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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19677/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3
nata in [...] il [...] Parte_4 nato in [...] il [...] Parte_5 rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avvocato Andrea Volonnino (C.F.:
) e dall'Abogado Davide Centini (C.F: ) del Foro C.F._1 C.F._2 di Roma,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«
«In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Parte_1
, nata in [...] il [...] ed ivi residente, , nata in
[...] Parte_2
1 Argentina il 13/12/1971 ed ivi residente, nata in [...] il [...] ed ivi Parte_3 residente, nata in [...] il [...] ed ivi residente e Parte_4 Parte_5
nato in [...] il [...] ed ivi residente e, per l'effetto, ordinare al
[...] [...]
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti CP_1 iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, con aumento del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 in considerazione della redazione del presente atto mediante utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
2 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso in esame, è documentato che i ricorrenti abbiano tentato di adire la via amministrativa per vedere riconosciuto il loro status di cittadini italiani jure sanguinis; tuttavia, le autorità consolari «stante l'elevato numero di richieste» non hanno dato riscontro alla richiesta di appuntamento [doc. 16-17].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1,
3 comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia il codice civile del 1865 e la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
4 3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. La trasmissione della cittadinanza è in questo caso avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione. Il che rende perfino superflua l'evocazione del principio di diritto affermato da Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01, che ha ritenuto applicabili le conseguenze delle citate sentenze della Corte costituzionale anche ai casi di trasmissione della cittadinanza in epoca pre-repubblicana.
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-15, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
5 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_1
GI (attuale provincia di Cuneo) (doc. 1);
2. In data 14.1.1938, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è attestato Persona_1 che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana [doc. 4: si legge nel certificato negativo di naturalizzazione«nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: , o Pt_1 Per_1 nato il [...], in [...], Cuneo - GI. Deceduto)»]. Per_2
3. Il sig. – in vita – ha sposato la sig.ra (doc. 2) e, da tale Persona_1 Persona_3 unione, in data 5.12.1917 è nato un figlio, (doc. 6); Persona_4
4. In data 12.6.1946 ha sposato (doc. 7) e, Persona_4 Controparte_2 da tale unione, è nata l'odierna ricorrente , Parte_1 nata in [...] il [...] (doc. 9);
5. ha poi sposato in data 3.2.1967 (doc. 10), Parte_1 Persona_5 generando poi una figlia, odierna ricorrente , nata in Parte_2
Argentina il 13/12/1971 (doc. 11);
6. si è poi unita a (poi sposato nel 2002, Parte_2 Persona_6 doc. 12) e, da tale unione, sono nati tre figli, tutti odierni ricorrenti:
− nata in [...] il [...] (doc. 13); Parte_3
− nata in [...] il [...] (doc. 14); Parte_4
− nato in [...] il [...] (doc. 15). Parte_5
È solo il caso di precisare che la copia tradotta dell'atto di nascita di indica Parte_4 come data di nascita quella del 18.6.2001. L'atto in lingua spagnola riporta la data di nascita in cifre, manoscritta (e la cifra relativa al giorno di nascita è difficilmente interpretabile, potendo essere sia un 18 che un 19). Nel ricorso e nella procura alle liti – ove è attestato che il pubblico
6 ufficiale che ha raccolto la procura ha identificato la ricorrente a mezzo documento di identità – si riporta come data di nascita quella del 19.6.2001; analogo riferimento alla data di nascita del del 19 giugno 2001 (quanto a è contenuto nell'attestazione notarile Parte_4 relativa ai tentativi di appuntamento al consolato (doc. 17). In ogni caso, la coincidenza di tutti gli altri elementi identificativi (genitori, luogo, mese e anno di nascita) porta ad escludere la possibilità di errori sull'identità fisica della ricorrente e, quanto alle generalità, per i motivi sopra detti, si ritiene dimostrata la correttezza del riferimento al giorno 19.6.2001.
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− , nata in [...] il [...] Parte_1
− , nata in [...] il [...] Parte_2
− nata in [...] il [...] Parte_3
− nata in [...] il [...] Parte_4
− nato in [...] il [...] Parte_5
ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
7 cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19677/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
nata in [...] il [...] Parte_3
nata in [...] il [...] Parte_4 nato in [...] il [...] Parte_5 rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avvocato Andrea Volonnino (C.F.:
) e dall'Abogado Davide Centini (C.F: ) del Foro C.F._1 C.F._2 di Roma,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«
«In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Parte_1
, nata in [...] il [...] ed ivi residente, , nata in
[...] Parte_2
1 Argentina il 13/12/1971 ed ivi residente, nata in [...] il [...] ed ivi Parte_3 residente, nata in [...] il [...] ed ivi residente e Parte_4 Parte_5
nato in [...] il [...] ed ivi residente e, per l'effetto, ordinare al
[...] [...]
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti CP_1 iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, con aumento del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 in considerazione della redazione del presente atto mediante utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
2 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel caso in esame, è documentato che i ricorrenti abbiano tentato di adire la via amministrativa per vedere riconosciuto il loro status di cittadini italiani jure sanguinis; tuttavia, le autorità consolari «stante l'elevato numero di richieste» non hanno dato riscontro alla richiesta di appuntamento [doc. 16-17].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1,
3 comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia il codice civile del 1865 e la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile (in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione). Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
4 3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. La trasmissione della cittadinanza è in questo caso avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione. Il che rende perfino superflua l'evocazione del principio di diritto affermato da Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01, che ha ritenuto applicabili le conseguenze delle citate sentenze della Corte costituzionale anche ai casi di trasmissione della cittadinanza in epoca pre-repubblicana.
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-15, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
5 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_1
GI (attuale provincia di Cuneo) (doc. 1);
2. In data 14.1.1938, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è attestato Persona_1 che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana [doc. 4: si legge nel certificato negativo di naturalizzazione«nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: , o Pt_1 Per_1 nato il [...], in [...], Cuneo - GI. Deceduto)»]. Per_2
3. Il sig. – in vita – ha sposato la sig.ra (doc. 2) e, da tale Persona_1 Persona_3 unione, in data 5.12.1917 è nato un figlio, (doc. 6); Persona_4
4. In data 12.6.1946 ha sposato (doc. 7) e, Persona_4 Controparte_2 da tale unione, è nata l'odierna ricorrente , Parte_1 nata in [...] il [...] (doc. 9);
5. ha poi sposato in data 3.2.1967 (doc. 10), Parte_1 Persona_5 generando poi una figlia, odierna ricorrente , nata in Parte_2
Argentina il 13/12/1971 (doc. 11);
6. si è poi unita a (poi sposato nel 2002, Parte_2 Persona_6 doc. 12) e, da tale unione, sono nati tre figli, tutti odierni ricorrenti:
− nata in [...] il [...] (doc. 13); Parte_3
− nata in [...] il [...] (doc. 14); Parte_4
− nato in [...] il [...] (doc. 15). Parte_5
È solo il caso di precisare che la copia tradotta dell'atto di nascita di indica Parte_4 come data di nascita quella del 18.6.2001. L'atto in lingua spagnola riporta la data di nascita in cifre, manoscritta (e la cifra relativa al giorno di nascita è difficilmente interpretabile, potendo essere sia un 18 che un 19). Nel ricorso e nella procura alle liti – ove è attestato che il pubblico
6 ufficiale che ha raccolto la procura ha identificato la ricorrente a mezzo documento di identità – si riporta come data di nascita quella del 19.6.2001; analogo riferimento alla data di nascita del del 19 giugno 2001 (quanto a è contenuto nell'attestazione notarile Parte_4 relativa ai tentativi di appuntamento al consolato (doc. 17). In ogni caso, la coincidenza di tutti gli altri elementi identificativi (genitori, luogo, mese e anno di nascita) porta ad escludere la possibilità di errori sull'identità fisica della ricorrente e, quanto alle generalità, per i motivi sopra detti, si ritiene dimostrata la correttezza del riferimento al giorno 19.6.2001.
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− , nata in [...] il [...] Parte_1
− , nata in [...] il [...] Parte_2
− nata in [...] il [...] Parte_3
− nata in [...] il [...] Parte_4
− nato in [...] il [...] Parte_5
ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
7 cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
8