Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 30 settembre 1993, n. 386
Articolo 3
- Legge 30 settembre 1993, n. 386
Articolo 4 della Legge 30 settembre 1993, n. 386
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3 ottobre 1993
3 ottobre 1993