Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12456 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2025, proposto da MA società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Mario Militerni e Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di IF OH, KA IA, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ND CO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Mario Militerni e Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, ad UM ;
per la condanna,
accertato il silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza depositata dalla ricorrente in data 3.4.2024, dell’Amministrazione ad adottare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “ i provvedimenti di ripristino conseguenti all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate dai controinteressati ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31.3.2025 e depositato in data 2.4.2025, MA società semplice (di seguito breviter anche “ MA ”) ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale, quale parte resistente, nonché di IF OH e di UA IA, quest’ultimi quali controinteressati, al fine di sentirla condannare, accertato il silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza depositata dalla ricorrente in data 3.4.2024, ad adottare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “ i provvedimenti di ripristino conseguenti all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate dai controinteressati ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente articolava i motivi che verranno di seguito esaminati.
2. In data 9.4.2025, Roma Capitale si costituiva in giudizio con memoria di stile e, in data 19.5.2025, essa insisteva, in via pregiudiziale di rito: a) nell’inammissibilità del ricorso, difettando la legittimazione ad agire della ricorrente, che non avrebbe formulato l’istanza atta ad attivare il procedimento amministrativo rimasto non concluso (l’istanza del 3.4.2024 sarebbe infatti stata presentata da ND CO in proprio e non invece quale amministratore della Società ricorrente); b) nell’inammissibilità del ricorso, difettando l’interesse ad agire della ricorrente, che non avrebbe dimostrato il pregiudizio derivante dallo svolgimento dell’attività edilizia abusiva per cui è causa; c) nell’inammissibilità del ricorso, difettando il presupposto dell’inerzia (l’Amministrazione avrebbe infatti concluso il procedimento de quo verbalmente, fornendo riscontro all’istanza che in questa sede ci occupa direttamente ad ND CO, in occasione del colloquio tenutosi in orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Disciplina Edilizia in data 11.4.2024). Nel merito, parte resistente insisteva nel rigetto del ricorso, perché infondato.
3. Con ricorso notificato in data 29.5.2025 e depositato in pari data, ND CO spiegava atto di intervento ad UM , insistendo nell’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio spiegato dalla Società.
4. All’esito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, appare utile ricostruire i termini fattuali della vicenda che in questa sede ci occupa.
Al riguardo, la ricorrente ha allegato di essere proprietaria dell’immobile sito a Roma, Via Maia n. 19, che è prospiciente ad altro e diverso immobile, sito al civico n. 21, asseritamente oggetto di abuso edilizio da parte dei controinteressati.
Tale ultimo cespite sarebbe stato attinto, dapprima, dall’ordine di sospensione emesso da Roma Capitale con determinazione dirigenziale rep. CF 1559/2018, in data 23 maggio 2018; successivamente, dal conseguente ordine di demolizione di cui alla determinazione dirigenziale prot. CF/1629/2018 del 30 maggio 2018, emesso da Roma Capitale ai sensi dell’art. 33 TUE, e quindi dall’ordine di demolizione d’ufficio di cui alla determinazione dirigenziale prot. CF/1330/2019, emessa a seguito di sopralluogo effettuato in data 17 aprile 2019, che avrebbe accertato l’inottemperanza all’originario ordine di demolizione.
Non avendo l’Amministrazione asseritamente dato seguito allo svolgimento dell’attività materiale oggetto della richiamata attività di vigilanza e controllo del territorio, ND CO, anche in ragione dello svolgimento da parte dei controinteressati di ulteriore attività edilizia abusiva, l’avrebbe sollecitata, con nota del 3.4.2024, in tal senso.
Tuttavia, a oggi, l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte.
Roma Capitale, dal canto proprio, avrebbe dato atto di essersi asseritamente attivata, sulla scorta della richiamata nota del 3.4.2024 del ricorrente, e di aver adottato, in data 4.6.2024, un ulteriore e diverso ordine di sospensione dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale Rep. 1375 prot. CF 109510.
A ciò deve essere aggiunto come, in un primo momento, Roma Capitale, con nota prot. 94808 del 13 maggio 2025 (doc. 2 indice di parte resistente: relazione del 13.5.2025) avrebbe peraltro allegato che la “ demolizione risulta non più procedibile a seguito della Sentenza di dissequestro dell’immobile, emessa in data 12/06/2023 dalla Sez. 3^ Penale della Corte di Appello di Roma ”.
In un secondo momento, l’Amministrazione (doc. 3 indice di parte resistente: relazione del 10.6.2025) avrebbe allegato che, in forza della descritta pronuncia penale che avrebbe revocato l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo, essa “ procederà con gli atti di competenza, tenendo conto dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma del 14/06/2023 ”.
6. In punto di diritto, occorre prendere le mosse, ai sensi dell’art. 76, comma 4, c.p.a., così come interpretato dal C.d.s., A.P., n. 5/2015, dall’eccezione relativa al difetto della legittimazione ad agire della ricorrente per non aver quest’ultima formulato l’istanza atta ad attivare il procedimento amministrativo rimasto non concluso. Infatti, secondo le allegazioni di Roma Capitale, l’istanza depositata in data 3.4.2024 sarebbe stata presentata da ND CO in proprio e non invece dalla Società ricorrente. Di qui l’inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SSUU, n. 22234/2009), nelle società di persone, “ l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l’espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purchè vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’attività sono destinati a prodursi direttamente ”.
Applicando tale principio al caso di specie, si ricava che se, da un lato, ND CO, nell’istanza del 3.4.2024, non ha espressamente speso il nome di MA società semplice, dall’altro, non v’è dubbio che esso lo ha fatto implicitamente, affermandosi di essere proprietario dell’immobile prospiciente a quello dei controinteressati. E poiché presso tale cespite la Società ha la propria sede legale (cfr. visura camerale) e ne è proprietaria (cfr. visura catastale immobile), ritiene il Collegio che ND CO, che peraltro ha spiegato nel presente giudizio atto di intervento ad UM e quindi aderito alle allegazioni della Società ricorrente, abbia speso per facta concludentia e in modo univoco il nome di MA società semplice.
Del resto, non sfugge al Collegio come l’intervento in parola sia del tutto legittimo, assumendo esso i connotati dell’intervento adesivo dipendente.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 4929/2003 e Trib. Milano, 23.12.2013), “ l’intervento del socio che voglia far salvi gli effetti di una delibera assembleare impugnata introduce un interesse ad UM rispetto a quello della società, la quale ultima è invece titolare di un’autonoma posizione di diritto soggettivo ”. In altre parole, l’intervento che spiega in giudizio il socio per supportare le ragioni della Società è sempre diretto a soddisfare un interesse mediato e riflesso e, come tale, idoneo a fondare l’intervento adesivo dipendente.
7. Deve invece ritenersi infondata l’eccezione, sollevata dalla resistente, avente a oggetto l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire della ricorrente, che non avrebbe dimostrato il pregiudizio derivante dallo svolgimento dell’attività edilizia abusiva per cui è causa.
La ricorrente non ha agito, in questa sede, al fine di ottenere la caducazione del titolo edilizio rilasciato dall’Amministrazione in favore del vicino frontista – circostanza quest’ultima che l’avrebbe onerata, oltre che della prova della vicinitas , anche del pregiudizio a essa arrecata dall’opera in costruzione, secondo i dettami propri di C.d.s., A.P., n. 22/2021 – bensì per la condanna di Roma Capitale a porre in essere l’attività materiale di demolizione di opere che essa stessa ha ritenuto illegittime, sulla base della pluralità delle ordinanze ingiunzioni adottate. Pertanto, la ricorrente non è tenuta a dimostrare alcunchè, trattandosi di attività, quella oggetto dell’istanza per cui è causa, non solo vincolata, ma anche doverosa ed espressione di autotutela esecutiva.
8. Del pari infondata risulta l’eccezione, sollevata da Roma Capitale, di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, difettando il presupposto dell’inerzia.
Secondo la tesi dell’Amministrazione, essa avrebbe infatti concluso il procedimento de quo verbalmente, rappresentando direttamente ad ND CO gli esiti, in occasione del colloquio tenutosi in orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio disciplina edilizia in data 11.4.2024. In ogni caso, Roma Capitale avrebbe adottato, in data 4.6.2024, un ulteriore e diverso ordine di sospensione dei lavori di cui alla determinazione dirigenziale rep. 1375, prot. CF 109510.
La tesi non persuade.
Quanto al primo aspetto (riscontro verbale dell’istanza), il procedimento amministrativo risulta connotato da un preciso rigore formale che si evince, tra l’altro, dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi finali che lo concludono. Pertanto, a fronte di una precisa istanza formale, atta a sollecitare l’azione amministrativa e rispetto alla quale sussiste l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione (come meglio si dirà in seguito), la stessa è tenuta a dar seguito a un riscontro di carattere altrettanto formale.
Quanto al secondo aspetto (adozione dell’ulteriore ordine di sospensione dei lavori), l’inerzia di cui si duole la ricorrente non si traduce nell’omesso svolgimento di ulteriori attività di controllo, bensì nell’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione d’ufficio adottata da Roma Capitale. Cosicchè, in difetto di essa, deve ritenersi sussistente l’inerzia per cui è causa.
9. Quanto poi ai presunti rapporti tra il presente giudizio e quello svoltosi in sede penale, ritiene il Collegio che le due vicende siano tra loro del tutto autonome, distinte e indipendenti. Come infatti chiarito da Cass. pen., n. 18895/2024, l’ordine di demolizione di rango penalistico “ costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa ”.
Del resto, mentre l’ordine di demolizione, in sede penale, è giuridicamente qualificabile quale pena accessoria ai sensi dell’art. 31, comma 9, TUE, siffatto ordine, in sede amministrativa, è espressione di autotutela doverosa ed esecutiva e, come tale, consegue all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, del carattere abusivo delle opere.
Nel caso di specie, in disparte gli esiti del giudizio penale, l’Amministrazione, dopo aver adottato una pluralità di atti che hanno accertato l’abuso per cui è causa e condannato i responsabili alla rimozione degli stessi, non ha inteso rimuoverli in autotutela (circostanza quest’ultima che avrebbe impedito al Collegio di accogliere il ricorso), cosicchè gli stessi, allo stato, devono essere eseguiti.
Peraltro, l’immobile de quo , per stessa ammissione della resistente, è stato dissequestrato dall’A.G. penale, cosicchè Roma Capitale ben può dare attuazione alla demolizione d’ufficio degli abusi che in questa sede ci occupano.
10. Nel merito, la domanda della ricorrente è fondata.
Deve essere preliminarmente precisato che la ricorrente, in quanto proprietaria del fondo prospiciente quello oggetto degli abusi per cui è causa, e quindi titolare della vicinitas, è altresì titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio dei poteri repressivi ufficiosi dell’Amministrazione, rispetto al quale sussiste l’obbligo di provvedere di quest’ultima. Qualora essa fosse invece stata priva della vicinitas , allora l’istanza diretta ad attivare i poteri ufficiosi di Roma Capitale avrebbe assunto la veste di mero esposto che, come tale, sarebbe risultato inidoneo ad attivare il correlato obbligo di provvedere dell’Amministrazione.
Orbene, se quanto detto rappresenta la regola generale in relazione all’eccitazione da parte del privato dei poteri amministrativi ufficiosi repressivi e sanzionatori dell’Amministrazione, occorre ora chiedersi se le medesime conclusioni operino anche in riferimento alla sollecitazione di attività materiale della stessa, sub specie di autotutela esecutiva.
Nel caso di specie, infatti, il privato ha stimolato Roma Capitale non ad adottare l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 33 TUE e quindi a svolgere attività provvedimentale, bensì a dare esecuzione alla stessa d’ufficio, a fronte dell’inottemperanza, da parte dei controinteressati, all’ordine di demolizione in parola.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 2565/2013, TAR Sardegna, n. 208/2021, TAR Catania, n. 822/2020, TAR Palermo, nn. 1029/2019 e 306/2018, TAR Napoli, n. 1337/2011), condivisa dal Collegio, ritiene che “ al dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art.2, comma 1, l. n.241/1990, si accompagna l’art. 21 quater della legge medesima, il quale dispone che “ i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente ”, sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi – ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento. Ovviamente, il sopra richiamato art. 21 quater va interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. Ne deriva che a fronte di un’istanza tesa all’esercizio dei suoi poteri repressivi in materia edilizia, l’inerzia del Comune consente all’interessato di ricorrere avverso il suo silenzio ”.
Peraltro, le pronunce di cui sopra si è detto ritengono che, trattandosi di attività espressione del potere di autotutela esecutiva, il giudice amministrativo possa condannare l’Amministrazione al facere pubblicistico e quindi a portare ad effettiva esecuzione l’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita.
11. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, condanna Roma Capitale a portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi commessi dai controinteressati e sfociato nell’ordine di demolizione d’ufficio di cui alla determinazione dirigenziale prot. CF/1330/2019, mediante l’adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali all’uopo occorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
12. Con riferimento alla posizione del ricorrente principale, le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Né osta, in tal senso, la contumacia dei controinteressati soccombenti (Cass. civ., ord. n. 8274/2024).
Tali spese (astrattamente liquidabili: C.d.s., n. 1191/2007) devono invece essere compensate in relazione all’interventore ad UM , stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei termini di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite in relazione all’interventore ad UM ;
- condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
- condanna IF OH e KA IA, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO