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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 604/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
Parte_4
(C.F. ) C.F._4
, Parte_5
pagina 1 di 43 (C.F. C.F._5
- appellanti -
elettivamente domiciliati in NOALE, PIAZZA XX SETTEMBRE n. 40, con il patrocinio degli avv.ti SORINO STEFANO e GRASSANI MARIO,
contro
, CP_1
(C.F. C.F._6
, CP_2
(C.F. ) C.F._7
- appellate -
contumaci,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA ZABARELLA n. 64, con il patrocinio dell'avv. TESTA ANGELANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1812/23, pubblicata in data
4.10.23.
Conclusioni degli appellanti principali:
- contestate in toto produzioni, ed eccezioni nonché la domanda riconvenzionale di controparte, in accoglimento della citazione di appello, promossa da più Parte_6
altri;
- confermata la sentenza in punto an debeatur;
pagina 2 di 43 - in parziale riforma della sentenza in punto quantum, accertarsi e dichiararsi che
[...]
nonché i contumaci e , appellati in epigrafe, CP_3 CP_1 CP_2
sono debitori dei seguenti ulteriori importi nei confronti di:
: Controparte_4
€ 113.546,00 per mancato guadagno, dalla data del sinistro alla sentenza di 1° grado.
€ 817.740,00 per spese di assistenza e cura a vita (successive alla sentenza).
Danno Parte_6
€ 37.500,00 per perdita di chances
€ 114.595,00 per danno non patrimoniale
Per ciascuno dei figli ( e : € 100.000,00 Parte_4 Pt_5
Per la mamma di , : € 251.625,00 Controparte_4 Parte_2
Per la sorella, : € 25.460,00 Parte_3
Salvo diversi, anche maggiori, di giustizia.
Con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Spese stragiudiziali (su € 630.000,00 accontati da ante giudizio di 1° grado) CP_3
Conseguentemente condannarsi , a pagare gli ulteriori importi di CP_5
competenza di ciascuno degli appellanti come sopra richiesti e quantificati, salvo diverso di giustizia, con rivalutazione ed interessi.
Competenze della fase stragiudiziale rifuse.
Spese e competenze della fase di appello rifuse.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
Conclusioni della appellata incidentale:
“Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 3 di 43 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri Pt_6
, , , e
[...] Controparte_4 Parte_5 Parte_4 Parte_3 [...]
per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; Parte_2
- nel merito:
- in via principale:
- rigettare l'appello promosso dai sig.ri in proprio e quale A.d.S. di Parte_6
, , , e Controparte_4 Parte_5 Parte_4 Parte_3 Parte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
[...]
- in via di appello/appello incidentale senza pregiudizio per le conclusioni di cui sopra:
- in via principale:
- accogliere per i motivi esposti in narrativa l'appello/appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza n. 1812/2023 Tribunale di Vicenza, respingersi CP_5
le domande dei sig.ri in proprio e quale A.d.S. di , Parte_6 Controparte_4
e in quanto Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la somma di euro 630.000,00 corrisposta ante causam da congrua e satisfattiva di ogni pretesa attorea e con CP_5
restituzione delle ulteriori somme loro corrisposte in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata;
- in via subordinata e senza pregiudizio per la suesposta conclusione:
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse comunque accertata una qualche responsabilità della conducente del mezzo Fiat Punto tg. EH629KP in relazione all'evento per cui è causa, in accoglimento dell'appello/appello incidentale proposto e in riforma della sentenza n. 1812/2023 Tribunale di Vicenza, rideterminare il grado della responsabilità della conducente del mezzo Fiat Punto tg. EH629KP, tenuto conto anche del concorso del sig. nella causazione del sinistro ai sensi e per gli Controparte_4
pagina 4 di 43 effetti dell'art. 1227 c.c. e, sempre secondo quanto indicato nei motivi d'appello/appello incidentale, rideterminare la condanna al risarcimento dei danni di cui alla sentenza n.
1812/2023 Tribunale di Vicenza, limitandoli ai soli danni, pure rigorosamente accertati giudizialmente e solo quelli che saranno riconosciuti giudizialmente dovuti ed in misura proporzionale al grado di colpa della conducente il mezzo Fiat Punto tg. EK629KP pure rigorosamente accertato in causa, con detrazione della somma di euro 630.000,00 già
corrisposta da ante causam e di quanto eventualmente erogato e/o erogando CP_5
a parte attrice da Istituti Assicuratori Sociali, , e/o Enti previdenziali- CP_6 CP_7
assistenziali o compagnia assicuratrici private, per l'evento per cui è causa, il tutto nel limite del massimale di polizza e con restituzione delle somme corrisposte a parte attrice in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata che risultassero corrisposte in esubero;
- in via istruttoria:
- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, in tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio nel primo grado di giudizio da , in Memoria CP_5
ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- si insiste perché venga disposta la chiamata a chiarimenti in contraddittorio con i
CC.TT.PP. alla dr.ssa in ordine alle osservazioni del dott. Persona_1 Per_2
alla bozza di elaborato alle quali non è stata data compiuta risposta anche in ordine all'aspettativa di vita del sig. ; PT
- si insiste altresì perché vengano sollecitati e Cassa Geometri a riscontrare la CP_6
richiesta ex artt. 210 e ss. c.p.c. loro rivolta giusta ordinanza 5.10.2018 in ordine alle somme erogate e/o erogande al sig. in conseguenza al sinistro per cui è causa, PT
con indicazione di loro natura e titolo;
pagina 5 di 43 - qualora gli attori nel primo grado di giudizio odierni appellanti e appellati non dessero atto di aver ricevuto da quanto liquidato in loro favore in forza della CP_5
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado qui impugnata (n. 1812/2023
Tribunale di Vicenza) si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei medesimi, ciascuno per quanto di sua competenza, sulla seguente circostanza: “Vero
che ha corrisposto: CP_5
- alla sig.ra la somma di euro 94.044,46; Parte_2
- alla sig.ra la somma di euro 84.039,73; Parte_3
- al sig. la somma di euro 200.094,59; Parte_5
- al sig. la somma di euro 200.094,59; Parte_4
- alla sig.ra la somma di euro 386.375,75; Parte_6
- al sig. la somma di euro 412.971,57; Controparte_4
come da documento n. 005 che si mostra e che confermate”;
- in ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi, iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15% incluse per entrambi i gradi di giudizio e comunque con restituzione delle somme corrisposte ai sig.ri , , Parte_6 Controparte_4 Parte_5
e in esecuzione della Parte_4 Parte_3 Parte_2
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata e che risultassero corrisposte in esubero”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie allegazioni,
produzioni, prospettazioni, eccezioni o domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, in Parte_6
proprio, nonché quale A.d.S. del marito ed altresì quale genitore Controparte_4
pagina 6 di 43 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e PT Parte_5
nonché e rispettivamente madre e sorella Parte_2 Parte_3
dell'infortunato, premettendo:
- che in data 31.5.16, intorno alle h. 14.00, , alla guida del proprio Controparte_4
motociclo Malagutti, targato DA98814, in marcia lungo Via Marconi in Thiene,
giunto all'altezza dei civici nn. 62/64, era entrato in collisione con la Fiat Punto,
targata EH629KP, di proprietà di ed assicurata con CP_1 CP_8
, condotta nel frangente da , la quale, provenendo da un'area di
[...] CP_2
sosta antistante ai predetti civici, svoltava a sinistra per immettersi nel flusso veicolare omettendo peraltro di dare la precedenza al motociclo che sopraggiungeva,
- che in esito al violento impatto tra il motociclo e la parte anteriore sinistra della vettura aveva riportato lesioni tali da rendere necessario il Controparte_4
ricovero in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile
di Vicenza,
- che la responsabilità dell'occorso era esclusivamente riferibile a , CP_2
- che essi avevano pertanto diritto al rimborso di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, patiti in esito alla vicenda,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al ristoro dei predetti pregiudizi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rimaste contumaci e , si costituiva in giudizio CP_1 CP_2 [...]
, la quale: CP_8
- primariamente invocava i limiti di massimale di cui alla polizza n. M10535463
relativa al veicolo coinvolto nel sinistro,
- contestava quindi la prospettazione in fatto avversaria, sostenendo che la causa esclusiva del sinistro fosse da ascriversi alla condotta tenuta dal motociclista che pagina 7 di 43 non aveva adeguato la propria velocità allo stato dei luoghi, sottolineando come nel tratto di strada interessato dal sinistro fosse vigente un limite di velocità di 50 km/h mentre il danneggiato, secondo le risultanze della perizia predisposta dal consulente del P.M., risultava aver viaggiato mantenendo, in prossimità di un attraversamento pedonale, una andatura di circa 78 km/h, tale da rendere inevitabile l'impatto,
nonostante la frenata messa in atto alla vista dell'auto in procinto di immettersi,
- chiedeva che, in subordine, venisse quanto meno accertato un concorso di colpa del nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, anche in ragione del fatto che PT
lo stato dei luoghi era noto al danneggiato, residente a qualche chilometro di distanza, e delle ottime condizioni di visibilità e dello stato della carreggiata al momento del fatto,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata dagli attori,
allegando di avere nel frattempo corrisposto in favore di la Controparte_4
complessiva somma di € 630,000,00, da ritenersi integralmente satisfattiva del pregiudizio patito,
- invocava l'applicazione del principio indennitario e la necessaria compensazione con le somme eventualmente percepite dai danneggiati in relazione al medesimo fatto storico,
- concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, nel caso di ritenuta responsabilità della conducente dell'autovettura, l'accertamento di un concorso di colpa ex art. 1227 cc del motociclista, con proporzionale riduzione della somma spettante a titolo di ristoro del danno subito, previa detrazione di quanto già corrisposto in via stragiudiziale.
pagina 8 di 43 Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU dinamica e medico-
legale e l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1812/23, pubblicata in data 4.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato:
o che la vettura aveva colliso con il motociclo nel corso della manovra di immissione nel flusso della circolazione, effettuata con svolta a sinistra al fine di raggiungere l'opposta corsia di marcia, tale da intralciare il normale andamento dei mezzi in circolazione sulla semicarreggiata inizialmente attraversata dalla vettura stessa,
o che la predetta manovra era stata compiuta in prossimità di un attraversamento pedonale, provenendo da un piazzale antistante un edificio arretrato rispetto alla sede viaria, in presenza di tempo sereno, visibilità
ottima e strada asciutta,
o che la visibilità della conducente della vettura fosse inizialmente ostruita dalla presenza di una pianta di grosse dimensioni, ciò che le imponeva di adottare ogni cautela necessaria nella conduzione del proprio mezzo,
o che il motociclista stesse marciando ad una velocità di circa 70 km/h,
laddove, se la stessa fosse stata contenuta entro i 60 km/h, una tempestiva frenata avrebbe consentito di evitare la collisione,
- ritenuto, conseguentemente, di dover addebitare la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 75% in capo alla e del 25% in capo al , CP_2 PT
- visti gli esiti della CTU medica, la quale aveva individuato a carico del motociclista un danno biologico temporaneo totale di 666 giorni e postumi permanenti nella misura del 90%, con totale abolizione della capacità lavorativa,
- atteso non ricorrere i presupposti per un appesantimento del punto,
pagina 9 di 43 ha condannato i convenuti, in via tra loro solidale, a risarcire:
- in favore di l'importo: Controparte_4
o di € 912.818,00 a titolo di danno non patrimoniale,
o di € 187.803,85 a titolo di spese sanitarie,
o di € 306.525,23 a titolo di danno da lucro cessante per perdita della capacità
lavorativa,
o da ridursi a complessivi € 1.055.360,31, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del medesimo nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 330.657,05, tenuto conto degli acconti, debitamente rivalutati, già ricevuti per € 660.000,00,
- in favore di l'importo: Parte_6
o di € 234.000,00 a titolo di ristoro delle perdite di guadagno conseguite alla necessità di chiedere una riduzione dell'orario di lavoro e lo spostamento di sede lavorativa al fine di potersi occupare del marito gravemente infortunato,
esclusa viceversa la risarcibilità della denunciata perdita di ulteriori chance lavorative,
o di € 247.237,50 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 365.495,62, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del marito nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 386.375,75,
- in favore di e l'importo: PT Parte_5
o di € 252.375,00 ciascuno a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 189.281,25, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del padre nel verificarsi del sinistro e da pagina 10 di 43 liquidarsi all'attualità in € 200.094,59,
- in favore di l'importo: Parte_3
o di € 105.997,50 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 79.498,12, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del fratello nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 84.039,73,
- in favore di l'importo: Parte_2
o di € 118.616,25 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 88.962,18, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del figlio nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 90.044,46,
- in favore solidale degli attori le competenze di CTU e di CTP nonché le spese di lite, maggiorate del compenso ex art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/2014 stante l'assistenza prestata in favore di una pluralità di soggetti aventi la stessa posizione processuale, determinato nella misura del 30% tenuto conto della concreta attività
processuale e difensiva svolta.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando otto motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di integrale accoglimento delle pretese risarcitorie già avanzate in primo grado,
come meglio precisato in epigrafe.
Rimaste contumaci e , si costituiva in causa CP_1 CP_2 [...]
eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto CP_8
degli artt. 342 e 348 bis cpc e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato,
oltre a formulare tre motivi di appello incidentale, dando atto di aver già depositato pagina 11 di 43 appello principale rubricato sub n. 622/24 RG.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con la riunione al presente fascicolo di quello sopra menzionato, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 21
maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame,
formulata da , ricorda questa Corte come i giudici di legittimità CP_8
abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 12 di 43 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo allora al merito, deve innanzi tutto valutarsi, per ovvie ragioni logiche, il primo motivo d'appello formulato da , la quale censura la sentenza CP_8
di primo grado nella parte in cui ha affermato la prevalente responsabilità della CP_2
nella causazione del sinistro osservando non essersi tenuto conto del fatto:
- che il stesse marciando ad elevata velocità pur conoscendo i luoghi ed PT
essendo quindi ben consapevole del fatto che la visibilità del veicolo antagonista risultava ostruita dalle alberature,
- che fosse stato il motociclo ad attingere la vettura e non viceversa,
- che la avesse messo in opera tutte le cautele ipotizzabili nel frangente, CP_2
caratterizzato dalla circostanza che ella non godeva di una visuale idonea a percepire il sopraggiungere del motociclo, dovendo quindi ricondursi eziologicamente il sinistro in misura esclusiva alle manovre del conducente di quest'ultimo mezzo,
avulse dalla condotta della propria assicurata ed operanti in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima,
- che l'esercizio del diritto di precedenza non possa considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere,
Deduce, pertanto, doversi riscontrare l'esclusiva addebitabilità del sinistro in capo al ovvero, quanto meno, una sua prevalente corresponsabilità nella causazione del PT
medesimo.
Il motivo è infondato.
La CTU ha invero consentito di appurare:
- che la presenza di un filare di piante ad alto fusto sul margine della strada in pagina 13 di 43 corrispondenza dell'accesso dal quale fuoriusciva la Fiat Punto limitava la visibilità
per la conducente di quest'ultima, soprattutto poiché l'immissione avveniva con manovra di svolta a sinistra,
- che, in particolare, assume rilievo la presenza di una pianta posizionata in senso parallelo all'asse longitudinale di via Marconi a mt.
1.60 oltre il bordo dell'aiuola delimitatrice dell'accesso, ed a mt.
1.1 nel senso trasversale oltre la linea di margine destro della carreggiata,
- che fino a che la Fiat Punto sopravanzava la linea di margine destro di circa mt. 1, la conducente risultava collocarsi in posizione arretrata rispetto al tronco della pianta,
condizione questa che le precludeva quasi totalmente la visuale, potendo percepire la presenza di un veicolo in centro alla corsia di marcia ad una distanza massima di non oltre mt.
3.9 dall'asse della pianta,
- che solo sopravanzando di mt.
1.6 la linea di margine, il predetto limite di visibilità
aumentava fino ad un massimo di mt. 15.6,
- che ciò, peraltro, richiedeva di occupare con il veicolo quasi metà della corsia di marcia, con il pericolo di creare un inevitabile e pericoloso ostacolo per tutti i mezzi circolanti lungo via Marconi,
- che la ha pertanto potuto iniziare a percepire la presenza del motociclo CP_2
solamente dopo essere sopravanzata di ulteriori mt. 0.7, quando la distanza dal punto d'urto era inferiore a circa mt. 3,
- che, peraltro, se in quel momento la conducente della Fiat Punto avesse posto in essere un pronto arresto del veicolo l'urto non si sarebbe verificato,
- che proprio in ragione del fatto che per il primo metro di marcia la fosse CP_2
pagina 14 di 43 costretta a procedere senza possibilità di avvistare un veicolo sopraggiungente se non negli ultimi metri, ciò doveva indurla ad adottare la massima cautela ed attenzione nell'immettersi nella strada prioritaria, avendo cura di marciare a velocità
minima e tale da consentirle un arresto immediato,
- che, al contrario, non si può addebitare alla stessa di non avere ispezionato la situazione tra le piante del filare, trattandosi di verifica tale da non offrire alcuna garanzia di sicurezza e di certezza sull'effettiva presenza di un qualche sopraggiungente veicolo giacché nell'avanzare da tale punto di osservazione a quello oltre l'asse del tronco della pianta, in un tempo stimabile di 1/2 sec., la disposizione dei veicoli eventualmente individuati sarebbe nel frattempo totalmente mutata,
- che, d'altro canto, l'incremento di visuale che la automobilista avrebbe potuto godere se si fosse posizionata ad una distanza maggiore dalla pianta è irrilevante, se non addirittura nullo o peggiorativo, qualora la medesima, nell'attestarsi sull'immissione, si fosse presentata con una inclinazione, rispetto alla verticale,
superiore in senso orario rispetto a quella realmente assunta, assetto quest'ultimo più naturale grazie alla maggiore distanza dalla pianta,
- che, di conseguenza, l'assetto iniziale del veicolo rispetto alla larghezza dell'accesso non ha contribuito in alcun modo alla dinamica del sinistro,
- che dall'analisi dei danni riportati dai veicoli e dall'assetto statico assunto dagli stessi, si può affermare che il motociclo giunse all'urto con la vettura in assetto inclinato sul proprio fianco destro di circa 30° rispetto alla propria verticale,
venendo ad urtare con la propria ruota anteriore il terzo anteriore della Fiat Punto,
pagina 15 di 43 - che al momento dell'urto il motociclo stava procedendo con una direzione leggermente volgente a sinistra rispetto all'asse longitudinale della carreggiata,
quale tentativo estremo di evitare l'urto, mentre la vettura, ferma o in lento movimento, aveva una inclinazione pari a circa 45°, orientata verso la propria sinistra rispetto all'asse trasversale della carreggiata,
- che il punto d'urto tra i due mezzi si colloca sulle strisce pedonali,
- che all'inizio della frenata volvente, corrispondente al momento della percezione pericolo da parte del il motociclo viaggiava a 70.9 km/h, PT
- che al fine di evitare la collisione l'infortunato avrebbe dovuto procedere ad una velocità non superiore a circa 60.3 km/h.
Tanto chiarito in linea di fatto, ritiene il collegio che le conclusioni raggiunte dal
Tribunale debbano essere confermate, riscontrandosi una prevalente responsabilità della
CP_ conducente della nella circostanza:
- che la condotta la quale dava innesco alla serie causale conclusasi con la collisione è
imputabile alla , CP_2
- che la stessa ha inoltre posto in essere l'infrazione di maggior rilievo, essendo evidente l'assai maggiore pericolosità di una manovra che sia tale da comportare la violazione dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli cui spetti, così
venendo a frapporre un ostacolo alla loro marcia ordinaria, rispetto ad un mero superamento dei limiti di velocità, comunque non trascendentale,
- che, oltre a ciò, va anche addebitato alla conducente della Fiat:
o sia di non aver debitamente ispezionato la strada attraverso il filare di alberi,
prima di entrare nel cono di assenza di visibilità generato dal tronco della pagina 16 di 43 pianta, poiché, se è vero che ciò non le avrebbe consentito di avere un'esatta percezione dei mezzi nei momenti successivi, è altrettanto innegabile che tanto le avrebbe quanto meno consentito di chiarire se qualcuno stava o meno sopraggiungendo, consentendole di allarmarsi e, quindi, di immettersi sulla carreggiata a passo d'uomo,
o sia di non aver reagito con tempestività alla individuazione del motociclo,
per quanto avvenuta a brevissima distanza, proseguendo la propria marcia,
anziché bloccarla immediatamente, ciò che avrebbe consentito al motociclo di sfilare oltre senza collidere con essa.
A fronte delle quali considerazioni appare allora corretto il riparto delle rispettive responsabilità nella misura del 75% a carico della e del 25% a carico del CP_2
, come già stimato dal giudice di prime cure. PT
3.3 Con riguardo invece alla quantificazione del danno vanno partitamente esaminate le censure mosse dagli attori nei confronti della sentenza di primo grado con riferimento alla liquidazione di talune poste di danno, nonché, unitamente ad esse, la seconda ragione di gravame incidentale avanzata dalla compagnia assicurativa, nella parte in cui si riferisce alle medesime voci prese in considerazione dagli attori.
3.4 In proposito, si osserva come, con il primo motivo di appello, il danneggiato ed i suoi famigliari contestino la mancata liquidazione del danno patrimoniale subito da relativamente al periodo compreso tra il verificarsi del sinistro e la Controparte_4
data di pronuncia della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che “la liquidazione
avviene tenuto conto dell'età del danneggiato al momento della pronuncia”.
deduce invece, a sua volta che nessuna prova sarebbe stata fornita CP_8
pagina 17 di 43 da parte degli attori del danno patrimoniale da incapacità lavorativa per il periodo sopra considerato, osservando che la vittima del sinistro non avrebbe dimostrato di svolgere una qualsiasi attività produttiva di reddito e che dalle somme in questione avrebbe dovuto essere comunque detratto quanto riconosciutogli dall' . CP_6
Il motivo formulato dagli attori è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo, deve invero rigettarsi l'assunto di secondo CP_8
il quale il danneggiato non avrebbe fornito prova del lucro cessante.
Ed invero, come ben evidenziato dal Tribunale di Vicenza, il ha avuto cura di PT
depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi al triennio precedente al sinistro, così dimostrando di essere percettore di un salario, il quale deve poi ritenersi completamento eliso a seguito del sinistro essendo stata accertata:
- da un lato, in sede di CTU medico-legale, la totale compromissione della sua capacità lavorativa, essendosi in presenza di un soggetto ridotto in carrozzina, con sintomi di grave disartria, eloquio non sempre comprensibile, spasticità ai quattro art, impossibilitato a cambi posturali senza la presenza di una persona in quanto non in grado di controllare il tronco, che presenta sbandamenti pluridirezionali con elevato rischio di caduta, presa a pinza possibile per oggetti grossi e leggeri, il tutto quale esito di un trauma cranio-encefalico produttivo di plurime aree contusive encefaliche e plurime lesioni fratturative facciali,
- d'altro lato, il protratto ed anche attuale ricovero del medesimo presso idonee strutture sanitarie.
Sicché non residuano dubbi in merito all'esistenza di siffatto pregiudizio.
Riguardo al calcolo di tale voce di danno va, invece, sottolineato come in effetti il pagina 18 di 43 giudice di prime cure abbia errato nella determinazione del dovuto, procedendo a liquidare la relativa somma a partire dall'età (di cinquantasei anni) maturata dal danneggiato al momento della pronuncia della sentenza, laddove il pregiudizio risultava essersi verificato sin dal momento del verificarsi del sinistro, quando il aveva PT
solo quarantanove anni.
Il che comporta la necessità di rivedere la predetta quantificazione partendo sempre dal dato del reddito annuo medio come desumibile dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi,
pari ad € 21.125,00, ed utilizzando peraltro il coefficiente di capitalizzazione di cui ai
Quaderni del CSM relativo ad un soggetto maschio di quarantanove anni, pari a
19.6644, moltiplicato per il fattore percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica (100%) e detratto l'ammontare del 15% quale scarto tra la vita fisica (82 anni)
e quella lavorativa (68 anni). Al che consegue l'accertamento di un danno patito a tale titolo per complessivi € 353.098,88 (anziché € 306.525,23 come calcolato in primo grado), dal quale deve essere defalcata la quota del 25%, pari alla misura della concorrente responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, residuando PT
a ristorarsi l'importo di € 264.824,16, anziché quello parimenti defalcato di €
229.893,92, calcolato in primo grado (€ 306.525,23 – 25%).
Né, d'altro canto, tale importo va decurtato di quanto riconosciuto all'infortunato da parte dell' , dal momento che di tali somme, destinate a soccorrere l'infortunato nel CP_6
sostenimento delle spese di assistenza che si trova necessitato ad affrontare a causa del sinistro, si tiene conto nel successivo paragrafo, in sede di liquidazione del pregiudizio relativo a tale specifica voce di danno.
3.5 Con il secondo motivo di doglianza gli originari attori contestano che la pronuncia pagina 19 di 43 di primo grado abbia:
- omesso il calcolo delle spese successive al febbraio 2023 necessarie per il ricovero del medesimo presso la struttura protetta “Sogno e Vita”,
- mancato di riconoscere la rivalutazione e gli interessi sulle somme già versate alla predetta struttura.
sostiene, invece: CP_8
- che le spese di ricovero sarebbero state dimostrate in forza di documenti tardivamente prodotti e senza che venisse accertata la loro necessità, congruità e pertinenza,
- che le stesse sarebbero state quantificate nell'importo di € 3.000,00 mensili, senza tenere conto del fatto che l'inserimento di una persona in struttura può avvenire in convenzione con il S.S.N., con una sensibile riduzione di costi ad € 1.881,00
mensili,
- che non si sarebbe tenuto conto:
o né dell'erogazione da parte dell' della pensione accompagnatoria in CP_6
favore del danneggiato, il cui importo attuale è pari ad € 527,16 mensili e viene erogata su istanza a prescindere dalle condizioni reddituali,
o né della circostanza che laddove le prestazioni di natura sanitaria non siano scindibili da quelle di natura socio-assistenziale, deve prevalere in ogni caso la natura sanitaria del servizio, conseguendone l'erogazione a titolo completamente gratuito delle medesime, complessivamente considerate,
- che non sia stato indagato se il danneggiato avesse percepito alcunché in forza di una polizza infortuni privata.
pagina 20 di 43 Le censure sollevate dalle parti sono entrambe, almeno parzialmente, fondate.
Quanto al ristoro delle spese sborsate per il ricovero dell'infortunato presso la struttura protetta va, in primo luogo, ricordato come il CTU medico-legale abbia avuto modo di chiarire:
- che il , a causa della gravità e complessità del quadro clinico conseguito al PT
sinistro, che è oramai da considerarsi stabilizzato, necessita di un definitivo inserimento in struttura protetta, attualmente realizzato presso la casa-famiglia “La
Rocca” di Arzignano,
- che l'inserimento di una persona in tali strutture è possibile sia in regime di convenzione con il che in regime privato, ammontando nel primo caso il CP_10
costo mensile ad € 1.881,00 (stanza doppia) oppure € 2.030,00 (stanza singola) e nel secondo caso ad € 2.337,00 (stanza doppia) oppure € 2.579,00 (stanza singola),
- che l'accesso al regime di convenzione delle persone con età inferiore ai 65 anni prevede l'autorizzazione dell' Pt_7
- che, per la complessità del suo quadro clinico, l'infortunato potrebbe essere giudicato idoneo per il nucleo “Demenze e Alzheimer” di una casa di riposo, ove però sarebbe isolato non potendo trovare possibilità di interagire con gli altri ospiti.
Ciò posto, tenuto conto del fatto che la situazione di salute del paziente non rende opportuno il suo ricovero presso una struttura pubblica, ove l'accoppiamento ad altri pazienti in identiche condizioni fisiche ma differenti condizioni mentali gli precluderebbe di interagire con i medesimi, così aggravando i suoi problemi (come ben evidenziato dal CTU), ritiene il collegio che l'infortunato abbia allora diritto ad ottenere il ristoro delle spese normalmente sostenibili per il ricovero in una struttura privata con pagina 21 di 43 stanza doppia, così da favorire quella interazione con gli altri pazienti invocata dal
CTU, per un costo mensile di € 2.337,00, dal quale va peraltro detratto l'ammontare della pensione accompagnatoria, necessariamente riconosciuta dall' in tali casi. CP_6
Mentre non si ritiene possano trovare applicazione nel caso di specie i principi dettati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13174 del 18.5.23, resa in tema di interconnessione tra spese sanitarie e socio-assistenziali prestate in favore di un soggetto affetto da demenza senile in morbo di Alzheimer, atrofia cerebrale, cardiopatia fibrillante, stenosi della valvola aortica, ipertensione arterioso, pan-vasculopatia, poli artrosi, osteoporosi, esiti di protesi di anca destra, incontinenza urinaria e diverticolosi,
dal momento che il risulta sostanzialmente fruire di sole prestazioni del PT
secondo tipo ove si consideri:
- che queste ultime, finalizzate alla promozione del benessere sociale e dell'autonomia di persone in condizioni di non autosufficienza, disabilità o fragilità,
si sostanziano appunto nell'assistenza domiciliare per anziani o disabili,
nell'inserimento in case di riposo o in strutture protette, come appunto accade nel caso di specie,
- che le prime, invece, più propriamente destinate alla tutela della salute della persona, si concretano in tutti gli interventi erogati dal per prevenire, CP_10
diagnosticare, curare e riabilitare malattie o condizioni di salute, consistendo in visite mediche specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici nonché
terapie farmacologiche e riabilitative, le quali, nella fattispecie, risultano ormai concluse, residuando solo la necessità di prestare assistenza al nella PT
gestione dei suoi bisogni quotidiani.
pagina 22 di 43 Sicché, operando i conteggi alla data di verificazione del sinistro e tenuto conto del fatto:
- che a quell'epoca la pensione accompagnatoria ammontava ad € 507,49 mensili,
- che l'importo cui fare fronte mensilmente assommava allora ad € 1.829,51 (€
2.337,00 - € 507,49) ed annualmente ad € 21.954,12,
- che tale somma deve essere capitalizzata utilizzando il coefficiente già più sopra indicato relativo ad un soggetto maschio di quarantanove anni di età, pari a 19.6644,
ne consegue la spettanza del complessivo importo di € 431.714,60.
Somma, questa, dalla quale deve poi essere defalcata la quota del 25%, pari alla misura della concorrente responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, PT
residuando a ristorarsi l'importo di € 323.785,95, anziché quello parimenti defalcato di
€ 140.852,88, calcolato in primo grado (€ 187.803,85 – 25%).
Ciò che priva di valore l'eccepita tardività del deposito dei documenti relativi alle spese sostenute per il ricovero del (comunque infondata giacché gli stessi risultano PT
formati in epoca successiva all'instaurazione del giudizio), dal momento che i calcoli di cui sopra sono stati ad ogni modo compiuti tenendo conto di quanto accertato dal CTU
rapportandosi con le strutture di settore.
Infondata, invece, appare la censura relativa alla mancata rivalutazione delle somme versate a titolo di spese mediche e di ricovero presso la struttura protetta, dal momento che alle pag. 16/17 della sentenza il Tribunale ha correttamente provveduto in relazione all'intero importo dovuto al danneggiato, comprensivo anche di tali voci, a devalutarlo alla data del sinistro e quindi a rivalutarlo anno per anno sino alla data della pronuncia,
previa detrazione degli acconti volta per volta versati dall'assicurazione, concedendo pagina 23 di 43 poi gli interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
Mentre, con riguardo alla dedotta percezione da parte del danneggiato di eventuali somme ulteriori in forza di polizze infortuni private, basta osservare come la compagnia assicurativa non abbia dimostrato alcunché in proposito né formulato in appello alcuna istanza istruttoria volta a provare la relativa circostanza.
3.6 Con la terza ragione di contestazione i danneggiati lamentano il mancato riconoscimento in favore di del danno da perdita della chance di divenire Parte_6
direttrice di filiale, essendo stata costretta, per seguire il marito, a trasferirsi in una sede periferica ove le erano irrimediabilmente precluse le possibilità di futuri avanzamenti di carriera e promozioni. La compagnia assicuratrice sostiene, al contrario, che non vi era alcuna ragione perché la medesima abbandonasse il posto lavorativo precedentemente occupato e rinunciasse alle proprie aspettative di carriera, dal momento che il marito era comunque ricoverato in una apposita struttura, e che comunque non sia stato fornito in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che l'attrice avrebbe effettivamente avuto concrete possibilità di raggiungere la predetta posizione lavorativa qualora il sinistro non si fosse verificato.
Il motivo è infondato.
Ed invero:
- pur dovendosi affermare, sotto un primo profilo, la sussistenza di giusti motivi in capo alla per trasferirsi presso la sede periferica maggiormente adiacente a Pt_6
casa, apparendo di solare evidenza la necessità di restare comunque il più vicino possibile al luogo in cui il marito era ricoverato, al fine di massimizzare le pagina 24 di 43 possibilità di visita al medesimo, costretto in un istituto a seguito dei gravissimi esiti del sinistro, evitando i disagi e le perdite di tempo legati allo spostamento dal luogo di residenza a quello di lavoro,
- non può dimenticarsi come, non costituendo la perdita di una chance favorevole un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, qualora essa avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi obiettivi (Cass. 10.12.12 n. 22376), si richieda allora, per l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria, la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, incombendo all'interessato l'onere di indicare al giudice le circostanze da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi futuri (Cass. 13.7.11 n. 15385).
Ma se tale è il quadro di riferimento in presenza del quale è possibile giungere a riconoscere il ristoro di tale pregiudizio, appare evidente come, nel caso di specie, i predetti presupposti non ricorrano non avendo l'interessata dimostrato:
- né quando e come si sarebbero liberati dei posti da direttore di filiale presso l'istituto nel quale lavorava,
- né quali fossero le credenziali necessarie per poter aspirare alla nomina ad un tale posto,
- né se ella possedesse le predette competenze o fosse in grado di acquisirle nel corso futuro della propria carriera,
- né per quale ragione l'essere stata costretta a spostarsi in una sede periferica le abbia precluso la possibilità di ambire ad un tale incarico, anche tenendo conto del fatto pagina 25 di 43 che pure le sedi meno centrali prevedono comunque la presenza di un direttore.
3.7 Con i motivi di censura dal quarto al settimo gli attori contestano poi le modalità di liquidazione del danno parentale osservando apparire incongrua la disposta riduzione del 25% delle somme dovute a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale, assunta dal giudice di prime cure nel presupposto che le stesse sarebbero state calcolate utilizzando le tabelle sulla perdita del rapporto, nel caso di specie viceversa rimasto in essere. In proposito, si osserva che le gravissime condizioni in cui versa il famigliare, il quotidiano riscontro delle sue menomazioni ed il doloroso confronto con il passato, sarebbero tali da rendere il patimento dei congiunti pari almeno a quello della completa perdita del rapporto.
Si lamenta, inoltre, che il medesimo danno di cui sopra sia stato liquidato in favore:
- della sorella utilizzando i minimi tabellari pur a fronte di un forte legame tra i Pt_3
fratelli, reso evidente dal fatto (confermato in sede di esame testimoniale) che ella dedica tutto il suo tempo libero, ferie comprese, all'assistenza al fratello e alla madre, rimasta priva di aiuto dopo l'incidente del figlio,
- della madre, senza tenere conto di quanto fosse legata a . P_
, al contrario, ribadisce la correttezza della decurtazione così effettuata e CP_5
si duole della eccessiva quantificazione operata dal Tribunale di Vicenza sostenendo:
- che nulla dovrebbe essere liquidato a titolo di personalizzazione del punto E della tabella di Milano, relativo alla qualità e all'intensità della relazione affettiva perduta,
dal momento che nessuno dei congiunti avrebbe dimostrato la natura del legame intercorso con la vittima del sinistro,
- che la moglie del non si curerebbe della sua assistenza, ricoverato in una PT
pagina 26 di 43 struttura per lungodegenti, e potrebbe comunque godere di un nucleo familiare numeroso e coeso, conseguendone che la sua vita non sarebbe stata stravolta e che non sarebbe quindi nemmeno stata tenuta a spostare la propria sede lavorativa per stargli vicino,
- che anche i figli non avrebbero dimostrato né l'intensità del rapporto che li lega al padre né lo sconvolgimento della propria esistenza, non essendo la presenza di un padre disabile di per sé sola fonte di danno e dovendosi ritenere che incomba comunque ad un figlio di accudire e prendersi cura del proprio genitore,
- che la sorella non avrebbe dimostrato di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura del fratello e, comunque, non avrebbe visto in alcun modo aggravata dalla vicenda in esame la cura dell'anziana madre, che si limiterebbe a visitare nei fine settimana,
e la quale ultima non era certo accudita dal figlio ma semmai si prestava ella ad occuparsi dei nipoti,
- che la madre del non necessiterebbe di alcuna cura e comunque non sarebbe PT
rimasta sola, avendo modo di relazionarsi con la figlia, la nuora ed i nipoti.
I predetti motivi, sia di parte appellante che appellata sono infondati.
Sotto un primo profilo va osservato come, del tutto correttamente, il Tribunale abbia proceduto a liquidare il predetto danno in maniera equitativa, prendendo quale base di calcolo, in via analogica, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di perdita del rapporto parentale giacché, come ricordato dalla Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda pagina 27 di 43 l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 21.4.21 n. 10579).
E del pari condivisibile si dimostra la scelta di aver ridotto i valori così ottenuti del 25%
in ragione del fatto che, nel caso di specie, il rapporto parentale non è stato del tutto abolito ma solamente compromesso, sia pure in misura grave e irrimediabile.
Dovendosi concordare, in particolare, anche sulla misura della predetta riduzione dal momento che – pur essendosi in presenza di lesioni patite dal tali da aver PT
comportato l'instaurarsi di gravi disturbi del comportamento e di lacune indice di una irregolarità riguardo a nuovi apprendimenti, soprattutto nella fase di codifica con i nomi propri e nella memoria retrograda autobiografica, riferita ad un periodo antecedente all'evento traumatico, con susseguenti incapacità di giudizio, irritabilità ed atteggiamenti richiestivi e pressanti, a tratti difficilmente contenibili – risulta comunque che il medesimo abbia mostrato sin dal febbraio 2018 capacità di ragionamento a livello analogico-visivo nettamente in progresso, riuscendo ad attestarsi al limite normativo,
con netto miglioramento della capacità attentiva nella possibilità di prolungare la concentrazione, manifestazione di una elevata tensione al miglioramento e discreta consapevolezza dei deficit e avanzamenti effettuati.
Il che testimonia come lo stesso sia ben in grado di mantenere le pregresse relazioni interpersonali con i propri congiunti, sia pur gravemente limitate come più sopra esposto, il che rappresenta una condizione per questi ultimi certamente migliore di pagina 28 di 43 quella eventualmente conseguita al decesso del danneggiato.
Sotto un secondo profilo, con riguardo alla pretesa dell'assicurazione di non riconoscere alcunché ai congiunti a titolo di qualità e intensità della relazione affettiva perduta, va invece osservato come le parti abbiano fornito in giudizio elementi tali da fondare il riconoscimento di una debita personalizzazione del rapporto e, più specificamente,
idonei a consentire, quanto a tutti congiunti, il riconoscimento di 15 punti, da ritenersi il valore cui parametrare un rapporto rientrante nella media di quelli usualmente riscontrabili, tenendosi in particolare conto del fatto che i testimoni sentiti in giudizio hanno confermato:
- sia il fatto che il prima del sinistro, fosse il punto di riferimento per la PT
madre, dalla quale si recava spesso a pranzo assieme ai figli,
- sia la circostanza che la sorella si rechi spesso nel corso dei fine settimana e durante le ferie a trovare il fratello e la madre
Mentre risultano palesemente ultronee le pretese dell'assicurazione di azzerare totalmente siffatta voce di danno ove si consideri:
- quanto alla moglie del danneggiato, che se è vero che ella non si occupi quotidianamente, in maniera personale, della sua assistenza, in quanto il consorte risulta ricoverato in una apposita struttura per disabili, è altresì evidente che la stessa abbia visto la propria esistenza totalmente stravolta a seguito dell'incidente, avendo perso la possibilità di vivere ogni giorno con lui una normale esistenza di coppia, di compiere assieme vacanze rilassanti, di godere di quei piccoli ma importanti momenti di rilassamento e di gioia che ogni giorno connotano la vita famigliare, ed essendo stata costretta a modificare anche le proprie abitudini lavorative per poter pagina 29 di 43 stare vicina al marito,
- quanto ai figli minori, oltre a quanto già appena sopra rilevato, che è d'altro canto assurdo, se non addirittura offensivo, sostenere che sarebbe rientrato nella loro normalità di vita dover accettare la presenza di un padre disabile e prendersi cura dell'accudimento di esso, sia pur parziale e limitato ai fini settimana, quando egli rientra a casa dall'istituto (cfr. deposizione teste , essendo vero il contrario, Tes_1
e cioè che, in assenza del sinistro, sarebbe stato il padre a prendersi cura di loro ed a seguirli nella loro crescita, aiutandoli a divenire uomini e condividendo con loro i più bei momenti dell'adolescenza e della giovinezza, potendosi semmai ipotizzare una presa in carico del genitore da parte dei medesimi solo quando lo stesso fosse stato ormai anziano,
- quanto alla sorella ed alla madre, che anche il loro rapporto con è stato P_
totalmente alterato dalle lesioni conseguite al sinistro in oggetto, stante la sostanziale impossibilità di mantenere il pregresso stile delle relazioni instaurate con il medesimo e la necessità di farsi carico di modalità di gestione della relazione totalmente nuove e di certo assai penalizzanti.
Sicché, conclusivamente, tenuto conto di quanto appena esposto, le somme riconosciute a tale titolo ai congiunti di devono rimodularsi come di seguito: Controparte_4
- quanto a Parte_6
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 20 punti per l'età della vittima secondaria,
o 16 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
pagina 30 di 43 o 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti,
o per un totale di 80 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00, di cui alle tabelle vigenti al momento della decisione, per complessivi € 269.200,00 (anziché € 329.770,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 201.900,00 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 247.327,50 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 151.425,00, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a e PT Parte_5
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 26 punti per l'età della vittima secondaria,
o 16 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti,
o per un totale di 86 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00, di cui alle tabelle vigenti al momento della decisione, per complessivi € 289.390,00 ciascuno (anziché € 339.865,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 217.042,50 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 254.898,75 riconosciuti in pagina 31 di 43 primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 162.781,87, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a : Parte_3
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 20 punti per l'età della vittima secondaria,
o 0 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti,
o per un totale di 67 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00 (non essendo stata fatta oggetto di censura da parte di CP_5
siffatta, pur errata, individuazione del punto), di cui alle tabelle
[...]
vigenti al momento della decisione, per complessivi € 225.455,00 (anziché €
141.330,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 169.091,25 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 105.997,50 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 126.818,43, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a Parte_2
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
pagina 32 di 43 o 12 punti per l'età della vittima secondaria,
o 0 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti,
o per un totale di 59 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00 (non essendo stata fatta oggetto di censura da parte di CP_5
siffatta, pur errata, individuazione del punto), di cui alle tabelle
[...]
vigenti al momento della decisione, per complessivi € 198.535,00 (anziché €
158.155,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 148.901,25 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 118.616,25 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 111.675,93, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno.
Somme queste da devalutarsi poi alla data del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi come indicato nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
3.8 Con l'ottava ragione di gravame, infine, gli attori si dolgono della mancata liquidazione delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale, utilmente esperita e conclusasi con il versamento da parte della compagnia assicurativa di due acconti per complessivi € 630.000,00.
Il motivo è infondato.
Come ben noto, invero, le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno pagina 33 di 43 emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, derivandone che,
se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. 17.5.22 n. 15732 e Sez.
Un.
4.11.20 n. 24481 e 10.7.17 n. 1699).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori non hanno formulato tempestiva domanda di rimborso di tale posta di danno nell'ambito dell'atto di citazione in primo grado e non hanno nemmeno dimostrato di aver versato alcunché a tale titolo ovvero di aver assunto obbligazioni in proposito, sicché la relativa pretesa, che non può essere trattata alla stregua di una mera liquidazione delle spese di lite, deve essere rigettata.
3.9 Tornando, a questo punto, alle censure mosse dalla compagnia assicuratrice con il secondo motivo di appello incidentale si rileva, innanzi tutto, come siano state già
esaminate e decise quelle relative alle doglianze svolte nei confronti della pronuncia di primo grado:
- nella parte in cui, nel riconoscere il pregiudizio patrimoniale subito dal medesimo,
o ha liquidato il danno emergente da spese mediche e di struttura senza tenere conto della tardività dei documenti prodotti, della mancanza di valenza probatoria dei medesimi e dell'assenza di prove in ordine alla necessità,
pagina 34 di 43 congruità e pertinenza delle prestazioni in essi indicate, così come del fatto che tali spese dovrebbero in ogni caso essere assunte a carico del servizio sanitario nazionale e che dal loro ammontare dovrebbe essere detratto quanto versato dall' a titolo di pensione accompagnatoria o quanto CP_6
riscosso dal in forza di polizze infortunistiche private, PT
o ha liquidato il danno da lucro cessante, senza considerare che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di svolgere una qualsiasi attività produttiva di reddito e che dalle somme in questione avrebbe dovuto essere detratto quanto riconosciutogli dall' , CP_6
o essendo le medesime già state esaminate e rispettivamente, parzialmente accolte nel paragrafo 3.5 e totalmente respinte invece nel paragrafo 3.4,
- nella parte in cui in cui, nel riconoscere il pregiudizio patrimoniale subito da
[...]
ha liquidato il danno da lucro cessante senza tenere conto che al più si era Pt_6
in presenza di una mera perdita di chance e che comunque non vi era alcuna ragione perché la medesima abbandonasse il posto lavorativo precedentemente occupato e rinunciasse alle proprie aspettative di carriera, dal momento che il marito era comunque ricoverato in una apposita struttura, essendo le medesime già state esaminate ed accolte nel paragrafo 3.6,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla stessa, ha ritenuto stravolta l'esistenza di ella senza alcuna prova in proposito, essendo le medesime già state esaminate e respinte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dai figli, non ha tenuto conto del fatto che essi non avrebbero dimostrato né l'intensità del rapporto che li pagina 35 di 43 lega al padre né lo sconvolgimento della propria esistenza, non essendo la presenza di un padre disabile di per sé sola fonte di danno e dovendosi ritenere che incomba comunque ad un figlio di accudire e prendersi cura del proprio genitore, essendo le medesime già state esaminate e parzialmente accolte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla sorella, non ha tenuto conto del fatto che ella non avrebbe dimostrato di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura del fratello e, comunque, non avrebbe visto in alcun modo aggravata dalla vicenda in esame la cura dell'anziana madre, che si limiterebbe a visitare nei fine settimana, e la quale ultima non era certo accudita dal figlio ma semmai si prestava ella ad occuparsi dei nipoti, essendo le medesime già state esaminate e respinte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla madre, non ha tenuto conto del fatto che la stessa non necessiterebbe di alcuna cura e comunque non sarebbe rimasta sola, avendo modo di relazionarsi con la figlia, la nuora ed i nipoti, essendo le medesime già state esaminate e parzialmente accolte nel paragrafo
3.7.
Sicché restano ivi unicamente da esaminare le censure mosse avverso la pronuncia impugnata nella parte in cui:
- nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito da , Controparte_4
o ha liquidato anche il danno morale senza tenere conto del fatto che il danneggiato non è in realtà in grado di avere alcuna consapevolezza della propria condizione stante la natura delle lesioni cerebrali riportate nel sinistro,
pagina 36 di 43 o non ha tenuto conto delle effettive probabilità di presumibile sopravvivenza futura del danneggiato, da ritenersi statisticamente inferiore ai soggetti normali.
Tale profilo di doglianza è infondato.
Ed infatti, siccome ben evidenziato dalla CTU medico legale, il – sebbene PT
affetto da un grave deficit statico-dinamico all'esito di un grave trauma cranico all'encefalo da sinistro stradale e pur presentando importanti disturbi del comportamento, quali la mancanza del senso del pericolo, la presenza di rimuginazioni e rielaborazioni personali e la difficoltà di gestire i propri stati emotivi (cfr. pag. 21
dell'elaborato peritale) – ciò nonostante risulta in grado di rispondere adeguatamente alle domande poste (cfr. sempre pag. 21) e, a quanto è dato desumere dalla lettera di dimissioni dal Reparto di Recupero e Rieducazione funzionale della del 9.2.18, Pt_8
manifesta “una elevata tensione al miglioramento”, con discreta “consapevolezza dei
deficit e avanzamenti effettuati”.
Il che ben vale a ritenere che il medesimo abbia pieno diritto al riconoscimento del danno morale, essendo sufficientemente cosciente della propria condizione e della necessità di continuare a migliorarsi.
Quanto invece alla mancata indagine delle presumibili aspettative di concreta sopravvivenza del medesimo, non ritiene il collegio che la pronuncia risulti in alcun modo censurabile sul punto, dal momento che si è limitata a CP_8
sollevare in proposito un mero dubbio, privo di qualsiasi fondamento scientifico,
provato o quanto meno allegato, ciò che sarebbe stato invece suo onere di provare al fine di veder accolta la propria eccezione.
pagina 37 di 43 3.10 Con il terzo motivo d'appello incidentale, infine, contesta CP_8
siccome errata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a suo carico, dovendosi necessariamente riformare tale capo a seguito dell'accoglimento delle pregresse ragioni di gravame e, comunque, poiché sussisterebbero giusti motivi per procedere quanto meno alla loro compensazione stante l'accoglimento solo parziale delle avverse pretese ed il conseguente ricorrere di una ipotesi di soccombenza reciproca.
La doglianza è infondata.
Anche in questa sede, infatti, pur a fronte del limitato accoglimento di talune censure mosse dalla compagnia, è risultato sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza di primo grado con il riconoscimento della prevalente responsabilità della nella causazione del sinistro e della spettanza di un congruo risarcimento in CP_2
favore degli attori.
Laddove poi va anche ricordato come una parziale compensazione delle spese di lite avrebbe potuto essere fondatamente richiesta laddove il giudice avesse liquidato le stesse tenendo conto dello scaglione di riferimento relativo alla somma integralmente pretesa dagli attori (per circa € 3.000.000,00) e solo parzialmente loro accordata nel corso del giudizio (per circa € 1.900.000,00).
Ma, nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, tenendo così
conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dei danneggiati e non invece applicando quello superiore compreso fra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00, pari al valore della domanda iniziale, parzialmente accolta, ciò che già vale a tenere conto pagina 38 di 43 della fondatezza di una parte delle difese svolte dalla convenuta, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
3.11 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi:
- quanto a , l'attribuzione in suo favore, oltre a quanto già stabilito Controparte_4
dal Tribunale di Vicenza, dell'ulteriore importo di € 170.912,34, che già tiene conto del defalco del 25%, di cui € 34.930,24 a titolo di danno da lucro cessante (€
264.824,16 anziché € 229.893,92 riconosciuti in primo grado) ed € 135.982,10 a titolo di spese di assistenza (€ 323.785,95 anziché € 187.803,85 riconosciuti in primo grado),
- quanto a il riconoscimento del complessivo minor importo di € Parte_6
326.925,00 (€ 234.000 a titolo di danno da lucro cessante + € 201.900 a titolo di danno non patrimoniale – 25% quota di responsabilità del , anziché di PT
quello di € 365.495,62 riconosciuto in primo grado una volta già effettuato il predetto defalco del 25%,
- quanto a e il riconoscimento del minor importo, già PT Parte_5
defalcato del 25% di corresponsabilità della vittima del sinistro, di € 162.781,87 ciascuno anziché di quello di € 189.281,25 riconosciuto in primo grado,
- quanto a l'attribuzione, oltre a quanto già stabilito dal Tribunale di Parte_3
Vicenza, dell'ulteriore importo di € 20.820,93, che già tiene conto del defalco del
25% (€ 126.818,43 anziché € 105.997,50 riconosciuti in primo grado),
- quanto a l'attribuzione, oltre a quanto già stabilito dal Parte_2
Tribunale di Vicenza, dell'ulteriore importo di € 22.713,75, che già tiene conto del pagina 39 di 43 defalco del 25% (€ 111.675,93 anziché € 88.962,18 riconosciuti in primo grado),
il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come indicati nella sentenza di primo grado.
Al che consegue l'obbligo, a carico di e Parte_6 Parte_4 Pt_5
di restituire in favore delle controparti quanto eventualmente ricevuto in
[...]
eccesso in adempimento della prouncia di primo grado, rispetto a quanto riconosciuto dalla presente pronuncia.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
pagina 40 di 43 - del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 per il primo grado e quello compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
- della necessità di aumentare il compenso del 120% in ragione della prestata difesa in favore di cinque soggetti diversi,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico di CP_5
in quanto complessivamente soccombente, determinandole quanto al giudizio
[...]
di primo grado come già liquidate dal Tribunale di Vicenza e quanto al secondo grado in € 21.980,20 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Maggiorazione 120% € 11.989,20
Totale € 21.980,20
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della pagina 41 di 43 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1812/23, pubblicata in data 4.10.23,
che per il resto conferma:
1) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni:
o l'ulteriore importo di € 170.912,34 in favore di , oltre a Controparte_4
quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
o l'ulteriore importo di € 20.820,93 in favore di , oltre a quanto Parte_3
già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
o l'ulteriore importo di € 22.713,75 in favore di oltre a Parte_2
quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo come indicati nella sentenza di primo grado;
2) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni la minor somma, rispetto a quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza:
o di € 326.925,00 in favore di Parte_6
o di € 162.781,87 ciascuno in favore di e Parte_4 Parte_5
con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo come indicati nella sentenza di primo grado;
3) condanna e a restituire in Parte_6 Parte_4 Parte_5
favore delle controparti quanto eventualmente ricevuto in eccesso, in adempimento della prouncia di primo grado, rispetto a quanto riconosciuto dalla presente pronuncia;
pagina 42 di 43 4) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
rifondere in favore degli appellanti principali le spese processuali di questo grado che liquida in € 21.980,20, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 43 di 43
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 604/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
Parte_4
(C.F. ) C.F._4
, Parte_5
pagina 1 di 43 (C.F. C.F._5
- appellanti -
elettivamente domiciliati in NOALE, PIAZZA XX SETTEMBRE n. 40, con il patrocinio degli avv.ti SORINO STEFANO e GRASSANI MARIO,
contro
, CP_1
(C.F. C.F._6
, CP_2
(C.F. ) C.F._7
- appellate -
contumaci,
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA ZABARELLA n. 64, con il patrocinio dell'avv. TESTA ANGELANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1812/23, pubblicata in data
4.10.23.
Conclusioni degli appellanti principali:
- contestate in toto produzioni, ed eccezioni nonché la domanda riconvenzionale di controparte, in accoglimento della citazione di appello, promossa da più Parte_6
altri;
- confermata la sentenza in punto an debeatur;
pagina 2 di 43 - in parziale riforma della sentenza in punto quantum, accertarsi e dichiararsi che
[...]
nonché i contumaci e , appellati in epigrafe, CP_3 CP_1 CP_2
sono debitori dei seguenti ulteriori importi nei confronti di:
: Controparte_4
€ 113.546,00 per mancato guadagno, dalla data del sinistro alla sentenza di 1° grado.
€ 817.740,00 per spese di assistenza e cura a vita (successive alla sentenza).
Danno Parte_6
€ 37.500,00 per perdita di chances
€ 114.595,00 per danno non patrimoniale
Per ciascuno dei figli ( e : € 100.000,00 Parte_4 Pt_5
Per la mamma di , : € 251.625,00 Controparte_4 Parte_2
Per la sorella, : € 25.460,00 Parte_3
Salvo diversi, anche maggiori, di giustizia.
Con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Spese stragiudiziali (su € 630.000,00 accontati da ante giudizio di 1° grado) CP_3
Conseguentemente condannarsi , a pagare gli ulteriori importi di CP_5
competenza di ciascuno degli appellanti come sopra richiesti e quantificati, salvo diverso di giustizia, con rivalutazione ed interessi.
Competenze della fase stragiudiziale rifuse.
Spese e competenze della fase di appello rifuse.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
Conclusioni della appellata incidentale:
“Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
pagina 3 di 43 - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri Pt_6
, , , e
[...] Controparte_4 Parte_5 Parte_4 Parte_3 [...]
per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; Parte_2
- nel merito:
- in via principale:
- rigettare l'appello promosso dai sig.ri in proprio e quale A.d.S. di Parte_6
, , , e Controparte_4 Parte_5 Parte_4 Parte_3 Parte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
[...]
- in via di appello/appello incidentale senza pregiudizio per le conclusioni di cui sopra:
- in via principale:
- accogliere per i motivi esposti in narrativa l'appello/appello incidentale proposto da e, in riforma della sentenza n. 1812/2023 Tribunale di Vicenza, respingersi CP_5
le domande dei sig.ri in proprio e quale A.d.S. di , Parte_6 Controparte_4
e in quanto Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto, dichiarando la somma di euro 630.000,00 corrisposta ante causam da congrua e satisfattiva di ogni pretesa attorea e con CP_5
restituzione delle ulteriori somme loro corrisposte in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata;
- in via subordinata e senza pregiudizio per la suesposta conclusione:
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse comunque accertata una qualche responsabilità della conducente del mezzo Fiat Punto tg. EH629KP in relazione all'evento per cui è causa, in accoglimento dell'appello/appello incidentale proposto e in riforma della sentenza n. 1812/2023 Tribunale di Vicenza, rideterminare il grado della responsabilità della conducente del mezzo Fiat Punto tg. EH629KP, tenuto conto anche del concorso del sig. nella causazione del sinistro ai sensi e per gli Controparte_4
pagina 4 di 43 effetti dell'art. 1227 c.c. e, sempre secondo quanto indicato nei motivi d'appello/appello incidentale, rideterminare la condanna al risarcimento dei danni di cui alla sentenza n.
1812/2023 Tribunale di Vicenza, limitandoli ai soli danni, pure rigorosamente accertati giudizialmente e solo quelli che saranno riconosciuti giudizialmente dovuti ed in misura proporzionale al grado di colpa della conducente il mezzo Fiat Punto tg. EK629KP pure rigorosamente accertato in causa, con detrazione della somma di euro 630.000,00 già
corrisposta da ante causam e di quanto eventualmente erogato e/o erogando CP_5
a parte attrice da Istituti Assicuratori Sociali, , e/o Enti previdenziali- CP_6 CP_7
assistenziali o compagnia assicuratrici private, per l'evento per cui è causa, il tutto nel limite del massimale di polizza e con restituzione delle somme corrisposte a parte attrice in esecuzione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata che risultassero corrisposte in esubero;
- in via istruttoria:
- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, in tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio nel primo grado di giudizio da , in Memoria CP_5
ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- si insiste perché venga disposta la chiamata a chiarimenti in contraddittorio con i
CC.TT.PP. alla dr.ssa in ordine alle osservazioni del dott. Persona_1 Per_2
alla bozza di elaborato alle quali non è stata data compiuta risposta anche in ordine all'aspettativa di vita del sig. ; PT
- si insiste altresì perché vengano sollecitati e Cassa Geometri a riscontrare la CP_6
richiesta ex artt. 210 e ss. c.p.c. loro rivolta giusta ordinanza 5.10.2018 in ordine alle somme erogate e/o erogande al sig. in conseguenza al sinistro per cui è causa, PT
con indicazione di loro natura e titolo;
pagina 5 di 43 - qualora gli attori nel primo grado di giudizio odierni appellanti e appellati non dessero atto di aver ricevuto da quanto liquidato in loro favore in forza della CP_5
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado qui impugnata (n. 1812/2023
Tribunale di Vicenza) si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei medesimi, ciascuno per quanto di sua competenza, sulla seguente circostanza: “Vero
che ha corrisposto: CP_5
- alla sig.ra la somma di euro 94.044,46; Parte_2
- alla sig.ra la somma di euro 84.039,73; Parte_3
- al sig. la somma di euro 200.094,59; Parte_5
- al sig. la somma di euro 200.094,59; Parte_4
- alla sig.ra la somma di euro 386.375,75; Parte_6
- al sig. la somma di euro 412.971,57; Controparte_4
come da documento n. 005 che si mostra e che confermate”;
- in ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi, iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15% incluse per entrambi i gradi di giudizio e comunque con restituzione delle somme corrisposte ai sig.ri , , Parte_6 Controparte_4 Parte_5
e in esecuzione della Parte_4 Parte_3 Parte_2
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado impugnata e che risultassero corrisposte in esubero”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie allegazioni,
produzioni, prospettazioni, eccezioni o domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, in Parte_6
proprio, nonché quale A.d.S. del marito ed altresì quale genitore Controparte_4
pagina 6 di 43 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e PT Parte_5
nonché e rispettivamente madre e sorella Parte_2 Parte_3
dell'infortunato, premettendo:
- che in data 31.5.16, intorno alle h. 14.00, , alla guida del proprio Controparte_4
motociclo Malagutti, targato DA98814, in marcia lungo Via Marconi in Thiene,
giunto all'altezza dei civici nn. 62/64, era entrato in collisione con la Fiat Punto,
targata EH629KP, di proprietà di ed assicurata con CP_1 CP_8
, condotta nel frangente da , la quale, provenendo da un'area di
[...] CP_2
sosta antistante ai predetti civici, svoltava a sinistra per immettersi nel flusso veicolare omettendo peraltro di dare la precedenza al motociclo che sopraggiungeva,
- che in esito al violento impatto tra il motociclo e la parte anteriore sinistra della vettura aveva riportato lesioni tali da rendere necessario il Controparte_4
ricovero in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile
di Vicenza,
- che la responsabilità dell'occorso era esclusivamente riferibile a , CP_2
- che essi avevano pertanto diritto al rimborso di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, patiti in esito alla vicenda,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al ristoro dei predetti pregiudizi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rimaste contumaci e , si costituiva in giudizio CP_1 CP_2 [...]
, la quale: CP_8
- primariamente invocava i limiti di massimale di cui alla polizza n. M10535463
relativa al veicolo coinvolto nel sinistro,
- contestava quindi la prospettazione in fatto avversaria, sostenendo che la causa esclusiva del sinistro fosse da ascriversi alla condotta tenuta dal motociclista che pagina 7 di 43 non aveva adeguato la propria velocità allo stato dei luoghi, sottolineando come nel tratto di strada interessato dal sinistro fosse vigente un limite di velocità di 50 km/h mentre il danneggiato, secondo le risultanze della perizia predisposta dal consulente del P.M., risultava aver viaggiato mantenendo, in prossimità di un attraversamento pedonale, una andatura di circa 78 km/h, tale da rendere inevitabile l'impatto,
nonostante la frenata messa in atto alla vista dell'auto in procinto di immettersi,
- chiedeva che, in subordine, venisse quanto meno accertato un concorso di colpa del nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, anche in ragione del fatto che PT
lo stato dei luoghi era noto al danneggiato, residente a qualche chilometro di distanza, e delle ottime condizioni di visibilità e dello stato della carreggiata al momento del fatto,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata dagli attori,
allegando di avere nel frattempo corrisposto in favore di la Controparte_4
complessiva somma di € 630,000,00, da ritenersi integralmente satisfattiva del pregiudizio patito,
- invocava l'applicazione del principio indennitario e la necessaria compensazione con le somme eventualmente percepite dai danneggiati in relazione al medesimo fatto storico,
- concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, nel caso di ritenuta responsabilità della conducente dell'autovettura, l'accertamento di un concorso di colpa ex art. 1227 cc del motociclista, con proporzionale riduzione della somma spettante a titolo di ristoro del danno subito, previa detrazione di quanto già corrisposto in via stragiudiziale.
pagina 8 di 43 Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU dinamica e medico-
legale e l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1812/23, pubblicata in data 4.10.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato:
o che la vettura aveva colliso con il motociclo nel corso della manovra di immissione nel flusso della circolazione, effettuata con svolta a sinistra al fine di raggiungere l'opposta corsia di marcia, tale da intralciare il normale andamento dei mezzi in circolazione sulla semicarreggiata inizialmente attraversata dalla vettura stessa,
o che la predetta manovra era stata compiuta in prossimità di un attraversamento pedonale, provenendo da un piazzale antistante un edificio arretrato rispetto alla sede viaria, in presenza di tempo sereno, visibilità
ottima e strada asciutta,
o che la visibilità della conducente della vettura fosse inizialmente ostruita dalla presenza di una pianta di grosse dimensioni, ciò che le imponeva di adottare ogni cautela necessaria nella conduzione del proprio mezzo,
o che il motociclista stesse marciando ad una velocità di circa 70 km/h,
laddove, se la stessa fosse stata contenuta entro i 60 km/h, una tempestiva frenata avrebbe consentito di evitare la collisione,
- ritenuto, conseguentemente, di dover addebitare la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 75% in capo alla e del 25% in capo al , CP_2 PT
- visti gli esiti della CTU medica, la quale aveva individuato a carico del motociclista un danno biologico temporaneo totale di 666 giorni e postumi permanenti nella misura del 90%, con totale abolizione della capacità lavorativa,
- atteso non ricorrere i presupposti per un appesantimento del punto,
pagina 9 di 43 ha condannato i convenuti, in via tra loro solidale, a risarcire:
- in favore di l'importo: Controparte_4
o di € 912.818,00 a titolo di danno non patrimoniale,
o di € 187.803,85 a titolo di spese sanitarie,
o di € 306.525,23 a titolo di danno da lucro cessante per perdita della capacità
lavorativa,
o da ridursi a complessivi € 1.055.360,31, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del medesimo nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 330.657,05, tenuto conto degli acconti, debitamente rivalutati, già ricevuti per € 660.000,00,
- in favore di l'importo: Parte_6
o di € 234.000,00 a titolo di ristoro delle perdite di guadagno conseguite alla necessità di chiedere una riduzione dell'orario di lavoro e lo spostamento di sede lavorativa al fine di potersi occupare del marito gravemente infortunato,
esclusa viceversa la risarcibilità della denunciata perdita di ulteriori chance lavorative,
o di € 247.237,50 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 365.495,62, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del marito nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 386.375,75,
- in favore di e l'importo: PT Parte_5
o di € 252.375,00 ciascuno a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 189.281,25, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del padre nel verificarsi del sinistro e da pagina 10 di 43 liquidarsi all'attualità in € 200.094,59,
- in favore di l'importo: Parte_3
o di € 105.997,50 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 79.498,12, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del fratello nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 84.039,73,
- in favore di l'importo: Parte_2
o di € 118.616,25 a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale,
o da ridursi a complessivi € 88.962,18, detratto il 25% del totale in ragione della riconosciuta corresponsabilità del figlio nel verificarsi del sinistro e da liquidarsi all'attualità in € 90.044,46,
- in favore solidale degli attori le competenze di CTU e di CTP nonché le spese di lite, maggiorate del compenso ex art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/2014 stante l'assistenza prestata in favore di una pluralità di soggetti aventi la stessa posizione processuale, determinato nella misura del 30% tenuto conto della concreta attività
processuale e difensiva svolta.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando otto motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di integrale accoglimento delle pretese risarcitorie già avanzate in primo grado,
come meglio precisato in epigrafe.
Rimaste contumaci e , si costituiva in causa CP_1 CP_2 [...]
eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto CP_8
degli artt. 342 e 348 bis cpc e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato,
oltre a formulare tre motivi di appello incidentale, dando atto di aver già depositato pagina 11 di 43 appello principale rubricato sub n. 622/24 RG.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con la riunione al presente fascicolo di quello sopra menzionato, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 21
maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale e quello incidentale sono entrambi parzialmente fondati e meritano quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame,
formulata da , ricorda questa Corte come i giudici di legittimità CP_8
abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 12 di 43 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo allora al merito, deve innanzi tutto valutarsi, per ovvie ragioni logiche, il primo motivo d'appello formulato da , la quale censura la sentenza CP_8
di primo grado nella parte in cui ha affermato la prevalente responsabilità della CP_2
nella causazione del sinistro osservando non essersi tenuto conto del fatto:
- che il stesse marciando ad elevata velocità pur conoscendo i luoghi ed PT
essendo quindi ben consapevole del fatto che la visibilità del veicolo antagonista risultava ostruita dalle alberature,
- che fosse stato il motociclo ad attingere la vettura e non viceversa,
- che la avesse messo in opera tutte le cautele ipotizzabili nel frangente, CP_2
caratterizzato dalla circostanza che ella non godeva di una visuale idonea a percepire il sopraggiungere del motociclo, dovendo quindi ricondursi eziologicamente il sinistro in misura esclusiva alle manovre del conducente di quest'ultimo mezzo,
avulse dalla condotta della propria assicurata ed operanti in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima,
- che l'esercizio del diritto di precedenza non possa considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere,
Deduce, pertanto, doversi riscontrare l'esclusiva addebitabilità del sinistro in capo al ovvero, quanto meno, una sua prevalente corresponsabilità nella causazione del PT
medesimo.
Il motivo è infondato.
La CTU ha invero consentito di appurare:
- che la presenza di un filare di piante ad alto fusto sul margine della strada in pagina 13 di 43 corrispondenza dell'accesso dal quale fuoriusciva la Fiat Punto limitava la visibilità
per la conducente di quest'ultima, soprattutto poiché l'immissione avveniva con manovra di svolta a sinistra,
- che, in particolare, assume rilievo la presenza di una pianta posizionata in senso parallelo all'asse longitudinale di via Marconi a mt.
1.60 oltre il bordo dell'aiuola delimitatrice dell'accesso, ed a mt.
1.1 nel senso trasversale oltre la linea di margine destro della carreggiata,
- che fino a che la Fiat Punto sopravanzava la linea di margine destro di circa mt. 1, la conducente risultava collocarsi in posizione arretrata rispetto al tronco della pianta,
condizione questa che le precludeva quasi totalmente la visuale, potendo percepire la presenza di un veicolo in centro alla corsia di marcia ad una distanza massima di non oltre mt.
3.9 dall'asse della pianta,
- che solo sopravanzando di mt.
1.6 la linea di margine, il predetto limite di visibilità
aumentava fino ad un massimo di mt. 15.6,
- che ciò, peraltro, richiedeva di occupare con il veicolo quasi metà della corsia di marcia, con il pericolo di creare un inevitabile e pericoloso ostacolo per tutti i mezzi circolanti lungo via Marconi,
- che la ha pertanto potuto iniziare a percepire la presenza del motociclo CP_2
solamente dopo essere sopravanzata di ulteriori mt. 0.7, quando la distanza dal punto d'urto era inferiore a circa mt. 3,
- che, peraltro, se in quel momento la conducente della Fiat Punto avesse posto in essere un pronto arresto del veicolo l'urto non si sarebbe verificato,
- che proprio in ragione del fatto che per il primo metro di marcia la fosse CP_2
pagina 14 di 43 costretta a procedere senza possibilità di avvistare un veicolo sopraggiungente se non negli ultimi metri, ciò doveva indurla ad adottare la massima cautela ed attenzione nell'immettersi nella strada prioritaria, avendo cura di marciare a velocità
minima e tale da consentirle un arresto immediato,
- che, al contrario, non si può addebitare alla stessa di non avere ispezionato la situazione tra le piante del filare, trattandosi di verifica tale da non offrire alcuna garanzia di sicurezza e di certezza sull'effettiva presenza di un qualche sopraggiungente veicolo giacché nell'avanzare da tale punto di osservazione a quello oltre l'asse del tronco della pianta, in un tempo stimabile di 1/2 sec., la disposizione dei veicoli eventualmente individuati sarebbe nel frattempo totalmente mutata,
- che, d'altro canto, l'incremento di visuale che la automobilista avrebbe potuto godere se si fosse posizionata ad una distanza maggiore dalla pianta è irrilevante, se non addirittura nullo o peggiorativo, qualora la medesima, nell'attestarsi sull'immissione, si fosse presentata con una inclinazione, rispetto alla verticale,
superiore in senso orario rispetto a quella realmente assunta, assetto quest'ultimo più naturale grazie alla maggiore distanza dalla pianta,
- che, di conseguenza, l'assetto iniziale del veicolo rispetto alla larghezza dell'accesso non ha contribuito in alcun modo alla dinamica del sinistro,
- che dall'analisi dei danni riportati dai veicoli e dall'assetto statico assunto dagli stessi, si può affermare che il motociclo giunse all'urto con la vettura in assetto inclinato sul proprio fianco destro di circa 30° rispetto alla propria verticale,
venendo ad urtare con la propria ruota anteriore il terzo anteriore della Fiat Punto,
pagina 15 di 43 - che al momento dell'urto il motociclo stava procedendo con una direzione leggermente volgente a sinistra rispetto all'asse longitudinale della carreggiata,
quale tentativo estremo di evitare l'urto, mentre la vettura, ferma o in lento movimento, aveva una inclinazione pari a circa 45°, orientata verso la propria sinistra rispetto all'asse trasversale della carreggiata,
- che il punto d'urto tra i due mezzi si colloca sulle strisce pedonali,
- che all'inizio della frenata volvente, corrispondente al momento della percezione pericolo da parte del il motociclo viaggiava a 70.9 km/h, PT
- che al fine di evitare la collisione l'infortunato avrebbe dovuto procedere ad una velocità non superiore a circa 60.3 km/h.
Tanto chiarito in linea di fatto, ritiene il collegio che le conclusioni raggiunte dal
Tribunale debbano essere confermate, riscontrandosi una prevalente responsabilità della
CP_ conducente della nella circostanza:
- che la condotta la quale dava innesco alla serie causale conclusasi con la collisione è
imputabile alla , CP_2
- che la stessa ha inoltre posto in essere l'infrazione di maggior rilievo, essendo evidente l'assai maggiore pericolosità di una manovra che sia tale da comportare la violazione dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli cui spetti, così
venendo a frapporre un ostacolo alla loro marcia ordinaria, rispetto ad un mero superamento dei limiti di velocità, comunque non trascendentale,
- che, oltre a ciò, va anche addebitato alla conducente della Fiat:
o sia di non aver debitamente ispezionato la strada attraverso il filare di alberi,
prima di entrare nel cono di assenza di visibilità generato dal tronco della pagina 16 di 43 pianta, poiché, se è vero che ciò non le avrebbe consentito di avere un'esatta percezione dei mezzi nei momenti successivi, è altrettanto innegabile che tanto le avrebbe quanto meno consentito di chiarire se qualcuno stava o meno sopraggiungendo, consentendole di allarmarsi e, quindi, di immettersi sulla carreggiata a passo d'uomo,
o sia di non aver reagito con tempestività alla individuazione del motociclo,
per quanto avvenuta a brevissima distanza, proseguendo la propria marcia,
anziché bloccarla immediatamente, ciò che avrebbe consentito al motociclo di sfilare oltre senza collidere con essa.
A fronte delle quali considerazioni appare allora corretto il riparto delle rispettive responsabilità nella misura del 75% a carico della e del 25% a carico del CP_2
, come già stimato dal giudice di prime cure. PT
3.3 Con riguardo invece alla quantificazione del danno vanno partitamente esaminate le censure mosse dagli attori nei confronti della sentenza di primo grado con riferimento alla liquidazione di talune poste di danno, nonché, unitamente ad esse, la seconda ragione di gravame incidentale avanzata dalla compagnia assicurativa, nella parte in cui si riferisce alle medesime voci prese in considerazione dagli attori.
3.4 In proposito, si osserva come, con il primo motivo di appello, il danneggiato ed i suoi famigliari contestino la mancata liquidazione del danno patrimoniale subito da relativamente al periodo compreso tra il verificarsi del sinistro e la Controparte_4
data di pronuncia della sentenza impugnata, nella quale si dà atto che “la liquidazione
avviene tenuto conto dell'età del danneggiato al momento della pronuncia”.
deduce invece, a sua volta che nessuna prova sarebbe stata fornita CP_8
pagina 17 di 43 da parte degli attori del danno patrimoniale da incapacità lavorativa per il periodo sopra considerato, osservando che la vittima del sinistro non avrebbe dimostrato di svolgere una qualsiasi attività produttiva di reddito e che dalle somme in questione avrebbe dovuto essere comunque detratto quanto riconosciutogli dall' . CP_6
Il motivo formulato dagli attori è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo, deve invero rigettarsi l'assunto di secondo CP_8
il quale il danneggiato non avrebbe fornito prova del lucro cessante.
Ed invero, come ben evidenziato dal Tribunale di Vicenza, il ha avuto cura di PT
depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi al triennio precedente al sinistro, così dimostrando di essere percettore di un salario, il quale deve poi ritenersi completamento eliso a seguito del sinistro essendo stata accertata:
- da un lato, in sede di CTU medico-legale, la totale compromissione della sua capacità lavorativa, essendosi in presenza di un soggetto ridotto in carrozzina, con sintomi di grave disartria, eloquio non sempre comprensibile, spasticità ai quattro art, impossibilitato a cambi posturali senza la presenza di una persona in quanto non in grado di controllare il tronco, che presenta sbandamenti pluridirezionali con elevato rischio di caduta, presa a pinza possibile per oggetti grossi e leggeri, il tutto quale esito di un trauma cranio-encefalico produttivo di plurime aree contusive encefaliche e plurime lesioni fratturative facciali,
- d'altro lato, il protratto ed anche attuale ricovero del medesimo presso idonee strutture sanitarie.
Sicché non residuano dubbi in merito all'esistenza di siffatto pregiudizio.
Riguardo al calcolo di tale voce di danno va, invece, sottolineato come in effetti il pagina 18 di 43 giudice di prime cure abbia errato nella determinazione del dovuto, procedendo a liquidare la relativa somma a partire dall'età (di cinquantasei anni) maturata dal danneggiato al momento della pronuncia della sentenza, laddove il pregiudizio risultava essersi verificato sin dal momento del verificarsi del sinistro, quando il aveva PT
solo quarantanove anni.
Il che comporta la necessità di rivedere la predetta quantificazione partendo sempre dal dato del reddito annuo medio come desumibile dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi,
pari ad € 21.125,00, ed utilizzando peraltro il coefficiente di capitalizzazione di cui ai
Quaderni del CSM relativo ad un soggetto maschio di quarantanove anni, pari a
19.6644, moltiplicato per il fattore percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica (100%) e detratto l'ammontare del 15% quale scarto tra la vita fisica (82 anni)
e quella lavorativa (68 anni). Al che consegue l'accertamento di un danno patito a tale titolo per complessivi € 353.098,88 (anziché € 306.525,23 come calcolato in primo grado), dal quale deve essere defalcata la quota del 25%, pari alla misura della concorrente responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, residuando PT
a ristorarsi l'importo di € 264.824,16, anziché quello parimenti defalcato di €
229.893,92, calcolato in primo grado (€ 306.525,23 – 25%).
Né, d'altro canto, tale importo va decurtato di quanto riconosciuto all'infortunato da parte dell' , dal momento che di tali somme, destinate a soccorrere l'infortunato nel CP_6
sostenimento delle spese di assistenza che si trova necessitato ad affrontare a causa del sinistro, si tiene conto nel successivo paragrafo, in sede di liquidazione del pregiudizio relativo a tale specifica voce di danno.
3.5 Con il secondo motivo di doglianza gli originari attori contestano che la pronuncia pagina 19 di 43 di primo grado abbia:
- omesso il calcolo delle spese successive al febbraio 2023 necessarie per il ricovero del medesimo presso la struttura protetta “Sogno e Vita”,
- mancato di riconoscere la rivalutazione e gli interessi sulle somme già versate alla predetta struttura.
sostiene, invece: CP_8
- che le spese di ricovero sarebbero state dimostrate in forza di documenti tardivamente prodotti e senza che venisse accertata la loro necessità, congruità e pertinenza,
- che le stesse sarebbero state quantificate nell'importo di € 3.000,00 mensili, senza tenere conto del fatto che l'inserimento di una persona in struttura può avvenire in convenzione con il S.S.N., con una sensibile riduzione di costi ad € 1.881,00
mensili,
- che non si sarebbe tenuto conto:
o né dell'erogazione da parte dell' della pensione accompagnatoria in CP_6
favore del danneggiato, il cui importo attuale è pari ad € 527,16 mensili e viene erogata su istanza a prescindere dalle condizioni reddituali,
o né della circostanza che laddove le prestazioni di natura sanitaria non siano scindibili da quelle di natura socio-assistenziale, deve prevalere in ogni caso la natura sanitaria del servizio, conseguendone l'erogazione a titolo completamente gratuito delle medesime, complessivamente considerate,
- che non sia stato indagato se il danneggiato avesse percepito alcunché in forza di una polizza infortuni privata.
pagina 20 di 43 Le censure sollevate dalle parti sono entrambe, almeno parzialmente, fondate.
Quanto al ristoro delle spese sborsate per il ricovero dell'infortunato presso la struttura protetta va, in primo luogo, ricordato come il CTU medico-legale abbia avuto modo di chiarire:
- che il , a causa della gravità e complessità del quadro clinico conseguito al PT
sinistro, che è oramai da considerarsi stabilizzato, necessita di un definitivo inserimento in struttura protetta, attualmente realizzato presso la casa-famiglia “La
Rocca” di Arzignano,
- che l'inserimento di una persona in tali strutture è possibile sia in regime di convenzione con il che in regime privato, ammontando nel primo caso il CP_10
costo mensile ad € 1.881,00 (stanza doppia) oppure € 2.030,00 (stanza singola) e nel secondo caso ad € 2.337,00 (stanza doppia) oppure € 2.579,00 (stanza singola),
- che l'accesso al regime di convenzione delle persone con età inferiore ai 65 anni prevede l'autorizzazione dell' Pt_7
- che, per la complessità del suo quadro clinico, l'infortunato potrebbe essere giudicato idoneo per il nucleo “Demenze e Alzheimer” di una casa di riposo, ove però sarebbe isolato non potendo trovare possibilità di interagire con gli altri ospiti.
Ciò posto, tenuto conto del fatto che la situazione di salute del paziente non rende opportuno il suo ricovero presso una struttura pubblica, ove l'accoppiamento ad altri pazienti in identiche condizioni fisiche ma differenti condizioni mentali gli precluderebbe di interagire con i medesimi, così aggravando i suoi problemi (come ben evidenziato dal CTU), ritiene il collegio che l'infortunato abbia allora diritto ad ottenere il ristoro delle spese normalmente sostenibili per il ricovero in una struttura privata con pagina 21 di 43 stanza doppia, così da favorire quella interazione con gli altri pazienti invocata dal
CTU, per un costo mensile di € 2.337,00, dal quale va peraltro detratto l'ammontare della pensione accompagnatoria, necessariamente riconosciuta dall' in tali casi. CP_6
Mentre non si ritiene possano trovare applicazione nel caso di specie i principi dettati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13174 del 18.5.23, resa in tema di interconnessione tra spese sanitarie e socio-assistenziali prestate in favore di un soggetto affetto da demenza senile in morbo di Alzheimer, atrofia cerebrale, cardiopatia fibrillante, stenosi della valvola aortica, ipertensione arterioso, pan-vasculopatia, poli artrosi, osteoporosi, esiti di protesi di anca destra, incontinenza urinaria e diverticolosi,
dal momento che il risulta sostanzialmente fruire di sole prestazioni del PT
secondo tipo ove si consideri:
- che queste ultime, finalizzate alla promozione del benessere sociale e dell'autonomia di persone in condizioni di non autosufficienza, disabilità o fragilità,
si sostanziano appunto nell'assistenza domiciliare per anziani o disabili,
nell'inserimento in case di riposo o in strutture protette, come appunto accade nel caso di specie,
- che le prime, invece, più propriamente destinate alla tutela della salute della persona, si concretano in tutti gli interventi erogati dal per prevenire, CP_10
diagnosticare, curare e riabilitare malattie o condizioni di salute, consistendo in visite mediche specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici nonché
terapie farmacologiche e riabilitative, le quali, nella fattispecie, risultano ormai concluse, residuando solo la necessità di prestare assistenza al nella PT
gestione dei suoi bisogni quotidiani.
pagina 22 di 43 Sicché, operando i conteggi alla data di verificazione del sinistro e tenuto conto del fatto:
- che a quell'epoca la pensione accompagnatoria ammontava ad € 507,49 mensili,
- che l'importo cui fare fronte mensilmente assommava allora ad € 1.829,51 (€
2.337,00 - € 507,49) ed annualmente ad € 21.954,12,
- che tale somma deve essere capitalizzata utilizzando il coefficiente già più sopra indicato relativo ad un soggetto maschio di quarantanove anni di età, pari a 19.6644,
ne consegue la spettanza del complessivo importo di € 431.714,60.
Somma, questa, dalla quale deve poi essere defalcata la quota del 25%, pari alla misura della concorrente responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, PT
residuando a ristorarsi l'importo di € 323.785,95, anziché quello parimenti defalcato di
€ 140.852,88, calcolato in primo grado (€ 187.803,85 – 25%).
Ciò che priva di valore l'eccepita tardività del deposito dei documenti relativi alle spese sostenute per il ricovero del (comunque infondata giacché gli stessi risultano PT
formati in epoca successiva all'instaurazione del giudizio), dal momento che i calcoli di cui sopra sono stati ad ogni modo compiuti tenendo conto di quanto accertato dal CTU
rapportandosi con le strutture di settore.
Infondata, invece, appare la censura relativa alla mancata rivalutazione delle somme versate a titolo di spese mediche e di ricovero presso la struttura protetta, dal momento che alle pag. 16/17 della sentenza il Tribunale ha correttamente provveduto in relazione all'intero importo dovuto al danneggiato, comprensivo anche di tali voci, a devalutarlo alla data del sinistro e quindi a rivalutarlo anno per anno sino alla data della pronuncia,
previa detrazione degli acconti volta per volta versati dall'assicurazione, concedendo pagina 23 di 43 poi gli interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
Mentre, con riguardo alla dedotta percezione da parte del danneggiato di eventuali somme ulteriori in forza di polizze infortuni private, basta osservare come la compagnia assicurativa non abbia dimostrato alcunché in proposito né formulato in appello alcuna istanza istruttoria volta a provare la relativa circostanza.
3.6 Con la terza ragione di contestazione i danneggiati lamentano il mancato riconoscimento in favore di del danno da perdita della chance di divenire Parte_6
direttrice di filiale, essendo stata costretta, per seguire il marito, a trasferirsi in una sede periferica ove le erano irrimediabilmente precluse le possibilità di futuri avanzamenti di carriera e promozioni. La compagnia assicuratrice sostiene, al contrario, che non vi era alcuna ragione perché la medesima abbandonasse il posto lavorativo precedentemente occupato e rinunciasse alle proprie aspettative di carriera, dal momento che il marito era comunque ricoverato in una apposita struttura, e che comunque non sia stato fornito in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che l'attrice avrebbe effettivamente avuto concrete possibilità di raggiungere la predetta posizione lavorativa qualora il sinistro non si fosse verificato.
Il motivo è infondato.
Ed invero:
- pur dovendosi affermare, sotto un primo profilo, la sussistenza di giusti motivi in capo alla per trasferirsi presso la sede periferica maggiormente adiacente a Pt_6
casa, apparendo di solare evidenza la necessità di restare comunque il più vicino possibile al luogo in cui il marito era ricoverato, al fine di massimizzare le pagina 24 di 43 possibilità di visita al medesimo, costretto in un istituto a seguito dei gravissimi esiti del sinistro, evitando i disagi e le perdite di tempo legati allo spostamento dal luogo di residenza a quello di lavoro,
- non può dimenticarsi come, non costituendo la perdita di una chance favorevole un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, qualora essa avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi obiettivi (Cass. 10.12.12 n. 22376), si richieda allora, per l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria, la prova dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, incombendo all'interessato l'onere di indicare al giudice le circostanze da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi futuri (Cass. 13.7.11 n. 15385).
Ma se tale è il quadro di riferimento in presenza del quale è possibile giungere a riconoscere il ristoro di tale pregiudizio, appare evidente come, nel caso di specie, i predetti presupposti non ricorrano non avendo l'interessata dimostrato:
- né quando e come si sarebbero liberati dei posti da direttore di filiale presso l'istituto nel quale lavorava,
- né quali fossero le credenziali necessarie per poter aspirare alla nomina ad un tale posto,
- né se ella possedesse le predette competenze o fosse in grado di acquisirle nel corso futuro della propria carriera,
- né per quale ragione l'essere stata costretta a spostarsi in una sede periferica le abbia precluso la possibilità di ambire ad un tale incarico, anche tenendo conto del fatto pagina 25 di 43 che pure le sedi meno centrali prevedono comunque la presenza di un direttore.
3.7 Con i motivi di censura dal quarto al settimo gli attori contestano poi le modalità di liquidazione del danno parentale osservando apparire incongrua la disposta riduzione del 25% delle somme dovute a titolo di ristoro del danno da lesione del rapporto parentale, assunta dal giudice di prime cure nel presupposto che le stesse sarebbero state calcolate utilizzando le tabelle sulla perdita del rapporto, nel caso di specie viceversa rimasto in essere. In proposito, si osserva che le gravissime condizioni in cui versa il famigliare, il quotidiano riscontro delle sue menomazioni ed il doloroso confronto con il passato, sarebbero tali da rendere il patimento dei congiunti pari almeno a quello della completa perdita del rapporto.
Si lamenta, inoltre, che il medesimo danno di cui sopra sia stato liquidato in favore:
- della sorella utilizzando i minimi tabellari pur a fronte di un forte legame tra i Pt_3
fratelli, reso evidente dal fatto (confermato in sede di esame testimoniale) che ella dedica tutto il suo tempo libero, ferie comprese, all'assistenza al fratello e alla madre, rimasta priva di aiuto dopo l'incidente del figlio,
- della madre, senza tenere conto di quanto fosse legata a . P_
, al contrario, ribadisce la correttezza della decurtazione così effettuata e CP_5
si duole della eccessiva quantificazione operata dal Tribunale di Vicenza sostenendo:
- che nulla dovrebbe essere liquidato a titolo di personalizzazione del punto E della tabella di Milano, relativo alla qualità e all'intensità della relazione affettiva perduta,
dal momento che nessuno dei congiunti avrebbe dimostrato la natura del legame intercorso con la vittima del sinistro,
- che la moglie del non si curerebbe della sua assistenza, ricoverato in una PT
pagina 26 di 43 struttura per lungodegenti, e potrebbe comunque godere di un nucleo familiare numeroso e coeso, conseguendone che la sua vita non sarebbe stata stravolta e che non sarebbe quindi nemmeno stata tenuta a spostare la propria sede lavorativa per stargli vicino,
- che anche i figli non avrebbero dimostrato né l'intensità del rapporto che li lega al padre né lo sconvolgimento della propria esistenza, non essendo la presenza di un padre disabile di per sé sola fonte di danno e dovendosi ritenere che incomba comunque ad un figlio di accudire e prendersi cura del proprio genitore,
- che la sorella non avrebbe dimostrato di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura del fratello e, comunque, non avrebbe visto in alcun modo aggravata dalla vicenda in esame la cura dell'anziana madre, che si limiterebbe a visitare nei fine settimana,
e la quale ultima non era certo accudita dal figlio ma semmai si prestava ella ad occuparsi dei nipoti,
- che la madre del non necessiterebbe di alcuna cura e comunque non sarebbe PT
rimasta sola, avendo modo di relazionarsi con la figlia, la nuora ed i nipoti.
I predetti motivi, sia di parte appellante che appellata sono infondati.
Sotto un primo profilo va osservato come, del tutto correttamente, il Tribunale abbia proceduto a liquidare il predetto danno in maniera equitativa, prendendo quale base di calcolo, in via analogica, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di perdita del rapporto parentale giacché, come ricordato dalla Suprema Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda pagina 27 di 43 l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 21.4.21 n. 10579).
E del pari condivisibile si dimostra la scelta di aver ridotto i valori così ottenuti del 25%
in ragione del fatto che, nel caso di specie, il rapporto parentale non è stato del tutto abolito ma solamente compromesso, sia pure in misura grave e irrimediabile.
Dovendosi concordare, in particolare, anche sulla misura della predetta riduzione dal momento che – pur essendosi in presenza di lesioni patite dal tali da aver PT
comportato l'instaurarsi di gravi disturbi del comportamento e di lacune indice di una irregolarità riguardo a nuovi apprendimenti, soprattutto nella fase di codifica con i nomi propri e nella memoria retrograda autobiografica, riferita ad un periodo antecedente all'evento traumatico, con susseguenti incapacità di giudizio, irritabilità ed atteggiamenti richiestivi e pressanti, a tratti difficilmente contenibili – risulta comunque che il medesimo abbia mostrato sin dal febbraio 2018 capacità di ragionamento a livello analogico-visivo nettamente in progresso, riuscendo ad attestarsi al limite normativo,
con netto miglioramento della capacità attentiva nella possibilità di prolungare la concentrazione, manifestazione di una elevata tensione al miglioramento e discreta consapevolezza dei deficit e avanzamenti effettuati.
Il che testimonia come lo stesso sia ben in grado di mantenere le pregresse relazioni interpersonali con i propri congiunti, sia pur gravemente limitate come più sopra esposto, il che rappresenta una condizione per questi ultimi certamente migliore di pagina 28 di 43 quella eventualmente conseguita al decesso del danneggiato.
Sotto un secondo profilo, con riguardo alla pretesa dell'assicurazione di non riconoscere alcunché ai congiunti a titolo di qualità e intensità della relazione affettiva perduta, va invece osservato come le parti abbiano fornito in giudizio elementi tali da fondare il riconoscimento di una debita personalizzazione del rapporto e, più specificamente,
idonei a consentire, quanto a tutti congiunti, il riconoscimento di 15 punti, da ritenersi il valore cui parametrare un rapporto rientrante nella media di quelli usualmente riscontrabili, tenendosi in particolare conto del fatto che i testimoni sentiti in giudizio hanno confermato:
- sia il fatto che il prima del sinistro, fosse il punto di riferimento per la PT
madre, dalla quale si recava spesso a pranzo assieme ai figli,
- sia la circostanza che la sorella si rechi spesso nel corso dei fine settimana e durante le ferie a trovare il fratello e la madre
Mentre risultano palesemente ultronee le pretese dell'assicurazione di azzerare totalmente siffatta voce di danno ove si consideri:
- quanto alla moglie del danneggiato, che se è vero che ella non si occupi quotidianamente, in maniera personale, della sua assistenza, in quanto il consorte risulta ricoverato in una apposita struttura per disabili, è altresì evidente che la stessa abbia visto la propria esistenza totalmente stravolta a seguito dell'incidente, avendo perso la possibilità di vivere ogni giorno con lui una normale esistenza di coppia, di compiere assieme vacanze rilassanti, di godere di quei piccoli ma importanti momenti di rilassamento e di gioia che ogni giorno connotano la vita famigliare, ed essendo stata costretta a modificare anche le proprie abitudini lavorative per poter pagina 29 di 43 stare vicina al marito,
- quanto ai figli minori, oltre a quanto già appena sopra rilevato, che è d'altro canto assurdo, se non addirittura offensivo, sostenere che sarebbe rientrato nella loro normalità di vita dover accettare la presenza di un padre disabile e prendersi cura dell'accudimento di esso, sia pur parziale e limitato ai fini settimana, quando egli rientra a casa dall'istituto (cfr. deposizione teste , essendo vero il contrario, Tes_1
e cioè che, in assenza del sinistro, sarebbe stato il padre a prendersi cura di loro ed a seguirli nella loro crescita, aiutandoli a divenire uomini e condividendo con loro i più bei momenti dell'adolescenza e della giovinezza, potendosi semmai ipotizzare una presa in carico del genitore da parte dei medesimi solo quando lo stesso fosse stato ormai anziano,
- quanto alla sorella ed alla madre, che anche il loro rapporto con è stato P_
totalmente alterato dalle lesioni conseguite al sinistro in oggetto, stante la sostanziale impossibilità di mantenere il pregresso stile delle relazioni instaurate con il medesimo e la necessità di farsi carico di modalità di gestione della relazione totalmente nuove e di certo assai penalizzanti.
Sicché, conclusivamente, tenuto conto di quanto appena esposto, le somme riconosciute a tale titolo ai congiunti di devono rimodularsi come di seguito: Controparte_4
- quanto a Parte_6
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 20 punti per l'età della vittima secondaria,
o 16 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
pagina 30 di 43 o 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti,
o per un totale di 80 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00, di cui alle tabelle vigenti al momento della decisione, per complessivi € 269.200,00 (anziché € 329.770,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 201.900,00 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 247.327,50 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 151.425,00, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a e PT Parte_5
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 26 punti per l'età della vittima secondaria,
o 16 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti,
o per un totale di 86 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00, di cui alle tabelle vigenti al momento della decisione, per complessivi € 289.390,00 ciascuno (anziché € 339.865,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 217.042,50 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 254.898,75 riconosciuti in pagina 31 di 43 primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 162.781,87, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a : Parte_3
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
o 20 punti per l'età della vittima secondaria,
o 0 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti,
o per un totale di 67 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00 (non essendo stata fatta oggetto di censura da parte di CP_5
siffatta, pur errata, individuazione del punto), di cui alle tabelle
[...]
vigenti al momento della decisione, per complessivi € 225.455,00 (anziché €
141.330,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 169.091,25 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 105.997,50 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 126.818,43, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno,
- quanto a Parte_2
o 20 punti per l'età della vittima primaria,
pagina 32 di 43 o 12 punti per l'età della vittima secondaria,
o 0 punti per la convivenza,
o 15 punti per la qualità della relazione,
o 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti,
o per un totale di 59 punti moltiplicati sulla base del valore del punto pari ad €
3.365,00 (non essendo stata fatta oggetto di censura da parte di CP_5
siffatta, pur errata, individuazione del punto), di cui alle tabelle
[...]
vigenti al momento della decisione, per complessivi € 198.535,00 (anziché €
158.155,00 riconosciuti in primo grado),
o da ridursi ad € 148.901,25 con un defalco del 25% atteso che il rapporto parentale non è stato del tutto abolito (anziché € 118.616,25 riconosciuti in primo grado),
o e da ulteriormente ridursi di un altro 25% sino ad € 111.675,93, dovendosi tenere conto della quota di responsabilità del congiunto nella causazione del danno.
Somme queste da devalutarsi poi alla data del sinistro e da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi come indicato nella sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
3.8 Con l'ottava ragione di gravame, infine, gli attori si dolgono della mancata liquidazione delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale, utilmente esperita e conclusasi con il versamento da parte della compagnia assicurativa di due acconti per complessivi € 630.000,00.
Il motivo è infondato.
Come ben noto, invero, le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno pagina 33 di 43 emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, derivandone che,
se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. 17.5.22 n. 15732 e Sez.
Un.
4.11.20 n. 24481 e 10.7.17 n. 1699).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori non hanno formulato tempestiva domanda di rimborso di tale posta di danno nell'ambito dell'atto di citazione in primo grado e non hanno nemmeno dimostrato di aver versato alcunché a tale titolo ovvero di aver assunto obbligazioni in proposito, sicché la relativa pretesa, che non può essere trattata alla stregua di una mera liquidazione delle spese di lite, deve essere rigettata.
3.9 Tornando, a questo punto, alle censure mosse dalla compagnia assicuratrice con il secondo motivo di appello incidentale si rileva, innanzi tutto, come siano state già
esaminate e decise quelle relative alle doglianze svolte nei confronti della pronuncia di primo grado:
- nella parte in cui, nel riconoscere il pregiudizio patrimoniale subito dal medesimo,
o ha liquidato il danno emergente da spese mediche e di struttura senza tenere conto della tardività dei documenti prodotti, della mancanza di valenza probatoria dei medesimi e dell'assenza di prove in ordine alla necessità,
pagina 34 di 43 congruità e pertinenza delle prestazioni in essi indicate, così come del fatto che tali spese dovrebbero in ogni caso essere assunte a carico del servizio sanitario nazionale e che dal loro ammontare dovrebbe essere detratto quanto versato dall' a titolo di pensione accompagnatoria o quanto CP_6
riscosso dal in forza di polizze infortunistiche private, PT
o ha liquidato il danno da lucro cessante, senza considerare che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di svolgere una qualsiasi attività produttiva di reddito e che dalle somme in questione avrebbe dovuto essere detratto quanto riconosciutogli dall' , CP_6
o essendo le medesime già state esaminate e rispettivamente, parzialmente accolte nel paragrafo 3.5 e totalmente respinte invece nel paragrafo 3.4,
- nella parte in cui in cui, nel riconoscere il pregiudizio patrimoniale subito da
[...]
ha liquidato il danno da lucro cessante senza tenere conto che al più si era Pt_6
in presenza di una mera perdita di chance e che comunque non vi era alcuna ragione perché la medesima abbandonasse il posto lavorativo precedentemente occupato e rinunciasse alle proprie aspettative di carriera, dal momento che il marito era comunque ricoverato in una apposita struttura, essendo le medesime già state esaminate ed accolte nel paragrafo 3.6,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla stessa, ha ritenuto stravolta l'esistenza di ella senza alcuna prova in proposito, essendo le medesime già state esaminate e respinte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dai figli, non ha tenuto conto del fatto che essi non avrebbero dimostrato né l'intensità del rapporto che li pagina 35 di 43 lega al padre né lo sconvolgimento della propria esistenza, non essendo la presenza di un padre disabile di per sé sola fonte di danno e dovendosi ritenere che incomba comunque ad un figlio di accudire e prendersi cura del proprio genitore, essendo le medesime già state esaminate e parzialmente accolte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla sorella, non ha tenuto conto del fatto che ella non avrebbe dimostrato di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura del fratello e, comunque, non avrebbe visto in alcun modo aggravata dalla vicenda in esame la cura dell'anziana madre, che si limiterebbe a visitare nei fine settimana, e la quale ultima non era certo accudita dal figlio ma semmai si prestava ella ad occuparsi dei nipoti, essendo le medesime già state esaminate e respinte nel paragrafo 3.7,
- in cui, nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito dalla madre, non ha tenuto conto del fatto che la stessa non necessiterebbe di alcuna cura e comunque non sarebbe rimasta sola, avendo modo di relazionarsi con la figlia, la nuora ed i nipoti, essendo le medesime già state esaminate e parzialmente accolte nel paragrafo
3.7.
Sicché restano ivi unicamente da esaminare le censure mosse avverso la pronuncia impugnata nella parte in cui:
- nel riconoscere il pregiudizio non patrimoniale patito da , Controparte_4
o ha liquidato anche il danno morale senza tenere conto del fatto che il danneggiato non è in realtà in grado di avere alcuna consapevolezza della propria condizione stante la natura delle lesioni cerebrali riportate nel sinistro,
pagina 36 di 43 o non ha tenuto conto delle effettive probabilità di presumibile sopravvivenza futura del danneggiato, da ritenersi statisticamente inferiore ai soggetti normali.
Tale profilo di doglianza è infondato.
Ed infatti, siccome ben evidenziato dalla CTU medico legale, il – sebbene PT
affetto da un grave deficit statico-dinamico all'esito di un grave trauma cranico all'encefalo da sinistro stradale e pur presentando importanti disturbi del comportamento, quali la mancanza del senso del pericolo, la presenza di rimuginazioni e rielaborazioni personali e la difficoltà di gestire i propri stati emotivi (cfr. pag. 21
dell'elaborato peritale) – ciò nonostante risulta in grado di rispondere adeguatamente alle domande poste (cfr. sempre pag. 21) e, a quanto è dato desumere dalla lettera di dimissioni dal Reparto di Recupero e Rieducazione funzionale della del 9.2.18, Pt_8
manifesta “una elevata tensione al miglioramento”, con discreta “consapevolezza dei
deficit e avanzamenti effettuati”.
Il che ben vale a ritenere che il medesimo abbia pieno diritto al riconoscimento del danno morale, essendo sufficientemente cosciente della propria condizione e della necessità di continuare a migliorarsi.
Quanto invece alla mancata indagine delle presumibili aspettative di concreta sopravvivenza del medesimo, non ritiene il collegio che la pronuncia risulti in alcun modo censurabile sul punto, dal momento che si è limitata a CP_8
sollevare in proposito un mero dubbio, privo di qualsiasi fondamento scientifico,
provato o quanto meno allegato, ciò che sarebbe stato invece suo onere di provare al fine di veder accolta la propria eccezione.
pagina 37 di 43 3.10 Con il terzo motivo d'appello incidentale, infine, contesta CP_8
siccome errata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a suo carico, dovendosi necessariamente riformare tale capo a seguito dell'accoglimento delle pregresse ragioni di gravame e, comunque, poiché sussisterebbero giusti motivi per procedere quanto meno alla loro compensazione stante l'accoglimento solo parziale delle avverse pretese ed il conseguente ricorrere di una ipotesi di soccombenza reciproca.
La doglianza è infondata.
Anche in questa sede, infatti, pur a fronte del limitato accoglimento di talune censure mosse dalla compagnia, è risultato sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza di primo grado con il riconoscimento della prevalente responsabilità della nella causazione del sinistro e della spettanza di un congruo risarcimento in CP_2
favore degli attori.
Laddove poi va anche ricordato come una parziale compensazione delle spese di lite avrebbe potuto essere fondatamente richiesta laddove il giudice avesse liquidato le stesse tenendo conto dello scaglione di riferimento relativo alla somma integralmente pretesa dagli attori (per circa € 3.000.000,00) e solo parzialmente loro accordata nel corso del giudizio (per circa € 1.900.000,00).
Ma, nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, tenendo così
conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dei danneggiati e non invece applicando quello superiore compreso fra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00, pari al valore della domanda iniziale, parzialmente accolta, ciò che già vale a tenere conto pagina 38 di 43 della fondatezza di una parte delle difese svolte dalla convenuta, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
3.11 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi:
- quanto a , l'attribuzione in suo favore, oltre a quanto già stabilito Controparte_4
dal Tribunale di Vicenza, dell'ulteriore importo di € 170.912,34, che già tiene conto del defalco del 25%, di cui € 34.930,24 a titolo di danno da lucro cessante (€
264.824,16 anziché € 229.893,92 riconosciuti in primo grado) ed € 135.982,10 a titolo di spese di assistenza (€ 323.785,95 anziché € 187.803,85 riconosciuti in primo grado),
- quanto a il riconoscimento del complessivo minor importo di € Parte_6
326.925,00 (€ 234.000 a titolo di danno da lucro cessante + € 201.900 a titolo di danno non patrimoniale – 25% quota di responsabilità del , anziché di PT
quello di € 365.495,62 riconosciuto in primo grado una volta già effettuato il predetto defalco del 25%,
- quanto a e il riconoscimento del minor importo, già PT Parte_5
defalcato del 25% di corresponsabilità della vittima del sinistro, di € 162.781,87 ciascuno anziché di quello di € 189.281,25 riconosciuto in primo grado,
- quanto a l'attribuzione, oltre a quanto già stabilito dal Tribunale di Parte_3
Vicenza, dell'ulteriore importo di € 20.820,93, che già tiene conto del defalco del
25% (€ 126.818,43 anziché € 105.997,50 riconosciuti in primo grado),
- quanto a l'attribuzione, oltre a quanto già stabilito dal Parte_2
Tribunale di Vicenza, dell'ulteriore importo di € 22.713,75, che già tiene conto del pagina 39 di 43 defalco del 25% (€ 111.675,93 anziché € 88.962,18 riconosciuti in primo grado),
il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come indicati nella sentenza di primo grado.
Al che consegue l'obbligo, a carico di e Parte_6 Parte_4 Pt_5
di restituire in favore delle controparti quanto eventualmente ricevuto in
[...]
eccesso in adempimento della prouncia di primo grado, rispetto a quanto riconosciuto dalla presente pronuncia.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
pagina 40 di 43 - del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00 per il primo grado e quello compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
- della necessità di aumentare il compenso del 120% in ragione della prestata difesa in favore di cinque soggetti diversi,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico di CP_5
in quanto complessivamente soccombente, determinandole quanto al giudizio
[...]
di primo grado come già liquidate dal Tribunale di Vicenza e quanto al secondo grado in € 21.980,20 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Maggiorazione 120% € 11.989,20
Totale € 21.980,20
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della pagina 41 di 43 sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1812/23, pubblicata in data 4.10.23,
che per il resto conferma:
1) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni:
o l'ulteriore importo di € 170.912,34 in favore di , oltre a Controparte_4
quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
o l'ulteriore importo di € 20.820,93 in favore di , oltre a quanto Parte_3
già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
o l'ulteriore importo di € 22.713,75 in favore di oltre a Parte_2
quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza,
con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo come indicati nella sentenza di primo grado;
2) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
pagare a titolo di risarcimento danni la minor somma, rispetto a quanto già stabilito dal Tribunale di Vicenza:
o di € 326.925,00 in favore di Parte_6
o di € 162.781,87 ciascuno in favore di e Parte_4 Parte_5
con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo come indicati nella sentenza di primo grado;
3) condanna e a restituire in Parte_6 Parte_4 Parte_5
favore delle controparti quanto eventualmente ricevuto in eccesso, in adempimento della prouncia di primo grado, rispetto a quanto riconosciuto dalla presente pronuncia;
pagina 42 di 43 4) condanna , e , in solido fra loro, a CP_5 CP_1 CP_2
rifondere in favore degli appellanti principali le spese processuali di questo grado che liquida in € 21.980,20, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 43 di 43