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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 1646 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell' Avv. Carlo IOPPOLI per procura Parte_1
in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. Barbara MANGANELLI per CP_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024 ;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1)i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora;
2) la figlia minore , ai Per_1 sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., così come introdotto dal D.L. n.154/2013 modificativo della L. n. 54 dell'8.2.2006, avendo il diritto di mantenere con ciascuno dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo e di ricevere da entrambi cure, educazione, istruzione, ed assistenza morale, è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente su di lei la responsabilità genitoriale;
3) la minore continuerà a vivere con la madre, nella casa familiare sita in Roma alla Via Libero Leonardo,137 da cui il marito si è già allontanato dal luglio scorso portando con sé i propri effetti personali;
4) il padre della minore, salvo diversi accordi con la madre della stessa, potrà vedere e tenere la figlia con sè, secondo le seguenti modalità, come avviene ormai di fatto da mesi:
DURANTE LA SETTIMANA: due pomeriggi, preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì dall'uscita di scuola della minore fino all'ora di cena, salvo diversi accordi tra i genitori stessi, per poi riaccompagnarla presso la madre;
DURANTE IL FINE
SETTIMANA: fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera nel periodo scolare ed anche dopo cena nel periodo delle vacanze scolastiche;
DURANTE LE VACANZE ESTIVE: tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo (luglio – agosto), da concordarsi con la madre della minore entro il giorno 30 maggio di ogni anno e con l'obbligo di comunicazione reciproca del luogo e dell'indirizzo di soggiorno;
a) DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: ad anni alterni il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, nonché quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e, sempre ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale ed il pranzo del giorno di Natale a prescindere dalle turnazioni in vigore;
b) DURANTE LE VACANZE PASQUALI: tre giorni comprendenti la Pasqua o la Pasquetta alternativamente anno per anno;
c)
DURANTE LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: (primo maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.…) alternativamente anno per anno;
d) I GIORNI
DEL COMPLEANNO DELLA MINORE E DEI RISPETTIVI GENITORI: a pranzo o a cena, o con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi, così pure nel giorno della Festa del Papà con il padre e così pure per il giorno del compleanno dello stesso a prescindere dai giorni di turnazione di visita della minore;
--la minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma ed il giorno del compleanno della stessa a prescindere dai giorni di visita con il padre;
5) la casa familiare sita in Roma alla Libero
Leonardi,137, di esclusiva proprietà della sig.ra verrà assegnata, con CP_1 quanto in essa contenuto, a quest'ultima la quale continuerà a viverci insieme alla figlia;
6) il padre della minore corrisponderà alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 300,00 che sarà rivalutato annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di dicembre 2024; 7) il padre della minore sosterrà altresì, in ragione del 50%, le spese straordinarie di carattere sanitario, scolastico, sportivo e ricreativo per la minore, secondo quanto prescritto nel protocollo d'intesa sottoscritto con il COA di Roma in data 17.12.2014 che qui deve intendersi per letteralmente riportato e trascritto e che i coniugi approvano con la loro sottoscrizione del presente atto;
8) i coniugi si manterranno autonomamente essendo entrambi percettori di reddito. 9) il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € 800,00 a saldo,
[...] CP_1 stralcio e transazione relativamente alle spese anticipate da quest'ultima per la minore dal mese di luglio scorso. La suddetta somma è stata già versata dal Sig. alla Sig.ra Pt_1 in data 13.12.2023; 10)il sig. inizierà a versare l'assegno di € 300,00 quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, entro e non oltre il 5 del mese di dicembre 2023;
- le condizioni di cui al presente accordo, come sopra riportate, avranno efficacia e decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto ad eccezione del pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore che dovrà Per_1 avvenire entro il 5 del prossimo mese di dicembre 2023”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 07/12/2013 , alle condizioni congiunte riportate CP_1
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2013, atto n. 00688, parte 2, serie A06);
- nulla sulle spese
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 1646 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell' Avv. Carlo IOPPOLI per procura Parte_1
in atti
E
con il patrocinio dell'Avv. Barbara MANGANELLI per CP_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024 ;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1)i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali variazioni di residenza, domicilio e dimora;
2) la figlia minore , ai Per_1 sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., così come introdotto dal D.L. n.154/2013 modificativo della L. n. 54 dell'8.2.2006, avendo il diritto di mantenere con ciascuno dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo e di ricevere da entrambi cure, educazione, istruzione, ed assistenza morale, è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente su di lei la responsabilità genitoriale;
3) la minore continuerà a vivere con la madre, nella casa familiare sita in Roma alla Via Libero Leonardo,137 da cui il marito si è già allontanato dal luglio scorso portando con sé i propri effetti personali;
4) il padre della minore, salvo diversi accordi con la madre della stessa, potrà vedere e tenere la figlia con sè, secondo le seguenti modalità, come avviene ormai di fatto da mesi:
DURANTE LA SETTIMANA: due pomeriggi, preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì dall'uscita di scuola della minore fino all'ora di cena, salvo diversi accordi tra i genitori stessi, per poi riaccompagnarla presso la madre;
DURANTE IL FINE
SETTIMANA: fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera nel periodo scolare ed anche dopo cena nel periodo delle vacanze scolastiche;
DURANTE LE VACANZE ESTIVE: tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo (luglio – agosto), da concordarsi con la madre della minore entro il giorno 30 maggio di ogni anno e con l'obbligo di comunicazione reciproca del luogo e dell'indirizzo di soggiorno;
a) DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: ad anni alterni il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre, nonché quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, e, sempre ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale ed il pranzo del giorno di Natale a prescindere dalle turnazioni in vigore;
b) DURANTE LE VACANZE PASQUALI: tre giorni comprendenti la Pasqua o la Pasquetta alternativamente anno per anno;
c)
DURANTE LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: (primo maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.…) alternativamente anno per anno;
d) I GIORNI
DEL COMPLEANNO DELLA MINORE E DEI RISPETTIVI GENITORI: a pranzo o a cena, o con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi, così pure nel giorno della Festa del Papà con il padre e così pure per il giorno del compleanno dello stesso a prescindere dai giorni di turnazione di visita della minore;
--la minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma ed il giorno del compleanno della stessa a prescindere dai giorni di visita con il padre;
5) la casa familiare sita in Roma alla Libero
Leonardi,137, di esclusiva proprietà della sig.ra verrà assegnata, con CP_1 quanto in essa contenuto, a quest'ultima la quale continuerà a viverci insieme alla figlia;
6) il padre della minore corrisponderà alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 300,00 che sarà rivalutato annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di dicembre 2024; 7) il padre della minore sosterrà altresì, in ragione del 50%, le spese straordinarie di carattere sanitario, scolastico, sportivo e ricreativo per la minore, secondo quanto prescritto nel protocollo d'intesa sottoscritto con il COA di Roma in data 17.12.2014 che qui deve intendersi per letteralmente riportato e trascritto e che i coniugi approvano con la loro sottoscrizione del presente atto;
8) i coniugi si manterranno autonomamente essendo entrambi percettori di reddito. 9) il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di € 800,00 a saldo,
[...] CP_1 stralcio e transazione relativamente alle spese anticipate da quest'ultima per la minore dal mese di luglio scorso. La suddetta somma è stata già versata dal Sig. alla Sig.ra Pt_1 in data 13.12.2023; 10)il sig. inizierà a versare l'assegno di € 300,00 quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, entro e non oltre il 5 del mese di dicembre 2023;
- le condizioni di cui al presente accordo, come sopra riportate, avranno efficacia e decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto ad eccezione del pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore che dovrà Per_1 avvenire entro il 5 del prossimo mese di dicembre 2023”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
coniugati in Roma il 07/12/2013 , alle condizioni congiunte riportate CP_1
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2013, atto n. 00688, parte 2, serie A06);
- nulla sulle spese
Roma, 18.3.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi