TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1558/2023
tra
(C.F. ) e la . ( C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2 CP_1
) in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante , in P.IVA_1 CP_2
qualità di proprietari e condomini del rappresentati e difesi giusta procura Controparte_3 in calce al presente atto dall'Avv. Galliano Monterosso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Via C. Battisti n. 9, Rovigo;
APPELLANTI
e
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F.: ) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 CP_6 C.F._4
difesi dall'Avv. Giampietro Berti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo in via Mazzini n. 30;
APPELLATI
OGGETTO: riforma della sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n.
8583/2022, pubblicata il 29/05/2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.07.2024 e la Parte_1 [...]
in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante Avv. CP_7 CP_2
, impugnavano la sentenza n. 302/2023 del 17.05.2023 (pubblicata il 29.05.2023) del
[...]
Giudice di Pace di Rovigo, Dott. Marco Bresciani, sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 8583/2022 tra il e i sig.ri Controparte_3 Controparte_4 [...]
e . CP_5 CP_6
In particolare, il Giudice di Pace di Rovigo aveva stabilito quanto segue: “Il Giudice di Pace di
Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa RG 8583/2022 portante il n. RG 8584/2022
proposte da e da + 1 nei confronti del , CP_6 Controparte_4 Controparte_3
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accoglie le domande attoree e per
l'effetto revoca i decreti ingiuntivi nn. 373/22 e 377/22. Condanna il a Controparte_3 rifondere le spese di lite nei confronti dell'attore opponente liquidate in complessivi CP_6
Euro 1.265,00 per compensi, Euro 76,00 per spese oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge se dovute. Condanna altresì il a rifondere le spese di Controparte_3
lite nei confronti degli attori opponenti ed liquidate in Controparte_4 Controparte_5
complessivi Euro 1.265,00 per compensi, Euro 76,00 per spese oltre rimborso forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute”.
Gli appellanti, in qualità di proprietari di due immobili siti in Via C. Battisti n. 9 in Rovigo, facenti parte del “ , deducevano di essere titolari del diritto ad impugnare la Controparte_3
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, in quanto condomini ed in particolare in punto di fatto argomentavano che:
- gli odierni appellati avevano promosso opposizione a due distinti decreti ingiuntivi di pagamento ottenuti dal in ragione di un omesso pagamento di spese Controparte_3 condominiali, come stabilito ed approvato dall'assemblea condominiale tenutasi il pagina 2 di 8 21/11/2021;
- nel corso del giudizio di primo grado, gli attori opponenti fondavano la propria opposizione su un'asserita carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. s.s. e 63 disp. att. c.c., affermando che nessun dato numerico veniva riportato nel verbale di assemblea condominiale del 22/11/2021 e che le tabelle in seguito inviate dall'amministratore contenenti le varie ripartizioni delle spese non fossero chiare e non imputabili con certezza al verbale di assemblea di cui si sta discutendo ed affermando, infine, che vi fosse una erronea ripartizione delle spese in base ai millesimi;
- il convenuto opposto, si difendeva con comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta contestando integralmente le difese avversarie, in particolar modo evidenziando come l'opposizione surrettiziamente configurata come “Carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e s.s. e 63 disp. att. c.c.” non costituiva altro che una impugnazione della deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c., impugnazione ormai preclusa essendo trascorsi i 30 giorni utili per poterla esperire;
- - il Giudice di Pace di Rovigo accoglieva le opposizioni ai decreti ingiuntivi, revocando gli stessi, inoltre, condannava il al pagamento delle spese di lite, Controparte_3 sull'assunto che “nella delibera 22/11/2021 nulla si dice in merito all'obbligatoria costituzione di un fondo speciale ex art. 1135 cc - come detto questione rilevabile d'ufficio - di talché la decisione appare irrimediabilmente viziata ab origine”.
Inoltre, gli appellanti sollevavano avverso la predetta sentenza di primo grado i seguenti motivi di censura:
- nullità della sentenza per violazione del contraddittorio previsto ex artt. 101, 112 e 115
c.p.c., poiché il Giudice di Pace di Rovigo ha posto a fondamento della propria decisione, una questione rilevata d'ufficio, solo in sentenza, ossia la presunta assenza di una costituzione di un fondo obbligatorio previsto, ex art. 1135 c.c., per interventi di manutenzione straordinaria, così violando l'art. 101, comma 2 c.p.c.;
- erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione, atteso che proprio il punto
N. 04 della delibera del 22/11/2021 recitava: “Apertura di nuovo c/c bancario condominiale
per gli incassi/spese relativamente all'operazione in corso, trattandosi di lavori straordinari”, così rispettando il requisito previsto ex art. 1135 co. 2 c.p.c.;
pagina 3 di 8 - ultrapetizione del Giudice sulla delibera assembleare (art. 112 c.p.c.), stante che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137
c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 1. "Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali”; 2. "Impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico” 3. "Contenuto illecito", ossia contrario a "norme imperative" o all'
"ordine pubblico" o al "buon costume”, sicché la delibera assembleare, stabilendo che essendo presente una accettazione di proposta contrattuale sottoposta a condizione, e non essendo provato l'avveramento della suddetta condizione, la deliberazione sarebbe annullabile e non sicuramente nulla (non rientrando in una delle tre fattispecie summenzionate e dovendo essere impugnata dai singoli condomini, ex art. 1137 c.c., entro i
30 giorni).
Per tali motivi, gli appellanti concludevano così: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovigo, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via preliminare dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio
previsto ex artt. 101, 112, 115 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 302/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, Giudice Dott.
Bresciani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023, notificata in data 23/06/23 dall'Avv. Giampietro Berti, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Negata la sospensione, voglia il GdP per i motivi in narrativa, respingere l'opposizione, condannando l'opponente al risarcimento del danno per
lite temeraria, nonché alla rifusione delle spese legali e del compenso professionale, da distrarsi in favore del procuratore del Condominio convenuto, che dichiara non averli riscossi” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace di Rovigo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre il rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
3. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato ed pagina 4 di 8 eccependo in particolare il difetto di legittimazione attiva degli appellanti, in quanto il singolo condomino non è in quanto tale titolare di poteri processuali nelle controversie riguardanti il condominio a cui lo stesso appartiene, dovendosi piuttosto effettuare una distinzione a seconda del tipo di controversia, avuto riguardo alla natura degli interessi e all'oggetto del giudizio.
Sul punto, gli appellati evidenziavano che il presente giudizio non ha ad oggetto diritti su un servizio comune (circostanza che legittimerebbe i singoli condomini ad impugnare la sentenza di primo grado), ma il pagamento di spese condominiali (così come affermato anche dagli stessi appellanti nell'atto di citazione), sicché la presente controversia rientra tra quelle in cui non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale (non essendovi, peraltro,
nemmeno prova di un interesse strettamente personale dei singoli appellanti).
4. Espletati gli incombenti di rito, il Giudice, quindi, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. e sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello va dichiarato inammissibile.
In particolare, va esaminata la questione giuridica relativa al riconoscimento della legittimazione attiva dei singoli condomini in ordine alla proposizione dell'impugnazione della sentenza di condanna emessa nei confronti del , nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia proposto CP_3
gravame.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18168 del 25/08/2014), ha affermato che, in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al , in persona CP_3
dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al . CP_3
In materia sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10934
pagina 5 di 8 del 18.4.2019) le quali hanno precisato che, anche a seguito della riforma contenuta nella L. n.
220/2012 che ha escluso il conferimento al Condominio di un'autonoma personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni, è la natura dei diritti contesi la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su tali beni.
Consegue che, “allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del
fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale”, sicchè “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della
natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela CP_3
dei suoi diritti di comproprietario "pro quota".
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “La ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiede tuttavia….nel carattere necessariamente autonomo del potere del condòmino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio….. Né potrebbe essere diversamente, poiché: a) si discute di diritti reali;
b) sussistono molteplici realtà
condominiali in cui non è imposta obbligatoriamente la nomina di un amministratore (art. 1129
comma 1 c.c.); c) difetta una precisa scelta del legislatore che investa esplicitamente ed esclusivamente il (e il suo amministratore) del potere di difendere le parti comuni (e i CP_3 riflessi sulla proprietà dei singoli).”.
Ciò posto, i principi espressi dalle Sezioni Unite al fine di riconoscere una legittimazione del singolo condomino, concorrente con quella del , ad intervenire in giudizio e/o ad CP_3
impugnare una sentenza emessa nei confronti del fanno riferimento alle ipotesi in cui CP_3 venga in rilievo la tutela dei diritti di “proprietà e di altri diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune”.
Allorchè, come nella fattispecie in esame, non si verta in materia di diritti reali sui beni comuni né
su diritti personali incidenti in maniera immediata e diretti sui diritti degli appellanti, bensì il presente giudizio concerne l'opposizione a due decreti ingiuntivi emessi in favore del CP_3
ed avente ad oggetto il mancato pagamento di spese condominiali. pagina 6 di 8 Conseguentemente, la legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia pronunciato la revoca dei decreti ingiuntivi ottenuti dal Condominio per le spese straordinarie condominiali, va riconosciuta al e non ai singoli condomini, non venendo in rilievo CP_3
una controversia avente ad oggetto diritti dei singoli condomini sui beni comuni, sicchè non può trovare applicazione l'esigenza di salvaguardare i poteri processuali del singolo di agire e/o intervenire in difesa dei diritti connessi alla sua partecipazione.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e la . in qualità di condomini del con conseguente Pt_2 CP_1 Controparte_3
conferma della sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022,
pubblicata il 29/05/2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellanti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M
.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e la Parte_1 Pt_2
in qualità di condomini del avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_3
302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023, così
provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente pagina 7 di 8 grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1558/2023
tra
(C.F. ) e la . ( C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2 CP_1
) in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante , in P.IVA_1 CP_2
qualità di proprietari e condomini del rappresentati e difesi giusta procura Controparte_3 in calce al presente atto dall'Avv. Galliano Monterosso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Via C. Battisti n. 9, Rovigo;
APPELLANTI
e
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
(C.F.: ) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 CP_6 C.F._4
difesi dall'Avv. Giampietro Berti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Rovigo in via Mazzini n. 30;
APPELLATI
OGGETTO: riforma della sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n.
8583/2022, pubblicata il 29/05/2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.07.2024 e la Parte_1 [...]
in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante Avv. CP_7 CP_2
, impugnavano la sentenza n. 302/2023 del 17.05.2023 (pubblicata il 29.05.2023) del
[...]
Giudice di Pace di Rovigo, Dott. Marco Bresciani, sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 8583/2022 tra il e i sig.ri Controparte_3 Controparte_4 [...]
e . CP_5 CP_6
In particolare, il Giudice di Pace di Rovigo aveva stabilito quanto segue: “Il Giudice di Pace di
Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa RG 8583/2022 portante il n. RG 8584/2022
proposte da e da + 1 nei confronti del , CP_6 Controparte_4 Controparte_3
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accoglie le domande attoree e per
l'effetto revoca i decreti ingiuntivi nn. 373/22 e 377/22. Condanna il a Controparte_3 rifondere le spese di lite nei confronti dell'attore opponente liquidate in complessivi CP_6
Euro 1.265,00 per compensi, Euro 76,00 per spese oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge se dovute. Condanna altresì il a rifondere le spese di Controparte_3
lite nei confronti degli attori opponenti ed liquidate in Controparte_4 Controparte_5
complessivi Euro 1.265,00 per compensi, Euro 76,00 per spese oltre rimborso forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute”.
Gli appellanti, in qualità di proprietari di due immobili siti in Via C. Battisti n. 9 in Rovigo, facenti parte del “ , deducevano di essere titolari del diritto ad impugnare la Controparte_3
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, in quanto condomini ed in particolare in punto di fatto argomentavano che:
- gli odierni appellati avevano promosso opposizione a due distinti decreti ingiuntivi di pagamento ottenuti dal in ragione di un omesso pagamento di spese Controparte_3 condominiali, come stabilito ed approvato dall'assemblea condominiale tenutasi il pagina 2 di 8 21/11/2021;
- nel corso del giudizio di primo grado, gli attori opponenti fondavano la propria opposizione su un'asserita carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. s.s. e 63 disp. att. c.c., affermando che nessun dato numerico veniva riportato nel verbale di assemblea condominiale del 22/11/2021 e che le tabelle in seguito inviate dall'amministratore contenenti le varie ripartizioni delle spese non fossero chiare e non imputabili con certezza al verbale di assemblea di cui si sta discutendo ed affermando, infine, che vi fosse una erronea ripartizione delle spese in base ai millesimi;
- il convenuto opposto, si difendeva con comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta contestando integralmente le difese avversarie, in particolar modo evidenziando come l'opposizione surrettiziamente configurata come “Carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e s.s. e 63 disp. att. c.c.” non costituiva altro che una impugnazione della deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c., impugnazione ormai preclusa essendo trascorsi i 30 giorni utili per poterla esperire;
- - il Giudice di Pace di Rovigo accoglieva le opposizioni ai decreti ingiuntivi, revocando gli stessi, inoltre, condannava il al pagamento delle spese di lite, Controparte_3 sull'assunto che “nella delibera 22/11/2021 nulla si dice in merito all'obbligatoria costituzione di un fondo speciale ex art. 1135 cc - come detto questione rilevabile d'ufficio - di talché la decisione appare irrimediabilmente viziata ab origine”.
Inoltre, gli appellanti sollevavano avverso la predetta sentenza di primo grado i seguenti motivi di censura:
- nullità della sentenza per violazione del contraddittorio previsto ex artt. 101, 112 e 115
c.p.c., poiché il Giudice di Pace di Rovigo ha posto a fondamento della propria decisione, una questione rilevata d'ufficio, solo in sentenza, ossia la presunta assenza di una costituzione di un fondo obbligatorio previsto, ex art. 1135 c.c., per interventi di manutenzione straordinaria, così violando l'art. 101, comma 2 c.p.c.;
- erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione, atteso che proprio il punto
N. 04 della delibera del 22/11/2021 recitava: “Apertura di nuovo c/c bancario condominiale
per gli incassi/spese relativamente all'operazione in corso, trattandosi di lavori straordinari”, così rispettando il requisito previsto ex art. 1135 co. 2 c.p.c.;
pagina 3 di 8 - ultrapetizione del Giudice sulla delibera assembleare (art. 112 c.p.c.), stante che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137
c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 1. "Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali”; 2. "Impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico” 3. "Contenuto illecito", ossia contrario a "norme imperative" o all'
"ordine pubblico" o al "buon costume”, sicché la delibera assembleare, stabilendo che essendo presente una accettazione di proposta contrattuale sottoposta a condizione, e non essendo provato l'avveramento della suddetta condizione, la deliberazione sarebbe annullabile e non sicuramente nulla (non rientrando in una delle tre fattispecie summenzionate e dovendo essere impugnata dai singoli condomini, ex art. 1137 c.c., entro i
30 giorni).
Per tali motivi, gli appellanti concludevano così: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rovigo, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via preliminare dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio
previsto ex artt. 101, 112, 115 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 302/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, Giudice Dott.
Bresciani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023, notificata in data 23/06/23 dall'Avv. Giampietro Berti, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Negata la sospensione, voglia il GdP per i motivi in narrativa, respingere l'opposizione, condannando l'opponente al risarcimento del danno per
lite temeraria, nonché alla rifusione delle spese legali e del compenso professionale, da distrarsi in favore del procuratore del Condominio convenuto, che dichiara non averli riscossi” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace di Rovigo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre il rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
3. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato ed pagina 4 di 8 eccependo in particolare il difetto di legittimazione attiva degli appellanti, in quanto il singolo condomino non è in quanto tale titolare di poteri processuali nelle controversie riguardanti il condominio a cui lo stesso appartiene, dovendosi piuttosto effettuare una distinzione a seconda del tipo di controversia, avuto riguardo alla natura degli interessi e all'oggetto del giudizio.
Sul punto, gli appellati evidenziavano che il presente giudizio non ha ad oggetto diritti su un servizio comune (circostanza che legittimerebbe i singoli condomini ad impugnare la sentenza di primo grado), ma il pagamento di spese condominiali (così come affermato anche dagli stessi appellanti nell'atto di citazione), sicché la presente controversia rientra tra quelle in cui non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale (non essendovi, peraltro,
nemmeno prova di un interesse strettamente personale dei singoli appellanti).
4. Espletati gli incombenti di rito, il Giudice, quindi, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. e sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello va dichiarato inammissibile.
In particolare, va esaminata la questione giuridica relativa al riconoscimento della legittimazione attiva dei singoli condomini in ordine alla proposizione dell'impugnazione della sentenza di condanna emessa nei confronti del , nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia proposto CP_3
gravame.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18168 del 25/08/2014), ha affermato che, in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al , in persona CP_3
dell'amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al . CP_3
In materia sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10934
pagina 5 di 8 del 18.4.2019) le quali hanno precisato che, anche a seguito della riforma contenuta nella L. n.
220/2012 che ha escluso il conferimento al Condominio di un'autonoma personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni, è la natura dei diritti contesi la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su tali beni.
Consegue che, “allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del
fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale”, sicchè “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della
natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela CP_3
dei suoi diritti di comproprietario "pro quota".
La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “La ratio dei poteri processuali dei singoli condomini risiede tuttavia….nel carattere necessariamente autonomo del potere del condòmino di agire a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", e di resistere alle azioni da altri promosse anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio….. Né potrebbe essere diversamente, poiché: a) si discute di diritti reali;
b) sussistono molteplici realtà
condominiali in cui non è imposta obbligatoriamente la nomina di un amministratore (art. 1129
comma 1 c.c.); c) difetta una precisa scelta del legislatore che investa esplicitamente ed esclusivamente il (e il suo amministratore) del potere di difendere le parti comuni (e i CP_3 riflessi sulla proprietà dei singoli).”.
Ciò posto, i principi espressi dalle Sezioni Unite al fine di riconoscere una legittimazione del singolo condomino, concorrente con quella del , ad intervenire in giudizio e/o ad CP_3
impugnare una sentenza emessa nei confronti del fanno riferimento alle ipotesi in cui CP_3 venga in rilievo la tutela dei diritti di “proprietà e di altri diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune”.
Allorchè, come nella fattispecie in esame, non si verta in materia di diritti reali sui beni comuni né
su diritti personali incidenti in maniera immediata e diretti sui diritti degli appellanti, bensì il presente giudizio concerne l'opposizione a due decreti ingiuntivi emessi in favore del CP_3
ed avente ad oggetto il mancato pagamento di spese condominiali. pagina 6 di 8 Conseguentemente, la legittimazione a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia pronunciato la revoca dei decreti ingiuntivi ottenuti dal Condominio per le spese straordinarie condominiali, va riconosciuta al e non ai singoli condomini, non venendo in rilievo CP_3
una controversia avente ad oggetto diritti dei singoli condomini sui beni comuni, sicchè non può trovare applicazione l'esigenza di salvaguardare i poteri processuali del singolo di agire e/o intervenire in difesa dei diritti connessi alla sua partecipazione.
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e la . in qualità di condomini del con conseguente Pt_2 CP_1 Controparte_3
conferma della sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022,
pubblicata il 29/05/2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellanti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M
.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e la Parte_1 Pt_2
in qualità di condomini del avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_3
302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023, così
provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 302/2023, resa dal Giudice di Pace di Rovigo, R.G. n. 8583/2022, pubblicata il 29/05/2023;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente pagina 7 di 8 grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 8 di 8