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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano C.F._1
Stabile n. 200, presso lo studio dell'Avv. Petralia Angelo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 99, presso lo studio dell'Avv. Aricò Gianfranco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...] Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
1 patiti, quantificati nella somma complessiva di € 62.030,94 o nella maggiore o minore somma da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi legali e ri- valutazione.
Ha assunto, infatti, di avere subito un infortunio il giorno 24/09/2019 in alle ore 17:00 circa, allorché mentre si trovava in prossimità CP_1 dell'intersezione della via Cappellini con la via Dante, era rovinata al suolo a causa della presenza di un tombino divelto, non visibile per la presenza di detriti e cartacce, né altrimenti segnalato, riportando lesioni personali.
Ha precisato di essere stata trasportata, a mezzo 118, presso il P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ove le era stata diagnosticata
“frattura scomposta EDR polso sn” e di essere stata successivamente ricove- rata in data 01/10/2019 presso l'Ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Pa- lermo, ove era stata sottoposta all'intervento di osteosintesi per poi essere dimessa in data 02.10.2019 con indicazione di “mantenimento dell'apparecchio gessato sino al 6.11.2019”.
Ha riferito, altresì, di essere stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in data 05/11/2019 e, stan- te la diagnosi di “postumi osteosintesi con 2 fili di K di frattura EDR e stiloide ulnare sx ”, di aver subito un ulteriore intervento chirurgico in data
06/11/2019 di “rimozione dei fili di K”.
Ha aggiunto, infine, di aver chiesto con raccomandata inviata a mezzo pec del 30/09/2019 al il risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 senza ottenere riscontro.
Tanto premesso, , ha concluso, chiedendo al Tribunale Parte_1 di “accertare e dichiarare che la responsabilità per la causazione dell'evento dannoso è da attribuire esclusivamente al in persona del Controparte_1
p.t. e, di conseguenza, - condannare il , in perso- CP_3 Controparte_1 na del Sindaco p.t., a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra nella misura complessiva di €. 62.030,94, o Parte_1 in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
- 2 - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore antistatario”.
Il nel costituirsi ha dedotto l'infondatezza della do- Controparte_1 manda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, invocando l'esclusiva re- sponsabilità della danneggiata per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere e attraversare la strada ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, la riduzione in proporzione al con- corso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice, prova testimo- niale ed espletamento della consulenza medico legale affidata al dott.
[...]
, all'udienza del 09/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, è Persona_1 stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposi- to delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In diritto. Inquadramento della fattispecie e regime probatorio.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamen- te nell'ambito della responsabilità ex art.2051 cod. civ.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significati- va evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità an- dava qualificata ex art.2043 cod. civ., con onere a carico del danneggiato del- la prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della im- prevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte, muovendo dall'obbligo della pubblica amministrazione - quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze - di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt.
16 e 28 L. 2248/65 e 14 Cod. della Strada), è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 cod. civ.
È, dunque, ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condi- viso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 cod. civ. opera anche in relazione alle strade comunali, con ri- guardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali libe-
- 3 - rati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato deter- minato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manu- tenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortui- to il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva pri- ma che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custo- de”( cfr. Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011,
15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n.
5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008,
l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, doven- dosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Trattandosi di una responsabilità di natura oggettiva, come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, è sufficiente, per la sua configurazione, la di- mostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
una volta che detto onere pro- batorio sia stato assolto da parte del danneggiato, spetta al custode, al fine di andare esente da responsabilità, allegare e provare il caso fortuito, ossia l'intervento, nell'eziologia dell'accadimento lesivo, di un fattore estraneo ( che può essere rappresentato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato) che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad inter- rompere il nesso causale tra res e danno (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 2660/2013; Cass. Civ. Sez VI n. 25214/2014).
È noto che il caso fortuito può essere anche costituito dal fatto di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, e che ove tale ultimo comporta- mento non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co.1, con conseguente diminuzione della responsabilità del
- 4 - danneggiante secondo l'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso
(Cass. 21328/2010; 9546/10, 1002/10, 11227/08).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uf- ficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normal- mente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto compor- tamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevo- le o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, conno- tandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(cfr. Cass. n. 9315/2019 e n. 2480/2018).
È quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualifi- carsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente preve- dibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concor- so nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. 7 civ. (applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c.) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se- condo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
3. Il caso di specie.
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente indicata dall'attrice ha trovato piena conferma in seno all'espletata istruttoria.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione della teste Testimone_1 la quale, con espressioni logiche, sufficientemente puntuali e circostanziate,
- 5 - ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovata anche lei in prossimità dell'incrocio tra la via Dante e la via Cappellini, ove si è verificato il fatto che ci occupa: “Quel giorno mi ero recata da mia madre in via Procida
e stavo andando in una merceria che si trova in Corso Vittorio Emanuele. Di ri- torno mentre percorrevo la Via Dante, all'incrocio con una strada di cui non ri- cordo il nome, ho visto una signora sul marciapiede, che stava scendendo dal marciapiede ed ha messo il piede in una buca, tipo un tombino un po' solleva- to, ed è volata a terra e subito l'ho soccorsa e lei diceva che le faceva male il braccio e non lo poteva muove”.
La teste ha riconosciuto nelle foto allegate all'atto di citazione e a lei esibi- te il marciapiede ed il punto preciso dove l'attrice è caduta (cfr. pag.2 del verbale del 19/06/2023) e ha avuto cura di precisare che non vi era alcuna segnalazione dell'area dissestata “Non vi era alcuna segnalazione di pericolo nelle vicinanze del luogo del sinistro”.
In ordine all'attendibilità della deposizione della teste, non nutre questo
Giudice dubbio alcuno posto che, al di là dell'assenza di un rapporto di pa- rentela con le parti o di comunanza di interesse nella presente causa, la stessa si caratterizza per logicità e coerenza, trovando, peraltro, un riscontro puntuale nella documentazione fotografica allegata dall'attrice, che conferma la presenza nel manto stradale di un tombino divelto coperto da detriti e car- tacce oltre che l'assenza di qualsivoglia segnalazione del pericolo.
La genuinità della deposizione della teste si evince, inoltre, dal tenore delle risposte dalla stessa fornite nella descrizione di alcuni particolari, che ap- paiono ragionevolmente, sia pur a tratti, condizionate dallo sbiadire del ri- cordo a causa del tempo trascorso, “Ho assistito ad un sinistro nel quale è stata coinvolta la attrice, prima della pandemia, se mal non ricordo. Almeno tre anni fa. Ricordo che è successo dopo l'estate, forse settembre”, “Non mi ri- cordo se c'erano cartacce o detriti, la situazione era concitata”.
Un ulteriore riscontro alle dichiarazioni rese dalla teste è rappresentato dal verbale di accettazione della danneggiata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo n.G2019/36578 del 24.09.2019
- 6 - ore 17:39 dal quale emerge, oltre alla diagnosi “frattura scomposta EDR polso sn” che la paziente è giunta a mezzo ambulanza e che la stessa “lamenta al- gie post-traumatiche al polso sn. E.O.L.: dolore alla digitopressione e ai mo- vimenti in sede di trauma” nonché dal verbale di Pronto Soccorso del
25.09.2019 ore 11:17, A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo in cui è stato anno- tato che “La paziente riferisce caduta accidentale sul fondo stradale dissesta- to”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
Risulta, infatti, ampiamente raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, CP_4 che, nell'occasione, era in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza: il tombino era, infatti, divelto, sì da presentare un dislivello rispetto al manto stradale e non segnalato, oltre che non pulito e, dunque, ancora meno visibile dagli utenti.
Non vale, invero, ad escludere il fatto che il manto stradale costituisse res pericolosa per gli utenti, quanto asserito dal ossia che “il tombino CP_1 era da tempo in disuso e totalmente ricoperto di terra in modo da portarlo a li- vello del manto stradale proprio per evitare pericoli”, posto che la circostanza che non fosse pulito e fosse ricoperto di terra, al contrario, è indice dell'inadempimento dell'obbligo istituzionale dell'ente territoriale di provvede- re alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà previsto dall'art. 14 del vigente C.d.S. e non rileva, invero, quale proba liberatoria del- la responsabilità su di esso gravante.
In ordine a tale aspetto, infatti, il convenuto non ha provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene, imprevedibile e straordinario (avente, cioè, i caratteri del
“caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da in- terrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
- 7 - Ed invero, nel caso di specie, il convenuto non ha dimostrato l'intervento di una condotta imprevedibile del danneggiato idonea ad avere una rilevanza causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno, né ha fornito la prova che la condotta colposa del danneggiato, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, costituendo la causa esclusiva dell'evento lesivo verificatosi.
La giurisprudenza sul punto è concorde nell'affermare che “In tema di re- sponsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsa- bilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una scon- nessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere con- dotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima
(la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclu- sione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendo- si, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la co- sa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. 37059 del 19/12/2022).
Se, dunque, deve escludersi che possa ritenersi integrato il caso fortuito esimente da responsabilità, il quadro probatorio consente, tuttavia, di ritene- re accertata una condotta colposa della danneggiata che si pone quale con- causa dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 c.c. e che comporta una ridu- zione del risarcimento a lei dovuto.
Ed invero, il sinistro si è verificato alle ore 17:00 circa del mese di settem- bre in condizioni di visibilità tali da consentire alla attrice di accorgersi, uti- lizzando la dovuta diligenza e prudenza, dell'esistenza di un dislivello sul manto stradale causato dal tombino divelto (cfr. a tale proposito la deposi- zione della teste che ha affermato “ricordo che erano le 16:30 o le 17:00 e non vi era buio”).
A ciò si aggiunga, inoltre, che il luogo della caduta era prossimo al luogo di residenza dell'attrice e, dunque, presumibilmente dalla stessa conosciuto
- 8 - (circostanza quest'ultima dedotta dal Comune e non contestata dall'attrice) la quale in seno all'interrogatorio formale ha ammesso la sua disattenzione affermando: “Vero è che, allorquando sono scesa dal marciapiedi, non ho pre- stato attenzione al manto stradale in quanto ero intenta a verificare se so- praggiungevano vetture trovandomi in un punto pericoloso della intersezione”.
Orbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, alla condotta dell'attrice va ascritto un contributo efficiente nella causazione dell'evento dannoso in applicazione dell'art.1227 cod. civ., in misura pari al 30%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in at- to di citazione, il (quale ente proprietario del bene de- Controparte_1 maniale) va condannato a risarcire a parte attrice dei danni sofferti in conse- guenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
4. Il danno e la sua liquidazione.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel cor- so del giudizio, dott. , sulla base delle valutazioni di cui alla Persona_2 relazione in atti, non contestate dalle parti e condivise da questo giudice ha, innanzitutto, ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni su- bite dalla attrice affermando che “per quanto concerne specificamente il nesso causale tra evento e lesioni, alla luce della dinamica prospettata si ritengono fondamentalmente rispettati i criteri medico-legali atti a ricostruire una compa- tibilità tra l'incidente occorso alla paziente in data 24.09.2019 e le lesioni ac- certate nelle immediatezze dell'evento dai sanitari del P.S. dell'Ospedale Buc- cheri La Ferla di Palermo, ovvero frattura epifisi distale radio e stiloide ulnare polso sinistro”.
Il Tecnico ha quindi accertato che residua a parte attrice un “Lieve atteg- giamento in palmarismo (dismorfico).Ispettivamente si osserva, al quarto infe- riore dell'avambraccio sulla faccia laterale, piccolo esito cicatriziale da infis- sione del filo di K. Dolente la digitopressione in sede radio-carpica. Movimenti globalmente ridotti di circa 1/4. Lieve deficit stenico.” (vedi pag. 8 della rela- zione di consulenza) ed ha valutatoi i postumi ormai stabilizzati in una ridu- zione della validità fisica intesa come danno biologico permanente con per-
- 9 - centuale pari al 7%.
Infine, il C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assolu- ta pari a gg. 10, un'inabilità temporanea parziale al 75% pari a gg. 30, al
50% pari a gg 50 e al 25% pari a gg 50.
Ha, infine, reputato congrue le spese mediche esposte in citazione e pari ad € 355,00.
Orbene, per la liquidazione di tali danni, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale aderisce ai criteri fatti pro- pri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia.
Circa i criteri da utilizzare per la liquidazione del danno sopra accertato, occorre dare atto che, pur rientrando lo stesso nell'ambito delle c.d. “lesioni micro permanenti”, non deve aversi riguardo ai criteri previsti dall'art. 139 cod. ass. per la liquidazione del danno biologico di lieve entità.
Questi, infatti, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassa- zione, sono stati elaborati solo per il risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, in as- senza di specifici riferimenti normativi, la loro applicazione non può essere estesa oltre i casi considerati.
Non rimane, dunque, che fare ricorso ai parametri di valutazione di cui al- le Tabelle di Milano, secondo quanto riconosciuto dalla stessa giurispruden- za della Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12408).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, con- to dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico –
- 10 - legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valo- re punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in pre- senza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un se- parato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esi- stenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplica- zioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimen- sione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno mora- le/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulte- riore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamen- to medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determi- nazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rap- presentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno este- tico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella deter- minazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella
- 11 - quantificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle pe- culiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquida- zione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motiva- zione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13;
5243/14). E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la no- zione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima cor- relata alla menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relaziona- li, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il mede- simo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considera- te e ristorate dai valori monetari tabellari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione e prova anche presuntivo sul punto, non v'è spazio né per alcuna ulteriore persona- lizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risar- cimento di un pregiudizio morale, nell'accezione sopra chiarita, di cui l'attrice non ha puntualmente dedotto l'esistenza, limitandosi genericamente a chiederne il risarcimento.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabel- le milanesi aggiornate - edizione 2025, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va liquidata la somma di €
7.187,50.
Per la lesione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (67 anni), del grado di invalidità perma- nente riconosciuta (pari al 7%) e del valore base, va liquidata la somma pari ad € 9.802,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ascende a complessivi € 16.989,50.
Quanto al danno patrimoniale, questo va quantificato nella somma di €
- 12 - 355,00 per spese mediche, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trat- tamenti sanitari del caso.
Per stabilire l'importo dovuto dall'ente convenuto bisogna operare una ri- duzione delle predette somme alla misura del 70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 11892,65 per danno non pa- trimoniale ed € 248,50 per danno patrimoniale.
5. Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato
- 13 - in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte convenuta va condanna- ta a pagare alla parte attrice il complessivo importo di € 13.422,57.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – come in di- spositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attua- tivo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti-
- 14 - vamente pronunciando così provvede: condanna il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 13.422,57, oltre inte- ressi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite dagli stessi sostenuti che liquida in € 5077,00, oltre CU, marca rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico del CP_1 convenuto.
Così deciso a Palermo, lì 03/10/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 15 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano C.F._1
Stabile n. 200, presso lo studio dell'Avv. Petralia Angelo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 99, presso lo studio dell'Avv. Aricò Gianfranco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...] Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
1 patiti, quantificati nella somma complessiva di € 62.030,94 o nella maggiore o minore somma da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi legali e ri- valutazione.
Ha assunto, infatti, di avere subito un infortunio il giorno 24/09/2019 in alle ore 17:00 circa, allorché mentre si trovava in prossimità CP_1 dell'intersezione della via Cappellini con la via Dante, era rovinata al suolo a causa della presenza di un tombino divelto, non visibile per la presenza di detriti e cartacce, né altrimenti segnalato, riportando lesioni personali.
Ha precisato di essere stata trasportata, a mezzo 118, presso il P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ove le era stata diagnosticata
“frattura scomposta EDR polso sn” e di essere stata successivamente ricove- rata in data 01/10/2019 presso l'Ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Pa- lermo, ove era stata sottoposta all'intervento di osteosintesi per poi essere dimessa in data 02.10.2019 con indicazione di “mantenimento dell'apparecchio gessato sino al 6.11.2019”.
Ha riferito, altresì, di essere stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in data 05/11/2019 e, stan- te la diagnosi di “postumi osteosintesi con 2 fili di K di frattura EDR e stiloide ulnare sx ”, di aver subito un ulteriore intervento chirurgico in data
06/11/2019 di “rimozione dei fili di K”.
Ha aggiunto, infine, di aver chiesto con raccomandata inviata a mezzo pec del 30/09/2019 al il risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 senza ottenere riscontro.
Tanto premesso, , ha concluso, chiedendo al Tribunale Parte_1 di “accertare e dichiarare che la responsabilità per la causazione dell'evento dannoso è da attribuire esclusivamente al in persona del Controparte_1
p.t. e, di conseguenza, - condannare il , in perso- CP_3 Controparte_1 na del Sindaco p.t., a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra nella misura complessiva di €. 62.030,94, o Parte_1 in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
- 2 - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore antistatario”.
Il nel costituirsi ha dedotto l'infondatezza della do- Controparte_1 manda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, invocando l'esclusiva re- sponsabilità della danneggiata per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere e attraversare la strada ed ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, la riduzione in proporzione al con- corso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale dell'attrice, prova testimo- niale ed espletamento della consulenza medico legale affidata al dott.
[...]
, all'udienza del 09/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, è Persona_1 stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposi- to delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In diritto. Inquadramento della fattispecie e regime probatorio.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamen- te nell'ambito della responsabilità ex art.2051 cod. civ.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significati- va evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità an- dava qualificata ex art.2043 cod. civ., con onere a carico del danneggiato del- la prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della im- prevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte, muovendo dall'obbligo della pubblica amministrazione - quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze - di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt.
16 e 28 L. 2248/65 e 14 Cod. della Strada), è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 cod. civ.
È, dunque, ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condi- viso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 cod. civ. opera anche in relazione alle strade comunali, con ri- guardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali libe-
- 3 - rati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato deter- minato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manu- tenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortui- to il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva pri- ma che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custo- de”( cfr. Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011,
15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n.
5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008,
l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, doven- dosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Trattandosi di una responsabilità di natura oggettiva, come precisato dalla
Suprema Corte di Cassazione, è sufficiente, per la sua configurazione, la di- mostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
una volta che detto onere pro- batorio sia stato assolto da parte del danneggiato, spetta al custode, al fine di andare esente da responsabilità, allegare e provare il caso fortuito, ossia l'intervento, nell'eziologia dell'accadimento lesivo, di un fattore estraneo ( che può essere rappresentato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato) che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad inter- rompere il nesso causale tra res e danno (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 2660/2013; Cass. Civ. Sez VI n. 25214/2014).
È noto che il caso fortuito può essere anche costituito dal fatto di un terzo o dalla condotta dello stesso danneggiato, e che ove tale ultimo comporta- mento non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno, può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co.1, con conseguente diminuzione della responsabilità del
- 4 - danneggiante secondo l'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso
(Cass. 21328/2010; 9546/10, 1002/10, 11227/08).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “la condotta del danneg- giato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche uf- ficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al princi- pio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normal- mente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto compor- tamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevo- le o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, conno- tandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(cfr. Cass. n. 9315/2019 e n. 2480/2018).
È quindi necessario che il comportamento del danneggiato possa qualifi- carsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente preve- dibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concor- so nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. 7 civ. (applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056
c.c.) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se- condo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
3. Il caso di specie.
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente indicata dall'attrice ha trovato piena conferma in seno all'espletata istruttoria.
Viene in rilievo innanzitutto la deposizione della teste Testimone_1 la quale, con espressioni logiche, sufficientemente puntuali e circostanziate,
- 5 - ha raccontato di avere assistito al sinistro, essendosi trovata anche lei in prossimità dell'incrocio tra la via Dante e la via Cappellini, ove si è verificato il fatto che ci occupa: “Quel giorno mi ero recata da mia madre in via Procida
e stavo andando in una merceria che si trova in Corso Vittorio Emanuele. Di ri- torno mentre percorrevo la Via Dante, all'incrocio con una strada di cui non ri- cordo il nome, ho visto una signora sul marciapiede, che stava scendendo dal marciapiede ed ha messo il piede in una buca, tipo un tombino un po' solleva- to, ed è volata a terra e subito l'ho soccorsa e lei diceva che le faceva male il braccio e non lo poteva muove”.
La teste ha riconosciuto nelle foto allegate all'atto di citazione e a lei esibi- te il marciapiede ed il punto preciso dove l'attrice è caduta (cfr. pag.2 del verbale del 19/06/2023) e ha avuto cura di precisare che non vi era alcuna segnalazione dell'area dissestata “Non vi era alcuna segnalazione di pericolo nelle vicinanze del luogo del sinistro”.
In ordine all'attendibilità della deposizione della teste, non nutre questo
Giudice dubbio alcuno posto che, al di là dell'assenza di un rapporto di pa- rentela con le parti o di comunanza di interesse nella presente causa, la stessa si caratterizza per logicità e coerenza, trovando, peraltro, un riscontro puntuale nella documentazione fotografica allegata dall'attrice, che conferma la presenza nel manto stradale di un tombino divelto coperto da detriti e car- tacce oltre che l'assenza di qualsivoglia segnalazione del pericolo.
La genuinità della deposizione della teste si evince, inoltre, dal tenore delle risposte dalla stessa fornite nella descrizione di alcuni particolari, che ap- paiono ragionevolmente, sia pur a tratti, condizionate dallo sbiadire del ri- cordo a causa del tempo trascorso, “Ho assistito ad un sinistro nel quale è stata coinvolta la attrice, prima della pandemia, se mal non ricordo. Almeno tre anni fa. Ricordo che è successo dopo l'estate, forse settembre”, “Non mi ri- cordo se c'erano cartacce o detriti, la situazione era concitata”.
Un ulteriore riscontro alle dichiarazioni rese dalla teste è rappresentato dal verbale di accettazione della danneggiata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo n.G2019/36578 del 24.09.2019
- 6 - ore 17:39 dal quale emerge, oltre alla diagnosi “frattura scomposta EDR polso sn” che la paziente è giunta a mezzo ambulanza e che la stessa “lamenta al- gie post-traumatiche al polso sn. E.O.L.: dolore alla digitopressione e ai mo- vimenti in sede di trauma” nonché dal verbale di Pronto Soccorso del
25.09.2019 ore 11:17, A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo in cui è stato anno- tato che “La paziente riferisce caduta accidentale sul fondo stradale dissesta- to”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
Risulta, infatti, ampiamente raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' convenuto, CP_4 che, nell'occasione, era in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza: il tombino era, infatti, divelto, sì da presentare un dislivello rispetto al manto stradale e non segnalato, oltre che non pulito e, dunque, ancora meno visibile dagli utenti.
Non vale, invero, ad escludere il fatto che il manto stradale costituisse res pericolosa per gli utenti, quanto asserito dal ossia che “il tombino CP_1 era da tempo in disuso e totalmente ricoperto di terra in modo da portarlo a li- vello del manto stradale proprio per evitare pericoli”, posto che la circostanza che non fosse pulito e fosse ricoperto di terra, al contrario, è indice dell'inadempimento dell'obbligo istituzionale dell'ente territoriale di provvede- re alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà previsto dall'art. 14 del vigente C.d.S. e non rileva, invero, quale proba liberatoria del- la responsabilità su di esso gravante.
In ordine a tale aspetto, infatti, il convenuto non ha provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene, imprevedibile e straordinario (avente, cioè, i caratteri del
“caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da in- terrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
- 7 - Ed invero, nel caso di specie, il convenuto non ha dimostrato l'intervento di una condotta imprevedibile del danneggiato idonea ad avere una rilevanza causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno, né ha fornito la prova che la condotta colposa del danneggiato, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, costituendo la causa esclusiva dell'evento lesivo verificatosi.
La giurisprudenza sul punto è concorde nell'affermare che “In tema di re- sponsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsa- bilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una scon- nessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere con- dotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima
(la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclu- sione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendo- si, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la co- sa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. 37059 del 19/12/2022).
Se, dunque, deve escludersi che possa ritenersi integrato il caso fortuito esimente da responsabilità, il quadro probatorio consente, tuttavia, di ritene- re accertata una condotta colposa della danneggiata che si pone quale con- causa dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 c.c. e che comporta una ridu- zione del risarcimento a lei dovuto.
Ed invero, il sinistro si è verificato alle ore 17:00 circa del mese di settem- bre in condizioni di visibilità tali da consentire alla attrice di accorgersi, uti- lizzando la dovuta diligenza e prudenza, dell'esistenza di un dislivello sul manto stradale causato dal tombino divelto (cfr. a tale proposito la deposi- zione della teste che ha affermato “ricordo che erano le 16:30 o le 17:00 e non vi era buio”).
A ciò si aggiunga, inoltre, che il luogo della caduta era prossimo al luogo di residenza dell'attrice e, dunque, presumibilmente dalla stessa conosciuto
- 8 - (circostanza quest'ultima dedotta dal Comune e non contestata dall'attrice) la quale in seno all'interrogatorio formale ha ammesso la sua disattenzione affermando: “Vero è che, allorquando sono scesa dal marciapiedi, non ho pre- stato attenzione al manto stradale in quanto ero intenta a verificare se so- praggiungevano vetture trovandomi in un punto pericoloso della intersezione”.
Orbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, alla condotta dell'attrice va ascritto un contributo efficiente nella causazione dell'evento dannoso in applicazione dell'art.1227 cod. civ., in misura pari al 30%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in at- to di citazione, il (quale ente proprietario del bene de- Controparte_1 maniale) va condannato a risarcire a parte attrice dei danni sofferti in conse- guenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
4. Il danno e la sua liquidazione.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel cor- so del giudizio, dott. , sulla base delle valutazioni di cui alla Persona_2 relazione in atti, non contestate dalle parti e condivise da questo giudice ha, innanzitutto, ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e le lesioni su- bite dalla attrice affermando che “per quanto concerne specificamente il nesso causale tra evento e lesioni, alla luce della dinamica prospettata si ritengono fondamentalmente rispettati i criteri medico-legali atti a ricostruire una compa- tibilità tra l'incidente occorso alla paziente in data 24.09.2019 e le lesioni ac- certate nelle immediatezze dell'evento dai sanitari del P.S. dell'Ospedale Buc- cheri La Ferla di Palermo, ovvero frattura epifisi distale radio e stiloide ulnare polso sinistro”.
Il Tecnico ha quindi accertato che residua a parte attrice un “Lieve atteg- giamento in palmarismo (dismorfico).Ispettivamente si osserva, al quarto infe- riore dell'avambraccio sulla faccia laterale, piccolo esito cicatriziale da infis- sione del filo di K. Dolente la digitopressione in sede radio-carpica. Movimenti globalmente ridotti di circa 1/4. Lieve deficit stenico.” (vedi pag. 8 della rela- zione di consulenza) ed ha valutatoi i postumi ormai stabilizzati in una ridu- zione della validità fisica intesa come danno biologico permanente con per-
- 9 - centuale pari al 7%.
Infine, il C.T.U. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assolu- ta pari a gg. 10, un'inabilità temporanea parziale al 75% pari a gg. 30, al
50% pari a gg 50 e al 25% pari a gg 50.
Ha, infine, reputato congrue le spese mediche esposte in citazione e pari ad € 355,00.
Orbene, per la liquidazione di tali danni, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U.
26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale aderisce ai criteri fatti pro- pri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia.
Circa i criteri da utilizzare per la liquidazione del danno sopra accertato, occorre dare atto che, pur rientrando lo stesso nell'ambito delle c.d. “lesioni micro permanenti”, non deve aversi riguardo ai criteri previsti dall'art. 139 cod. ass. per la liquidazione del danno biologico di lieve entità.
Questi, infatti, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassa- zione, sono stati elaborati solo per il risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, in as- senza di specifici riferimenti normativi, la loro applicazione non può essere estesa oltre i casi considerati.
Non rimane, dunque, che fare ricorso ai parametri di valutazione di cui al- le Tabelle di Milano, secondo quanto riconosciuto dalla stessa giurispruden- za della Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12408).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono, peraltro, con- to dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico –
- 10 - legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valo- re punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in pre- senza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un se- parato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esi- stenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplica- zioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimen- sione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno mora- le/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulte- riore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamen- to medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determi- nazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rap- presentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno este- tico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella deter- minazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella
- 11 - quantificazione del valore punto base (tabellare) di danno biologico, delle pe- culiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquida- zione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione - della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motiva- zione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13;
5243/14). E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la no- zione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima cor- relata alla menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relaziona- li, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il mede- simo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considera- te e ristorate dai valori monetari tabellari (Cass. civ. 7513/18).
Nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi puntuale allegazione e prova anche presuntivo sul punto, non v'è spazio né per alcuna ulteriore persona- lizzazione della liquidazione, rispetto a quella base tabellare, né per il risar- cimento di un pregiudizio morale, nell'accezione sopra chiarita, di cui l'attrice non ha puntualmente dedotto l'esistenza, limitandosi genericamente a chiederne il risarcimento.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabel- le milanesi aggiornate - edizione 2025, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va liquidata la somma di €
7.187,50.
Per la lesione permanente dell'integrità psicofisica, tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (67 anni), del grado di invalidità perma- nente riconosciuta (pari al 7%) e del valore base, va liquidata la somma pari ad € 9.802,00.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attrice ascende a complessivi € 16.989,50.
Quanto al danno patrimoniale, questo va quantificato nella somma di €
- 12 - 355,00 per spese mediche, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trat- tamenti sanitari del caso.
Per stabilire l'importo dovuto dall'ente convenuto bisogna operare una ri- duzione delle predette somme alla misura del 70%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 11892,65 per danno non pa- trimoniale ed € 248,50 per danno patrimoniale.
5. Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato
- 13 - in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte convenuta va condanna- ta a pagare alla parte attrice il complessivo importo di € 13.422,57.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – come in di- spositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attua- tivo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti-
- 14 - vamente pronunciando così provvede: condanna il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 13.422,57, oltre inte- ressi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite dagli stessi sostenuti che liquida in € 5077,00, oltre CU, marca rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente le spese di C.T.U. per intero a carico del CP_1 convenuto.
Così deciso a Palermo, lì 03/10/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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