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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2016/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARINCOLO SILVIA ROSA, con elezione di domicilio in PIAZZA
DE GASPERI n. 19/G, 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio in VIA
OSPEDALE VECCHIO n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pasiano di Pordenone
(PN) il 23/04/1984, in regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con
1 atto notorio Rep. n. 22349/14922, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
del Collegio notarile di Pordenone;
separati con sentenza n. 781/2021, pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il 08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -Tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: , maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/04/2025 e cioè “Il Signor verserà a mezzo assegno Parte_1
circolare, entro 10 giorni dall'intervenuto deposito della Sentenza
nell'intestato procedimento, alla Signora a titolo di Controparte_1
liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, la somma € 3.000,00 (euro tremila,00) ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970.
Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pasiano di Pordenone (PN) in data 23/04/1984 con
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato Controparte_1
dalla coniuge in virtù di separazione personale con sentenza n. 781/2021,
pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il 08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -
Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nato il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che era ormai Per_2
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha dichiarato, inoltre, che i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi null'altro disporsi, con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
2 , nel costituirsi nel procedimento il 20/12/2024, non si Controparte_1
è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto che il ricorrente versi a mezzo di assegno circolare, entro 10 giorni dall'intervenuto deposito della Sentenza nell'intestato procedimento, alla convenuta, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970, con spese di lite compensate.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 07/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 781/2021, pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il
08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato
3 civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Pasiano di Pordenone Parte_1 Controparte_1
(PN), in data 23/04/1984;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASIANO DI
PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 4, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2016/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARINCOLO SILVIA ROSA, con elezione di domicilio in PIAZZA
DE GASPERI n. 19/G, 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CARDIN FRANCESCA, con elezione di domicilio in VIA
OSPEDALE VECCHIO n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pasiano di Pordenone
(PN) il 23/04/1984, in regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con
1 atto notorio Rep. n. 22349/14922, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
del Collegio notarile di Pordenone;
separati con sentenza n. 781/2021, pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il 08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -Tribunale Ordinario di Pordenone;
con il seguente figlio: , maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/04/2025 e cioè “Il Signor verserà a mezzo assegno Parte_1
circolare, entro 10 giorni dall'intervenuto deposito della Sentenza
nell'intestato procedimento, alla Signora a titolo di Controparte_1
liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, la somma € 3.000,00 (euro tremila,00) ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970.
Spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pasiano di Pordenone (PN) in data 23/04/1984 con
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato Controparte_1
dalla coniuge in virtù di separazione personale con sentenza n. 781/2021,
pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il 08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -
Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nato il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che era ormai Per_2
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha dichiarato, inoltre, che i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi null'altro disporsi, con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
2 , nel costituirsi nel procedimento il 20/12/2024, non si Controparte_1
è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto che il ricorrente versi a mezzo di assegno circolare, entro 10 giorni dall'intervenuto deposito della Sentenza nell'intestato procedimento, alla convenuta, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970, con spese di lite compensate.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 07/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 781/2021, pubblicata il 07/12/2021 e passata in giudicato il
08/06/2022 – R.G. 2919/2020 -Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato
3 civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti;
dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Pasiano di Pordenone Parte_1 Controparte_1
(PN), in data 23/04/1984;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASIANO DI
PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 4, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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