Art. 3. null a osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, e' rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.
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26 aprile 1972
26 aprile 1972