CA
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 186/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 186/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2020 a mezzo PEC e posta in decisione all'udienza
collegiale del 11/10/2023
OGGETTO: Promessa di d a pagamento -
(C.F. Controparte_1 Ricognizione di debito
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLINI FRANCOLINI P.IVA_1
MARCO; elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25121 BRESCIA
presso il difensore avv. CAVALLINI FRANCOLINI MARCO, come da procura in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CICCIARI GIUSEPPE P.IVA_2
( ) VIA G. VENEZIAN 16 MESSINA;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE VENEZIA 22 BRESCIA presso il difensore avv. DI
BIASE GIUSEPPE, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Dell'appellante
reiectis, accertato e ritenuto quanto in atto di citazione d'appello, Parte_1
previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia ammettere ed accogliere l'appello avverso la sentenza n. 3094/2019,
pubblicata il 18.11.2019 e notificata in data 27.01.2020, resa dal AL di
Brescia nella causa R.G. n. 5849/2015 e in totale riforma della stessa:
in via principale e nel merito accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado infra trascritte: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1007/2015 R.G.: 170/2015,
emesso dal AL di Brescia in data 16 febbraio 2015 per l'importo di €
48.000,00 oltre accessori infondatamente opposto da Controparte_2
con la reiezione di tutte le domande e le eccezioni comunque formulate dall'opponente, con condanna della parte opponente al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. pagina 2 di 16 IN VIA PRINCIPALE sostanziale o RICONVENZIONALE in senso formale:
accertare, anche alla luce della documentazione prodotta da controparte, e delle argomentazioni sopra esposte, la debenza della maggior somma come dettagliata e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_2
favore del dell'ulteriore somma, oltre a quella Controparte_1
ingiunta e pacificamente riconosciuta, di € 23.688,56, o quella ancor minor somma che risulterà dovuta oltre interessi moratori sino all'effettivo saldo con condanna della parte opponente al risarcimento del danno da svalutazione, per i motivi tutti di cui alla narrativa”.
in ogni caso: condannare la società appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare e versare al appellante in CP_1
persona del suo Curatore la somma di € 71.688,56 oltre interessi moratori e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, con vittoria di competenze, spese, anche generali, oneri fiscali e previdenziali compresi e successive necessarie dei due gradi di giudizio
Dell'appellato
L' ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di appello proposto dalla curatela del Controparte_1
con conseguente conferma della sentenza n 3094/2019 r.g.
[...]
emessa dal AL di Brescia sez III Civile in data 18.11.2019 .
Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente pagina 3 di 16 giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 1007/15, emesso in data 16 febbraio 2015, e notificato in data 17
febbraio 2015, dal AL di Brescia, con cui le era stato ingiunto di pagare al la somma di € Controparte_1
48.000,00 oltre interessi legali e spese, giusta fattura n. 166 del 16 aprile 2010
e schede contabili, emesse per la compravendita di veicoli.
Eccepiva che il decreto era stato emesso in carenza di carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 634 cpc;
nel merito deduceva di non dovere alcuna somma all'opposta, in ragione di numerose operazioni contabili intervenute tra le parti nel biennio 2011/2013, di cui forniva l'elenco, che avevano estinto il credito azionato dalla controparte. Chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta dal e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Si costituiva il , chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto in ragione della pretestuosità della ricostruzione contabile effettuata dall'opponente. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell'importo di € 23.668,56 che risultava dalla stessa pagina 4 di 16 documentazione ex adverso dimessa.
Con sentenza n 3094 del 18 novembre 2019, il AL di Brescia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n 1007/15 emesso in data 16
febbraio 2015; condannava parte opposta alla rifusione delle spese a favore dell'opponente.
Il Giudice di prime cure evidenziava che il Controparte_1
aveva ottenuto nei confronti di
[...] Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento assumendo di essere
[...]
creditrice in parte per la vendita dell'autobus usato Volvo B126038 Pt_2
e in parte per il versamento dell'acconto di € 46.285,50, dalla stessa
[...]
eseguito in favore dell'ingiunta per l'acquisto di autobus usato
[...]
di cui lamentava la mancata consegna;
ed aveva prodotto copia CP_3
della fattura n. 166 del 16.04.2010 emessa per la vendita dell'autobus
, della scheda movimenti, della disposizione di bonifico per Parte_2
acconto acquisto autobus nonché copia conforme del libro giornale e del registro I.V.A. delle fatture, con attestazione della regolare tenuta. Ravvisava
che tali documenti integrassero la prova scritta ex art 634 c.p.c.
Nel merito, ricordato come, nel giudizio di opposizione, le fatture commerciali non integrano prova piena del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova, concludeva che non fosse stata acquisita dimostrazione adeguata del credito azionato. Escludeva che potesse pagina 5 di 16 esser attribuito valore di ricognizioni di debito alla missiva del rag Pt_3
ed alla allegata scheda contabile ( doc 5 e 6 del monitorio) , rilevando in primo luogo che esse non provenivano dalla parte, ma dal commercialista;
in secondo luogo sottolineava che alla luce del relativo tenore non poteva ravvisarsi una ricognizione consapevole e chiara del diritto vantato dalla controparte, quanto piuttosto una contestazione della pretesa creditoria alla luce della scheda movimenti allegata e delle operazioni contabili ivi indicate.
Al contempo, rilevava che il teste , contabile della opposta, Testimone_1
aveva reso dichiarazioni generiche, essendosi limitato a dichiarare di avere registrato le fatture e di avere visto il contratto, ma non aveva fornito elementi più precisi in ordine allo svolgimento del rapporto. Rilevava poi che era stata dimessa in atti dichiarazione del 3 gennaio 2012 di , Persona_1
Presidente di , che attestava la consegna del Volvo in Controparte_1 CP_3
relazione al quale l'opposta aveva richiesto la restituzione dell'acconto versato.
Concludeva quindi che non fosse stata fornita dalla parte opposta la prova del rapporto giuridico che costituiva la causa petendi di tale importo
Dichiarava infine inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla opposta per l'importo di € 23.668,56, in quanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a pagina 6 di 16 tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”; ma escludeva che tale fattispecie ricorresse nello specifico.
Proponeva appello il chiedendo, Parte_4
previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ed in riforma della medesima, che si respingesse l'opposizione al decreto ingiuntivo n 1007/2015 per l'importo di € 48.000,00.
In via principale o riconvenzionale chiedeva che, alla luce della documentazione prodotta dalla controparte, si condannasse Controparte_2
al pagamento della ulteriore somma di € 23.688,56 o della diversa somma
[...]
che sarebbe risultata di giustizia. In ogni caso chiedeva la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 71.688,56 Controparte_2
oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_2
conferma della sentenza.
Con ordinanza del 10 giugno 2020 la Corte respingeva la istanza di pagina 7 di 16 sospensione della provvisoria esecutorietà, osservando che, trattandosi di sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi di rigetto delle domande del , l'unico capo provvisoriamente CP_1
esecutivo era quello inerente la condanna alla spese che costituisce una prestazione reversibile ed è comunque di importo contenuto e che al contempo la prospettazione degli elementi, da cui la difesa dell'appellante desume il rischio che la controparte non sarebbe in grado di restituire la somma in caso di accoglimento dell'appello, era molto generica.
Alla successiva udienza del 10 ottobre 2023, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione previa concessione di termini per conclusionali e repliche abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante censura che il AL non ha correttamente identificato il titolo sotteso al ricorso monitorio e quindi ha erroneamente qualificato la domanda. Evidenzia che era stato azionato il credito che emergeva dal riconoscimento di debito a firma del dott. rag , per cui doveva Pt_3
ritenersi fuorviante il riferimento alla fattura ed al versamento dell'acconto ;
sottolinea che la controparte in sede di opposizione aveva riconosciuto come esistente tale credito, essendosi limitata a eccepire la estinzione in conseguenza delle plurime operazioni intercorse successivamente al
31.12.2010. pagina 8 di 16 Aggiunge che se anche, in via di ipotesi, ci si volesse attestare sulla qualificazione operata dal AL , che ha ritenuto che fosse stato azionato il credito di cui alla fattura n 166/2010, emergerebbe che erroneamente il giudice dell'opposizione non aveva in alcun modo esaminato le plurime successive operazioni a cui controparte aveva fatto riferimento.
In ogni caso, sottolinea che, a fronte della riduzione operata dalla nota integrativa all'importo di € 48.000,00, traente origine dal riconoscimento del debito alla data del 31.12.2010, deve concludersi che tale importo non poteva che essere ricondotto al residuo credito derivante dalla fattura del
2010. Afferma quindi che nessuna rilevanza può avere la vicenda relativa all'acconto, in quanto estranea al credito azionato, mentre l'esistenza del credito di € 48.000,00 in quanto riconosciuta in sede di citazione in opposizione doveva considerarsi provata. Sottolinea che aveva CP_1
riconosciuto tale debito, invocando la circostanza a propria difesa, con produzione del documento a firma di che aveva ritirato in data CP_4
3 gennaio 2012 l'autobus Volvo tg EB955VB CP_3
Stigmatizza che AL avrebbe dovuto più propriamente prendere in considerazione l'intero rapporto, proprio alla luce delle difese svolte da controparte. Pertanto, essendo stato ampliato, a seguito delle allegazioni difensive dalla opponente, l'oggetto del contendere, il AL ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale con cui il CP_1
pagina 9 di 16 aveva chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 23.668,56. Lamenta
infine che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione che in ogni caso la scheda contabile richiamata dalla controparte riportava l'importo di € 555,08 a debito di verso . Controparte_2 Controparte_1
Osserva la Corte che nella narrativa del ricorso monitorio il CP_1
aveva allegato che il credito azionato per € 90.140,90 era riconducibile in parte alla fattura n. 166 del 16 aprile 2010 di totali € 72.000,00 emessa da per la vendita di un veicolo ed in parte al versamento di € Controparte_1
46.285,50 da parte di a titolo di acconto ovvero di deposito CP_1
cauzionale effettuato in data 25 .11.2011 per un veicolo che poi non era stato consegnato;
aveva precisato che il credito per l'importo di € 90.140,90 (
essendo nelle more stati versati degli acconti sulla somma portata dalla fattura n 72 ) emergeva anche dalla missiva inviata dal consulente di CP_2
che aveva dato atto della esistenza del debito verso
[...] CP_1
, precisando che tale somma comprendeva parte della fattura n 166 del
[...]
16.10.2021 ma non poteva tenere conto dell'anticipo versato successivamente da ed aveva qualificato tale dichiarazione come ricognizione di CP_1
debito. Nella nota integrativa al ricorso, depositata a seguito della richiesta di integrazione, il aveva esplicitato di procedere in via monitoria per CP_1
la minore somma di € 48.000,00 pacificamente riconosciuta da parte debitrice a far data dal 31 dicembre 2010 e comunque provata con il doc 6 ,
pagina 10 di 16 riservandosi di agire in via ordinaria per la residua somma .
Ciò premesso, con l'atto di citazione in appello, il Controparte_1
riafferma di avere agito in via monitoria sulla base della missiva ricognitiva datata 9 luglio 2014 a firma del dott. rag ed individua in Persona_2
tale dichiarazione il titolo del credito , censurando la decisione del AL
che aveva invece fatto riferimento agli altri titoli allegati al ricorso monitorio.
Deve tuttavia sottolinearsi che l'appellante ha totalmente omesso di formulare argomentazioni difensive dirette a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il valore ricognitivo del documento n 5
, a firma del ragioniere sulla base delle seguenti Persona_2
motivazioni : “In primo luogo, essa non proviene direttamente dalla parte
personalmente, bensì dal suo commercialista;
secondariamente, non si
sostanzia in una “ricognizione consapevole chiara e specifica del diritto
altrui, che sia univoca e incompatibile con la volontà di negare il diritto
stesso" (Cass. Civ. ord. n. 24555/2010) apparendo al più una mera
contestazione della pretesa creditoria avversaria, in ragione del riferimento
alla scheda movimenti allegata e alle operazioni contabili ivi riportate”.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha negato valore ricognitivo al documento sotto un duplice profilo: dal punto di vista soggettivo, dal momento che non proveniva dal legale rappresentante ma dal commercialista;
dal punto di vista oggettivo, escludendo che si trattasse di una ricognizione consapevole chiara pagina 11 di 16 e specifica, univocamente incompatibile con la volontà di negare il diritto,
ravvisandovi piuttosto una contestazione della pretesa creditoria di controparte in ragione del riferimento alla scheda movimenti ed alle operazioni contabili.
Richiamato il consolidato principio elaborato dalla Suprema Corte secondo cui il motivo di gravame deve contenere “a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice”( SU 36481/2022) deve quindi concludersi per la inammissibilità del motivo laddove si risolve nella mera riproposizione della allegazione proposta in primo grado, senza prospettare difese dirette a contestare le ragioni sulla base delle quali il AL ha escluso la natura di atto ricognitivo alla dichiarazione a firma del dott. rag . Pt_3
Pertanto deve prendersi atto che sul rigetto della domanda, in quanto fondata sul riconoscimento del debito predetto, si è formato il giudicato.
Al contempo, rilevato che la prospettazione difensiva coltivata in appello è
focalizzata esclusivamente sul dedotto riconoscimento del debito al
31.10.2010, risulta irrilevante , rispetto al credito azionato in via monitoria, la vicenda relativa all'acquisto dell'autobus, per la quale era stato versato da pagina 12 di 16 l'acconto di € 46.285,50, in quanto la relativa contabile è del Controparte_1
25.11.2011 e quindi successiva al 31 ottobre 2010.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di pagamento della ulteriore somma proposta dal in comparsa di costituzione di primo grado CP_1
sull'assunto che troverebbe titolo nella scheda contabile prodotta dalla controparte, va ricordato che la Cassazione ha adottato una interpretazione meno restrittiva di quella espressa nei precedenti citati dal AL,
ampliando l'ambito di proponibilità da parte dell'opposto di riconvenzionale se si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed attenga allo stesso sostanziale adducendo “ finalità di economia processuale e di
ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale
attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della
domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale
dall'art. 183 c.p.c. ( Cass 32933/2023).
Nel merito, deve rilevarsi che l'allegazione difensiva di parte appellante è
fondata sulla documentazione dimessa in primo grado dalla opponente ed in particolare della “ scheda contabile ” di cui la Organizzazione_1
Corte ha avuto contezza in quanto reperita in copia nel fascicolo di ufficio di primo grado. Deve tuttavia sottolinearsi che la ricostruzione dei rapporti presente nella citata scheda, indica come prima voce a debito di CP_2
l'importo di € 48.000,00 che, secondo l'allegazione svolta dall'appellante pagina 13 di 16 troverebbe fonte nel riconoscimento di debito;
è inoltre registrata la fattura n
234/2013 emessa in data 30.9.2013 da a debito di per CP_2 CP_1
€ 71.688,56.
L'appellante deduce che sulla base di tale ricostruzione risulterebbe un maggior credito di € 23.688,56 , espungendo la voce di debito relativa alla fattura n 234/2013 del 30.9.2013, perchè era stata emessa in data successiva alla domanda di ammissione al concordato preventivo presentato da CP_1
e comunque trattandosi di credito contestato.
[...]
La tesi non è condivisibile, dovendosi ricordare che la azione revocatoria fallimentare ha natura costitutiva “in quanto modifica "ex post" una
situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già
conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle
somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed
alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. (Cass
Su - 30416 del 23/11/2018).” Pertanto allo stato non è condivisibile “la detrazione “dell'importo portata da tale fattura , non avendo la parte esperito con esito favorevole azione revocatoria della compravendita ovvero altra diretta all'accertamento negativo del debito.
Tuttavia, la domanda riconvenzionale non può essere accolta neppure per il minore importo di € 555,08 indicato come “ saldo a debito” in calce alla citata scheda contabile. Infatti essendosi formato il giudicato sul rigetto della pagina 14 di 16 domanda azionata per l'importo di € 48.0000, che costituisce la prima voce della scheda, ne risulta travolta l'intera ricostruzione dei rapporti per cui non può ritenersi provato neppur il minore importo, in relazione al quale non può ritenersi che l'appellata abbia formulato alcun riconoscimento negli atti di causa, avendo in realtà sostenuto la inesistenza del credito vantato da controparte.
Alla infondatezza dei motivi consegue quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sia pure con altra motivazione .
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione a favore della appellata delle spese del grado da liquidarsi ai sensi del DM
147/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il credito complessivamente richiesto e quindi da € 52.000,01 a € 260.000,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del AL di Brescia n 3094/2019
del 18 novembre 2019 .
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2977,00 per la “fase di studio”, euro 1911,00
per la “fase introduttiva”, euro 2500,00 per la “fase trattazione” ed euro pagina 15 di 16 5000,00 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE EST.
Maria Tulumello
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 186/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maria Tulumello Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 186/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2020 a mezzo PEC e posta in decisione all'udienza
collegiale del 11/10/2023
OGGETTO: Promessa di d a pagamento -
(C.F. Controparte_1 Ricognizione di debito
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLINI FRANCOLINI P.IVA_1
MARCO; elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25121 BRESCIA
presso il difensore avv. CAVALLINI FRANCOLINI MARCO, come da procura in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o
(C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CICCIARI GIUSEPPE P.IVA_2
( ) VIA G. VENEZIAN 16 MESSINA;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE VENEZIA 22 BRESCIA presso il difensore avv. DI
BIASE GIUSEPPE, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Dell'appellante
reiectis, accertato e ritenuto quanto in atto di citazione d'appello, Parte_1
previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia ammettere ed accogliere l'appello avverso la sentenza n. 3094/2019,
pubblicata il 18.11.2019 e notificata in data 27.01.2020, resa dal AL di
Brescia nella causa R.G. n. 5849/2015 e in totale riforma della stessa:
in via principale e nel merito accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado infra trascritte: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 1007/2015 R.G.: 170/2015,
emesso dal AL di Brescia in data 16 febbraio 2015 per l'importo di €
48.000,00 oltre accessori infondatamente opposto da Controparte_2
con la reiezione di tutte le domande e le eccezioni comunque formulate dall'opponente, con condanna della parte opponente al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. pagina 2 di 16 IN VIA PRINCIPALE sostanziale o RICONVENZIONALE in senso formale:
accertare, anche alla luce della documentazione prodotta da controparte, e delle argomentazioni sopra esposte, la debenza della maggior somma come dettagliata e per l'effetto condannare al pagamento in Controparte_2
favore del dell'ulteriore somma, oltre a quella Controparte_1
ingiunta e pacificamente riconosciuta, di € 23.688,56, o quella ancor minor somma che risulterà dovuta oltre interessi moratori sino all'effettivo saldo con condanna della parte opponente al risarcimento del danno da svalutazione, per i motivi tutti di cui alla narrativa”.
in ogni caso: condannare la società appellata in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare e versare al appellante in CP_1
persona del suo Curatore la somma di € 71.688,56 oltre interessi moratori e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, con vittoria di competenze, spese, anche generali, oneri fiscali e previdenziali compresi e successive necessarie dei due gradi di giudizio
Dell'appellato
L' ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di appello proposto dalla curatela del Controparte_1
con conseguente conferma della sentenza n 3094/2019 r.g.
[...]
emessa dal AL di Brescia sez III Civile in data 18.11.2019 .
Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente pagina 3 di 16 giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 1007/15, emesso in data 16 febbraio 2015, e notificato in data 17
febbraio 2015, dal AL di Brescia, con cui le era stato ingiunto di pagare al la somma di € Controparte_1
48.000,00 oltre interessi legali e spese, giusta fattura n. 166 del 16 aprile 2010
e schede contabili, emesse per la compravendita di veicoli.
Eccepiva che il decreto era stato emesso in carenza di carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 634 cpc;
nel merito deduceva di non dovere alcuna somma all'opposta, in ragione di numerose operazioni contabili intervenute tra le parti nel biennio 2011/2013, di cui forniva l'elenco, che avevano estinto il credito azionato dalla controparte. Chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta dal e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Si costituiva il , chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto in ragione della pretestuosità della ricostruzione contabile effettuata dall'opponente. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell'importo di € 23.668,56 che risultava dalla stessa pagina 4 di 16 documentazione ex adverso dimessa.
Con sentenza n 3094 del 18 novembre 2019, il AL di Brescia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n 1007/15 emesso in data 16
febbraio 2015; condannava parte opposta alla rifusione delle spese a favore dell'opponente.
Il Giudice di prime cure evidenziava che il Controparte_1
aveva ottenuto nei confronti di
[...] Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento assumendo di essere
[...]
creditrice in parte per la vendita dell'autobus usato Volvo B126038 Pt_2
e in parte per il versamento dell'acconto di € 46.285,50, dalla stessa
[...]
eseguito in favore dell'ingiunta per l'acquisto di autobus usato
[...]
di cui lamentava la mancata consegna;
ed aveva prodotto copia CP_3
della fattura n. 166 del 16.04.2010 emessa per la vendita dell'autobus
, della scheda movimenti, della disposizione di bonifico per Parte_2
acconto acquisto autobus nonché copia conforme del libro giornale e del registro I.V.A. delle fatture, con attestazione della regolare tenuta. Ravvisava
che tali documenti integrassero la prova scritta ex art 634 c.p.c.
Nel merito, ricordato come, nel giudizio di opposizione, le fatture commerciali non integrano prova piena del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova, concludeva che non fosse stata acquisita dimostrazione adeguata del credito azionato. Escludeva che potesse pagina 5 di 16 esser attribuito valore di ricognizioni di debito alla missiva del rag Pt_3
ed alla allegata scheda contabile ( doc 5 e 6 del monitorio) , rilevando in primo luogo che esse non provenivano dalla parte, ma dal commercialista;
in secondo luogo sottolineava che alla luce del relativo tenore non poteva ravvisarsi una ricognizione consapevole e chiara del diritto vantato dalla controparte, quanto piuttosto una contestazione della pretesa creditoria alla luce della scheda movimenti allegata e delle operazioni contabili ivi indicate.
Al contempo, rilevava che il teste , contabile della opposta, Testimone_1
aveva reso dichiarazioni generiche, essendosi limitato a dichiarare di avere registrato le fatture e di avere visto il contratto, ma non aveva fornito elementi più precisi in ordine allo svolgimento del rapporto. Rilevava poi che era stata dimessa in atti dichiarazione del 3 gennaio 2012 di , Persona_1
Presidente di , che attestava la consegna del Volvo in Controparte_1 CP_3
relazione al quale l'opposta aveva richiesto la restituzione dell'acconto versato.
Concludeva quindi che non fosse stata fornita dalla parte opposta la prova del rapporto giuridico che costituiva la causa petendi di tale importo
Dichiarava infine inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla opposta per l'importo di € 23.668,56, in quanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a pagina 6 di 16 tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”; ma escludeva che tale fattispecie ricorresse nello specifico.
Proponeva appello il chiedendo, Parte_4
previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ed in riforma della medesima, che si respingesse l'opposizione al decreto ingiuntivo n 1007/2015 per l'importo di € 48.000,00.
In via principale o riconvenzionale chiedeva che, alla luce della documentazione prodotta dalla controparte, si condannasse Controparte_2
al pagamento della ulteriore somma di € 23.688,56 o della diversa somma
[...]
che sarebbe risultata di giustizia. In ogni caso chiedeva la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 71.688,56 Controparte_2
oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al saldo con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_2
conferma della sentenza.
Con ordinanza del 10 giugno 2020 la Corte respingeva la istanza di pagina 7 di 16 sospensione della provvisoria esecutorietà, osservando che, trattandosi di sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi di rigetto delle domande del , l'unico capo provvisoriamente CP_1
esecutivo era quello inerente la condanna alla spese che costituisce una prestazione reversibile ed è comunque di importo contenuto e che al contempo la prospettazione degli elementi, da cui la difesa dell'appellante desume il rischio che la controparte non sarebbe in grado di restituire la somma in caso di accoglimento dell'appello, era molto generica.
Alla successiva udienza del 10 ottobre 2023, sostituita con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione previa concessione di termini per conclusionali e repliche abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante censura che il AL non ha correttamente identificato il titolo sotteso al ricorso monitorio e quindi ha erroneamente qualificato la domanda. Evidenzia che era stato azionato il credito che emergeva dal riconoscimento di debito a firma del dott. rag , per cui doveva Pt_3
ritenersi fuorviante il riferimento alla fattura ed al versamento dell'acconto ;
sottolinea che la controparte in sede di opposizione aveva riconosciuto come esistente tale credito, essendosi limitata a eccepire la estinzione in conseguenza delle plurime operazioni intercorse successivamente al
31.12.2010. pagina 8 di 16 Aggiunge che se anche, in via di ipotesi, ci si volesse attestare sulla qualificazione operata dal AL , che ha ritenuto che fosse stato azionato il credito di cui alla fattura n 166/2010, emergerebbe che erroneamente il giudice dell'opposizione non aveva in alcun modo esaminato le plurime successive operazioni a cui controparte aveva fatto riferimento.
In ogni caso, sottolinea che, a fronte della riduzione operata dalla nota integrativa all'importo di € 48.000,00, traente origine dal riconoscimento del debito alla data del 31.12.2010, deve concludersi che tale importo non poteva che essere ricondotto al residuo credito derivante dalla fattura del
2010. Afferma quindi che nessuna rilevanza può avere la vicenda relativa all'acconto, in quanto estranea al credito azionato, mentre l'esistenza del credito di € 48.000,00 in quanto riconosciuta in sede di citazione in opposizione doveva considerarsi provata. Sottolinea che aveva CP_1
riconosciuto tale debito, invocando la circostanza a propria difesa, con produzione del documento a firma di che aveva ritirato in data CP_4
3 gennaio 2012 l'autobus Volvo tg EB955VB CP_3
Stigmatizza che AL avrebbe dovuto più propriamente prendere in considerazione l'intero rapporto, proprio alla luce delle difese svolte da controparte. Pertanto, essendo stato ampliato, a seguito delle allegazioni difensive dalla opponente, l'oggetto del contendere, il AL ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale con cui il CP_1
pagina 9 di 16 aveva chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 23.668,56. Lamenta
infine che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione che in ogni caso la scheda contabile richiamata dalla controparte riportava l'importo di € 555,08 a debito di verso . Controparte_2 Controparte_1
Osserva la Corte che nella narrativa del ricorso monitorio il CP_1
aveva allegato che il credito azionato per € 90.140,90 era riconducibile in parte alla fattura n. 166 del 16 aprile 2010 di totali € 72.000,00 emessa da per la vendita di un veicolo ed in parte al versamento di € Controparte_1
46.285,50 da parte di a titolo di acconto ovvero di deposito CP_1
cauzionale effettuato in data 25 .11.2011 per un veicolo che poi non era stato consegnato;
aveva precisato che il credito per l'importo di € 90.140,90 (
essendo nelle more stati versati degli acconti sulla somma portata dalla fattura n 72 ) emergeva anche dalla missiva inviata dal consulente di CP_2
che aveva dato atto della esistenza del debito verso
[...] CP_1
, precisando che tale somma comprendeva parte della fattura n 166 del
[...]
16.10.2021 ma non poteva tenere conto dell'anticipo versato successivamente da ed aveva qualificato tale dichiarazione come ricognizione di CP_1
debito. Nella nota integrativa al ricorso, depositata a seguito della richiesta di integrazione, il aveva esplicitato di procedere in via monitoria per CP_1
la minore somma di € 48.000,00 pacificamente riconosciuta da parte debitrice a far data dal 31 dicembre 2010 e comunque provata con il doc 6 ,
pagina 10 di 16 riservandosi di agire in via ordinaria per la residua somma .
Ciò premesso, con l'atto di citazione in appello, il Controparte_1
riafferma di avere agito in via monitoria sulla base della missiva ricognitiva datata 9 luglio 2014 a firma del dott. rag ed individua in Persona_2
tale dichiarazione il titolo del credito , censurando la decisione del AL
che aveva invece fatto riferimento agli altri titoli allegati al ricorso monitorio.
Deve tuttavia sottolinearsi che l'appellante ha totalmente omesso di formulare argomentazioni difensive dirette a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il valore ricognitivo del documento n 5
, a firma del ragioniere sulla base delle seguenti Persona_2
motivazioni : “In primo luogo, essa non proviene direttamente dalla parte
personalmente, bensì dal suo commercialista;
secondariamente, non si
sostanzia in una “ricognizione consapevole chiara e specifica del diritto
altrui, che sia univoca e incompatibile con la volontà di negare il diritto
stesso" (Cass. Civ. ord. n. 24555/2010) apparendo al più una mera
contestazione della pretesa creditoria avversaria, in ragione del riferimento
alla scheda movimenti allegata e alle operazioni contabili ivi riportate”.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha negato valore ricognitivo al documento sotto un duplice profilo: dal punto di vista soggettivo, dal momento che non proveniva dal legale rappresentante ma dal commercialista;
dal punto di vista oggettivo, escludendo che si trattasse di una ricognizione consapevole chiara pagina 11 di 16 e specifica, univocamente incompatibile con la volontà di negare il diritto,
ravvisandovi piuttosto una contestazione della pretesa creditoria di controparte in ragione del riferimento alla scheda movimenti ed alle operazioni contabili.
Richiamato il consolidato principio elaborato dalla Suprema Corte secondo cui il motivo di gravame deve contenere “a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice”( SU 36481/2022) deve quindi concludersi per la inammissibilità del motivo laddove si risolve nella mera riproposizione della allegazione proposta in primo grado, senza prospettare difese dirette a contestare le ragioni sulla base delle quali il AL ha escluso la natura di atto ricognitivo alla dichiarazione a firma del dott. rag . Pt_3
Pertanto deve prendersi atto che sul rigetto della domanda, in quanto fondata sul riconoscimento del debito predetto, si è formato il giudicato.
Al contempo, rilevato che la prospettazione difensiva coltivata in appello è
focalizzata esclusivamente sul dedotto riconoscimento del debito al
31.10.2010, risulta irrilevante , rispetto al credito azionato in via monitoria, la vicenda relativa all'acquisto dell'autobus, per la quale era stato versato da pagina 12 di 16 l'acconto di € 46.285,50, in quanto la relativa contabile è del Controparte_1
25.11.2011 e quindi successiva al 31 ottobre 2010.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di pagamento della ulteriore somma proposta dal in comparsa di costituzione di primo grado CP_1
sull'assunto che troverebbe titolo nella scheda contabile prodotta dalla controparte, va ricordato che la Cassazione ha adottato una interpretazione meno restrittiva di quella espressa nei precedenti citati dal AL,
ampliando l'ambito di proponibilità da parte dell'opposto di riconvenzionale se si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed attenga allo stesso sostanziale adducendo “ finalità di economia processuale e di
ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale
attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della
domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale
dall'art. 183 c.p.c. ( Cass 32933/2023).
Nel merito, deve rilevarsi che l'allegazione difensiva di parte appellante è
fondata sulla documentazione dimessa in primo grado dalla opponente ed in particolare della “ scheda contabile ” di cui la Organizzazione_1
Corte ha avuto contezza in quanto reperita in copia nel fascicolo di ufficio di primo grado. Deve tuttavia sottolinearsi che la ricostruzione dei rapporti presente nella citata scheda, indica come prima voce a debito di CP_2
l'importo di € 48.000,00 che, secondo l'allegazione svolta dall'appellante pagina 13 di 16 troverebbe fonte nel riconoscimento di debito;
è inoltre registrata la fattura n
234/2013 emessa in data 30.9.2013 da a debito di per CP_2 CP_1
€ 71.688,56.
L'appellante deduce che sulla base di tale ricostruzione risulterebbe un maggior credito di € 23.688,56 , espungendo la voce di debito relativa alla fattura n 234/2013 del 30.9.2013, perchè era stata emessa in data successiva alla domanda di ammissione al concordato preventivo presentato da CP_1
e comunque trattandosi di credito contestato.
[...]
La tesi non è condivisibile, dovendosi ricordare che la azione revocatoria fallimentare ha natura costitutiva “in quanto modifica "ex post" una
situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già
conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle
somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed
alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. (Cass
Su - 30416 del 23/11/2018).” Pertanto allo stato non è condivisibile “la detrazione “dell'importo portata da tale fattura , non avendo la parte esperito con esito favorevole azione revocatoria della compravendita ovvero altra diretta all'accertamento negativo del debito.
Tuttavia, la domanda riconvenzionale non può essere accolta neppure per il minore importo di € 555,08 indicato come “ saldo a debito” in calce alla citata scheda contabile. Infatti essendosi formato il giudicato sul rigetto della pagina 14 di 16 domanda azionata per l'importo di € 48.0000, che costituisce la prima voce della scheda, ne risulta travolta l'intera ricostruzione dei rapporti per cui non può ritenersi provato neppur il minore importo, in relazione al quale non può ritenersi che l'appellata abbia formulato alcun riconoscimento negli atti di causa, avendo in realtà sostenuto la inesistenza del credito vantato da controparte.
Alla infondatezza dei motivi consegue quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sia pure con altra motivazione .
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. parte appellante va condannata alla rifusione a favore della appellata delle spese del grado da liquidarsi ai sensi del DM
147/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il credito complessivamente richiesto e quindi da € 52.000,01 a € 260.000,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del AL di Brescia n 3094/2019
del 18 novembre 2019 .
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2977,00 per la “fase di studio”, euro 1911,00
per la “fase introduttiva”, euro 2500,00 per la “fase trattazione” ed euro pagina 15 di 16 5000,00 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE EST.
Maria Tulumello
pagina 16 di 16