilità della documentazione esibita nel corso dell'udienza da ultimo citata.
Tali censure non colgono nel segno.
In primo luogo, merita osservarsi che la predetta obiezione è stata avanzata soltanto alla seconda udienza di discussione della causa dinnanzi al Giudice di primo grado, per cui in forza delle preclusioni operanti in materia e richiamate in premessa, essa non poteva essere considerata dal giudicante.
In secondo luogo, non può neppure sostenersi, come pure affermato dall'appellante, che l'acquisizione in atti del decreto prefettizio costituisse un documento la cui produzione in giudizio si era resa necessaria alla luce delle difese formulate dalla controparte, atteso che l'indicazione della strada e delle modalità di accertamento dell'infrazione risultavano già chiaramente dai verbali di contestazione impugnati. Si reputa, quindi condivisibile quanto osservato dal giudice di prime cure sull'inammissibilità di tale produzione documentale in quanto tardiva.
In terzo luogo, pur volendo ritenere l'ammissibilità e la tempestività di tale motivo di doglianza e della relativa produzione documentale, non può non osservarsi come, quanto osservato in merito all'esistenza di un decreto prefettizio autorizzatorio della contestazione differita appare essere inconferente nel caso di specie. La Suprema Corte ha chiarito che per le apparecchiature elettroniche automatiche che richiedono il supporto degli agenti della polizia stradale, come nel caso in esame, non è necessario il decreto prefettizio autorizzativo che è richiesto solo per "usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”
(cfr. Cass. n. 18560 del 09/06/2022; Cass. n. 776 del 19/01/2021; Cass. n. 16622 del 20/06/2019).
Da quanto motivato consegue che correttamente il Giudice di primo grado si è limitato ad analizzare il contenuto dei verbali opposti e, sulla base della motivazione in essi contenuta, a rigettare il motivo di opposizione relativo alla violazione del diritto di difesa per motivazione apparente dei motivi di mancata contestazione immediata.
Va, infatti, ricordato che ai sensi della lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., è possibile la contestazione differita laddove “l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della violazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e
Pag. 12 a 15 nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Rientra, tra tale ipotesi, l'accertamento automatico della velocità c.d. “Scout Speed”, cioè in modalità dinamica ed alla presenza dell'operatore di polizia.
Di tale circostanza è stata ritualmente inserita l'annotazione nei verbali di contestazione della violazione laddove è indicato che il rilievo è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento direttamente gestito e nella disponibilità dell'Organo di Polizia stradale che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento.
Giova ricordare, in merito, il principio della Corte di Cassazione per cui “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare
l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia”
(Cass. S. U, n. 3936 del 13/03/2012; in senso conforme anche Cass. n. 22627 del 26/07/2023).
Nella fattispecie, è pacifico che le infrazioni sono state rilevate mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, con l'effetto che la giustificante della contestazione differita poteva essere addotta in forza della lett. e) dell'art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. 3, senza che residui alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.
Pag. 13 a 15 Alla luce delle superiori argomentazioni, non essendo stato specificamente formulato alcun altro motivo di censura, l'appello deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, applicando i valori minimi per lo scaglione di valore di riferimento della causa (€ 1.110,00), stante la natura seriale delle questioni affrontate, il tenore ripetitivo delle difese articolate dalla parte appellata, anche in sede di discussione, e la non particolare complessità, oltre che dei temi di indagine controversi, della fase istruttoria espletata, sostanziatasi esclusivamente nell'espletamento della CTU. A tale ultimo riguardo, non appare superfluo, oltretutto, evidenziare che non risulta che l'appellato abbia formulato osservazioni alla relazione finale dell'ausiliario del giudice nella scansione procedimentale prevista ai sensi dell'art. 195 c.p.c..
Le spese della CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094), così come liquidate da separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di appello iscritta al n. 172/2022 R.G., come in epigrafe promossa avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Locri n. 544/2021 del 08.07.2021, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna al pagamento in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in €
332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU. Parte_1
Pag. 14 a 15 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 30/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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